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mercoledì 21 gennaio 2009

Contributi INPS Artigiani e Commercianti (scade 16/02/2009)

INPS - VERSAMENTO CONTRIBUTI ARTIGIANI E COMMERCIANTI
(Contributi dovuti sul minimale - Contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale)

Adempimento.
(Art. 7, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422; Circolare INPS 6 marzo 2000, n. 57).
Gli artigiani e gli esercenti attività commerciale devono versare all’INPS i contributi trimestrali dovuti sul minimale di reddito e quelli dovuti sulla quota di reddito eccedente detto minimale.

Versamento.
(Art. 7, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422; circolare INPS 6 marzo 2000, n. 57).
I contributi sono corrisposti tramite i modelli di pagamento unificato F24 (banche, concessionari ed agenzie postali abilitate), alle seguenti scadenze:
- 16 maggio, 16 agosto, 16 novembre e 16 febbraio dell’anno successivo per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
Dal 1° ottobre 2006, i titolari di partita IVA, devono effettuare i versamenti fiscali e previdenziali dovuti ai sensi degli artt. 17, comma 2 e 28, comma 1 del D.Lgs. n. 241/97 esclusivamente mediante modalità telematiche, secondo le disposizioni introdotte dall’art. 37, comma 49 del DL n. 223/2006.
Pertanto tutti i titolari di partita IVA sono tenuti al versamento unitario delle imposte e dei contributi in via telematica:
- direttamente, dopo essersi muniti del codice Pin e della Password mediante richiesta all’Agenzia delle Entrate, utilizzando l’apposita procedura F24 on-line (INTERNET). A tal proposito si precisa che i soggetti abilitati al servizio Internet per l’invio delle dichiarazioni fiscali, devono utilizzare i medesimi codice Pin e Password anche per il modello F24 on-line;
- tramite gli intermediari abilitati, che devono utilizzare il modello F24 cumulativo (ENTRATEL);
- mediante l’home banking (Cbi - Corporate Banking Interbancario), utilizzando il modello F24.
L’obbligo dell’F24 telematico ai sensi del D.P.C.M. del 4 ottobre 2006 è differito al 1° gennaio 2007 per tutti i soggetti diversi da quelli definiti dal TUIR, all’articolo 73, comma 1, lettera a) “società per azioni e in accomandita per azioni, società responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione” e lettera b) “enti pubblici e privati diversi dalle società che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali” (Comunicato Agenzia delle Entrate del 6 ottobre 2006).

Contributi afferenti la quota di reddito eccedente il minimale

Versamento.
( D.L. 63/2002 e circolare INPS n. 93/2004)
I contributi sulla quota di reddito eccedente il minimale devono essere versati entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche, a titolo di saldo e primo acconto e secondo acconto.

Rateizzazione
E’ riconosciuta la facoltà di rateizzare i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile, con esclusione di quelli dovuti sul minimale nonostante risultino non versati in tutto o in parte al momento della presentazione del modello UNICO (Circolare INPS n. 93/2004).

La prima rata dovrà essere erogata entro il giorno di scadenza del saldo e/o dell’acconto, eventualmente differito con la maggiorazione dello 0,40%; le altre rate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza; il pagamento rateale dovrà essere completato entro il mese di novembre.

L’importo da pagare sarà dato dal capitale aumentato dell'eventuale maggiorazione dovuta per il differimento (0,40%), diviso per il numero delle rate, e dagli interessi relativi alla singola rata, da calcolare al tasso dello 0,5 mensile.
Gli interessi, esposti separatamente dai contributi, decorrono dal termine previsto per il versamento ordinario dell'acconto e/o del saldo, eventualmente differito, che coincide con il versamento della prima rata.

per maggiori informazioni info@studiogennai@com oppure fax 0587/949935

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