Visualizzazioni totali

mercoledì 21 gennaio 2009

Imposta Sostitutiva TFR (scade 16/02/2009)

TFR - IMPOSTA SOSTITUTIVA - VERSAMENTO DEL SALDO

Adempimento

(art. 17, TUIR)
Nell'art. 2120, cod. civ. è sancito l'obbligo di rivalutare il fondo TFR accantonato al 31 dicembre dell'anno precedente, sulla base di un coefficiente composto, formato da un tasso fisso dell'1,50% e da un tasso variabile determinato nella misura del 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.
Tale rivalutazione deve essere effettuata alla fine di ciascun anno ovvero alla data di cessazione del rapporto di lavoro e va imputata ad incremento del fondo.
Prima delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 47/2000, la rivalutazione del TFR veniva capitalizzata con il fondo TFR esistente al 31 dicembre dell'anno precedente e, all'atto della erogazione del TFR, veniva assoggettata a tassazione separata.
A partire dall'anno 2001, dette rivalutazioni sono, invece, assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura dell'11%. Tale imposta è imputata a riduzione del fondo TFR (C.M. 25 gennaio 2002, n. 7/E).

E' dovuto un acconto dell'imposta sostitutiva.
Per la determinazione di tale acconto può seguirsi una delle seguenti modalità (il datore di lavoro è pertanto libero di scegliere, in ciascun anno, tra le due seguenti modalità di calcolo dell'acconto, quella che ritiene più conveniente):
- acconto pari al 90% delle rivalutazioni maturate nell'anno solare precedente, tenendo conto quindi anche delle rivalutazioni relative ai TFR erogati nel corso di detto anno;
- acconto presuntivamente, avendo riguardo al 90% delle rivalutazioni che maturano nello stesso anno per il quale l'acconto è dovuto.

per maggiori informazioni info@studiogennai.com oppure fax 0587/949935

Nessun commento:

Posta un commento