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giovedì 21 febbraio 2013


Da oggi i titolari di partita iva possono accedere alla propria posizione relativa agli studi di settore con accesso diretto al "cassetto fiscale". Di seguito il comunicato stampa dell'Agenzia Entrate.

COMUNICATO STAMPA 

Il Cassetto fiscale apre agli studi di settore 
Al via la nuova applicazione dedicata alle partite Iva 

Da oggi i titolari di partita Iva possono accedere alle informazioni relative alla propria
posizione rispetto agli studi di settore comodamente via web. E’ infatti disponibile una
nuova sezione del Cassetto fiscale, accessibile dall’area dedicata ai servizi online sul
sito internet www.agenziaentrate.it, grazie alla quale sono a portata di click le anomalie
telematiche relative al periodo d’imposta 2010, gli inviti e le comunicazioni di anomalie
da studi di settore inviate dall’Agenzia nel 2012,  oltre alle risposte fornite dai
contribuenti interessati e predisposte utilizzando lo specifico software.
Tutte le novità nel Cassetto – Il servizio che consente agli utenti Fisconline ed Entratel
di consultare le proprie informazioni fiscali si arricchisce di nuovi documenti relativi
agli studi di settore. In particolare, grazie alla  nuova procedura messa a punto
dall’Agenzia delle Entrate, i contribuenti potranno visualizzare:
• le anomalie evidenziate in sede di trasmissione della dichiarazione sulla
base dei controlli telematici tra Unico 2011 (periodo d’imposta 2010) e
Gerico 2011 (periodo d’imposta 2010);
• gli inviti a presentare il modello degli studi di settore, relativo al periodo
d’imposta 2010, trasmessi ai contribuenti che risultano non averlo validamente inviato;
• le comunicazioni delle anomalie presenti nei dati degli studi di settore
compilati per il periodo di imposta 2010, inviate quest’anno ai contribuenti
tramite raccomandata o agli intermediari tramite il canale Entratel, e le
relative risposte trasmesse dagli stessi utilizzando la procedura informatica dedicata.
Come visualizzare le informazioni sugli studi di settore – Per consultare il Cassetto
fiscale, e conoscere così la propria posizione ai fini degli studi di settore, basta
richiedere il pin e la password di accesso ai servizi online dell’Agenzia. Una volta
entrati nel Cassetto è sufficiente selezionare dal  menu a sinistra la voce “Studi di
settore”.

mercoledì 6 febbraio 2013

Ministero Lavoro - Interpello 8/2013  Detassazione incrementi produttività

Il Ministero del Lavoro è intervenuto con l'interpello di seguito pubblicato in materia di detassazione per somme percecipe per incrementi di produttività (premi, starordinari ecc). 
Per la validità di un accordo aziendale finalizzato ad ottenere la detassazione fiscale la rappresentanza qualificata deve riguardare i soli lavoratori e non anche la parte datoriale. Quest'ultima può procedere alla firma dell'accordo anche con la sola presenza dell'imprenditore o del professionista che l'assiste.

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – applicazione dell’istituto della detassazione anno 2012
rappresentatività sindacale.


Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza di interpello
per conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla corretta interpretazione della
disposizione di cui all’art. 26 del D.L.  n. 98/2011 (conv. da L. n. 111/2011), concernente la
disciplina, per l’anno 2012, della tassazione agevolata correlata ad incrementi di produttività.
In particolare, l’istante chiede in che modo  debba intendersi la previsione normativa nella
parte in cui richiede che gli accordi o i contratti collettivi territoriali o aziendali, in attuazione dei
quali viene stabilita  l’erogazione delle somme in esame, siano sottoscritti da “associazioni dei
datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale delle Relazioni Industriali e dei
Rapporti di Lavoro, si rappresenta quanto segue. 
Va anzitutto evidenziato che, ai sensi dell’art. 53 del D.L. n. 78/2010,  la disciplina della
tassazione agevolata per l’anno 2011 afferiva alle “somme erogate ai lavoratori dipendenti del
settore privato, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o
aziendali e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza
organizzativa, collegate a risultati riferiti all’andamento economico o agli utili della impresa o a
ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale (…)”.
Diversamente, per l’anno 2012 con l’art. 26 del D.L. n. 98/2011 (conv. da L. n. 111/2011), il
Legislatore puntualizza il requisito della rappresentatività sindacale stabilendo espressamente che le
somme correlate ai suddetti incrementi di produttività siano oggetto di previsione negli “accordi o
contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni  dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. 2
Alla luce della nuova formulazione normativa va dunque evidenziata la necessità che gli
accordi in questione, ai fini della applicabilità del regime agevolativo,  siano sottoscritti da
associazioni in possesso del requisito della maggiore rappresentatività comparata sul piano
nazionale. In sostanza, in relazione agli accordi territoriali, entrambe le  parti devono essere in
possesso di tale requisito di rappresentatività.
La problematica appare invece più complessa  nell’ipotesi di accordi aziendali, in quanto
solo uno dei firmatari dell’accordo può considerarsi una “associazione” in rappresentanza di una
collettività di soggetti (i lavoratori).
Per la parte datoriale, pertanto, trattandosi  di accordo aziendale, non potrà che essere il
singolo datore di lavoro a stipulare l’accordo con le rappresentanze dei lavoratori che promanano da
organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale mentre, per le realtà
datoriali che non abbiano al proprio interno tali rappresentanze, tali accordi potranno essere
sottoscritti con le organizzazioni sindacali  territoriali in possesso del citato requisito di
rappresentatività.
05/02/2013

Oggetto : Bando INAIL 2012 - Incentivi alle imprese per la sicurezza sul lavoro (ISI 2012)

E' stato pubblicato sulla G.U. il nuovo bando INAIL contenente il regolamento per l'assegnazione dei finanziamenti - a fondo perduto (155 milioni di €uro, ripartiti su budget regionali) - a favore delle imprese interessate a realizzare interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Il contributo dell'INAIL – in conto capitale - copre il 50% delle spese ammesse e non può superare i 100.000 €uro.
Il contributo minimo erogabile è pari a €uro 5,000..
E' rivolto a tutte le imprese, anche individuali, iscritte alle CCIAA.
Può essere presentato un solo progetto, di un solo tipo, per una sola unità produttiva.
Si possono presentare solo progetti di investimento o di adozione di modelli organizzativi o di responsabilità sociale.
LA PROCEDURA
Le imprese interessate - dal 15 gennaio al 14marzo p.v. - possono operare on line sul portale INAIL, nell'area “punto cliente”, previa registrazione.
La stessa procedura consente di valutare – preventivamente – i requisiti aziendali, di inserire il progetto e le informazioni richieste, di salvare la domanda e di ricevere, infine, il codice identificativo che permetterà l'invio telematico alla data stabilita.
La data di effettivo invio della domanda telematica verrà comunicata dall'INAIL dopo il 08 aprile.
COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
Sul sito www.inail.it – punto cliente – è disponibile una procedura automatizzata che consente l'inserimento della domanda, con la possibilità di effettuare simulazioni e modifiche, per verificare che i parametri, associati alle caratteristiche di ciascuna impresa, e il progetto, siano tali da determinare il raggiungimento del punteggio minimo di ammissibilità, pari a 120 (punteggio soglia).
I parametri da considerare per il raggiungimento del punteggio soglia sono : la dimensione dell'azienda, la rischiosità dell'attività di impresa, il numero dei destinatari, le finalità che si intendono perseguire, la tipologia e l'efficacia dell'intervento.
Al termine dell'inserimento della domanda, le imprese la cui domanda “salvata” ha raggiunto il punteggio soglia, riceveranno un codice che identificherà – in modo univoco – la domanda inserita a portale.
I CRITERI DI ASSEGNAZIONE
Le domande – trasmesse telematicamente – saranno registrate nell'ordine cronologico di arrivo al sistema informatico dell'INAIL.
Detto elenco – cronologico - verrà successivamente pubblicato, distinto per regione, sul portale INAIL.
Saranno poi confermate le domande che avranno superato la verifica dei requisiti richiesti, fino a copertura totale delle risorse disponibili.
LE DOMANDE AMMESSE
Le imprese ammesse, comprese nell'elenco pubblicato – entro i successivi 30 giorni – dovranno confermare le domande salvate on line, inoltrando - via PEC – anche i documenti relativi al progetto e al possesso dei requisiti dichiarati.
Se ciò non avviene l'impresa non sarà ammessa.
LE VERIFICHE E LE MODALITA' DI EROGAZIONE
Le domande e la documentazione trasmessa saranno poi esaminate dagli uffici tecnici e amministrativi dell'INAIL per la verifica dei requisiti e l'ammissibilità del progetto.
Saranno ammesse al finanziamento solo le domande valutate con esito positivo.
Il contributo verrà erogato dopo la realizzazione del progetto, ma è possibile chiedere un'anticipazione del 50% per le domande i cui progetti superino €uro 30,000.
LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
In caso di ammissione all'incentivo, l'impresa ha un termine massimo di 12 mesi per realizzare e rendicontare il progetto realizzato.
Il finanziamento verrà poi erogato dall'INAIL, a esito positivo delle verifiche, entro 90 giorni dal ricevimento della rendicontazione.
Fonte: Web www.myjob.pro - email info@myjob.pro

domenica 3 febbraio 2013

Accesso alla pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi maturati prima del dicembre 1992 Via libera del Ministro Fornero alla Circolare INPS 

Il Ministro Elsa Fornero ha dato il proprio ‘via libera’ a una circolare dell’INPS che chiarisce il quadro circa il mantenimento del diritto di alcune decine di migliaia di lavoratori ad accedere alla pensione di vecchiaia con i requisiti contributivi di 15 anni previsti dalla cosiddetta ‘riforma Amato’ del 1992. 

La circolare riguarda persone - in particolare donne - la cui vita lavorativa è stata caratterizzata da discontinuità (ad esempio lavoratori addetti a servizi domestici e familiari, lavoratori agricoli e lavoratori dello spettacolo), che hanno maturato diversi anni di contribuzione prima del dicembre 1992, per poi uscire dal mercato del lavoro con la prospettiva di poter fruire della pensione di vecchiaia una volta raggiunto il necessario requisito anagrafico. 

In definitiva, con questo atto si conferma l’attenzione posta dal Ministero del Lavoro nei confronti delle esigenze di lavoratori a particolare rischio di disagio sociale. A conferma di ciò, il Ministro Fornero ha commentato: “Dopo aver salvaguardato 140 mila lavoratori, aver sciolto il nodo delle ricongiunzioni onerose sono soddisfatta di poter risolvere un problema che riguarda circa 65 mila persone, la maggior parte delle quali sono donne”.
Di seguito il testo della circolare.


Circolare INPS n. 16 del 01/02/2013

OGGETTO: Art. 2, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503:
deroghe all’elevazione dei requisiti di assicurazione e di contribuzione.

1.   PREMESSA
Come è noto, l’art. 24 della legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione, con modificazioni,del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, ha introdotto nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici.
L’Istituto, con le circolari n. 35, n. 36 e n. 37 del 14.03.2012, ha fornito le istruzioni relative
all’applicazione delle nuove disposizioni di cui alla legge n. 214 del 2011, rispettivamente per
quanto riguarda l’Istituto, la Gestione ex Enpals e la Gestione ex Inpdap.
Nelle predette circolari, con particolare riferimento al requisito contributivo, è stato precisato
che, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 24 della legge n. 214 del 2011, il diritto alla
pensione di vecchiaia si consegue in presenza di un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni.
Ciò posto, essendo pervenute al riguardo istanze di chiarimento da parte dei lavoratori
interessati e delle parti sociali, è emersa l’esigenza di approfondire se a seguito dell’entrata in
vigore della legge n. 214 del 2011, sia attualmente ancora operante la disciplina delle deroghe
di cui all’art. 2, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 in materia di
requisito contributivo, nei confronti dei soggetti che accedono alla pensione di vecchiaia nel
sistema retributivo e misto.
2.   Art. 2, comma 3, d.lgs. n. 503 del 1992
Con circolare INPS n. 65 del 1995,  sono state illustrate le disposizioni  introdotte dal d.lgs, n.
503 del 1992 (allegato 1) che, come è noto, ha elevato a decorrere dal 1° gennaio 1993, il
requisito contributivo minimo da 15 anni a 20 anni per il perfezionamento del diritto alla
pensione di vecchiaia.
Peraltro, l’articolo 2, comma 3, del d.lgs. n. 503 del 1992, ha individuato particolari categorie
di lavoratori dipendenti ed autonomi che possono accedere, in deroga all’elevazione del
requisito minimo contributivo, alla pensione di vecchiaia in presenza di  un’anzianità
contributiva minima  di 15 anni anziché 20 ed al perfezionamento dell’età pensionabile prevista
per la generalità dei lavoratori.
Al punto 2.1 della citata circolare n. 65 del 1995 è stato precisato che possono accedere alla
pensione di vecchiaia, in presenza di un’anzianità contributiva minima di 15 anni, le seguenti
categorie di lavoratori:
a) Lavoratori che al 31 dicembre 1992 hanno maturato i requisiti di assicurazione e
di contribuzione previsti dalla normativa previgente
I lavoratori dipendenti ed autonomi che al 31 dicembre 1992 abbiano maturato i requisiti di
assicurazione e di contribuzione previsti dalla normativa previgente sono esclusi dall'elevazione
dei requisiti di assicurazione e di contribuzione (articolo 2, comma 3, del decreto n. 503).Ai fini
della maturazione dei requisiti in parola, sono utili tutti i contributi (obbligatori, figurativi,
volontari, da riscatto e da ricongiunzione) riferiti temporalmente a periodi anteriori al 1
gennaio 1993. I contributi figurativi, da riscatto e da ricongiunzione riferiti a periodi che si
collocano entro il 31 dicembre 1992 devono essere valutati anche se riconosciuti a seguito di domanda successiva a tale data.
b) Lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria in data anteriore al 31 dicembre
1992
L'elevazione dei requisiti di assicurazione e di contribuzione non opera nei confronti dei
lavoratori dipendenti ed autonomi ammessi alla prosecuzione volontaria da data anteriore al
31 dicembre 1992. Per tali lavoratori rimangono pertanto confermati i requisiti previsti dalla
normativa previgente (articolo 2, comma 3, del decreto n.503).Per usufruire di tale deroga è necessario che la decorrenza dell'autorizzazione alla prosecuzione volontaria si collochi entro la data del 26 dicembre 1992. Non è invece richiesto che l'assicurato ammesso alla prosecuzione volontaria abbia anche effettuato versamenti anteriormente alla predetta data.
c) Lavoratori dipendenti che possono far valere un'anzianità assicurativa di almeno
25 anni e risultano occupati per almeno 10 anni per periodi di durata inferiore a 52
settimane nell'anno solare
L'elevazione dei requisiti di assicurazione e di contribuzione non opera nei confronti dei
lavoratori dipendenti che possono far valere un'anzianità assicurativa di almeno 25 anni e
risultano occupati per almeno 10 anni, anche non consecutivi, per periodi di durata inferiore a
52 settimane nell'anno solare (articolo 2, comma 4, del decreto n. 503). Il requisito dei 25
anni di anzianità assicurativa e quello dei 10 anni con periodi di occupazione di durata inferiore
a 52 settimane nell'anno solare possono essere maturati anche successivamente al 31
dicembre 1992. Per quanto riguarda il requisito dei 10 anni con occupazione di durata
inferiore  a 52 settimane nell'anno solare, a nulla rileva la circostanza che nell'anno solare nel
quale il lavoratore sia stato occupato per periodi di durata inferiore a 52 settimane sussista
anche contribuzione diversa da quella obbligatoria (figurativa, volontaria, ecc.) per un numero
di settimane tale che, sommato a quello delle settimane di contribuzione obbligatoria, faccia
raggiungere le 52 settimane.
La deroga in parola non opera nei confronti dei lavoratori occupati per l'intero anno ai quali
venga attribuito, per l'anno solare, un numero di contributi settimanali inferiore a 52, per
effetto delle disposizioni vigenti in materia di accreditamento dei contributi ai fini del diritto alle
prestazioni pensionistiche.
d) Lavoratori dipendenti che possono far valere al 31 dicembre 1992 un periodo di
assicurazione e di contribuzione inferiore ai 15 anni previsti dalla previgente normativa
Per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato al 31 dicembre 1992 un'anzianità assicurativa
e contributiva tale che, anche se incrementata dei periodi intercorrenti tra il 1°  gennaio 1993
e la fine del mese di compimento dell'età per il pensionamento di vecchiaia, non
consentirebbe di conseguire i requisiti assicurativi e contributivi richiesti dall'articolo 2 del
decreto n. 503 nell'anno di compimento dell'età pensionabile, i requisiti stessi sono ridotti fino
al limite minimo di 15 anni previsto dalla previgente normativa.
In pratica il numero dei contributi richiesti par tali lavoratori è pari alla somma delle settimane
di contribuzione maturate fino al 31 dicembre 1992 e delle settimane di calendario comprese
tra il 1°  gennaio 1993 e la fine del mese di compimento dell'età pensionabile.
Tutto ciò premesso, in esito ad approfondimenti effettuati al riguardo di concerto con i
Ministeri vigilanti, si è pervenuti alla considerazione che le disposizioni di cui all’articolo 2,
comma 3, del d.lgs. 503 del 1992 operano anche a seguito dell’entrata in vigore della legge n
214 del 2011, in quanto dette norme non risultano espressamente abrogate dall’articolo 24 più
volte citato.
Si precisa inoltre che nei confronti delle suddette categorie di lavoratori trovano applicazione i
nuovi requisiti anagrafici previsti per il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo
o misto di cui dall’art. 24 comma 6 della legge n. 214 del 2011(v. circolare n. 35 del 2012
punto 1.1.1. e n. 37 del 2012) nonché la disciplina in materia di decorrenza dei trattamenti
pensionistici prevista dal D.L. n. 201 del 2011 (disapplicazione della c.d. finestra mobile).
2.1. Applicazione del’art.2, comma 3, del d.lgs. n. 503 del 1993 per gli iscritti fondo
speciale dipendenti della ferrovie dello stato italiane s.p.a.Le deroghe di cui all’ art. 2, comma 3, del Decreto legislativo n. 503/1992 non hanno mai
trovato applicazione nei confronti degli iscritti al Fondo speciale FS, secondo quanto stabilito
nel successivo art. 6, comma 1,.
Infatti, la normativa previgente alla data di entrata in vigore del citato Decreto, prevedeva, per
l’accesso alla pensione di vecchiaia, oltre al limite di età anagrafica, un requisito contributivo di
almeno 25 o 30 anni a seconda del profilo professionale rivestito.
2.2. Applicazione del’art.2, comma 3, lettera c, del d.lgs. n. 503 del 1993 per gli iscritti fondo di quiescenza poste.
Nei confronti degli iscritti al Fondo di Quiescenza Poste che maturano i requisiti anagrafici
previsti per la pensione di vecchiaia di cui all’art. 24, comma 6, della legge 214 del 2011, a
decorrere dal 1 gennaio 2012 trova applicazione la deroga prevista dall’art. 2, comma 3,
lettera c) del decreto legislativo n. 503/1992 nei termini specificati al paragrafo 2 lettera d)
della presente circolare.
Pertanto, l’anzianità contributiva maturata entro il 31/12/1992 sommata a quella successiva a
tale data fino al compimento dell’età pensionabile consente l’accesso al trattamento
pensionistico di vecchiaia.
2.3. Applicazione dell’art. 2, comma 3, d.lgs. n. 503 del 1992 per gli iscritti alla gestione ex Inpdap
L’art. 6, comma 1, del D.lgs. 503/92 dispone che: “per le forme di previdenza sostitutive ed
esclusive del regime generale obbligatorio, si applicano i criteri di cui all'articolo 2 del presente
decreto, fermi restando i requisiti assicurativi e contributivi previsti dai rispettivi ordinamenti,
se più elevati”.
Per quanto sopra ed in considerazione della necessità di procedere all’armonizzazione
applicativa delle regole sopra esposte nelle diverse gestioni previdenziali dell’Istituto, a
decorrere dal 1 gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che, nel regime misto, maturano i
requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia dall’art. 24, comma 6, della legge n.
214/2011 le deroghe relative al requisito contributivo minimo previste dall’art. 2, comma 3,
lettere a) e c) del citato decreto legislativo n. 503/92 trovano applicazione per gli iscritti alla
gestione ex Inpdap nei termini specificati al paragrafo 2 lettere a) e d) della presente circolare.
2.2. Applicazione del’art.2, comma 3, del d.lgs. n. 503 del 1993 per gli iscritti alla gestione ex enpals
I lavoratori dello Spettacolo e dello Sport professionistico iscritti alla gestione ex Enpals che:
1.  abbiano maturato al 31 Dicembre 1992 i requisiti di assicurazione e contribuzione vigenti
alla suddetta data per la pensione di vecchiaia;
2.  siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria anteriormente al 31.12.1992;
3.  possano far valere al 31.12.1992 un periodo di assicurazione e contribuzione inferiore ai
15 anni previsti dalla previgente normativa tale che, anche se incrementata dei periodi
intercorrenti tra il 1°  gennaio 1993 e la fine del mese di compimento dell'età per il
pensionamento di vecchiaia, non  consentirebbe loro di conseguire i requisiti assicurativi e
contributivi richiesti dall'articolo 2 del decreto n. 503 nell'anno di compimento dell'età pensionabile
possono accede alla prestazione, con i requisiti assicurativi e contributivi di seguito riportati,
sempre che abbiano maturato i requisiti anagrafici per il diritto alla pensione di vecchiaia nelsistema misto adeguati agli incrementi della speranza di vita stabiliti dal D.M. 6 Dicembre
2011, in attuazione dell’art. 12 del D.L. 31 maggio 2010 n.78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010 n. 122.
REQUISITI VIGENTI AL 31.12.1992
a)   Lavoratori dello spettacolo
I lavoratori appartenenti alle categorie artistiche e tecniche indicate dal n.1 al n.14 dell’art.3
del D.lgs. C.P.S, 16 luglio 1947 n. 708, nel testo modificato dalla legge 29 novembre 1952,
n.2388 e successive modificazioni ed integrazioni, conseguono il diritto alla pensione di
vecchiaia, così come stabilito all’art.6 comma 1 del d.p.r. 31.12.1971 n.1420, quando siano
trascorsi 15 anni dal primo contributo versato o accreditato e risultano versati o accreditati n.
900 contributi giornalieri dei quali almeno due terzi si devono riferire ad effettive prestazioni
nel campo dello spettacolo.
I lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n.15 al 23 del dell’art.3 del
D.lgs. C.P.S, 16 luglio 1947 n. 708, nel testo modificato dalla legge 29 novembre 1952,
n.2388 e successive modificazioni ed integrazioni, conseguono il diritto alla pensione di
vecchiaia, così come stabilito dall’art.34 della legge 4. 4.1952 n.218 e dall’art.6 comma 1 del
d.p.r. 31.12.1971 n.1420, quando siano trascorsi 15 anni dal primo contributo versato o
accreditato e risultino versati almeno 2.700 contributi giornalieri.
b)   Sportivi Professionisti
Le categorie dei  sportivi professionisti collocate al n. 22 dell’elenco delle categorie assicurate
all’Enpals di cui all’art.3 del D.lgs. C.P.S, 16 luglio 1947 n. 708, nel testo modificato dalla
legge 29 novembre 1952, n.2388 e successive  modificazioni ed integrazioni, così come
stabilito dall’art.3 della legge 14 giugno 1973 n.366 e dall’art.9 della legge 23 marzo 1981
n.91 conseguono il diritto alla pensione di vecchiaia quando siano trascorsi 20 anni dalla data
del primo contributo versato o accreditato e risultino versati almeno 3.600 contributi giornalieri
con la qualifica di sportivo professionista, compresi quelli versati per prosecuzione volontaria
nella gestione sportivi.
3.   Disciplina adeguamento dei requisiti anagrafici e/o contributivi agli incrementi
della speranza di vita (decreto 6 dicembre 2011, G.U. n. 289 del 13-12-2011)
Si precisa  che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, anche nei confronti dei soggetti rientranti
nelle deroghe di cui al D. Lgs. n. 503 del 1992, i requisiti anagrafici per il diritto alla pensione
di vecchiaia nel sistema misto devono essere adeguati agli incrementi della speranza di vita
stabiliti con D.M. 6 dicembre 2011, in attuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
4.   Adempimenti delle Sedi con riferimento alle domande di pensione già presentate
Eventuali domande di pensione di vecchiaia presentate dai soggetti destinatari delle
disposizioni di cui all’articolo 2, comma 3, D.Lgs. n. 503 del 1992 e in possesso dei requisiti
anagrafici introdotti dall’articolo 24 della legge n. 214 del 2011, che risultino pendenti alla data
di pubblicazione della presente circolare, devono essere definite in conformità ai suddetti criteri
applicativi.
Del pari, devono essere definite in conformità alle presenti istruzioni le controversie giudiziarie
pendenti, per le quali dovrà essere richiesta la pronuncia di cessazione della materia del
contendere.
Alla luce dei predetti principi devono altresì essere riesaminate tutte le domande già respintedalle Sedi, anche nell’ipotesi in cui vi sia stata pronuncia sfavorevole in sede di contenzioso
amministrativo, salvo sia intervenuta sul punto sentenza passata in giudicato.

Corte di Cassazione – Sentenza n. 23052/2012 del 14/12/2012


Cellulari in abbonamento - E’ dovuta la tassa di concessione governativa


Corte di Cassazione Sez. Tributaria Civ. - Sent. del 14.12.2012, n. 23052
Presidente Adamo - Relatore Schirò
Svolgimento del processo
La controversia attiene alla richiesta, formulata dai Comuni indicati in rubrica, di rimborso della tassa di concessione governativa sugli abbonamenti telefonici cellulari posseduti.
La Commissione tributaria provinciale di Treviso con sentenza 19/06/210 ha respinto il ricorso presentato dai comuni interessati.
La Commissione tributaria regionale del Veneto ha accolto l’appello dei Comuni contribuenti, così motivando:
- l’art. 21 della tariffa allegata al d.P.R. 1972/641 prevede il pagamento della tassa di concessione governativa in relazione all’utilizzo di licenza o di documento sostitutivo per l’impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione;
- il nuovo Codice delle comunicazioni elettroniche (d.lgs. 2003/259) ha disposto, con l’art. 3, la liberalizzazione della fornitura di servizi di comunicazione elettrica e, con l’art. 218, ha abrogato l’art. 318 del d.P.R. 156/1973, che, nello stabilire che presso ogni singola stazione radioelettrica di cui fosse stato concesso l’esercizio doveva essere conservata l’apposita licenza rilasciata dall’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e nel disporre che oggetto della tassazione sarebbe stato il contratto di abbonamento sostitutivo della licenza, costituiva la fonte normativa del citato art. 21 della tariffa e presupposto oggettivo della tassa di concessione governativa sulla telefonia mobile;
- era irrilevante la circostanza che l’art. 1, comma 203, della legge finanziaria 244/2007 avesse esteso anche ai non udenti i benefici previsti dall’art. 21 della tariffa, non potendo tale disposizione comportare la reviviscenza di una norma già abrogata;
- il TUIR aveva escluso i Comuni dall’assoggettamento alle imposte dirette e la riformulazione dell’art. 114 della Costituzione aveva posto sullo stesso piano i Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Regioni e lo Stato.
Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l’Agenzia delle entrate sulla base di quattro motivi.
Resistono con controricorso e memoria i Comuni intimati.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 74 TUIR e deduce che non è pertinente il riferimento a tale norma, operato dalla sentenza impugnata, per giustificare l’esenzione dei Comuni dalla tassa di cui trattasi.
Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 114 della Costituzione e si deduce che tale norma non implica l’uguaglianza del Comune e dello Stato sul piano fiscale, ma più semplicemente la coordinazione dei vari enti e dei relativi poteri in un unico risultato, con la conseguenza che i Comuni non sono esclusi dall’assoggettamento all’imposizione fiscale da parte dello Stato.
Con il terzo motivo si denuncia altresì violazione dell’art. 21 della tariffa allegata al d.P.R. 641/1972, nonché degli arti. 2 del d.m. 24 maggio 2005 e 1, comma 203, della legge 244/2007. L’Agenzia deduce al riguardo che il legislatore ha modificato l’art. 21 citato con le disposizioni da ultimo richiamate, emanate successivamente all’abrogazione dell’art. 318 del d.P.R. 156/1973, e in particolare con l’art. 1, comma 203, della legge 244/2007, che ha esteso ai non udenti l’esenzione dalla tassa di concessione governativa già riconosciuta a invalidi e non vedenti, restando così dimostrata la persistente vigenza dello stesso art. 21.
Con il quarto e ultimo motivo la ricorrente denunciando la violazione dell’art. 21 della tariffa allegata al d.P.R. 641/1972, nonché degli artt. 318 del d.P.R. 156/1973 e 218 del d. lgs. 259/ 2003deduce che:
- malgrado le liberalizzazioni introdotte dal d. lgs. 259/2003/, l’attuale regime degli operatori radiotelefonici continua a essere sottoposto al controllo della pubblica amministrazione attraverso l’autorizzazione generale prevista dall’art. 25 dello stesso decreto legislativo;
- l’art. 318 del d.P.R. 156/ 1973- che, nello stabilire che presso ogni singola stazione radioelettrica di cui fosse stato concesso l’esercizio doveva essere conservata l’apposita licenza rilasciata dal l’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, costituiva la fonte normativa dell’art. 21 citato e il presupposto oggettivo della tassa di concessione governativa sulla telefonia mobile - sebbene abrogato dall’art. 218 del d. lgs. 259/2003, è stato reiterato nel suo contenuto precettivo dall’art. 160 della stesso decreto legislativo, che ha disposto che “presso ogni singola stazione radioelettrica per la quale sia stata consegnata l’autorizzazione generale deve essere conservata l’apposita licenza rilasciata dal Ministero. Per le stazioni riceventi del servizio il titolo di abbonamento tiene luogo della licenza”; di conseguenza anche attualmente il proprietario di un apparecchio di telefonia mobile è autorizzato a farne uso in forza del proprio abbonamento e, nello stesso tempo, l’art. 160 citato, riproducendo il contenuto dell’art. 318 abrogato, ha modificato l’art. 21 della tariffa nella parte in cui in precedenza richiamava l’art. 318 stesso.
2. Preliminarmente va disattesa l’eccezione d’inammissibilità del quarto motivo del ricorso, sollevata dai controricorrenti sul presupposto che la censura proposta riguardava questione nuova dedotta per la prima volta in sede di giudizio di legittimità. Va osservato al riguardo che la censura solleva una questione di mero diritto, che non implica accertamenti di fatto, e che pertanto può essere legittimante proposta per la prima volta in sede di legittimità (Cass. 2005/20005; 2007/9297).
3. Nel merito, esaminati congiuntamente i motivi di ricorso, in quanto attinenti a questioni strettamente connesse, ritiene il collegio che il ricorso sia fondato nei termini qui di seguito precisati.
Il d.P.R. n. 641 del 1972, (”Disciplina delle tasse sulle concessioni governative), nel suo primo articolo stabilisce che sono soggetti alle tasse sulle concessioni governative: “I provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nell’annessa tariffa”.
Per quanto concerne l’utilizzo dei cellulari, si deve fare riferimento all’art. 21 di detta tariffa, il quale indica quale oggetto di tassazione: “Licenza o documento sostitutivo per l’impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione (art. 318 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e art. 3 del decreto legge  n. 151/1991 , convertito, con modificazioni, dalla legge   n. 202/1991, ).
In merito all’utilizzo della licenza, con Kart. 318 del d.P.R. n. 156/1973 (Codice postale e delle telecomunicazioni), si precisava che: “Presso ogni singola stazione radioelettrica di cui sia stato concesso l’esercizio deve essere conservata l’apposita licenza rilasciata dall’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni”.
Successivamente, a seguito dell’entrata in vigore del Codice delle comunicazioni elettroniche (d. lgs. 259/2003), il settore delle comunicazioni è stato privatizzato, al fine di tutelare i diritti inderogabili di libertà delle persone nell’utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronica, nonché il diritto di iniziativa economica e il suo esercizio in regime, non più di concessione, ma di concorrenza.
La fornitura di servizi di comunicazione elettronica è stata qualificata come attività libera dall’art. 3, comma 2, del citato d. lgs. 2003/259, in ragione della sua natura di preminente interesse generale, ma nel rispetto delle condizioni stabilite nel capo II dello stesso decreto legislativo e in particolare dell’art. 25, comma 3, in forza del quale detta fornitura è soggetta ad un’autorizzazione generale, che consegue alla presentazione della dichiarazione, resa dall’interessato, di voler iniziare la fornitura e costituente denuncia di inizio di attività, fermo restando il potere del Ministero, entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione, di verificare d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell’attività.
Nello stesso tempo l’art. 160 dello stesso Codice delle comunicazioni elettroniche ha reiterato il contenuto dell’abrogato art. 318 del d.P.R. 1973/156, stabilendo che presso ogni singola stazione radioelettrica per la quale sia stata consegnata l’autorizzazione generale deve essere conservata l’apposita licenza rilasciata dal Ministero, fermo restando che per le stazioni riceventi del servizio il titolo di abbonamento sostituisce la licenza.
4. Dal quadro normativo delineato dal Codice delle comunicazioni elettroniche emerge che l’attività di fornitura di servizi di comunicazione elettronica, pur caratterizzata da una maggiore libertà rispetto alla normativa precedente, resta comunque assoggettata ad un regime autorizzatorio da parte della Pubblica amministrazione, con la particolarità che il contratto di abbonamento con il gestore dei servizio radiomobile si sostituisce alla licenza di stazione radio, e che tale permanente regime autorizzatorio, pur contrassegnato da maggiori spazi di libertà rispetto al passato, giustifica il mantenimento della tassa di concessione governativa prevista per l’utilizzo degli apparecchi di telefonia nobile, costituendo oggetto di tassazione, ai sensi dell’art. 21 della tariffa allegata al d.P.R. 1972/641, la “Licenza o documento sostitutivo per l’impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione”. Non rileva l’argomentazione dei controricorrenti, secondo cui il citato art. 160 del Codice delle comunicazioni elettroniche riguarderebbe soltanto gli impianti radioelettrici e non gli apparecchi di telefonia mobile, che non costituiscono un impianto radioelettrico. Invero tale articolo ha riprodotto esattamente il contenuto normativo dell’abrogato art. 318 del d.P.R. 1973/156, che costituiva in precedenza il presupposto oggettivo della tassa di concessione governativa sulla telefonia mobile.
La delineata interpretazione del quadro normativo di riferimento trova conferma nel disposto dell’art. 1, comma 203, della legge finanziaria 2007/244, che, intervenuta successivamente alla ritenuta abrogazione dell’art. 21 della tariffa per effetto del disposto dell’art. 268 del d.lgs. 2003/159 ha esteso ai non udenti l’esenzione dalla tassa di concessione governativa già prevista dallo stesso art. 21 per invalidi e non vedenti, restando così dimostrata la persistente vigenza di tale disposizione tariffaria anche dopo l’abrogazione dell’art. 318 del d.P.R. 1973/196.
Non rilevano, infine, neppure i riferimenti compiuti dai giudici di appello alle disposizioni del TUIR, che riguardano soltanto l’imposizione diretta, e all’art. 114 della Costituzione, da cui non è dato ricavare alcun elemento che giustifichi una generale esenzione dei Comuni dall’imposizione fiscale dello Stato.
5. Il ricorso merita pertanto accoglimento nei termini fin qui precisati e la sentenza impugnata deve pertanto essere annullata in ordine alle censure accolte.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell’originario ricorso dei Comuni contribuenti.
La novità della questioni affrontate giustifica la totale compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa la sentenza impugnata in ordine alla censura accolta e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso introduttivo. Compensa integralmente le spese processuali dell’intero giudizio.
Depositata in Cancelleria il 14.12.2012

sabato 2 febbraio 2013


Auto in leasing, mancato pagamento delle rate e mancata restituzione del mezzo

Il mancato pagamento delle rate di leasing di un’automobile e la mancata restituzione del bene
nonostante sia pervenuta una intimazione di immediata  restituzione, configura senza dubbio
alcuno  il  reato  di  appropriazione  indebita. Così  la  Corte  d’Appello  prima  e  la  Corte  di
Cassazione  poi  (  sent.  18  gennaio  2013,  N.  2684)  individuano  la  fattispecie  penale  del
comportamento non diligente del contraente. Secondo i supremi giudici – che hanno esaminato
Aggiungi didascalia
il ricorso prodotto dall’imputato -  la Corte di merito ha compiutamente individuato gli elementi
del  reato  di  appropriazione  indebita  nella  condotta  tenuta  dallo  stesso  dopo  aver  ricevuto
l’intimazione  di  immediata  restituzione  del  mezzo,  ritenuto  coscientemente  dopo  che  l’altro
contraente  aveva  azionato  la  tutela  della  risoluzione  contrattuale,  con  ciò  manifestando
inequivocabilmente  l’intenzione  di  porre  termine  al  rapporto  di  diritto  civile.  La  Corte
territoriale ha affermato, infatti, che la condotta appropriativa è consistita nella ritenzione del
mezzo, pur dopo la restituzione del contratto di leasing e la ripetuta richiesta di restituzione e
che la circostanza di aver trovato il mezzo, concesso in locazione finanziaria, nella disponibilità
del  prevenuto  non  costituisce  sintomo  dell’assenza  della  volontà  di  appropriazione,  non
essendo  necessario,  per  dar  prova  dell’elemento  soggettivo  del  reato,  che  si  dimostrino
ulteriori condotte da parte del soggetto agente volte a rendere impossibile o più difficoltoso il
rinvenimento del bene altrui.
La pronuncia della Corte di merito è aderente alla giurisprudenza della  suprema
Corte  che,  in  merito  alla  fattispecie  concreta  di  ritenzione  di  un  autoveicolo,utilizzato  uti  dominus  nonostante  la  risoluzione  del  contratto  di  leasing  e  la  richiesta  di
restituzione dell’autoveicolo ricevuto in leasing, ha, costantemente, ritenuto che l’interversione
del possesso sussiste anche in caso di mera detenzione qualificata, consistente nell’esercizio
sulla cosa di un potere di fatto esercitato al di fuori della sfera di sorveglianza del titolare . Il
ricorso è stato pertanto rigettato.
fonte. www.ancl.it

venerdì 1 febbraio 2013

Valutazione Rischi certificabile fino al 31/05/2013 per i datori di lavoro fino a 10 dipendenti

Con la nota n. 2583 di ieri, 31 gennaio 2013, il Ministero del Lavoro ha precisato che i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori potranno autocertificare l'avvenuta valutazione del rischio, anziche' redigere il vero e proprio DVR, solo fino al 31 maggio 2013. Sembra dunque definirsi in modo piu' chiaro il quadro cronologico degli adempimenti in materia di valutazione dei rischi in azienda per i piccoli datori di lavoro, cosi' come disciplinata dall'art. 29, comma 5 del DLgs. n. 81/2008. Di seguito il testo della nota ministeriale

Oggetto: Decreto interministeriale sulle procedure standardizzate - chiarimenti inerenti  al  tennine finale dell'esercizio della facoltà di  autocertificare la  valutazione dei rischi (articolo 29,  comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 8 I, e successive modifiche e integrazioni.
 

Sono  pervenute  numerose  richieste  di  chiarimento  in  merito  alla  proroga  del  tennine  per
I"autocertificazione  della  valutazione  dei  rischi  ai  sensi  dell'articolo  29,  comma  5,  del  decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81  e s.m.i. (di seguito d.lgs.  n.  8112008)  avvenuta con la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (di seguito anche "legge di stabilità" 2013), pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 212 della Gazzetta Ufficiale n.  302 de129 dicembre 2012.

Al riguardo, si fa presente quanto segue.
L'articolo  29,  comma  5,  del  d.lgs.  n.  81/2008  prevedeva  quanto  segue:  "l  datori  di lavoro  che
occupano fìno a IO  lavoratori effettuano la  valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle  procedure  standardizzate  di  cui  all'articolo  6,  comma  8,  lettera  f).  Fino  alla  scadenza  del diciottesimo  mese  successivo  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto  interministeriale  di  cui ali 'articolo  6,  comma 8,  letto  f),  e,  comunque,  non oltre  il 30 giugno  2012,  gli stessi datori di  lavoro possono  auto certificare  l'effettuazione  della  valutazione  dei  rischi.  Quanto  previsto  nel precedente articolo non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6,  lettere a), b), c),  d)  nonché g). ".
Il  termine (30 giugno 2012) previsto in tale disposizione è stato,  una prima volta, prorogato con il
decreto legge 12 maggio 2012, n.  57,  convertito dalla legge  12 luglio 2012, n.  101 , e,  a seguito di  tale modifica, l'articolo in  esame risultava essere  il  seguente:  "  l  datori  di lavoro  che occupano fino  a  lO lavoratori  effettuano  la  valutazione  dei rischi  di  cui  al presente  articolo sulla  base  delle procedure standardizzate di cui all'articolo  6,  comma 8,  lellera f).  Fino  alla scadenza del terzo  mese successivo alla data  di entrata in  vigore del decreto  interministeriale di  cui all'articolo  6,  comma 8,  lettera f),  e, comunque,  non  oltre  il  31  dicembre  2012,  gli  stessi  datori  di  lavoro  possono  autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31,  comma 6, lellere a), b), c),  d) nonché g)."
AI  fine  di  consentire  ai  datori  di  lavoro  di  effettuare  la  valutazione  dei  rischi  sulla  base  delle procedure standardizzate (il decreto interministeriale sulle procedure standardizzate del 30 novembre 2012  è stato pubblicato sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  del 6 dicembre  2012,  n. 285) è stata prevista una ulteriore proroga inserita nella citata "legge di stabilità" 2013.
L' articolo, quindi,  attualmente, risulta essere il seguente:  " I datori di  lavoro che occupano fino  a
IO  lavoratori  effettuano la valutazione dei  rischi  di  cui  al  presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di  cui  all'articolo  6,  comma  8,  lettera f).  Fino  alla scadenza del  terzo mese successivo alla  data  di  entrata in  vigore del  decreto  intem1inisteriale  di  cui  all'articolo  6,  comma  8,  lettera D,  e, comunque,  non  oltre  il  30  giugno  2013,  gli  stessi  datori  di  lavoro  possono  autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto  previsto nel  precedente periodo non si  applica alle attività di  cui all'articolo 31 , comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g)."
Per tale ragione,  considerato  che il  decreto  interministeriale  entra  in  vigore il  6 febbraio  2013  e
stante  la  proroga  "Fino  alla  scadenza  del  terzo  mese  successivo  alla  data  di  entrata  in  vigore  del decreto interministeriale", si  precisa che la possibilità per i datori di lavoro di  effettuare la valutazione dei rischi  con autocertificazione termina in data 31  maggio 2013
A seguito di alcune richieste di chiarimenti pervenute e al fine di fornire indicazioni operative al personale ispettivo, l'Inail ha riepilogato le modalità di individuazione dei familiari e dei soci e le conseguenti modalità di individuazione della retribuzione imponibile, precisando che - oltre ai dati contenuti nelle comunicazioni effettuate - ulteriori elementi utili possono acquisiti essere tramite la raccolta di dichiarazioni o la consultazione di documenti.

Inail nota 14-01-2013

Oggetto: retribuzione imponibile collaboratori familiari e soci non artigiani.
In merito all'argomento in oggetto, anche in considerazione dei quesiti pervenuti e relativi alla richiesta di indicazioni operative da osservare nella redazione dei verbali ispettivi, si precisa quanto segue.
Preliminarmente, in relazione ai familiari, appare utile richiamare la distinzione tra: 
  1. familiari partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis codice civile1
  2. familiari previsti all'art. 4, punto 6, del TU approvato con D.P.R n. 1124/19652 
I primi infatti sono una categoria più circoscritta, non sono alle dipendenze del datore di lavoro titolare dell'impresa familiare e, fatta eccezione per i familiari partecipanti all'impresa familiare artigiana3, pagano il premio ordinario su una retribuzione convenzionale giornaliera da variare a norma dell'art. 116 del citato TU4soltanto per le giornate in cui sono fisicamente presenti nel posto di lavoro e non anche per quelle di "assenza retribuita" quali ferie, festività, permessi, ecc.5.
Per la seconda tipologia di familiari, la retribuzione imponibile da assumere per il calcolo del premio assicurativo è la retribuzione convenzionale stabilita con decreto ministeriale a livello provinciale. In assenza di specifico decreto a carattere provinciale che stabilisca la retribuzione convenzionale per tali soggetti, si assume come retribuzione imponibile quella effettiva e in mancanza di quest'ultima, in via residuale, la retribuzione di ragguaglio pari al minimale di legge previsto per la liquidazione delle rendite Inail6.
Quanto all'altra tipologia di soggetti assicurati indicati in oggetto - ossia i soci di cui all'art. 4, punto 7 del TU Inail, com'è noto anch'essa rientra tra le categorie di lavoratori cui si applicano retribuzioni convenzionali giornaliere a livello provinciale, con le regole sopra illustrate per i familiari di cui all'art. 4, punto 6, del TU7. 
Ai fini del pagamento del premio dei familiari e soci previsti all'art. 4, punti 6 e 7, del D.P.R. n. 1124/1965, la retribuzione convenzionale giornaliera è moltiplicata per le effettive giornate di presenza al lavoro8 o, nel caso in cui il decreto fissi un periodo di occupazione media mensile, a prescindere dai giorni di effettiva presenza al lavoro9
Per i soggetti in argomento non vi è obbligo di iscrizione sul Libro unico del lavoro, salvo nei casi in cui gli stessi instaurino un rapporto di lavoro dipendente, di collaborazione coordinata e continuativa o siano associati in partecipazione con apporto lavorativo, nel qual caso debbono essere iscritti su detto documento obbligatorio10
A tale riguardo, si rammenta che qualora per detti soggetti non vi sia obbligo di registrazione nel Libro unico del lavoro e, quindi, nel caso in cui non siano oggetto di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro ai centri per l'impiego11, gli stessi debbono essere denunciati all'Inail ai sensi dell'art. 23 del più volte citato TU. 
Detta denuncia nominativa all'Inail deve essere effettuata prima dell'inizio dell'attività lavorativa. La cessazione della medesima attività lavorativa deve essere denunciata all'Inail ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 1124/1965, che prevede la denuncia della cessazione della lavorazione non oltre il trentesimo giorno dal suo verificarsi12
Pertanto, i dati riguardanti entrambe le categorie (collaboratori familiari e soci), qualora le stesse non siano oggetto di registrazione nel Libro Unico del Lavoro, possono essere desunti dalla comunicazione preventiva all'Inail ex art. 23 TU per quanto riguarda l'instaurazione del rapporto di lavoro e dalla denuncia ex art. 12 TU per quanto riguarda la comunicazione di cessazione del rapporto medesimo. 
In tutti i casi in cui per il personale ispettivo risulti difficoltoso accertare le sole giornate in cui le predette tipologie di lavoratori hanno prestato effettivamente la loro opera, pur prendendo atto del radicale mutamento dell'attività ispettiva a seguito dell'eliminazione dei libri paga e matricola e della loro sostituzione con il Libro unico del lavoro, nonché della successiva esclusione di determinati soggetti dal novero degli obbligati alla tenuta del LUL13, la verifica sarà effettuata sulla base della corretta applicazione delle consuete tecniche di indagine. 
Infatti, anche nel vigore della previgente normativa in tema di libri regolamentari, quando i dati di che trattasi erano riportati nei libri matricola e paga, tale registrazione non era da sola sufficiente ad individuare i giorni di effettiva presenza al lavoro, che doveva essere riscontrata attraverso altri elementi. Ora, a maggior ragione, in assenza di un obbligo di registrazione, assumono rilievo a tal fine altre fonti di prova documentali e testimoniali
Pertanto, nel corso degli accertamenti, il personale ispettivo avrà cura di acquisire, oltre alle dichiarazioni del datore di lavoro, le dichiarazioni rese dai soggetti stessi o da altri lavoratori presenti sul luogo dell'accesso ispettivo, della sede legale, ecc. e, inoltre, a seconda della concreta attività svolta da tali soggetti, le informazioni desunte dai documenti da essi redatti14 o dagli strumenti utilizzati15
In presenza di instaurazione del rapporto di lavoro, denunciata all'Inail ai sensi dell'art. 23 TU, qualora non sia possibile acquisire sufficienti prove documentali e testimoniali per quantificare le effettive giornate di lavoro, il funzionario di vigilanza valuterà l'opportunità di stabilire, in via presuntiva, la presenza costante sul luogo di lavoro. 
Tanto rappresentato, si rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore esigenza. 
IL DIRETTORE CENTRALE REGGENTE
f.to Ing. Ester Rotoli

Note:
1 Rientrano in questa categoria il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.
2 Rientrano in questa categoria il coniuge, i figli, anche naturali o adottivi, gli altri parenti, gli affini, gli affiliati e gli affidati del datore di lavoro che prestino con o senza retribuzione alle di lui dipendenze opera manuale o di sovrintendenza ad opera manuale altrui nell'ambito dell'impresa familiare In merito alle istruzioni diramate si rinvia alle circolari n. 67/1988, n. 42/1989, n. 24/1990, n. 62/1991.
3 Ai quali si applicano infatti i premi speciali di cui al D.M. 1.2.2001.
4 Cfr. Circolare Inail n. 16/2012, paragrafo 5.1 lettera B aggiornata dalla Circolare n. 42/2012 paragrafo 2.
5 V. Circolare Inail n. 24/1990.
6 Cfr. Circolare Inail n. 16/2012, paragrafo 5.3 lettera A e paragrafo 7 (quest'ultimo aggiornato dalla circolare n. 42/ 2012, paragrafo 6).
7 Cfr. Circolare Inail n. 16/2012, paragrafo 5.3
8 Lettera circolare n. 45/1976.
9 Cfr. Circolare Inail n. 16/2012, paragrafo 5.
10 Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 20/2008: "Libro unico del lavoro ed attività ispettiva - articoli 39 e 40 del decreto legge n. 112 del 2008: prime indicazioni operative al personale ispettivo", paragrafo "Libro unico del lavoro: soggetti obbligati".11 DL n. 510/1996 convertito con modificazioni nella legge n. 608/1996, articolo 9-bis, comma 2 e s.m.i..
12 Nota Direzione Centrale Rischi alle Strutture Territoriali del 9.12.2008, prot. 9100: "Denuncia nominativa soci, collaboratori e coadiuvanti artigiani e non artigiani".13 Circolare Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali n. 20/2008 avente ad oggetto Libro Unico del Lavoro e attività ispettiva - articoli 39 e 40 del Decreto Legge n. 112 del 2008:prime istruzioni operative al personale ispettivo.
14 Ad esempio, nel caso di soggetti addetti alla gestione delle bolle di consegna, il numero di bolle dal quale è possibile riscontrare i dati relativi alle giornate di presenza a lavoro.
15 Ad esempio, in caso di autotrasporto, il cronotachigrafo montato sul mezzo utilizzato dal quale è possibile ricavare i dati relativi al tempo di guida giornalmente effettuato dal personale autista.