Visualizzazioni totali

sabato 31 ottobre 2009

Assegnazione di caselle di Posta Elettronica Certificata (PEC) ai cittadini



Messaggio INPS 22520 del 07/10/09
Com’è noto, con la circolare n. 72 del 26 giugno 2009 “Disciplina degli strumenti di comunicazione con l’utenza”, è stata dettata una prima regolamentazione per l’utilizzo delle nuove tecnologie multicanale al fine di semplificare le modalità di interazione con l’utenza e promuovere l’uso della posta elettronica quale canale privilegiato di contatto fra i cittadini e le strutture periferiche dell’Istituto.
A tal fine, sono state istituite per le Direzioni Regionali, Provinciali, Subprovinciali e per le Agenzie, apposite caselle di posta elettronica standardizzate per processo/funzione, da utilizzarsi sempre, in sostituzione di quelle personali nei rapporti con l’utenza; unitamente a tali caselle di posta elettronica sono stati pubblicati sul sito internet dell’Istituto anche gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata (di seguito PEC) delle strutture INPS, già attivati da marzo 2007.

La PEC è uno strumento che permette di dare ad un messaggio di posta elettronica lo stesso valore di una raccomandata con avviso di ricevimento.
Grazie alla PEC l’interazione tra i cittadini, le istituzioni e le imprese diventa più agevole. Con il nuovo strumento:
· è l’informazione che si muove e raggiunge il cittadino, non viceversa
· la Pubblica Amministrazione ha il dovere di rispondere al cittadino in tempi certi, utilizzando a sua volta esclusivamente la PEC.

In attuazione del comma 5 dell'articolo 16-bis, del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in Legge 29 gennaio 2009, n. 2, in base al quale
· ai cittadini che ne fanno richiesta è attribuita una casella di posta elettronica certificata
· l'utilizzo della posta elettronica certificata avviene ai sensi degli articoli 6 e 48 del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta.
l’INPS, dando seguito al protocollo d’intesa stipulato in data 30/09/2009 con il Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, provvede ad assegnare ai cittadini che ne faranno richiesta un indirizzo PEC.
Le modalità di richiesta/attivazione della casella PEC, da parte del Cittadino, sono specificate nel DPCM del 6 maggio 2009, ossia il cittadino può effettuare la richiesta on-line tramite il sito dell’INPS e dovrà successivamente recarsi in sede per il riconoscimento.
Il riconoscimento in sede verrà effettuato dagli stessi operatori che attualmente rilasciano il PIN (messaggio hermes n.ro 593 del 04/10/2001 della 0040 D.C.S.I.T.) e la procedura di richiesta/attivazione della casella PEC è presente all’interno della stessa utilizzata per il Rilascio del PIN.
I passi operativi cui bisognerà attenersi sono i seguenti:
· accesso alla intranet INPS (http://intranet.inps)
· nel menu Servizi, scegliere Gestione e assistenza sui servizi Internet
· nel riquadro “Gestione PIN per i servizi internet” attivare la procedura Assegnazione PIN per utenti Internet
· accedere alla nuova funzioneAttivazione casella PEC

La richiesta/attivazione della casella PEC è subordinata ad alcuni prerequisiti:
i. cittadino italiano e residente in Italia
ii. essere maggiorenne
iii. essere in possesso del Pin per l'accesso ai Servizi OnLine del Cittadino sul portale dell'Istituto
iv. riconoscimento "de visu" del cittadino da parte della struttura territoriale INPS, come previsto dal DPCM 6 maggio 2009

I flussi operativi cui dovrà attenersi il personale delle sedi, per la richiesta/attivazione della casella PEC sono i 4 sotto riportati e fanno riferimento, ove necessario, all’uso della funzione “Attivazione casella PEC” nella procedura sopra citata:

A) il Cittadino effettua la richiesta sul portale dell'INPS ed è stato già riconosciuto in sede all’atto del Rilascio del PIN.
La creazione della Casella PEC avviene automaticamente dopo la richiesta. In questo caso il flusso non coinvolge direttamente la sede INPS, in quanto il riconoscimento “de visu”, previsto dal DPCM 6 maggio 2009, è già stato effettuato all’atto del Rilascio del PIN per i servizi OnLine del portale INPS.

B) il Cittadino effettua la richiesta sul portale dell'INPS e si reca presso la sede INPS per il riconoscimento.
In questo caso il personale di sede dovrà operare nel seguente modo:
1. richiedere il modulo firmato, rilasciato dall'applicazione all'atto della richiesta; tale modulo potrà essere stato prestampato dal cittadino al completamento della richiesta on-line, ovvero l’operatore provvederà a stamparlo per conto del cittadino nel caso ne fosse sprovvisto;
2. ricercare e visualizzare tramite la procedura la richiesta effettuata onLine dal Cittadino, inserendo il codice fiscale, verificandolo con la tessera sanitaria in possesso del Cittadino, e con il codice richiesta presente sul modulo di cui al punto 1;
3. verificare che il documento di riconoscimento presentato dal Cittadino coincida con quello immesso all'atto dalla richiesta; se tale documento fosse scaduto e/o il Cittadino presenti un altro documento di riconoscimento valido, inserire gli estremi del nuovo documento di riconoscimento nella richiesta, sostituendo quelli già presenti;
4. effettuare fotocopia del tesserino del codice fiscale e del documento di riconoscimento, mettendoli agli atti insieme al modulo firmato di cui al punto 1;
5. eventualmente acquisire elettronicamente i documenti presentati e allegarli alla richiesta;
6. confermare l'attivazione della casella PEC, se soddisfatti i prerequisiti di cui sopra. Nota: non è necessario verificare il prerequisito iii. (il possesso del Pin), in quanto in questo caso il Cittadino è già in possesso del Pin, avendo effettuato la richiesta tramite i Servizi OnLine del Portale INPS.

C) il Cittadino si reca in sede per la contestuale richiesta e attivazione della casella PEC
In questo caso il personale di Sede dovrà operare nel seguente modo:
1. verificare, tramite i documenti di riconoscimento i prerequisiti i. e ii. precedenti;
2. verificare il possesso del Pin da parte del Cittadino.
Se in possesso del PIN
a. tramite l'applicazione, compilare la richiesta per conto del Cittadino;
b. stampare il modulo e farlo sottoscrivere al Cittadino;
c. eseguire i punti 2., 4., 5. e 6. del flusso precedente A).
Se NON in possesso
d. effettuare il Rilascio del PIN, tramite l'apposita procedura;
e. effettuare copia del tesserino del codice fiscale e del documento di riconoscimento, mettendoli agli atti;
f. compilare la domanda di richiesta della casella PEC seguendo il flusso sopra riportato “Se in possesso del PIN”, oppure invitare il Cittadino ad effettuare la richiesta tramite i Servizi OnLine del Portale INPS, informandolo che non dovrà recarsi presso una sede INPS per l'attivazione della casella PEC, in quanto questa verrà attivata automaticamente dopo la richiesta on-line, essendo già avvenuto il riconoscimento.

D) il Cittadino si reca in sede per la sola Richiesta del PIN
1. prospettare al Cittadino la possibilità di avere anche una casella PEC e le modalità di richiesta della medesima (si veda flusso C)).


A tale proposito è opportuno ricordare che, come già specificato nella citata Circolare n.72 del 26 maggio 2009, i responsabili delle strutture sono tenuti alla tempestiva lettura dei messaggi PEC ed in ogni caso a garantire giornalmente la presa visione di tali messaggi.

Il sistema PEC provvede comunque a notificare la ricezione del nuovo messaggio al Direttore della struttura e ai Responsabili dei Processi ogni 24 ore, fin quando lo stesso non sarà letto.

La notifica ai Responsabili dei Processi, in caso di mancata lettura da parte del Direttore entro le 24 ore, avverrà indipendentemente dal fatto che questi ultimi siano stati o meno delegati all'accesso alla casella PEC.

Infine, sempre allo scopo di consentire il monitoraggio e il presidio della suddetta casella, si ricorda che il messaggio di posta certificata viene automaticamente protocollato in entrata presso l’Area Omogenea Organizzativa di riferimento, con voce di titolario 800.020-Posta Elettronica Certificata, per cui si rende necessario monitorare giornalmente l'arrivo di documentazione tramite il protocollo informatico e/o GDP, nonché assegnare al messaggio la corretta voce di titolario e/o il referente/processo di competenza.

Il riferimento tecnico per la funzione “Attivazione casella PEC” è l’ing. Lorenzo Rinaldi (lorenzo.rinaldi@inps.it, tel. 06 5905 3142)

giovedì 29 ottobre 2009

Nuova normativa regionale per l'artigianato: ecco le novità



Dal 29 ottobre 2009 è in vigore la nuova normativa regionale per l'artigianato e sono soppresse le Commissioni Provinciali.
L'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane avviene a seguito della dichiarazione dell'imprenditore dei requisiti richiesti e decorre dalla data della presentazione di tale dichiarazione.

Il 14/10/2009 è stato pubblicato sul BURT il Regolamento di attuazione della Legge Regionale 53 del 2008 (D.P.G.R. 7/10/2009 n. 55/R) avente per oggetto la riforma della normativa in tema di artigianato.

Le Commissioni Provinciali Artigianato sono soppresse e le funzioni istruttorie sono assegnate direttamente alle Camere di Commercio. L'iscrizione all’Albo Imprese Artigiane continua ad avere carattere costitutivo ed è condizione per la concessione di agevolazioni e per l'adozione di una denominazione in cui ricorrono i riferimenti all'artigianato.
La domanda di iscrizione all'Albo è sostituita da una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di impresa artigiana (da rendere con i consueti modelli ART). La presentazione della dichiarazione comporta, sempre che l'impresa sia effettivamente in possesso di tutti i requisiti dichiarati, l'iscrizione all'Albo Imprese Artigiane a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione. Non sono più ammissibili iscrizioni retroattive
Successivamente la Camera di Commercio dispone accertamenti e controlli e adotta gli eventuali provvedimenti di cancellazione entro 90 giorni dalla dichiarazione. Tale termine può essere sospeso per 30 giorni per garantire eventuali integrazioni della documentazione.
La norma prevede l’obbligatorietà della presentazione telematica delle dichiarazioni. Fino all’avvio in effettivo della Comunicazione Unica (01/04/2010) sarà comunque consentito procedere alla presentazione della modulistica cartacea .
La normativa semplifica diversi adempimenti ed in particolare esonera l’impresa dal presentare dichiarazioni all’Albo quando viene domandata la cancellazione dal registro delle Imprese.
Cambia ovviamente anche la modulistica (uguale per tutte le CCIAA Toscane)e che sarà repirebile quanto prima sui siti delle Camere di Commercio
Fonte: Camera Commercio Lucca

domenica 18 ottobre 2009

Contributi alle piccole imprese Comune di Capannori



E’ sempre più concreto l’impegno dell’amministrazione comunale contro la crisi. E’ stato, infatti, pubblicato il bando per l’erogazione dei contributi alle piccole imprese locali. Le attività produttive agricole, industriali, artigianali, commerciali, turistiche e del settore terziario con non più di 50 addetti e con un fatturato non superiore a 2 milioni e mezzo di euro, grazie a un accordo tra il comune e la Cassa di Risparmio di Lucca Pisa e Livorno, potranno accedere a un credito agevolato fino a 50mila euro. L’amministrazione comunale parteciperà concedendo sotto forma di contributo equivalente l’1% in conto capitale su una base annuale del finanziamento ottenuto dall’istituto di credito per un massimo di 3 anni. Il tasso di finanziamento è molto agevolato rispetto al mercato.
 Il contributo sarà liquidato entro 45 giorni dalla presentazione della domanda. Per i primi 12 mesi, inoltre, l’impresa che avrà ottenuto il credito dovrà pagare solo gli interessi e non il conto capitale.
 «Si tratta di un aiuto concreto al sistema dell’imprenditoria locale che risulta molto utile in questo periodo di crisi e di difficoltà dell’economia mondiale - dichiara l’assessore alle attività produttive, Maurizio Vellutini -. L’amministrazione comunale, dunque, si conferma vicina alle aziende del nostro territorio, che creano sviluppo e occupazione. I crediti agevolati serviranno a fare nuovi investimenti, rilanciando le attività che da tempo operano sul territorio e sostenendo quelle che sono di nuova costituzione, che potranno finanziare un importo fino a 20 mila euro».
 «L’amministrazione comunale ha investito 150 mila euro per questa iniziativa perché riteniamo molto importante il sostegno alle attività produttive locali - aggiunge l’assessore alle finanze, Lara Pizza -. Questi contributi rappresentano il primo di una serie di atti concreti che realizzeremo a favore delle imprese».
 I contributi saranno concessi per spese di investimento delle imprese e in particolare per l’acquisto di beni strumentali d’investimento quali impianti, attrezzature anche informatiche, macchinari e arredi, per interventi per la manutenzione straordinaria e la ristrutturazione edilizia degli immobili in cui ha la sede operativa l’impresa beneficiaria. Saranno ammessi anche gli interventi rivolti al miglioramento e alla trasformazione aziendale in funzione del potenziamento, della razionalizzazione, dell’innovazione anche tecnologica, dell’offerta commerciale, dell’adeguamento alla normativa in materia igienico-sanitaria o rivolti all’utilizzo di fonti di energia rinnovabili o al risparmio energetico.
 Per informazioni contattare lo sportello unico attività produttive (tel. 0583 428237/ 0583 428239, email suap@comune.capannori.lu.it) oppure le filiali della Cassa di Risparmio di Lucca Pisa e Livorno. Il bando sarà scaricabile nei prossimi giorni dal sito del Comune www.comune.capannori.lu.it.
Fonte Il Tirreno del 18/10/2009

lunedì 12 ottobre 2009

Omesso indirizzo sul certificato di malattia e perdita dell'indennità INPS



INPS Messaggio 09/10/2009, n. 22747

La mancanza o la inesattezza o incompletezza dell'indirizzo sul certificato medico di malattia comporta la perdita della prestazione previdenziale per l'intero evento di malattia o comunque per tutte quelle giornate di malattia attestate da una certificazione priva del requisito.
Così ha stabilito la Direzione Inps nel messaggio sopra riportato andando ad interpretare e derimere in maniera restrittiva le precedenti prese di posizione dello stesso istituto.
Le aziende devono pertanto informare i lavoratori che nella compilazione del certificato medico inviato all'INPS, e di conseguenza alla ditta dovrà essere riportato l'esatto indirizzo di reperibilità pena la perdita dell'indennità da parte dell'INPS dei giorni previsti sul certificato di malattia

sabato 10 ottobre 2009

Riduzione dei premi per le imprese artigiane del settore autotrasporto merci



Si riportano integralmente i due articoli del Decreto 25/06/2009 pubblicato in G.U. n. 235 del 09/10/2009, con i quali vengono stabilite le riduzione del premio INAIL per l'anno 2009 a favore delle imprese artigiane del settore autotrasposrto merci.

Art.1
E' approvata, per l'anno 2009, per le imprese artigiane del settore
autotrasporto merci tenute al pagamento dei premi speciali unitari,
classificate alle voci di tariffa 9123 - classe di rischio 5° e 9121
- classe di rischio 8°, una riduzione dei premi pari al 14,01%, per
un importo pari a 11 milioni di euro.

art.2
Per l'anno 2009, esclusivamente per il settore dell'autotrasporto,
il termine del versamento dei relativi premi e' differito al 16
maggio 2009.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il
visto e la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

mercoledì 7 ottobre 2009

Regione Toscana: incentivi alle aziende che rinnovano contratti di lavoro e bonus per i disoccupati



Incentivi alle aziende che rinnovano contratti di lavoro e bonus per i disoccupati

La Regione, per evitare che i lavoratori vengano licenziati o momentaneamente messi in cassa integrazione, ha deciso di mettere a disposizione di ciascuna delle aziende che rinnoveranno i contratti in scadenza per almeno un anno un contributo di 2.000 euro. L'incentivo, valido fino al 2010 e di cui potranno beneficiare solo le imprese in stato di crisi, dovrà essere accompagnato da un accordo sindacale. L'annuncio è stato dato dall'assessore Simonincini nel corso di una conferenza stampa.
Oltre agli incentivi per le aziende, la altre novità all'interno del pacchetto anticrisi a cui sta lavorando la Regione riguardano i contributi una tantum per i disoccupati, approvati a febbraio:
- 1.650 euro per lavoratori atipici e a tempo determinato, che hanno perso l'impiego da almeno 3 mesi e non possono contare su alcun ammortizzatore sociale e
- 1650 euro di sostegno al pagamento del mutuo per coloro che hanno perso il posto di lavoro (anche quelli a tempo indeterminato) o sono in cassa integrazione.

Isee a 17 mila euro
Fino a luglio ne potevano beneficiare i lavoratori con un Isee, l'indicatore che misura reddito e capacità di spesa di una famiglia, non superiore a 12.500 euro. Poi era stata innalzato a 15.000. Ora sarà portato a 17.000, soglia già scelta come tetto per le borse di studio universitarie.
180 giorni anche con più contratti
Per poter aver diritto al contributo, tra gli altri requisiti, c'era quello di aver lavorato per almeno 180 giorni con un unico datore (ed è la seconda novità). Potranno ora essere anche la somma di più contratti, non necessariamente continuativi ed anche di datori di lavoro diversi.
Aiuti ai lavoratori degli studi professionali
Il contributo una tantum di 1650 euro (ed è la terza novità) sarà inoltre esteso anche a dipendenti degli studi professionali che hanno perso il posto di lavoro. Tutte modifiche che potranno essere fatte con una delibera di giunta, rassicura Simoncini, senza dover modificare la legge che ha istituito il fondo da 5 milioni di euro che è servito a finanziare i due bonus.
Altra novità è l'estensione della Cassa integrazione in deroga ai dipendenti degli studi professionali. E' stato inoltre deciso, in omaggio alla massima trasparenza, che tutte le procedure che riguardano la Cassa in deroga gestite dalla Regione saranno messe online.

martedì 6 ottobre 2009

Sicurezza sul lavoro: la vigilanza Asl aumenta del 20%



Regione Toscana - Un piano straordinario per interventi più diffusi e omogenei
Aumentare i controlli del 20% entro il 2009 e rendere gli interventi più diffusi e omogenei sul territorio: è questo l’obiettivo della delibera approvata dalla giunta regionale su proposta dell’assessore per il diritto alla salute Enrico Rossi, che chiama le Asl, in collaborazione con una serie di altre amministrazioni (la Direzione regionale del lavoro, Inail, Inps e Vigili del fuoco della Toscana) ad uno sforzo straordinario per abbattere drasticamente il numero degli infortuni sul lavoro. L’intero sistema di vigilanza regionale dovrà lavorare con maggiore efficienza ed efficacia e soprattutto con maggiore coordinamento e integrazione, con azioni preventive a tutela della salute, della sicurezza e della regolarità del lavoro in tutte le realtà produttive, in modo omogeneo e diffuso, anche per evitare fenomeni di distorsione della concorrenza di mercato.
“Il controllo costante, diffuso e coordinato – afferma l’assessore Enrico Rossi - non solo rappresenta l’unico modo serio per esercitare una funzione che, se episodica o saltuaria, non dà alcun contributo alla riduzione degli infortuni, ma costituisce anche una garanzia per le imprese, che così non subiscono cadute di competitività. In questo modo l’intero sistema della sicurezza può compiere un salto di qualità, a beneficio di tutti i lavoratori, e le stesse imprese possono contare su una vigilanza corretta, efficace e non vessatoria. Mi sembra un modo efficace per applicare nella nostra realtà regionale il dettato del nuovo Testo unico nazionale a cui le Regioni hanno contribuito in modo determinante”
La delibera indica a ciascuna Asl obiettivi specifici, per rendere più uniforme sul territorio il numero dei controlli in rapporto al numero delle unità locali presenti (fabbriche, uffici, strutture produttive e quant’altro) che sono poco meno di 160.000. Oggi l’indice medio di copertura regionale si aggira intorno al 9% (su uno standard nazionale richiesto del 5%) ma con situazioni molto diversificate sul territorio. La “forbice” del rapporto tra unità locali controllate e unità locali totali si divarica infatti dal 4,44% assicurato dalla Asl 4 di Prato al 15,47% della Asl 12 di Viareggio. Lo scopo principale del progetto è proprio quello di “stringerla”, portando le Aziende ad elevare le loro media specifica e quindi quella regionale.
E’ prevista l’assunzione a tempo indeterminato di 41 ispettori. Le nuove dotazioni sono state stabilite prendendo in considerazione la valutazione degli organici attuali, il numero delle “unità locali” e degli occupati presenti nel territorio di competenza della Asl, l’incidenza infortunistica sui luoghi di lavoro nelle diverse realtà territoriali.
La Regione finanzierà l’intero progetto con 1 milione di euro. Metà di questa somma andrà a cofinanziare una tantum l’avvio del piano di assunzioni dei nuovi ispettori, il cui onere verrà coperto dalle entrate derivanti dall’applicazione delle sanzioni che scaturiranno dai controlli. Gli altri 500 mila euro saranno assicurati in due tranche successive. I primi 250 mila euro verranno liquidati alle Asl che documenteranno il raggiungimento entro il 2008 di 15.280 unità locali controllate (di cui 4000 cantieri), il 10% in più rispetto al 2007, anno in cui ne sono effettuati 13.887. Gli altri 250 mila euro verranno versati alle Asl al raggiungimento dell’obiettivo 2009, cioè 16.676 unità locali controllate, di cui 4000 cantieri, pari al 20% in più rispetto all’attività svolta nel 2007.
Per coordinare l’intera operazione l’assessorato si è fatto promotore di un accordo con la Direzione regionale del Lavoro, Inail, Inps e Vigili del Fuoco della Toscana. Il protocollo di intesa impegna gli enti e le amministrazioni firmatarie “a sviluppare anche congiuntamente azioni sempre più efficacia di promozione dell’osservanza delle norme e di repressione delle violazioni” con l’obiettivo di una sostanziale “diffusione e omogeneità degli interventi in ambito regionale”. In particolare le parti “adotteranno ogni utile accorgimento per rendere reciprocamente compatibili i rispettivi programmi e interventi ispettivi, per evitare sovrapposizioni e ripetizioni, per garantire la massima copertura possibile del territorio in relazione alle risorse disponibili, anche a sostegno della concorrenza leale. Naturalmente sono fatti salvi gli interventi ispettivi su specifiche richieste o denunce”. Sono infine previsti incontri periodici e scambi di informazioni e di dati.
Fonte Toscana Notizie - Agenzia di informazione della Giunta Regionale

lunedì 5 ottobre 2009

Sicurezza nei cantieri, anche il committente è responsabile



Un'importante sentenza della Cassazione in relazione alla responsabilità del committente in caso di esecuzione lavori affidata a ditta o persone prive delle necessarie attrezzature e coperture previdenziali ed assistenziali.

La responsabilità dell'attuazione generale delle norme antinfortunistiche spetta al committente dei lavori, qualora manchi in concreto un appaltatore fornito della capacità tecnica e professionale atta ad assicurarne il rispetto.
Lo ha stabilito la Cassazione che, con la sentenza n. 36581 del 21 settembre scorso, è nuovamente intervenuta sul tema della tutela e della salute della sicurezza dei lavoratori. In particolare, la sentenza ha accolto con rinvio a giudizio il ricorso presentato dal Procuratore Generale della Corte di Appello di Bari contro la sentenza che assolveva completamente il proprietario di un immobile che aveva commissionato ad un operaio, dipendente in mobilità di un'impresa, senza né mezzi né attrezzature, il rifacimento del tetto dello stabile, a causa del quale l'operaio ha perso la vita.
In prima battuta, il Tar aveva condannato l'uomo alla pena di 6 mesi reclusione per violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, e il risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede. Successivamente, la Corte d'Appello, ribaltando completamente la sentenza di primo grado, aveva assolto l'imputato ritenendo che non vi fosse rapporto di subordinazione che legava il proprietario dell'immobile con l'operaio.
Contro questa sentenza, la Procura ha fatto ricorso in Cassazione evidenziando, tra l'altro, come la Corte territoriale avesse del tutto "ignorato che, nell'ambito degli obblighi di attuazione e rispetto delle prescrizioni di prevenzione degli infortuni, il committente dei lavori è responsabile, qualora manchi in concreto un appaltatore fornito della capacità tecnica e professionale per assumersi la responsabilità dell'attuazione generale delle norme antinfortunistiche"
I giudici della Suprema Corte, condividendo la tesi della Procura di Bari, hanno evidenziato come i giudici della Corte d'appello non abbiano preso in considerazione il fatto che il proprietario dell'immobile aveva commissionato i lavori di parziale ristrutturazione dello stabile, con particolare riferimento al rifacimento del tetto, ad un operaio, non titolare di impresa edile ma dipendente in mobilità di altra impresa, che non disponendo né di mezzi né di strumenti propri per eseguire le opere, aveva utilizzato le attrezzature del nipote. Come prescritto dalla Suprema Corte, l'avere utilizzato le prestazioni lavorative della vittima nelle suddette condizioni e la pericolosità del luogo di lavoro (i lavori venivano eseguiti a circa 15 metri di altezza dal suolo, senza alcuna precauzione o dispositivo per evitare cadute dall'alto), avrebbe imposto al committente una verifica delle condizioni di sicurezza ai sensi della normativa antinfortunistica.
La Cassazione ha, dunque, annullato la sentenza impugnata con rinvio a giudizio in cui si chiarisca se il proprietario rimaneva in ogni caso garante della salvaguardia dell'incolumità di chi, come l'operaio in questione, prestava nel suo interesse attività lavorativa e, quindi, trattandosi di opere pericolose, poteva o meno disinteressarsi di come queste venivano eseguite.
In definitiva, dalla sentenza emerge un concetto molto chiaro, ovvero che affidare un lavoro ad un'impresa specializzata solleva il proprietario da qualsiasi responsabilità penale, di contro affidare il lavoro ad un'impresa improvvisata rende solidale il proprietario in caso di danni o peggio di morte di un operaio.
Sentanza riportata su http://www.conquistedellavoro.it/
Affarishop.com

venerdì 2 ottobre 2009

Registro Infortuni



L’art. 53, comma 6, del D.Lgs. 81/2008 (che non ha subito modifiche dal decreto correttivo D.Lgs. 106, 3.8.20), stabilisce che fino ai sei mesi successivi
all’adozione del decreto interministeriale istitutivo del SINP (sistema informativo nazionale
per la prevenzione nei luoghi di lavoro) restano in vigore le disposizioni relative al registro infortuni e ai registri degli esposti ad agenti
cancerogeni e biologici. Di conseguenza, fino alla predetta data tutti i datori di lavoro dovranno continuare a tenere aggiornato i registri infortuni in essere
(inserendo anche gli eventi che determinano l’assenza di un solo giorno) e dovranno continuare a istituire il registro (vidimato dall’ASL, fatta eccezione
per quelle regioni che ne hanno abolito la vidimazione, Es.Regione Lombardia) per ogni nuova unita produttiva- sede-filiale-cantiere ecc. Si ricorda inoltre che dal giornoin cui decorrerà la predetta abrogazione tutti i registri infortuni in essere dovranno essere conservati per quattro anni dall’ultima registrazione o, se non ancora usati, dalla data di vidimazione o, nelle Regioni ove la vidimazione non è più richiesta, dalla data apposta dal datore di lavoro sul registro stesso.