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lunedì 5 gennaio 2009

Iva per cassa è solo vantaggio??

E’ utile, e a chi serve l’IVA “per cassa”?


L’ipotesi del governo di consentire il versamento dell’IVA al momento del pagamento piuttosto che al momento dell’emissione della fattura è stato accolto positivamente pressoché da tutti.

Ma siamo davvero certi che vi siano vantaggi così rilevanti e evidenti? Vediamo:

- Attualmente l’Iva già viene pagata per cassa sia nel caso di prestazioni di servizi che nel caso in cui la cessione dei beni avviene nei confronti dello Stato o di altri enti pubblici. L’eventuale provvedimento non riguarda quindi queste situazioni, peraltro molto rilevanti numericamente e quantitativamente.

- Nel caso delle prestazioni professionali, inoltre, è frequente il ricorso a preavvisi di parcella non rilevanti ai fini IVA, rinviando poi l’emissione della fattura al momento del pagamento della prestazione.

- Nel caso della cessione di beni mobili l’operazione si considera effettuata, e diviene pertanto rilevante ai fini IVA, al momento di consegna o spedizione del bene. Tuttavia occorre considerare che ordinariamente, nel caso di cessioni di beni al consumatore finale, il momento della consegna coincide con il pagamento del corrispettivo.

Pertanto la problematica alla quale si intende dare risposta riguarda in realtà soltanto coloro che cedono beni ad altri soggetti passivi IVA e che vengono pagati in un momento successivo a quello in cui si considera effettuata l’operazione ai fini IVA.

In tutti i casi la detrazione dell’Iva a monte avviene in base alle fatture d’acquisto registrate, indipendentemente dall’effettivo pagamento o dall’utilizzazione della merce.

Ne deriva che, in sostanza, l’eventuale innovazione potrebbe beneficiare soltanto le imprese che cedono beni ad altre imprese e che hanno tempi di riscossione dei crediti molto superiori a quelli di pagamento dei propri acquisti. Tipicamente imprese artigiane, o piccole imprese subfornitrici, spesso con un ridotto ammontare di IVA da portare in detrazione.

Al contrario, l’innovazione non presenterebbe alcun vantaggio per i commercianti al dettaglio (oltre un milione di contribuenti) che incassano l’IVA contestualmente alla vendita, mentre pagano gli acquisti con le usuali dilazioni commerciali (60-90 giorni). Infatti in caso di riforma anche la detraibilità dell’IVA a monte (pagata sugli acquisti) dovrebbe avvenire al momento dell’effettivo pagamento della fattura da parte del commerciante al fornitore per ovvie ragioni di simmetria e quindi più tardi rispetto a quanto oggi avviene. La riforma potrebbe quindi avere effetti positivi e transitori per un numero abbastanza limitato di contribuenti, ma nel lungo periodo vantaggi e svantaggi si compenserebbero data la loro natura puramente finanziaria.

E’ certo che gli adempimenti connessi al nuovo sistema sarebbero più complessi e quindi aumenterebbero i costi di tenuta della contabilità: costi certi a fronte di vantaggi incerti e transitori.

Infine non va dimenticato che la VI direttiva CEE stabilisce che l’esigibilità dell’IVA debba avvenire nel “momento in cui viene effettuata la cessione di beni o prestazione di servizi”, deroghe sono possibili solo limitatamente a “talune operazioni….o talune categorie di soggetti passivi”, come già avviene oggi in Italia.
Ne deriva che eventuale riforma non può essere generalizzata e che comunque sarebbe necessaria una preventiva autorizzazione europea per evitare una possibile procedura di infrazione.
In conclusione, poiché vi sono effettivamente contribuenti che a fronte dell’emissione della fattura non ricevono il pagamento dovuto, l’intervento può essere opportuno ma dovrebbe essere il grado di individuare questi contribuenti con sufficiente precisione in modo da limitarne la portata e renderlo effettivamente utile.

per maggiori informazioni info@studiogennai.com fax 0587/949935

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