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sabato 28 febbraio 2009

Regione Toscana agevolazioni personale dipendente

STABILIZZAZIONE DEI LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO E ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO DI LAVORATORI/TRICI ISCRITTI/E NELLE LISTE DI MOBILITA’

Proponenti e beneficiari
- Imprese che, a partire dal 1° gennaio 2009, hanno trasformato il contratto di lavoro a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato. Tale trasformazione deve essere avvenuta almeno 4 mesi prima della scadenza del contratto a tempo determinato;
- Imprese che hanno assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato lavoratori/trici iscritti/e nelle liste di mobilità delle Province della Toscana. Possono presentare la domanda di contributo le imprese private che, a partire dal 1° gennaio 2009, hanno assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato lavoratori/trici iscritti/e nelle liste di mobilità delle Province della Toscana. Le unità operative interessate all’assunzione devono essere localizzate sul territorio regionale.

Destinatari
- Lavoratori/trici con contratto a tempo determinato;
- Lavoratori/trici iscritti/e nelle liste di mobilità delle Province toscane. Saranno prioritariamente finanziate le richieste relative all’assunzione di soggetti che abbiano compiuto il 45° anno di età ed i soggetti già dipendenti di aziende chiuse, assunti da nuove imprese che rilevano la precedente attività o che avviano altre attività, comunque nello stesso insediamento produttivo o nello stesso Comune o in Comuni limitrofi.

Operazioni Ammissibili
L’avviso finanzia due diverse tipologie di interventi con contributi per:
1. la trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.
Tale azione è orientata alla stabilizzazione di nuovi posti di lavoro. Sono escluse dal contributo le trasformazioni da contratti di apprendistato a contratto a tempo indeterminato;
2. l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori/trici iscritti/e nelle liste di mobilità delle Province toscane. Tale azione sperimentale è orientata alla stabilizzazione occupazionale delle fasce più deboli del mercato del lavoro toscano e nello specifico a favorire il rientro nel mercato del lavoro dei lavoratori in mobilità provenienti da aziende in crisi. Nel caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato part-time il contributo è ridotto proporzionalmente alla riduzione dell’orario di lavoro.
La domanda di contributo viene presentata successivamente all’assunzione/trasformazione del contratto di lavoro.

Condizioni e misure del Contributo
L’aiuto assume la forma di contributo sia per la trasformazione di contratto a tempo determinato che per ciascun lavoratore/trice iscritto nelle liste di mobilità assunto nella misura di € 4.000,00 per ciascun lavoratore/trice ed è erogato in un’unica soluzione alle imprese richiedenti. L’aiuto si riduce a Euro 2.500,00 per ogni assunzione o stabilizzazione a tempo indeterminato part–time.

Priorità e risorse
Le risorse disponibili per l’anno 2009 ammontano a complessivi € 2.400.000,00. Le risorse sono erogate alle singole imprese beneficiarie in un’unica soluzione fino ad esaurimento delle risorse disponibili per l’anno 2009. Sono redatte graduatorie mensili.

SCADENZA: 30 NOVEMBRE 2009
Le domande vengono finanziate secondo l’ordine di arrivo,nel limite dei fondi disponibili
Fonte studio R.M. Lucca

venerdì 27 febbraio 2009

Regione Toscana agevolazioni assunzioni

AIUTI A FAVORE DI IMPRESE PER LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO DI DONNE DISOCCUPATE/INOCCUPATE CHE ABBIANO COMPIUTO 35 ANNI ATTRAVERSO CONTRATTI DI LAVORO PART-TIME E FULL-TIME

Proponenti e beneficiari
Le imprese individuali, le società di persone, le società di capitali, le società cooperativa, le ONLUS e le Associazioni nonché i loro consorzi se iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio d’Italia con unità operative interessate all’ assunzione localizzate sul territorio della Regione Toscana. Possono presentare la domanda di contributo quelle imprese che, a partire dal 1° gennaio 2009, procedono a tali assunzioni. Le unità operative interessate all’assunzione devono essere localizzate sul territorio regionale. Sono escluse dai contributi le assunzioni da contratti di apprendistato a tempo indeterminato.

Destinatari
Donne che abbiano compiuto il 35° anno di età al momento dell’assunzione, iscritte nell’elenco anagrafico dei servizi per l’impiego delle Province della Toscana in qualità di disoccupate/inoccupate con dichiarazione di immediata disponibilità lavorativa ai sensi del D.lgs 181/2000.

Operazioni Ammissibili
L’ avviso mette a disposizione incentivi alle imprese per favorire assunzioni a tempo indeterminato di donne disoccupate/inoccupate con contratti di lavoro part-time e full-time. Tale azione è orientata alla stabilizzazione occupazionale delle fasce più deboli del mercato del lavoro toscano e, nello specifico, a favorire l’aumento dell’occupazione femminile che ha difficoltà a rientrare nel mondo del lavoro o che per varie ragioni ritarda l’ingresso nel mondo del lavoro.

Sono ammissibili le assunzioni a partire dal 1° gennaio 2009.

La domanda di contributo deve essere presentata ad assunzione effettuata. Alla domanda dovrà essere allegata copia del contratto di assunzione (in alternativa copia della lettera di assunzione da cui si evinca il contratto applicato, l’inquadramento nel relativo livello retribuito e l’orario di lavoro).

Condizioni e misure del Contributo
Il contributo concesso per ogni domanda ammissibile è:
- € 4.000,00 per ogni assunzione a tempo indeterminato full time;
- € 2.500,00 per ogni assunzione a tempo indeterminato part-time.

Priorità e risorse
Le risorse disponibili ammontano a 800 mila euro. Le risorse, erogate in base all’ordine di ricevimento delle domande presentate, sono erogate, alle singole imprese beneficiarie, in un’unica soluzione fino ad esaurimento delle risorse disponibili per l’anno 2009.
SCADENZA: 30 NOVEMBRE 2009
Le domande vengono finanziate secondo l’ordine di arrivo,nel limite dei fondi disponibili
Fonte Studio R.M. Lucca

La cassa integrazione


La materia in questione e' regolata da leggi e dal contratto nazionale.
Le normative che riassumiamo si applicano ai lavoratori metalmeccanici dell'industria


L'istituzione della Cassa Integrazione Guadagni (Cig) risale al 1945.
Essa doveva consentire un parziale recupero della retribuzione a quei lavoratori che a causa delle ristrutturazioni post-belliche fossero momentaneamente sospesi dal lavoro. In effetti le parti sociali, sindacati e imprenditori, sottoscrissero, nel luglio 1945, un accordo che consentiva la sospensione momentanea dal lavoro dei dipendenti da aziende che operavano trasformazioni da industria bellica in industria di pace. Ai lavoratori così sospesi veniva comunque garantito un salario minimo. Il decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945 n. 788 recepiva i contenuti di tale accordo interconfederale e istituiva a favore degli operai e dell'industria dell'Alta Italia, la Cassa Integrazione Guadagni. Successivamente con Dl Cps 12 agosto 1947, n. 869, l'istituto veniva esteso agli operai dell'intero Paese.

La fine della crisi strutturale e le mutate condizioni economiche, produttive e organizzative dell'impresa, nonche' il mutato rapporto di forza nelle relazioni industriali, hanno reso possibile una riforma generale della Cig. La legge del 23 luglio 1991, n. 223, sancisce questi cambiamenti e introduce una limitazione drastica all'utilizzo della Cassa Integrazione Guadagni.
In virtù della nuova legge la Cigs può essere utilizzata ai soli fini della ristrutturazione o risanamento delle aziende, con la previsione esplicita del rientro dei lavoratori.
Nel caso di esubero di personale la legge 223/91 prevede espressamente la possibilita' per l'azienda di procedere al licenziamento dei lavoratori, con il solo diritto per gli stessi dell'indennita' di mobilita'.
In sostanza la legge consente e favorisce una soluzione non traumatica del rapporto di lavoro, permettendo l'individuazione di strumenti morbidi per uscire dalla crisi.
Il ricorso alla cassa integrazione da parte di sempre più aziende, pone il problema dell'interpretazione, sia delle numerose leggi che si sono susseguite in proposito, che delle circolari Inps che ne chiariscono l'applicazione.
Innanzitutto affrontiamo la cassa integrazione guadagni ordinaria (abbreviata Cigo)
I casi in cui e' previsto il ricorso a questo istituto
La Cigo e' prevista nei casi di riduzione di orario o sospensione del lavoro determinati dai seguenti motivi:
a) eventi aziendali, temporanei e transitori, non imputabili ne' all'azienda ne' ai lavoratori (ad esempio: nevicate, grandinate che rechino danno alle strutture o alle macchine dello stabilimento);
b) eventi sfavorevoli, momentanei, legati all'andamento di mercato (ad esempio la crisi stagionale di un prodotto)

Le aziende che possono accedervi
Tutte le imprese industriali, indipendentemente dal numero di addetti. Per Edilizia, Lapidei e Agricoltura sono previste particolari norme.
I lavoratori che ne beneficiano
Operai, intermedi, impiegati e quadri, compresi i lavoratori in contratto di formazione-lavoro, esclusi gli apprendisti.
In caso di Cigo a zero ore e' utile sancire, in un accordo sindacale, la possibile rotazione dei lavoratori da sospendere.

La consultazione sindacale prevista dalla legge 164/75
Nei casi di oggettiva e improrogabile necessita' (esempio: calamita' naturali) l'azienda comunica alle rappresentanze sindacali aziendali (Rsa) o alle organizzazioni sindacali provinciali la durata prevedibile della Cigo e il numero dei lavoratori interessati. Nel caso tale riduzione sia superiore alle 16 ore settimanali si potra' chiedere, su richiesta di una delle parti, un esame congiunto. In quest'ultimo caso la richiesta di incontro dovra' essere inoltrata entro tre giorni dalla comunicazione. Le relative procedure dovranno esaurirsi entro i cinque giorni successivi alla data in cui e' stata avanzata la richiesta.
Negli altri casi di riduzione o sospensione del lavoro l'azienda ha l'obbligo di comunicare preventivamente alle organizzazioni sindacali territoriali di categoria la necessita' di ricorrere alla Cigo, specificando le cause, la durata e l'entita', nonche' il numero dei lavoratori interessati.
Le organizzazioni sindacali possono chiedere un incontro congiunto per esaminare le cause che hanno portato alla richiesta di Cigo.
Tutta la procedura deve essere esaurita entro 25 giorni dalla data della richiesta aziendale. Il termine e' ridotto a 10 giorni per le aziende che occupano sino a 50 dipendenti.

La procedura
Per l'ammissione al trattamento di integrazione salariale, l'imprenditore deve presentare domanda alla sede provinciale dell'Inps competente per territorio, in riferimento alla dislocazione dell'unita' produttiva interessata. La domanda deve essere presentata entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro.
Qualora la domanda venga presentata oltre il termine prescritto, l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potra' considerare periodi anteriori ad una settimana rispetto alla data di presentazione. Il danno derivante ai lavoratori per la mancata o ritardata presentazione della domanda di Cigo da parte dell'azienda sara' a completo carico di quest'ultima.

La durata
L'integrazione salariale ordinaria e' corrisposta normalmente per 13 settimane consecutive, in casi eccezionali può essere prorogata di tre mesi in tre mesi fino ad un massimo di 52 settimane in un biennio .
Qualora l'impresa abbia fruito di dodici mesi consecutivi di integrazione salariale, una nuova domanda può essere proposta per la medesima unita' produttiva per la quale l'integrazione e' stata concessa, quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attivita' lavorativa. Dal tetto massimo delle 52 settimane nel biennio sono esclusi i periodi consessi a titolo di contratti di solidarieta' e di Cassa Integrazione guadagni straordinaria.
Tali disposizioni non sono però applicabili nei casi di intervento determinato da eventi oggettivamente non evitabili.

per maggiori informazioni info@studiogennai.com oppure fax 0587/949935

giovedì 26 febbraio 2009

Risposta a quesito su sicurezza del lavoro

Riporto il quesito sotto esposto con la relativa risposta

Domanda
Un professionista o impresa individuale sia artigiana che commerciale senza dipendenti, deve porre in essere adempimenti quali il conseguimento dell'attestato di sicurezza sul lavoro e quello di primo pronto soccorso? e ancora: un impresa individuale edile senza dipendenti nel momento in cui, per effettuare alcuni lavori, si avvale di un altro lavoratore autonomo con partita IVA deve adeguarsi al D.lgs 81/2008?

Risposta
In assenza di lavoratori dipendenti od equiparabili tali, l'impresa individuale (da non confondere con la figura del lavoratore autonomo vero e proprio) sarà da considerarsi soggetta ai medesimi obblighi previsti nei confronti dei lavoratori autonomi e riportati, essenzialmente, nell'articolo 21 del D.Lgs. n. 81/2008.

Dunque, per rispondere alla sua prima domanda, il titolare dell'impresa individuale non deve frequentare il corso di primo soccorso. Non capisco invece a cosa si riferisca esattamente quando parla di "conseguimento dell'attestato di sicurezza sul lavoro".

Qualora si stesse riferendo al corso di formazione che il datore di lavoro deve frequentare per poter rivestire direttamente l'incarico di RSPP, per le medesime considerazioni fatte precedentemente, non essendoci lavoratori subordinati od equiparabili tali, non vige l'obbligo della nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Se invece si stesse riferendo al corso di formazione sui rischi specifici riguardanti lo svolgimento della propria mansione di cui all'articolo 37, in via del tutto generale, per un lavoratore autonomo tali corsi sono "facoltativi", come indicato dall'articolo 21, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 81/2008. Circa la sua seconda domanda, occorrerebbe capire cosa intende quando parla di "avvalersi" di un altro lavoratore autonomo.

In questi casi, infatti, si rischia di configurare un'impresa di fatto, nella quale i lavoratori sono autonomi solo sulla carta, mentre concretamente in cantiere, uno dei due è alle direttive dell'altro.

Se così fosse, "l'impresa individuale senza dipendenti", diventerebbe di fatto un'impresa individuale con dipendenti e dunque soggetta a tutti gli obblighi previsti dal decreto. Se invece i due lavoratori svolgono effettivamente indipendente ed autonomo il proprio lavoro, in tal caso valgono tutte le considerazioni già fatte precedentemente ed il riferimento di legge resta essenzialmente l'art. 21 del D.Lgs. n. 81/2008.

mercoledì 25 febbraio 2009

Firmato il Decreto sui Tremonti Bond

Il Ministro Tremonti ha firmato il decreto che dà il via libera alla sottoscrizione, da parte del Tesoro, di obbligazioni emesse dalle banche italiane. L'obiettivo è accrescere le opportunità di finanziamento all'economia grazie alla maggiore patrimonializzazione delle banche. Lo strumento rispetta le regole stabilite in sede comunitaria sugli aiuti di Stato.

Come contropartita, le banche:

A)pagheranno una cedola annuale compresa tra il 7,5 e l'8,5 per cento per i primi anni, per poi crescere gradualmente;
B)si impegneranno a favorire il credito alle imprese, soprattutto piccole e medie, e alle famiglie.

Più specificatamente, gli impegni che il Tesoro richiede sono:

a) il contributo finanziario per rafforzare la dotazione del fondo di garanzia per le PMI;
b) l'aumento delle risorse da mettere a disposizione per il credito alle piccole e medie imprese;
c) per i lavoratori in cassa integrazione o percettori di sussidio di disoccupazione, la sospensione del pagamento della rata di mutuo per almeno 12 mesi;
d) la promozione di accordi per anticipare le risorse necessarie alle imprese per il pagamento della cassa integrazione;
e) l'adozione di un codice etico.
Questi impegni, ed il più generale andamento del credito all'economia, saranno oggetto di attento monitoraggio operato sul modello applicato in Francia con successo.

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martedì 24 febbraio 2009

Nuovi obblighi per la privacy aziendale

Amministratori di sistema: occorre massima trasparenza sul loro operato. Il Garante fissa i criteri, quattro mesi per mettersi in regola

Gli "amministratori di sistema" sono figure essenziali per la sicurezza delle banche dati e la corretta gestione delle reti telematiche. Sono esperti chiamati a svolgere delicate funzioni che comportano la concreta capacità di accedere a tutti i dati che transitano sulle reti aziendali ed istituzionali. Ad essi viene affidato spesso anche il compito di vigilare sul corretto utilizzo dei sistemi informatici di un'azienda o di una pubblica amministrazione.

Per questo il Garante ha deciso di richiamare l'attenzione di enti, amministrazioni, società private sulla figura professionale dell' amministratore di sistema e ha prescritto l'adozione di specifiche misure tecniche ed organizzative che agevolino la verifica sulla sua attività da parte di chi ha la titolarità delle banche dati e dei sistemi informatici.
Le ispezioni effettuate in questi anni dall'Autorità hanno permesso di mettere in luce in diversi casi una scarsa consapevolezza da parte di organizzazioni grandi e piccole del ruolo svolto dagli amministratori di sistema. I gravi casi verificatisi negli ultimi anni hanno evidenziato una preoccupante sottovalutazione dei rischi che possono derivare quando l'attività di questi esperti sia svolta senza il necessario controllo.
Le misure e le cautele dovranno essere messe in atto entro quattro mesi da parte di tutte le aziende private e da tutti i soggetti pubblici, compresi gli uffici giudiziari, le forze di polizia, i servizi di sicurezza. Sono esclusi invece i trattamenti di dati, sia in ambito pubblico che privato, effettuati a fini amministrativo contabile, che pongono minori rischi per gli interessati.
Registrazione degli accessi
Adozione di sistemi di controllo che consentano la registrazione degli accessi effettuate dagli amministratori di sistema ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici.
Le registrazioni devono comprendere i riferimenti temporali e la descrizione dell'evento che le ha generate e devono essere conservate per un congruo periodo, non inferiore a sei mesi.

Verifica della attività
Verifica almeno annuale da parte dei titolari del trattamento sulla rispondenza dell'operato degli amministratori di sistema alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza previste dalla legge per i trattamenti di dati personali.

Elenco degli amministratori di sistema e loro caratteristiche
Ciascuna azienda o soggetto pubblico dovrà inserire nel documento programmatico della sicurezza o in un documento interno (disponibile in caso di accertamenti da parte del Garante) gli estremi identificativi degli amministratori di sistema e l'elenco delle funzioni loro attribuite.

Dovranno infine essere valutate con attenzione esperienza, capacità, e affidabilità della persona chiamata a ricoprire il ruolo di amministratore di sistema, che deve essere in grado di garantire il pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, compreso il profilo della sicurezza.
Fonte Autorità Garante Privacy

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domenica 22 febbraio 2009

Accertamenti fiscali: forte ritorno al redditometro e ai controlli bancari

Forte ricorso, da parte degli uffici, all’accertamento basato sul cd “redditometro”.

Ritorno al passato, dunque, per l’Agenzia delle Entrate che già un paio di anni fa, precisamente a seguito dell’emanazione della circolare nr. 2/E del 23 gennaio 2007, aveva manifestato l’intenzione di ricorrere - come già fece nei primi anni ’90 - a tale strumento di accertamento sintetico del reddito.

La normativa, relativamente al funzionamento e all’utilizzo del predetto accertamento, è individuabile nell’articolo 38 del D.P.R. nr.600/73 dove emerge chiaramente anche la sua finalità, consistente nel valutare presuntivamente il reddito di una persona fisica – indipendentemente dal fatto se questa sia o meno imprenditore – sulla base di alcuni elementi.
Tali elementi sono definiti “indici di capacità contributiva”, in quanto il possesso e/o la disponibilità di determinati beni o servizi fa presumere in capo alla persona un certo reddito.
La logica della norma si basa sul fatto che colui che ha a disposizione determinati beni deve necessariamente avere i mezzi economici per il loro acquisto e il relativo sostenimento delle spese.
I beni e servizi indicativi della capacità contributiva sono elencati nella tabella allegata al Decreto Ministeriale 10 settembre 1992 recante “determinazione, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, degli indici e coefficienti presuntivi di reddito o di maggior reddito in relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva”. La predetta tabella, poi, è stata integralmente sostituita con Decreto Ministeriale del 19 novembre 1992, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 278 del 25 novembre 1992, che ha individuato i seguenti beni e servizi:

1.gli aeromobili;
2.le navi e le imbarcazioni da diporto;
3.gli autoveicoli;
4.gli altri mezzi di trasporto a motore;
5.le abitazioni principali e secondarie (anche solo condotte in locazione);
6.i collaboratori familiari (ossia maggiordomi, colf, ecc..);
7.i cavalli da corsa;
8.le assicurazioni di ogni tipo (escluse quelle relative all’utilizzo di veicoli a motore, quelle sulla vita e quelle contro gli infortuni).

Una volta individuata, dunque, la presenza dei cd “indici di capacità contributiva” è bene chiarire che si considerano nella disponibilità della persona fisica quei beni o servizi a qualsiasi titolo utilizzati e, come già accennato, per i quali si sopportano in tutto o in parte i relativi costi.
In merito, la Suprema Corte ha chiarito che la disponibilità consiste con il “potere di fatto o di fruizione della cosa, indipendentemente dalla formale intestazione della proprietà” (sent. Cass. nr.8116/2001).
Chiarito il concetto della disponibilità dei beni e servizi, quindi, occorre capire come dai singoli indici si arriva al calcolo del reddito presunto.
Ebbene, la disponibilità in capo ad un soggetto di uno o più beni compresi nella tabella sopra citata è indicativa, per un determinato periodo d’imposta, di un valore che si ottiene mediante la moltiplicazione di ciascun importo con un coefficiente predeterminato (per esempio una vettura di 16hp, a gasolio, nell’anno 2004 ha un valore tabellare di euro 3.336,67 e un coefficiente di 5, il reddito presunto è pertanto di 16.683,35).

I valori ricavati, poi, si considerano come segue:
•il valore più elevato si considera interamente;
•il secondo valore è ridotto del 40%;
•il terzo valore è ridotto del 50%;
•il quarto valore è ridotto del 60%;
•i valori successivi sono ridotti dell’80%.

È importante evidenziare, inoltre, che agli accertatori non è preclusa la possibilità di considerare altri ed ulteriori elementi, anche se ciò risulta piuttosto difficile, in quanto si pone il problema di individuare il valore da attribuire e il coefficiente di reddito da adottare come moltiplicatore (problema che non si pone invece per gli indici predeterminati, in quanto, come prima accennato, sono stabiliti già nella tabella).

Ottenuto l’importo del reddito sintetico, quindi, la legge concede la possibilità all’ufficio di procedere ad accertamento in presenza di alcune condizioni. In primis l’articolo 38 del DPR nr. 600/73 permette l’adozione di tale strumento se il reddito complessivo calcolato si discosta, per due o più periodi d’imposta, per almeno un quarto da quello dichiarato dal contribuente.
Inoltre, l’amministrazione finanziaria può rinunciare all’accertamento nel caso in cui il reddito sintetico sia stato determinato sulla base di un solo indicatore.
Infine, allo scopo di conferire il massimo grado di sostenibilità alla pretesa fiscale, gli uffici – nel caso sussistano i presupposti – potranno eseguire contemporaneamente indagini finanziarie nei confronti dei contribuenti soggetti al controllo. Tali indagini rappresentano sicuramente uno strumento importante al fine di contribuire ad evidenziare l’effettiva capacità contributiva del soggetto controllato.
Fonte Impresa e diritto

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giovedì 19 febbraio 2009

L'agenzia delle Entrate si allea con i comuni

Alleanza strategica fisco enti locali contro l'evasione fiscale

Le «segnalazioni» antievasione dai Comuni alle Entrate diventano sistematiche e guadagnano il web. Da lunedì, infatti, le amministrazioni comunali segnalano all'Agenzia i dati utili alla lotta all'evasione esclusivamente attraverso «Segnalazioni», la procedura telematica ad hoc accessibile tramite Siatel, sistema di interscambio con l'anagrafe tributaria.

La nota firmata il 12 febbraio 2009 dal direttore delle Entrate segue il provvedimento del 26 novembre scorso, che fissava i contenuti e le modalità con cui i Comuni sono tenuti a inviare le segnalazioni «qualificate», ossia funzionali a determinare l'effettiva capacità contributiva dei contribuenti.

Il potere segnaletico dei Comuni via web punta a tagliare tempi e costi e ad aumentare la sicurezza. Solo dopo un ulteriore vaglio dei dati, l'ufficio delle Entrate può richiedere all'ente locale, che ha già trasmesso in via telematica la segnalazione, di inviare anche la documentazione cartacea.
I Comuni, attraverso il canale Siatel, hanno accesso - in modalità protetta e tracciata - ai dati dell'anagrafe tributaria che riguardano i contratti di somministrazione di luce, gas e acqua, quelli di locazione, i bonifici bancari e postali per ristrutturazioni edilizie e le informazioni sulle denunce di successione di immobili. Incrociando queste informazioni con quelle in loro possesso, gli enti locali verificano la posizione contributiva del cittadino e segnalano alle Entrate gli eventuali elementi utili alla lotta all'evasione intercettati.

Nell'ambito di questo scambio, i Comuni segnalano all'amministrazione finanziaria i contribuenti con un'elevata capacità contributiva che adottano comportamenti potenzialmente evasivi, soprattutto nei settori immobiliare, del commercio, dell'edilizia e delle libere professioni.
La sinergia Fisco-Comuni, inoltre, consente di individuare facilmente coloro che dichiarano residenze fittizie all'estero per motivi di convenienza fiscale o che, pur non risultando iscritti all'anagrafe residenti all'estero, usufruiscono di servizi comunali o beneficiano di riduzioni fiscali non spettanti.
Nell'ipotesi in cui la segnalazione si riferisca a un caso accertabile necessariamente entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, l'invio telematico dei dati deve avvenire entro il 30 giugno dello stesso anno, per consentire agli uffici dell'Agenzia di vagliare e analizzare in maniera ponderata le informazioni.
Fonte Il sole 24 ore

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martedì 17 febbraio 2009

ECOINCENTIVI 2009 - Le istruzioni Aci

(Art. l D.L. 5/2009 commi 1-9, coordinato con le disposizioni sui precedenti ecoincentivi vigenti)

Il D.L. n. 5 del 10.02.2009, pubblicato sulla G.U. n. 34 de11'11.2.2009, entrato in vigore nella medesima data, ha introdotto nuovi ecoincentivi per il rinnovo del parco circolante con l'acquisto di veicoli ecologici.
VALIDITA' CONTRATTI
Gli ecoincentivi 2009 valgono per i veicoli nuovi acquistati anche in locazione finanziaria, con contratto stipulato fra acquirente e venditore dal 7.2.2009 e fino al 31.12.2009, purché immatricolati entro il 31.3.2010.
Si ricorda che il Ministero delllEconomia e delle Finanze ha chiarito, per i precedenti ecoincentivi, nella circolare n. 2 del 7.6.2007, che a fronte di un veicolo nuovo acquistato da una società di leasing, possa essere rottamato un veicolo intestato al locatario. In tal caso, si ritengono valide le precedenti disposizioni emanate in materia (qualora il locatario
presenti la formalità al PRA, occorrerà che agisca in qualità di mandatario o procuratore della società di leasing).
In considerazione dell'espressa previsione, al comma 9, dell'art. 1, del D.L. n. 5/2009, di quanto disposto dai commi dal 230 al 234, delllart. 1 della L. 29612006 (Legge Finanziaria 2007), continuano ad essere esclusi dalle agevolazioni, gli acquisti di veicoli da intestare a società che effettuano produzione o scambio di veicoli. Continua ad essere ammessa la rottamazione di veicoli intestati a famigliari conviventi.
Ciò premesso, si ritiene che i criteri indicati nella risoluzione n. 8/DPF del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21.3.2008 possano essere estesi agli ecoincentivi 2009.
Pertanto, si confermano le precedenti istruzioni diramate a seguito della citata risoluzione ed alla precedente nota MEF prot n. 1376 del 13.2.2007, e quindi, si ricorda che:
- tale veicolo potrà anche essere rottamato dall'erede ;
- qualora il veicolo destinato alla rottamazione sia cointestato a più soggetti, vengonoriconosciuti gli incentivi anche se il nuovo veicolo viene intestato ad uno solo di essi.
Si ricorda che a fronte della rottamazione di un veicolo inquinante, possono essere
accordati gli incentivi per l'acquisto di un unico veicolo nuovo.

AUTOVETTURE
E' previsto un contributo di € 1.500,00 per l'acquisto di autovetture, euro 4 o euro 5, che emettono fino a 140 grammi di C02 per chilometro, o fino a 130 grammi se alimentate a gasolio, a fronte della rottamazione di autovetture e autoveicoli ad uso promiscuo euro 0, euro 1 e euro 2 (questi uitimi se immatricolati entro il 31.12 1999).
AUTOVETTURE "SUPER ECOLOGICHE
In base all'art. 1, commi 228 e 229 della L. 296196, per l'acquisto di autovetture nuove di
- fabbrica ed omologate dal costruttore motore a gas metano, nonché con alimentazione elettrica o a idrogeno, o a GPL, è concesso per gli
acquisti connessi a contratti stipulati fino al 31.12.2009 (con immatricolazione effettuata entro il 31.3.201O), un contributo di € 1.500,OO.
Tale contributo è aumentato di ulteriori f 500,00, qualora l'autovettura nuova abbia
emissioni di C02 inferiori a 120 grammi di C02 per chilometro.
Con l'entrata in vigore del D.L. 5109, per le autovetture nuove di fabbrica ed omologate dal costruttore con alimentazione, esclusiva o doppia, del motore a gas metano, nonch6 con alimentazione elettrica o a idrogeno (è escluso il GPL), il contributo è aumentato da £ 500,OO (di cui al paragrab precedente) a € 1.500,OO nel caso in cui il veicolo acquistato
abbia emissioni di C02 non superiori a 120 grammi per chilometro.
Le suddette agevolazioni sono cumulabili, qualora ne ricorrano le condizioni, con quelle per la rottamazione di cui al paragrafo 'Autovetture'.

AUTOCARRI, AUTOVEICOLI PER TRASPORTO PROMISCUO, AUTOVEICOLI PER
TRASPORTI SPECIFICI, AUTOVEICOLI PER USO SPECIALE, AUTOCARAVAN

Viene previsto un contributo di € 2.500,00 per l'acquisto dei veicoli individuati all'articolo 54, comma 1, lettere C), d), 9, g) ed m) del D.Lgs. 285/1992, euro 4 o euro 5, di massa massima fino a 3.500 kg, a fronte della rottamazione di veicoli delle medesime categorie euro 0, euro 1 e euro 2 (questi ultimi immatricolati fino al 31.12.1999).
Si fa presente che in relazione alla tipologia del veicolo da rottamare e di quello nuovo da acquistare, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - con la risoluzione n. 8lDPF del 21.3.2008 - aveva chiarito che autocarri, autoveicoli per trasporto promiscuo, autoveicoli per trasporto specifico e autoveicoli per trasporto speciale, possano essere reciprocamente sostituiti entro il limite di massa massima di 3.500 Kg, trattandosi di veicoli ad uso commerciale e considerato che i veicoli promiscui non vengono più prodotti.

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Tenuta del Registro Infortuni

La tenuta del registro infortuni è obbligatoria, ex art. 403, D.P.R. n. 547/1955, per tutte le aziende nelle quali siano occupati prestatori di lavoro subordinato (con esclusione delle attività non comprese, a norma dell'art. 2, D.P.R. n. 547, nel campo di applicazione del D.P.R. medesimo: esercizio delle miniere, cave e torbiere; esercizio dei trasporti terrestri pubblici e esercizio della navigazione marittima, aerea ed interna) e soggetti ad essi equiparati a norma dell'art. 3 del D.P.R. n. 547/1955 e dell'art. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 626/1994 (soci di società cooperative ed allievi di istituti di istruzione e laboratori-scuola nei quali si faccia uso di macchine, attrezzature ed apparecchi in genere). E' invece irrilevante la circostanza che il datore di lavoro occupi o meno dipendenti soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

Il registro deve essere conservato, secondo l'art. 403, comma 3, D.P.R. n. 547 sul luogo di lavoro per almeno 4 anni dall'ultima registrazione o, se non usato, dalla data della sua vidimazione. La giurisprudenza ha avuto modo di affermare che - a differenza di altri documenti di lavoro come il libro paga (oggi riunito nel c.d. Libro Unico) che può essere tenuto in originale presso il consulente del datore di lavoro che cura l'amministrazione del personale - è illegittima, e costituisce pertanto contravvenzione, la tenuta del registro infortuni presso il consulente anzichè "a disposizione degli Ispettori del lavoro sul luogo di lavoro" (Si veda Cass. pen. 7 dicembre 1991).

Il Ministero del lavoro, con circolari n. 537/1959 e n. 73/1997, ha precisato che per i cantieri edili e stradali ed i lavori all'aperto in genere, le imprese di pubblici servizi (trasporti, acqua, gas, energia elettrica, telecomunicazioni, distribuzione di combustibili, etc.) e per le aziende di credito e assicurazione, qualora siano effettuati lavori di breve durata e caratterizzati da mobilità, il registro degli infortuni va tenuto nella sede dell'impresa, ancorchè questa sia ubicata fuori della provincia nella quale si svolge il temporaneo esplicamento dei lavori. Analoga soluzione va adottata nei casi di sedi con pochi lavoratori e prive di adeguata attrezzatura amministrativa.

Alla luce delle disposizioni sopra richiamate, si può affermare che qualora una ditta operi nel medesimo contesto provinciale in cui ha sede, svolgendo attività di breve o brevissima durata oppure con piccole sedi temporanee in cui è addetto un numero esiguo di lavoratori e senza alcuna attrezzatura di tipo amministrativo la stessa potrà omettere di istituire un nuovo registro infortuni per ogni singola attività svolta, adempiendo alle registrazioni degli infortuni occorsi nelle diverse dislocazioni nell'unico registro tenuto presso la sede principale o centrale dell'azienda.
Resta fermo che dal 17/05/2009 come stabilito dalla L. 81/08 il registro infortuni è abrogato.

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lunedì 16 febbraio 2009

Regione Toscana - Sostegno Pmi

Toscana - Investimenti in materia di ricerca industriale e sviluppo sperimentale

La Regione Toscana ha stanziato oltre 32 milioni di euro per sostenere le Piccole, Medie e Grandi Imprese toscane che intendono investire in materia di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.

Il bando, intende selezionare progetti di R&S relativi alle seguenti tre linee di attività:

A) Linea A creazione di prodotti a maggior valore aggiunto, che privilegiano tecnologie chiave abilitanti dell'economia regionale toscana e/o settori ad alta tecnologia;
B) Linea B sostegno diretto a favorire processi di aggregazione delle imprese, forme di alleanza strategica, creazione di reti e altre forme di cooperazione.
C) Linea C progetti di investimento in materia di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di valenza "distrettuale" (solo Grandi Imprese in forma aggregata).

Le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo a fondo perduto da un minimo del 25% ad un massimo dell'80% dell'investimento ammissibile.

La prima scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 15 aprile 2009.

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domenica 15 febbraio 2009

Libro Soci e registro Imprese

Novita per le società a responsabilità limitata

Entro il 30 marzo, tutte le Srl dovranno effettuare la dichiarazione di "allineamento" tra libro e registro. I dati del libro, finora non previsti nel Registro delle imprese, sono almeno due: il domicilio del socio e l'entità della partecipazione "liberata" con il versamento. Sono alcune delle precisazioni contenute nella nota 2453 dell' 11 febbraio con la quale Unioncamere fornisce le prime coordinate applicative sulle modalità di "fusione" dei libro dei soci delle Srl nel Registro delle imprese prevista dal decreto legge anti-crisi (185/08, convertito dalla legge 2/09).
L'abrogazione del libro soci e dell'elenco soci annuale delle Srl - anche nella forma consortile -, comporta l'eliminazione di circa un milione di adempimenti (su base annua) a carico delle imprese e una maggior chiarezza e uniformità della fonte informativa dello status di socio di Srl anche ai fini endosocietari.
L'attuale duplicazione tra elenco soci annuale (che dovrebbe corrispondere al libro soci) e i trasferimenti (per atto tra vivi e mortis causa) iscritti (articolo 2470, Codice civile) ha generato frequenti casi di disallineamento con conseguente incertezza del quadro informativo. L'integrazione nel Registro imprese - accessibile a chiunque via internet dal sito del registro delle imprese con la possibilità di ricevere la notifica delle variazioni intervenute sulle singole posizioni - sgombra il campo da incertezze, ma richiede una ben più rilevante consapevolezza e attenzione da parte degli amministratori e dei professionisti nelle dichiarazioni relative alle vicende dei soci di Srl in quanto idonee a incidere direttamente nell'esercizio dei diritti amministrativi correlati alla partecipazione (tra i quali l'intervento in assemblea e il voto).
Fonte Il sole 24 ore

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sabato 14 febbraio 2009

Banche ed accesso al credito

I problemi del credito

La problematica legata al credito a cui molte aziende attingono per la loro gestione finanziaria si fa sempre più critica.
Diversi sono i fattori che hanno portato a tale criticità, sia di tipo tecnico che legate alle condizioni generali in cui versa l’economia, in sintesi:
- La crisi economica che ormai imperversa da diversi mesi
- La crisi finanziaria in cui quasi tutte le banche sono coinvolte
- La valutazione del merito del credito legata all’introduzione delle regole di Basilea 2
- L’erogazione di credito più legata alle garanzie patrimoniali concesse che non all’idea imprenditoriale

Mentre le prime due cause sono dovute a fattori congiunturali di varia natura a cui solo i governi possono dare risposte con politiche economiche che incentivino la ripresa di consumi ed investimenti le altre cause sono sia tecniche che prettamente in uso nel nostro paese.

Le regole di Basilea 2 hanno introdotto dei vincoli e parametri a cui le banche devono sottostare e che in pratica dovrebbero portare ad una maggiore selettività nell’erogazione di finanziamenti, allo stesso tempo facendo pagare meno il costo del denaro a chi è più meritevole, ed al contrario penalizzando in termini di maggiori interessi coloro che presentano situazioni economiche meno brillanti.
Molte aziende anche medio piccole, devono quindi fare molta attenzione ai dati di bilancio ed ai conseguenti indici economici, finanziari e patrimoniali e quali assegnano dei “ratios” che altro non sono che delle pagelle attraverso le quali la banca è influenzata per la concessione o meno del credito.

Altra cronica situazione molto italiana e la sottocapitalizzazione di molte nostre imprese che sono nate senza un adeguato capitale iniziale, necessario soprattutto nella fase di start-up alla crescita aziendale.
In molti casi il capitale è cresciuto solo grazie al reinvestimento degli utili aziendali, ed all’apporto lavorativo non remunerato adeguatamente di soci e familiari, fattori che portano in caso di crescita e sviluppo dell’azienda a squilibri finanziari che molto spesso minano le fondamenta dell’impresa.

Inoltre e ognuno di noi almeno una volta ne è stato o vittima o spettatore, le banche italiane guardano soprattutto alle garanzie patrimoniali delle persone a cui viene concesso il credito, molto meno all’idea imprenditoriale o alle aspettative future che l’azienda può creare. Manca in sostanza il capitale di rischio quello che in termini anglosassoni è il “venture capital” e mancano soprattutto banche di investimento che si adattino all’industria italiana che è fatta principalmente di piccole e medie industrie. Le risposte finora arrivate tramite strutture di consorzi fidi o il “mezzanino” che consiste in una forma di finanziamento che si colloca, considerando il profilo rischio/rendimento, in una posizione intermedia tra l’investimento in capitale di rischio e quello in capitale di debito, con una scadenza a medio termine generalmente superiore ai 5 anni, sono ancora insufficienti.

giovedì 12 febbraio 2009

Ipoteca illegittima e risarcimento dei danni

Il contribuente deve provare la propria richiesta

Il Concessionario della riscossione (Equitalia SpA) non è tenuto al risarcimento dei danni morali causati al contribuente in caso di ipoteca illegittimamente iscritta nei suoi confronti.
Ciò è quanto emerge da una recente pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale di Milano (sent. nr.464/40/07), la quale, nonostante abbia accertato l’illegittimità del provvedimento e disposto la cancellazione dello stesso a carico (e spese) di Equitalia, ha ritenuto di non accogliere la richiesta di risarcimento danni avanzata dal contribuente.
Al fine di comprendere il senso di tale pronuncia, dunque, occorre senza dubbio fare un passo indietro ed analizzare il comportamento del contribuente in fase contenziosa.
Tutto ha avuto inizio con la notifica al contribuente di un avviso di avvenuta iscrizione ipotecaria da parte di Equitalia.
Il contribuente, quindi, impugnava tempestivamente tale provvedimento chiedendo ai giudici milanesi di annullare l’iscrizione ipotecaria e contestualmente condannare la controparte alla cancellazione del provvedimento.
Si chiedeva, inoltre, la condanna di Equitalia al risarcimento dei danni che tuttavia non venivano quantificati.
Ebbene, proprio in merito al mancato accoglimento di quest’ultima richiesta da parte dei giudici tributari, occorre evidenziare come sia fondamentale per il contribuente provare oltre all’illegittimità del provvedimento anche l’entità del danno subito nonché il nesso causale fra l’evento ed il comportamento tenuto dall’Ufficio (che tra l’altro dovrà essere almeno colposo).
Sicuramente chiarificatrice sul punto risulta una sentenza del 2001 della Suprema Corte (sent. Cass. nr.11955 del 21/09/2001), la quale ha chiarito che “la risarcibilità dei danni derivanti ai soggetti privati dall’emanazione di atti o provvedimenti illegittimi della P.A., lesivi di situazioni di interesse legittimo, dipende in concreto dal necessario accertamento dell’effettività del danno e della sua ingiustizia, dall’esistenza di un nesso causale fra l’evento ed il comportamento illegittimo della P.A. e dalla sussistenza di una componente di dolo o colpa dell’amministrazione, che va verificata dal giudice in ragione di un esercizio dell’azione amministrativa che risulti in violazione di regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione…”.
Alla luce di quanto illustrato, quindi, è chiaro che sarà onere del cittadino/contribuente fornire in modo dettagliato le prove dei danni subiti in modo da poter avere qualche possibilità di vedere accolta la propria richiesta di risarcimento danni.
Fonte "impresa e diritto 4/2008"

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mercoledì 11 febbraio 2009

Banca di Bientina

La storia si ripete

Nel mese di Aprile si celebrava l’approvazione del bilancio annuale della Banca di Bientina il 50° dalla sua fondazione. Dal verbale assembleare era tutto un tessere di lodi ad amministratori e controllori. I dati di bilancio erano tutti positivi e la banca addirittura veniva accreditata come la prima in provincia per redditività e produttività.
Parole che a rileggerle adesso sembrano scolpite nella preistoria.
A distanza di soli 5 mesi dall’assemblea si incominciarono a rincorrere voci sempre più insistenti sullo stato di salute della Banca, con ipotesi varie fra cui quella di una fusione con la BCC della Valdinievole.
Venne rimosso il Direttore Generale acclamato solo pochi mesi prima, nel frattempo oltre al silenzio assordante degli amministratori le spese le facevano i piccoli imprenditori, artigiani e famiglie che sempre più spesso si vedono revocare, restringere o non concedere prestiti ed affidamenti.
Ora è innegabile che errori ne siano stati fatti, ed è alquanto inevitabile che chi ha cariche amministrative e di controllo ne dovrebbe trarre le legittime conseguenze.
Il problema e che si stanno riaprendo i soliti giochi di potere (si veda il Tirreno del 11/02) per accaparrarsi posti in un nuovo consiglio o negli organismi di controllo, senza alcuna definizione di piani industriali di sviluppo, ne cercando le giuste professionalità, competenze e conoscenze territoriali.
Se la Banca di Bientina riuscirà a salvarsi da questa situazione, cosa che tutti ci auguriamo, dovrà una volta per tutte abbandonare le vecchie logiche clientelari, altrimenti fra qualche anno ci ritroveremo a vedere un film già visto.

Infortuni sul lavoro

Infortunio sul lavoro e responsabilità datore di lavoro per danno differenziale

Attualmente, il lavoratore vittima di infortunio sul lavoro o di una malattia professionale, aldilà ed in aggiunta all’indennizzo corrisposto dall’INAIL è legittimato a chiedere al datore di lavoro la corresponsione del c.d. “danno differenziale”.
Il datore di lavoro è, infatti, tenuto al risarcimento del c.d. “danno differenziale” e cioè l’eventuale porzione di danno non coperta dall’intervento dell’INAIL e calcolata secondo il sistema civilistico.
In concreto il c.d. danno differenziale è costituito da diverse voci: danno biologico (anche temporaneo, inferiore al 6%), danno morale, danno esistenziale, danno patrimoniale da lucro cessante fuori franchigia INAIL, danno patrimoniale emergente.
Precisato l’ambito di responsabilità datoriale, la questione attiene esclusivamente alla ripartizione dell’onere probatorio.
Da un lato, quindi, il lavoratore sarà tenuto a provare le diverse voci di danno lamentate e il nesso eziologico di ciascuna voce di danno con l’attività lavorativa.

Ciò in conformità al costante orientamento della Suprema Corte per cui sul lavoratore che lamenti di aver subito un danno alla salute a causa dell’attività lavorativa incombe l’onere di dimostrare l’esistenza di tale danno, la nocività dell’ambiente di lavoro e il nesso causale tra questi due elementi mentre grava sul datore di lavoro l’onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno (cfr. Cass. 11144/08 nonché in senso conforme si veda, ex multis: Cass. 16881/06; Cass. 11932/04).

Per contro, la responsabilità datoriale è di tipo contrattuale e deriva dall’inadempimento all’obbligo di sicurezza di cui all’art. 2087 cc.
Di conseguenza il datore il lavoro è sempre responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente. Occorre precisare che, l’eventuale concorso di colpa del lavoratore non attribuisce alcun effetto esimente al datore di lavoro. Infatti, la condotta del lavoratore può comportare l’esonero totale del datore di lavoro da responsabilità solo quando presenti i caratteri dell’abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e dalle direttive ricevute come pure dell’atipicità ed eccezionalità, così da porsi come causa esclusiva dell’evento (Cass. nr. 4075/04).

E così, il lavoratore dovrà dimostrare in giudizio il danno in tutte le componenti richieste e la riconducibilità eziologica all’inadempimento dell’obbligo di sicurezza mentre il datore di lavoro dovrà provare la non imputabilità dell’inadempimento.

Ciò detto, la Suprema Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 11144 del 7 maggio 2008 ha ribadito chiaramente che, in tema di ripartizione dell’onere probatorio nelle controversie relative ad infortuni sul lavoro o a malattie professionali, “spetta al lavoratore l’onere di provare il nesso di causalità tra attività professionale e malattia e, trattandosi di azione esperita nei confronti del datore di lavoro non è operante alcuna presunzione di nesso eziologico”.
Fonte Avv. Francesca Di Rito

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martedì 10 febbraio 2009

Nuovi massimali CIG e Mobilità anno 2009

NUOVI IMPORTI MASSIMI DEI TRATTAMENTI DI CASSA
INTEGRAZIONE, MOBILITA’ E DISOCCUPAZIONE


A partire dall'anno 2008, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, l'articolo 1, comma 27 della Legge n. 247 del 24 dicembre 2007, ha disposto che l'aumento dei tetti dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione è determinato nella misura del 100% (fino al 2007 era l’80%) dell'aumento derivante dalla variazione media annuale dell'indice Istat dei prezzi al consumo.
Gli aggiornamenti degli importi massimi da corrispondere ai titolari dei trattamenti di integrazione salariale, di mobilità e di disoccupazione, relativi all'anno 2009, come comunicato dall'Inps con circolare n. 11 del 27 gennaio 2009, sono:
CASSA INTEGRAZIONI GUADAGNI ORDINARIA E STRAORDINARIA
E’ erogata nella misura dell'80% della retribuzione di riferimento, comprensiva del rateo delle mensilità aggiuntive (13°, premi ecc.), entro e non oltre i seguenti limiti massimi:
Cassa Integrazione Guadagni
Per i primi 12 mesi viene erogata nella misura dell'80% della retribuzione di riferimento, comprensiva del rateo delle mensilità aggiuntive (13°, premi ecc.), entro e non oltre i seguenti limiti massimi:
anno 2009
1° massimale
Retribuzione mensile lorda inferiore a €. 1.917,48
indennità mensile lorda € 886,31
Indennità mensile al netto dei contributi sociali (5,84%) € 834,55

2° massimale
Retribuzione mensile lorda superiore a 1.917,48 Indennità mensile lorda € 1.065,26
indennità mensile al netto dei contributi sociale (5,84%) 1.003,05

gli stessi importi di cui sopra valgono anche per l’indennità di mobilità.

Esempio di calcolo si supponga di aver effettuato nel mese di Gennaio 2009 16 ore di CIGO con una retribuzione lorda mensile di €. 1.600.00 (1° massimale) la corrispondente indennità a carico dell’INPS è la seguente: 834,55 : 176 (ore complessive lavorabili del mese Gennaio) x 16 = 75,87
Nel caso di lavoratore con retribuzione lorda mensile pari ad €. 1.950,00 ( 2° massimale) il calcolo è il seguente: 1.003,05 : 176 (ore complessive lavorabili del mese Gennaio) x 16 = 91,19

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lunedì 9 febbraio 2009

Denuncia Infortuni - Variazioni dal 15/05/2009

La sicurezza raddoppia le denunce all'Inail sugli infortuni. Oltre quella prevista ai fini assicurativi e indennitari obbligatoria per gli infortuni con prognosi superiore ai tre giorni, dal 15 maggio i datori di lavoro devono comunicare all'Inail anche gli infortuni che comportino l'assenza dal lavoro di un giorno almeno, escluso quello dell'evento.

Per il nuovo obbligo, introdotto esclusivamente ai fini statistici e informativi, non è prevista una modulistica ufficiale e andrà utilizzato il canale postale o il fax. L'Inail ha comunque reso disponibile un modello reperibile dal sito internet www.inail.it.
Il nuovo adempimento.
La nuova comunicazione obbligatoria è prevista dall'articolo 18, comma 1, lettera r, del dlgs n. 81/2008, il Tu sicurezza in vigore dal 15 maggio. L'articolo, in particolare, disciplina gli obblighi di datore di lavoro e dirigente, stabilendo che il datore di lavoro, che esercita le attività soggette alla tutela del Tu, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e le competenze ad essi conferite, devono (tra l'altro) «comunicare all'Inail o all'Ipsema, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni».
Gli adempimenti comunicativi, in realtà, sono due. Ma mentre per il secondo si tratta di un obbligo già vigente, il primo è un'assoluta novità.
Completano la disciplina delle nuove informazioni, i commi 4 (Inail) e 7 (Ipsema) dell'articolo 9. Il comma 4, in particolare, dispone che l'Inail svolge, con finalità di ridurre il fenomeno infortunistico e a integrazione delle proprie competenze quale gestore dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, tra l'altro il compito di raccogliere e registrare, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento. Il comma 7 dispone il medesimo obbligo a carico dell'Ipsema, con la stessa finalità di riduzione del fenomeno infortunistico.

Modalità.
Con comunicato del 15 maggio , l'Inail ha dettato le prime indicazioni operative per consentire ai datori di lavoro di effettuare il nuovo adempimento per il quale, peraltro, non sono previste particolari modalità né termini. L'Inail, nell'istituire un apposito modello utilizzabile per la nuova segnalazione, ha spiegato che la stessa deve essere effettuata a mezzo fax o per posta ordinaria, inviando la comunicazione alla sede Inail competente (gli indirizzi sono presenti sul sito internet dell'istituto assicuratore all'indirizzo www.inail.it).

La comunicazione è possibile farla in forma libera, non essendo obbligatorio utilizzare il modulo che è stato predisposto dall'Inail. Riprodotto in pagina, può servire come guida per la stesura della lettera di comunicazione. Tuttavia, l'Inail richiede che, nei casi di non utilizzo del modulo ufficiale, venga riportata la seguente dicitura «Comunicazione del datore di lavoro ai fini statistici e informativi - Decreto legislativo 8 aprile 2008, n. 81, art. 18, comma 1, lettera r) - T.u. Sicurezza».

L'Inail, infine, ha raccomandato che per questo adempimento non deve essere utilizzata la denuncia infortuni on-line, che è invece dedicata alle finalità assicurative. Si tratta, come noto, dell'ulteriore adempimento diretto anche all'erogazione degli indennizzi ai lavoratori infortunati e che deve essere adempiuto, in relazione agli infortuni con prognosi superiore a tre giorni, entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia; mentre in caso d'infortunio dal quale sia derivata la morte o vi sia pericolo di morte, la denuncia va fatta tempestivamente entro le 24 ore dall'evento.
Si ricorda, inoltre, che per l'infortunio che abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni, il datore di lavoro deve produrre denuncia entro due giorni anche all'autorità di pubblica sicurezza del comune nel quale è avvenuto l'evento.

Le sanzioni.

Ultimo appunto concerne il regime delle sanzioni che, data la sua consistenza, suggerisce di non sorvolare sul nuovo impegno. L'articolo 55 del Tu stabilisce, infatti, che datore di lavoro e dirigente per tale violazione sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da mille a 3 mila euro. È stato ricordato anche l'altro adempimento della denuncia infortuni ai fini assicurativi e indennitari: dimenticare quest'ulteriore denuncia comporta, sempre a carico del datore di lavoro e del dirigente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2,5 mila e 7,5 mila euro.

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domenica 8 febbraio 2009

Abolizione Libro Matricola

Entrata in vigore del Libro Unico del lavoro

Il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133, ha istituito il libro unico del lavoro in sostituzione del libro matricola e paga e, conseguentemente, ha abrogato una serie di disposizioni che riguardano a vario titolo tali libri, nonché il registro unico di impresa nel settore agricolo.

Con il D.M. 9 luglio 2008, il Ministero del lavoro è intervenuto, in attuazione di quanto previsto dall'art. 39, comma 4, D.L. n. 112/2008, per rendere operativo il libro unico del lavoro, stabilendone le modalità e i tempi di tenuta e conservazione e disciplinando il relativo regime transitorio.

L'articolo 4-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 181/2000, come modificato dall'articolo 40, comma 2, del D.L. n. 112 del 2008, impone al datore di lavoro pubblico e privato, all'atto dell'assunzione e comunque prima dell'inizio dell'attività di lavoro, di consegnare al lavoratore una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro oppure del contratto individuale di lavoro che contenga anche tutte le informazioni previste dal D.Lgs. n. 152/1977.

L'obbligo di consegna della dichiarazione di assunzione (che nel testo previgente doveva contenere i dati di iscrizione nel libro di matricola) permane e si intende assolto, alternativamente, attraverso la consegna al lavoratore di copia della comunicazione obbligatoria inviata telematicamente ovvero del contratto individuale di lavoro completo di tutte le informazioni relative all'instaurazione e allo svolgimento del rapporto.

A seguito dell'abrogazione del libro matricola non è più obbligatorio provvedere all'assegnazione del numero di matricola al proprio dipendente, anche se si ritiene ancora possibile, per motivi organizzativi interni, che l'azienda continui ad attribuire un numero progressivo al lavoratore. In ogni caso nel contratto di assunzione non deve essere più fornita alcuna informazione di questa natura.

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sabato 7 febbraio 2009

Decreto Legge per il sostegno all'economia

Approvato dal CDM il pacchetto a sostegno dell'economia

Si riporta in estrema sintesi le novità più salienti del pacchetto economia approvato dal CDM a sostegno di famiglie ed imprese.

Rottamazione auto. Si prevede un bonus di 1.500 euro, ma non è prevista alcuna esenzione dal pagamento del bollo (in precedenza si era parlato di mille euro di incentivo con 3 annualità di esenzione dal bollo) . Il beneficio spetta a chi rottama auto Euro 0, Euro 1 o Euro 2 immatricolate fino al 31 dicembre 1999 e acquista una vettura Euro 4 o Euro 5 (con emissioni massime 140 grammi CO2/Km per i veicoli benzina e massimo 130 grammi CO2/Km per i diesel).
Auto ecologiche. Incentivi, senza rottamazione, per l'acquisto di auto ecologiche di 1.500 euro per auto a metano, elettriche e a idrogeno con emissioni non superiori a 120 g/km di Co2 e di 3.500 euro per auto a metano, elettriche e a idrogeno con emissioni al di sotto di 120 g/km2 di Co2. Per l'acquisto di auto Gpl il bonus è di 1.500 euro se le emissioni di Co2 sono superiori a 120 g/km2, di 2mila euro se sono inferiori a tale soglia. Questi incentivi sono cumulabili a quello per la rottamazione.
Contributo per impianti a Gpl e a metano. Sale il contributo statale da 350 a 500 euro per il Gpl e da 500 a 600 euro per il metano per chi vuole trasformare la propria auto da motori a benzine verso alimentazioni a basso impatto ambientale
Veicoli commerciali leggeri. Bonus è di 2.500 euro per l'acquisto di veicoli nuovi in seguito alla rottamazione di veicoli euro 0, 1 e 2 immatricolati entro il 31 dicembre 1999. Gli incentivi salgono a 4.000 euro per l'acquisto, senza rottamazione, di veicoli nuovi innovativi a metano, Gpl o idrogeno. L'incentivo è cumulabile a quello per la rottamazione.
Mezzi pubblici più verdi. Per l'installazione di dispositivi antiparticolato (contro i gas di scarico) sui mezzi delle aziende di trasporto pubblico locale, è previsto un finanziamento di 55 milioni (di cui 44 recuperati con maggior gettito Iva).
Incentivi per le due ruote. Incentivo di 500 euro per la rottamazione di motocicli o ciclomotori Euro 0 o Euro 1 per acquistarne un motociclo nuovo Euro 3, fino a 400 di cilindrata.
Detrazioni fiscali per mobili ed elettrodomestici. L'incentivo alle ristrutturazioni si estende anche all'acquisto di mobili ed elettrodomestici (frigoriferi, lavatrici, cucine, lavastoviglie, tv e così via) ad alta efficienza energetica, ma con un paletto. Se ne ha diritto solo se l'acquisto è legato a interventi di recupero del patrimonio edilizio. Prevista la detrazione Irpef del 20% da ripartire in 10 anni, calcolata su un importo massimo complessivo di 10mila euro per acquisti da sostenere entro il 30 dicembre 2009.

SOSTEGNO ALLE IMPRESE
Distretti industriali. Nei distretti industriali viene introdotta la fiscalità di distretto che consentirà alle imprese di optare per la tassazione di distretto ai fini dell'Ires. Il carico tributario, spiega il ministero per lo sviluppo economico, sarà determinato dal distretto in base a criteri di trasparenza. Parità di trattamento delle imprese sulla base di principi di mutualità.
Rivalutazione degli immobili. Riduzione della misura dell'imposta sostitutiva prevista per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio sugli immobili (riduzione dal 7 al 3% per gli immobili ammortizzabili e dal 4 all'1,5% per gli immobili non ammortizzabili).

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giovedì 5 febbraio 2009

Tassa Annuale libri sociali (scade 16/03/2009)

Soggetti obbligati e modalità di versamento della tassa di vidimazione dei libri sociali
La tassa annuale di vidimazione dei libri sociali riguarda:

* le società per azioni
* le società in accomandita per azioni
* le società a responsabilità limitata
* le società consortili
* le aziende speciali degli enti locali e i consorzi costituti fra gli stessi.

In particolare, l'adempimento riguarda tutti i soggetti dotati di capitale o fondo di dotazione aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, quindi anche agli enti che svolgono attività commerciali.

Il termine per il versamento coincide con il termine del versamento dell'Iva dovuta per l'anno precedente, pertanto è stabilito al 16 marzo.
modalità di versamento:


*la tassa va versata utilizzando il modello F24, sezione "Erario", codice tributo "7085 Tassa annuale vidimazione libri sociali", e indicando, oltre all'importo, l'anno per il quale versamento viene eseguito, cioè il periodo di riferimento (per quest'anno il 2009). L'importo dovuto è di €. 309,87

Relativamente al versamento con modello F24, è possibile eseguirlo, oltre che presso gli uffici postali, le banche e i concessionari della riscossione, anche in via telematica; inoltre, si può compensare l'importo dovuto con altri crediti relativi a imposte e contributi.

Infine, si ricorda che l'omesso versamento della tassa annuale è punito con la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro.
Tuttavia, è possibile ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso, con la riduzione della sanzione.
Sul ritardato pagamento si applicano gli interessi moratori del 3% per cento, con maturazione giorno per giorno.

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mercoledì 4 febbraio 2009

Bonus famiglia, prima scadenza spostata al 28 febbraio

Prime erogazioni entro il 31 marzo

Più tempo per richiedere ed erogare il bonus famiglia. La legge di conversione del dl 185 del 2008 ha, infatti, spostato dal 31 gennaio al 28 febbraio 2009 il termine per presentare la domanda del bonus ai sostituti d’imposta. Di conseguenza, datori di lavoro ed enti pensionistici erogheranno il beneficio entro il 31 marzo 2009 e, nel caso in cui il sostituto d’imposta non abbia i fondi per elargire il bonus, il contribuente ha un mese in più per presentare la domanda in via telematica all’Agenzia delle entrate: la scadenza è stata prorogata dal 31 marzo al 30 aprile 2009.
Il chiarimento è contenuto nella circolare 2/E, con cui l’Agenzia delle Entrate precisa anche che il bonus di mille euro va alle famiglie, con reddito complessivo fino a 35mila euro, quando fra i componenti del nucleo è presente un portatore di handicap, sia esso coniuge, figlio o altro familiare del richiedente, purché fiscalmente a carico.
I componenti del nucleo familiare, i cui redditi concorrono alla determinazione del reddito complessivo, sono:

• il richiedente stesso
• il coniuge non separato, anche se non fiscalmente a carico
• i figli, compresi quelli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, che sono fiscalmente a carico
• ogni altra persona convivente, purché fiscalmente a carico

Il documento di prassi chiarisce inoltre che la residenza in Italia è richiesta solo per il richiedente del bonus, mentre non è condizione necessaria per il coniuge non separato, per i figli o altri familiari a carico.
A riguardo, si precisa che la documentazione, che il richiedente extracomunitario deve possedere, è quella utilizzata per attestare lo status di familiare a carico, ovvero:

• documentazione originale rilasciata dal Consolato del paese d’origine
• documentazione rilasciata direttamente dal paese d’origine
• documentazione con apposizione dell’apostille, per i soggetti provenienti dai paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 1961

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate riguardano anche le tipologie di reddito tassativamente previste per poter ricevere il bonus. Infatti, la norma prevede che il richiedente sia titolare esclusivamente di redditi di lavoro dipendente o di pensione o di taluni redditi assimilati. Il possesso di redditi fondiari fino a 2.500 euro, invece, non osta, solo se in aggiunta alle predette tipologie di reddito.
Fonte Agenzia delle Entrate

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martedì 3 febbraio 2009

Formulario Investimenti in attività di ricerca e sviluppo

Adempimento

( art. 1, commi 280 a 283, Legge n. 296/2006; art. 29, D.L. n. 185/2008; Provv. Agenzia Entrate del 29/12/2008 )

L’articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), e successive modificazioni, prevede la concessione di un credito d’imposta alle imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo.
Per fruire del credito d’imposta i soggetti interessati devono presentare all’Agenzia delle entrate, ai sensi del comma 2 dell’articolo 29 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, un formulario contenente i dati del progetto d’investimento agevolabile. L’invio del formulario vale come prenotazione dell’accesso alla fruizione del credito d'imposta.

Soggetti interessati
Il formulario approvato con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 29/12/2008 deve essere utilizzato dai soggetti titolari di reddito di impresa che hanno effettuato investimenti in attività di ricerca e sviluppo agevolabili, e intendono prenotare il diritto alla fruizione del credito d’imposta previsto dall’articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

Modalità e termini di presentazione del formulario
Il formulario deve essere presentato all’Agenzia delle entrate in via telematica direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall’Agenzia delle entrate, ovvero tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.
Il formulario, redatto sul modello approvato con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 29/12/2008 deve essere presentato nei termini di seguito indicati:

- per i progetti d’investimento in attività di ricerca e sviluppo già avviati alla data del 28 novembre 2008, a pena di decadenza dal contributo, dalle ore 10:00 del 28 gennaio 2009 alle ore 24:00 del 27 febbraio 2009;
- per i progetti d’investimento in attività di ricerca e sviluppo avviati successivamente alla data del 28 novembre 2008, a partire dalle ore 10:00 del 28 gennaio 2009.
La trasmissione telematica dei dati contenuti nel formulario deve essere effettuata utilizzando il prodotto di gestione denominato “CREDITOFRS“, reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate sul sito internet www.agenziaentrate.gov.ita partire dal 22 gennaio 2009.
Il formulario, debitamente sottoscritto dal soggetto incaricato della trasmissione telematica e dall’interessato, deve essere conservato a cura di quest’ultimo.

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Collegato Lavoro alla Finanziaria 2009

Si segnalano alcune modifiche introdotte dalle norme collegate alla Finanziaria 2009

Certificati di malattia (articolo 19). Viene esteso al datore di lavoro, a decorrere dal 1° gennaio 2009, il sistema obbligatorio di trasmissione telematica della documentazione attestante la malattia. All'invio telematico nei confronti del datore deve provvedere l'Inps, che, a sua volta, riceve in via telematica dal medico la certificazione della malattia. Attualmente mancano le disposizioni operative da parte dell’Istituto di previdenza, ma sicuramente con tale sistema i datori di lavori saranno informati sullo stato di malattia del lavoratore in tempi molto più rapidi di quelli attuali.

Impugnazioni dei licenziamenti individuali (articolo 25). Modificate le disposizioni relative alle modalità e ai termini per l'impugnazione dei licenziamenti individuali. Innalzato il termine per l'impugnativa del licenziamento da 60 a 120 giorni dalla ricezione della sua comunicazione o dalla comunicazione dei motivi, ove non contestuale. L'impugnazione può essere effettuata esclusivamente con ricorso al giudice del lavoro depositato nella relativa cancelleria, facendo quindi venir meno la possibilità, prevista dalla normativa vigente, di impugnare il licenziamento con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, idoneo a far conoscere la volontà del lavoratore. Il termine di decadenza di 120 giorni si applica anche ai casi di nullità del licenziamento e di licenziamento inefficace. Inoltre la decadenza di 120 giorni si applica: ai licenziamenti anche qualora presuppongano la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla legittimità del termine apposto al contratto; al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; al trasferimento da una unità produttiva a un'altra, con termine decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento; all'impugnazione del termine illegittimo, con termine decorrente dalla scadenza.

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lunedì 2 febbraio 2009

Ravvedimento operoso

Innovazione nelle sanzioni con il decreto anticrisi

La manovra anticrisi (Art. 16 - DL 185/08, in vigore dal 29 novembre 2008) prevede la riduzione delle sanzioni per il ravvedimento operoso.

Tramite il ravvedimento il contribuente può regolarizzare errori o illeciti fiscali, versando, entro il termine prescritto, il tributo non pagato, gli interessi al tasso legale, che dal 1º gennaio 2008 ammontano al 3%, e una sanzione stabilita in misura ridotta.

Con il decreto in questione si passa da 1/8 a 1/12 della sanzione ordinaria se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dalla data di scadenza; da 1/5 a 1/10 della sanzione ordinaria se la regolarizzazione avviene oltre i 30 giorni e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi o entro un anno dalla violazione. Si ricorda che la sanzione ordinaria è pari al 30% del tributo dovuto.

Per un tardivo versamento d'imposta la percentuale per ravvedersi passa dal 3,75% al 2,5% dell'importo della sanzione ordinaria se si effettua entro trenta giorni; dal 6% al 3% se il versamento si effettua entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Per esempio un tributo dovuto per €. 1.000,00 con scadenza 16/01/2009 può essere versato entro il 15/02/2009 con le seguenti maggiorazioni di interessi e sanzioni: 1000 x 3 x 30 : 36500 = 2,47 per interessi legali e 1000 x 2,5 : 100 = 25,00 per sanzione , per un totale da versare di €. 1.027,47

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domenica 1 febbraio 2009

Registrazione contratti locazione sul web

Da oggi il contratto di locazione corre sul web

Da oggi la registrazione dei contratti di locazione approda sul web. Arriva, infatti, dopo il modello Unico per le persone fisiche e l’F24, un nuovo servizio online, in tempo utile per le scadenze di gennaio, che permetterà ai contribuenti di registrare i contratti di locazione e pagare le relative imposte con pochi click dal proprio computer.
Non sarà, quindi, più necessario scaricare e installare un software dedicato, né utilizzare l’F23 cartaceo, ma basterà accedere alla sezione Contratti di locazione del menù Strumenti dell’area autenticata del sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it per effettuare direttamente su Internet le proprie operazioni.
Il nuovo prodotto dell’Agenzia delle Entrate si chiama Locazioni web e consentirà di registrare i contratti compilando online i campi relativi al conduttore, al locatore, all’immobile e al canone di locazione. Basterà poi, cliccare su un pulsante per calcolare le imposte dovute, inserire le coordinate del conto corrente bancario o postale sul quale l’Agenzia addebiterà l’importo, il codice Pin e…tutto fatto! Senza fare file negli uffici o agli sportelli di pagamento.
Grazie poi ad un’altra applicazione, Pagamenti Registro Web, sarà possibile versare l’imposta di registro dei contratti di locazione pluriennali sia per le annualità successive alla prima, sia per le proroghe, le risoluzioni e le cessioni delle locazioni.
Il nuovo servizio è, per ora, disponibile a favore dei contribuenti registrati a Fisconline, ma dal prossimo 9 febbraio sarà operativo anche per gli utenti Entratel.
Fino ad oggi sono stati oltre 1,47 milioni i contratti registrati usando il software tradizionale (che rimane comunque disponibile sul sito web dell’Agenzia) o pacchetti di mercato, e circa 4 milioni i pagamenti eseguiti.
Fonte Agenzia delle Entrate

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