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mercoledì 21 gennaio 2009

Modello Instrastat annuale (scade 31/01/2009)

IVA - MODELLO INTRASTAT ANNUALE

Adempimento
(D.L. n. 331/1993, art. 50, comma 6; D.L. n. 16/1993, art. 6; D.M. 12 dicembre 2002)

Entro il 31 gennaio, i contribuenti che hanno effettuato, nel corso dell'anno precedente, cessioni intracomunitarie per un ammontare complessivo non superiore a € 40.000,00 ovvero acquisti intracomunitari per un ammontare complessivo non superiore a € 150.000,00 sono tenuti a presentare il modello intrastat annuale (C.M. 12/3/1999, n. 60/D; DPR n. 10/1999).
Lo stesso obbligo sussiste nei confronti delle operazioni effettuate verso la Repubblica di San Marino, mentre sono espressamente esclusi, ai sensi dell’art. 12 del D.M. 24 dicembre 1993, gli acquisti presso gli operatori economici sammarinesi.

Ambito soggettivo
Sono obbligati alla presentazione di elenchi riepilogativi (cd. Modelli Intrastat), riportanti i dati relativi alle cessioni e agli acquisti intracomunitarie, le seguenti categorie di contribuenti:
a) i soggetti passivi IVA, che effettuano scambi di beni comunitari con i soggetti IVA degli altri Stati membri della U.E (a tal fine si considerano beni comunitari quelli originari degli Stati membri della U.E. e quelli provenienti da Paesi terzi che si trovano in libera pratica nella U.E.);
b) gli enti, associazioni ed altre organizzazioni, non soggetti passivi IVA, che effettuano acquisti intracomunitari soggetti all'IVA (gli enti e le associazioni, non soggetti IVA sono tenuti alla presentazione dell'elenco, agli effetti fiscali e statistici, solo se gli acquisti intracomunitari si considerano effettuati nello Stato, anche se, ai fini dell'applicazione dell'IVA, sono da considerare non imponibili, esenti o non soggetti).

Sanzioni
- Omessa, incompleta, inesatta o irregolare presentazione del modello Intrastat: sanzione da € 516,46 a € 1.032,91, per ciascuno elenco (art. 11, D.Lgs. n. 471/1997).
- Violazioni relative agli obblighi di compilazione degli Elenchi Intrastat , per quanto concerne i dati statistici: sanzione da € 206,58 a € 2.065,83, per le persone fisiche e da € 516,46 a € 5.164,57, per le società e gli enti (art. 11, D.Lgs. n. 322/1989).

per maggiori informazioni info@studiogennai.com oppure fax 0587/949935

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