Interessante pronuncia da parte dell'INAIL in relazione ai casi di denuncie di malattie professionali intervenute dopo la cessazione dell'attività aziendale, in relazione all'aspetto sanzionatorio della mancata denuncia stessa.
Direzione Centrale Prestazioni
Uff. I
Prot. n. 2290
Roma, 5 marzo 2013
ALLE UNITA' TERRITORIALI
Oggetto: Sanzione per omessa o tardiva denuncia di infortunio o malattia professionale.
Sono pervenute a questa Direzione richieste di parere in ordine
all'applicabilità della sanzione in oggetto nei casi in cui sia decorso
il periodo massimo di conservazione dei libri aziendali o sia
intervenuta la cessazione dell'azienda.
In particolare, il problema è stato rappresentato con riferimento
all'ipotesi di denuncia di malattia professionale in considerazione
della possibilità della manifestazione della stessa a distanza di molto
tempo dall'esposizione a rischio.
Al riguardo, premesso che per datore di lavoro si intende il soggetto
titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il
soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui
ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità
dell'organizzazione stessa, si rileva che, ai fini dell'art. 53 t.u.,
datore di lavoro è il soggetto sul quale incombe l'obbligo di denuncia
degli infortuni e delle malattie professionali dei propri dipendenti.
Il suddetto art. 53 non prevede, quindi, una facoltà per il datore di
lavoro circa la denuncia dell'infortunio o della malattia professionale
che il lavoratore abbia a sua volta denunciato, ma prescrive un obbligo
specifico di procedere alla comunicazione all'Inail entro termini
prestabiliti.
Dal mancato adempimento degli obblighi suddetti deriva per il datore
di lavoro l'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 53 t.u. e
s.m.i.
Ciò premesso, va chiarito che l'attualità del rapporto di lavoro non
costituisce presupposto per l'applicazione del citato art. 53 con la
conseguenza che gli obblighi previsti dalla predetta disposizione
permangono anche in capo a colui che è stato in passato datore di lavoro
del lavoratore e, tuttavia, tali obblighi non sono assoluti né
illimitati.
Ne deriva che l'obbligo di denuncia presuppone la possibilità di
adempiere e, pertanto, la sanzione può essere irrogata solo quando non
vi sia, da parte del datore di lavoro, giustificato motivo per
l'omissione o il ritardo.
Al riguardo, si specifica che le sanzioni possono essere irrogate in
presenza di un comportamento colpevole e graduate in base all'entità
della colpa stessa; nel nostro ordinamento, infatti, non è consentito
applicare sanzioni prescindendo dal comportamento del soggetto che ha
commesso la violazione1.
Va inoltre considerato che, per generale principio del nostro
ordinamento, la causa di forza maggiore, qualora sia determinante,
esclude la responsabilità2.
Sulla base dei suddetti principi, si ritiene, pertanto, che
l'impossibilità di reperire la documentazione per il lungo lasso di
tempo trascorso, comporta la non sanzionabilità dell'omessa o parziale
denuncia del'evento lesivo. Ne consegue che nel caso in cui il datore di
lavoro risponda alla richiesta dell'Istituto giustificando
l'impedimento non si dovrà irrogare la sanzione.
Nell'ipotesi in cui, invece, il datore di lavoro non fornisca alcuna
giustificazione, la sanzione dovrà essere comminata dovendosi ravvisare
in tale comportamento la negligenza quale presupposto sufficiente per
configurare la colpa, condizione della sanzionabilità del comportamento
stesso.
Studio Gennai - Piazza Martiri della Libertà 20 56031 Bientina (Pi) Consulenza Fiscale Tributaria e del Lavoro - info@studiogennai.com fax 0587/949935 Skipe: Studio.Gennai - Twitter: @studiogennai
Visualizzazioni totali
venerdì 22 marzo 2013
L’Inps ricorda che, con due distinte risposte a interpello, il Ministero
ha fornito importanti precisazioni in merito al rilascio del documento
unico di regolarità contributiva a favore delle imprese in concordato
preventivo con continuazione dell’attività aziendale (interpello 21
dicembre 2012, n. 41) e con riguardo al rilascio del medesimo documento
nel caso in cui la posizione personale del socio di una società di
capitali non risulti regolare (interpello 24 gennaio 2013, n. 2).
Iscriviti a:
Post (Atom)