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martedì 6 gennaio 2009

Perizie giurate per determinare valore terreni

Terreni, vale anche per il registro la perizia giurata di rivalutazione

La stessa perizia tecnica giurata di rivalutazione di un terreno edificabile, che sia stata redatta pe rridurre le plusvalenze patrimoniali ex articolo 81e 82 del Tuir (oggi 67e 68 del nuovo Tuir), e sulla cui base sia stata versata l'imposta sostitutiva del 4%, costituisce parametro per determinare un valore attendibile e utilizzabile anche ai fini del valore di riferimento per determinare l'effettivo valore e su cui applicare l'imposta di registro.
Sono le motivazioni della sentenza n. 750/39/08 depositata in segreteria il 17 novembre 2008 dalla sezione 39 della sede staccata di Latina della Commissione tributaria regionale del Lazio.
Con una sentenza che esamina molti aspetti legati alla controversa valutazione di un terreno edificabile oggetto di permuta con appartamenti da costruire, i giudici regionali della Ctr del Lazio hanno stabilito dei precisi parametri di riferimento, precisi parametri che riassumono insieme i principali indirizzi della giurisprudenza sul tema dei trasferimenti immobiliari, esprimendo quelle valutazioni che sia pure sostanziali e di merito, prendono spunto da un principio nuovo di diritto, quale quello dell'utilizzo della valutazione dei trasferimenti dei terreni edificabili ai fini del registro, utilizzando la stessa perizia impiegata per la rivalutazione del bene ai fini delle imposte dirette.
I giudici regionali partono esaminando le disposizioni dettate dall'articolo 51 del dpr 131/1986,rilevano quindi come l'Agenzia erariale, oltre che riferire ai dati forniti dall'Omi (Osservatorio del mercato immobiliare) faccia riferimento a valutazioni eseguite oltre il triennio; osservano quindi che, le argomentazioni fornite dall'Ufficio non offrono quella necessaria attendibilità: i riferimenti alle precedenti valutazioni sono precedenti al triennio; l'Ufficio quindi, non presenta alcun valido elemento di riscontro; riferisce poi a valori ricavati direttamente dall'Omi, ma non fornisce la prova di questi valori per confrontarne l'attendibilità.
I giudici regionali, ripartendo dalla sentenza 2124/2002 che assegna alla perizia di parte la stessa validità e attendibilità della stima Ute, rilevano come questa perizia, formata, giurata ed utilizzata per rivalutare i terreni edificabili ai fini delle imposte dirette, possa costituire una prova esauriente e comprensiva degli elementi che possono attribuire un valore equo al terreno trasferito. Dopo aver constatato come il tecnico descriva sufficientemente i dati necessari, quali l'estensione del terreno, le distanze minime di edificabilità e in genere tutti gli elementi che attribuiscono valore al terreno trasferito e riferendo persino al valore corrispondente alla capitalizzazione della rendita, concludono stabilendo un principio nuovo e di equità sostanziale. E cioè che la stessa perizia giurata che ha determinato il maggior valore di valutazione ai fini della plusvalenza, debba necessariamente costituire un preciso parametro di riferimento utilizzabile per una giusta e coerente metodologia di valutazione anche ai fini del registro.

per maggiori informazioni info@studiogennai.com oppure fax 0587/949935

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