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venerdì 23 gennaio 2009

Autoliquidazione Inail (scade 16/02/2009)

Autoliquidazione premi e contributi associativi

Con l'autoliquidazione del premio, il datore di lavoro, entro il 16 febbraio di ogni anno:
dichiara le retribuzioni pagate nell'anno precedente;
calcola il premio anticipato sulle retribuzioni corrisposte l'anno precedente, detraendo eventuali agevolazioni contributive;
paga la somma dovuta all'INAIL, data dal premio anticipato e dall'eventuale conguaglio relativo all'anno precedente, in unica soluzione oppure in forma rateale, utilizzando il "Modello di pagamento unificato - F24", che consente di compensare direttamente debiti e/o crediti nei confronti di più enti pubblici.

Per agevolare queste operazioni, l'INAIL mette a disposizione sul suo sito Internet (www.inail.it, sezione Punto Cliente), i seguenti servizi informatici:
Servizio di visualizzazione e stampa delle basi di calcolo.
Servizio di richiesta e ricezione delle basi di calcolo in formato elettronico.
Servizio di "Invio telematico dichiarazione salari".
Servizio "AL.P.I. on line" (AutoLiquidazione Premi INAIL online), che consente, mediante collegamento diretto con il sito internet dell'INAIL, di calcolare i premi, compilare le denunce retributive ed inviarle in via telematica.
Le dichiarazioni delle retribuzioni possono essere presentate, in via telematica, entro il 16 marzo, ferma restando la scadenza dei pagamenti al 16 febbraio.

Rateazione del premio da autoliquidazione (L. 449/97 Art. 59, c. 19 e L. 144/99 Art. 55, c. 5)
Il pagamento di quanto complessivamente dovuto a titolo di autoliquidazione può essere effettuato in quattro rate trimestrali con applicazione di interessi. Il datore di lavoro deve manifestare la volontà di avvalersi del beneficio della rateazione, barrando la relativa casella SI presente nel modulo solo se accede per la prima volta a tale beneficio e comunque se non ha già espresso tale volontà nella precedente Autoliquidazione. Il datore di lavoro che non intende più pagare ratealmente deve esprimere tale volontà entro lo stesso termine di pagamento dell'autoliquidazione (v. modello di revoca a pag. 21). Il pagamento della prima rata dovrà essere effettuato entro il 16 febbraio 2009 versando il 25% dell'importo complessivamente dovuto comprensivo di ANMIL. Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 dei mesi di maggio, agosto e novembre 2009 e devono essere maggiorate degli interessi. Il tasso di interesse da applicare è fissato dal Ministero dell'Economia e Finanze in tempo utile per il versamento della 2°, 3° e 4° rata ed è determinato in misura pari al tasso medio di interesse dei titoli del debito pubblico dell'anno precedente (v. http://www.debitopubblico.it/ - voce principali tassi di interesse - tasso medio di interesse dei titoli di Stato).

Compensazioni
Qualora si intenda compensare quanto dovuto per autoliquidazione con un credito preesistente, si devono compilare due righe della sezione Inail del modello F24 indicando, nella prima, il progressivo dell'autoliquidazione e il relativo importo nel campo "importi a debito versati", nella seconda il progressivo del credito e il relativo importo nel campo "importi a credito compensati". Per quanto riguarda i contributi associativi (riguardanti solamente le associazioni di categoria titolari di apposita convenzione), la compensazione è ammessa esclusivamente utilizzando un credito INAIL per premi ed accessori. Non è invece possibile utilizzare un credito relativo a contributi associativi per pagare un premio INAIL, né tanto meno effettuare compensazioni tra contributi associativi. Prima di effettuare qualsiasi compensazione, il datore di lavoro deve verificare presso la Sede Inail l'effettiva sussistenza del credito medesimo.

per maggiori informazioni info@studiogennai.com oppure fax 0587/949935

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