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lunedì 26 gennaio 2009

Variazione redditi terreni (scade 02/02/2009)

Denuncia variazioni redditi dei terreni

In caso di variazione del reddito dominicale ed agrario dei terreni occorre procedere alla revisione del classamento dei terreni cui si riferiscono.

Le variazioni possono essere in aumento o in diminuzione.

Le variazioni in aumento devono essere denunciate entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificati i fatti modificativi e hanno effetto da tale anno.
Le variazioni in diminuzione, se denunciate entro il 31 gennaio dell'anno successivo hanno effetto dall'anno in cui si sono verificati i fatti modificativi, se, invece la denuncia è presentata successivamente, hanno effetto dall'anno in cui la stessa è stata presentata.

Per il 2009, le scadenze di cui sopra sono prorogate al 2 febbraio in quanto il 31 gennaio cade di sabato.

* Come si determina il reddito dei terreni
* Le variazioni del reddito
* Come e quando denunciare le variazioni
* Le sanzioni

1. Come si determina il reddito dei terreni

Ai fini Irpef, i terreni che sono o devono essere iscritti in catasto producono reddito fondiario e sono dotati di apposita rendita.

Il reddito dei terreni si distingue in:

* reddito dominicale;
* reddito agrario.

Il reddito dominicale è attribuito al titolare per il solo fatto che questi è proprietario del terreno ed è costituito dalla parte del reddito medio ordinario del terreno adibito ad attività agricole, destinato alla proprietà.

Il reddito dominicale viene determinato mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo in funzione della qualità e classe del terreno.

Il reddito agrario invece è quello riferibile all'esercizio di attività agricole poste in essere sul fondo impiegando capitale e lavoro.

2. Le variazioni del reddito
Se non vi è corrispondenza tra coltura praticata sul terreno e coltura risultante dal catasto, è necessario comunicare la variazione intervenuta.

Le variazioni possono essere:

* in aumento quando si sostituisce una coltura risultante dal catasto con una di maggior reddito;
* in diminuzione quando si introduce una coltura di minor reddito o anche nel caso in cui si ha una diminuzione della capacità produttiva del terreno per cause di forza maggiore (naturale esaurimento, eventi fitopatologici o entomologici, ecc.).

Non si tiene conto delle variazioni intenzionali o transitorie.

3. Come e quando denunciare le variazioni
Come accennato, i termini per la presentazione delle denunce di variazione differiscono ed esplicano effetti diversi a seconda che si tratti di variazioni in aumento o in diminuzione.

In particolare:

* in caso di variazione in aumento, la denuncia deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificati i fatti modificativi e hanno effetto da tale anno;
* in caso di variazioni in diminuzione se la denuncia è stata presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo, hanno effetto dall'anno in cui si sono verificati i fatti modificativi; se presentata successivamente, dall'anno in cui la stessa è stata presentata.

N.B. Per il 2009, le scadenze di cui sopra sono prorogate al 2 febbraio in quanto il 31 gennaio cade di sabato

La denuncia va presentata all'Ufficio del Territorio competente, indicando la partita catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono, con dimostrazione grafica del frazionamento, qualora le variazioni interessino porzioni di particelle.

Se il terreno è concesso in affitto per uso agricolo, la denuncia può essere presentata direttamente dall'affittuario.

4. Le sanzioni
L'omessa denuncia delle situazioni che danno luogo a variazione in aumento del reddito dominicale comporta una sanzione da euro 258 a euro 2.065.
(fonte agenzia entrate)

per maggiori informazioni info@studiogennai.com oppure fax 0587/949935

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