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domenica 18 gennaio 2009

Agevolazioni e Bonus per le famiglie

CARTA ACQUISTI (SOCIAL CARD)
Cos'e'
La carta acquisti e' una tessera di pagamento -tipo bancomat- che viene "caricata" a spese dello Stato di una somma annuale di 480 euro, accreditati con rate bimestrali di 80 euro. Gli 80 euro di ciascun bimestre possono essere spesi al massimo entro i due bimestri successivi.
E' concessa ad anziani o famiglie con bimbi piccoli che rispondono a determinati requisiti (vedi piu' avanti). Va richiesta presso gli uffici postali compilando un modulo che poi le Poste inoltreranno all'INPS il quale inviera' la carta inizialmente priva di fondi. Essa sara' poi caricata all'inizio di ogni bimestre, con inizio il bimestre successivo alla richiesta.
Nel sito del Governo riportato tra i link utili e' possibile scaricare il modulo e le istruzioni di compilazione.

Eccezionalmente, per le richieste fatte entro Dicembre 2008 verra' subito accreditato dal Ministero dell'Economia l'importo di 120 euro (per l'ultimo bimestre 2008 e per il mese di Ottobre 2008).L'accreditamento del primo bimestre 2009 potra' essere invece postposto a Febbraio 2009.

In prima fase essa puo' essere utilizzata per l'acquisto di alimentari, successivamente potra' essere destinata anche alle spese energetiche (pagamento bollette luce e gas e/o accesso alle tariffe agevolate) e alle spese sanitarie. Alcuni benefici sono ancora in studio.

Per quanto riguarda gli acquisti alimentari, ci si deve rivolgere ai negozi convenzionati, che sono quelli abilitati al circuito Mastercard. Quelli che espongono un logo particolare (vedi sito del Ministero dell'economia tra i link utili) applicano anche degli sconti ai possessori della carta.

Chi la puo' ottenere
E' concessa ai cittadini italiani residenti in Italia anziani o genitori di bambini di eta' non superiore ai tre anni.

Sono inclusi gli anziani che, contemporaneamente:
- abbiano piu' di 65 anni e abbiano avuto un imposta Irpef netta pari a zero nell'anno precedente a quello della richiesta oppure nel secondo anno antecedente;
- non godano di trattamenti pensionistici o assistenziali che superino, cumulati a eventuali redditi propri, i 6.000 euro annui (8.000 se di eta' pari o superiore a 70 anni);
- abbiano un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) inferiore a 6.000 euro;
- non siano intestatari, da soli o col coniuge, di piu' di un'utenza elettrica domestica, di utenze elettriche non domestiche, di piu' di un'utenza del gas, di piu' di un autoveicolo, di piu' di un immobile ad uso abitativo con una quota superiore o uguale al 25%, di immobili ad uso non abitativo con una quota superiore o uguale al 10%, di un patrimonio mobiliare, rilevato dalla dichiarazione ISEE, superiore a euro 15.000;
- non fruiscano di vitto pagato dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni, per ricovero in istituti di cura o in istituti di pena.

Sono inclusi i bambini (e, come fruitori, i genitori, gli affidatari o i tutori) che, contemporaneamente:
- abbiano meno di tre anni;
- abbiano un ISEE inferiore a euro 6.000;
- non siano, insieme a chi ne esercita la potesta', l'affido o la tutela, intestatari di piu' di un'utenza elettrica domestica, di piu' di un'utenza elettrica non domestica, di piu' di due utenze del gas, di piu' di due autoveicoli, di piu' di un immobile ad uso abitativo con una quota superiore o uguale al 25%, di immobili ad uso non abitativo con una quota superiore o uguale al 10%, di un patrimonio mobiliare, rilevato dalla dichiarazione ISEE, superiore a euro 15.000.

Nel primo caso la carta viene intestata all'anziano, nel secondo ai genitori (affidatari o tutori). Se questi ultimi hanno potesta' su piu' di un bimbo con i requisiti visti sopra, viene concesso un beneficio multiplo sulla stessa carta (uno per bimbo).

I beneficiari con impedimenti fisici possono chiedere che la carta venga intestata ad una persona di fiducia. Tale persona non puo' essere indicata da piu' beneficiari a meno che non siano tutori delegati dall'Autorita' giudiziaria, soggetti che usano il beneficio per conto di ricoverati in case di cura o di assistenza, di comunita' religiose etc.

Riferimento normativo:
Introdotta dal dl 112/08 convertito nella legge 133/08 e resa attuativa da due decreti del Ministero dell'Economia (DM 16/9/08 e DM 8/11/08) entrambi pubblicati sulla GU del 1/12/08.

BONUS FAMIGLIE
Per l'anno 2009, ai soggetti residenti in Italia con nucleo familiare a basso reddito (valgono i redditi di tutti i componenti del nucleo) e' riconosciuto un bonus straordinario (una tantum) di:
- euro 200 per i pensionati componenti unici del nucleo familiare con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro;
- euro 300 per nuclei familiari di due componenti con reddito complessivo familiare non superiore a 17.000 euro;
- euro 450 per nuclei familiari di tre componenti con reddito complessivo familiare non superiore a 17.000 euro;
- euro 500 per nuclei familiari di quattro componenti con reddito complessivo familiare non superiore a 20.000 euro;
- euro 600 per nuclei familiari di cinque componenti con reddito complessivo familiare non superiore a 20.000 euro;
- euro 1.000 per nuclei familiari di oltre cinque componenti con reddito complessivo familiare non superiore a 22.000 euro;
- euro 1.000 per nuclei familiari con componenti portatori di handicap con reddito complessivo familiare non superiore a 35.000 euro. L'Agenzia delle entrate ha chiarito, in merito a questo bonus, che esso e' destinato unicamente alle famiglie ove vi siano FIGLI portatori di handicap (si vedano le istruzioni per la compilazione della domanda al link dell'Agenzia riportato piu' avanti). Il beneficio non e' erogato nei casi in cui il portatore di handicap, pur convivente, abbia altra parentela con il richiedente (coniuge, genitore, etc.),

Il reddito complessivo del nucleo familiare si ottiene sommando i redditi dei singoli componenti riferiti all'anno 2007 o al 2008 (a scelta del richiedente).
Esso puo' essere costituito esclusivamente da:
- redditi da lavoro dipendente o assimilato;
- redditi da lavoro autonomo occasionale (svolto dal coniuge non a carico o da altri soggetti a carico);
- redditi fondiari percepiti insieme agli altri redditi per un massimo di 2.500 euro;
- redditi di pensione.

Il numero dei componenti della propria famiglia si ottiene contando il richiedente, il coniuge non separato, i figli e gli altri familiari a carico (ai sensi dell'art.12 dpr 917/86).
Il suddetto bonus viene erogato dai datori di lavoro o dagli enti pensionistici (i cosiddetti "sostituti d'imposta") ad un solo componente del nucleo familiare e non costituisce reddito a fini fiscali o per l'accesso ad altre agevolazioni come la carta acquisti.

Deve essere compilata una richiesta/autocertificazione con la quale il richiedente dichiara la composizione del proprio nucleo familiare e di essere in possesso dei requisiti necessari per fruire del bonus. Va utilizzato un modulo che sara' approntato dall'Agenzia delle entrate, presentabile anche attraverso terzi (commercialisti, CAF, sindacati, etc.etc.) a cui non spetta per tale attivita' alcun compenso.

La richiesta va presentata entro il 31/1/2009 se i redditi si riferiscono all'anno 2007, oppure entro il 31/3/2009 se i redditi si riferiscono al 2008.

Nel primo caso il bonus viene erogato (in busta paga) entro Febbraio o Marzo 2009, a seconda che provveda -rispettivamente- il datore di lavoro o l'ente pensionistico.
Nel secondo caso l'erogazione avviene entro Aprile o Maggio 2009, a seconda che provveda -rispettivamente- il datore di lavoro o l'ente pensionistico.
Il datore di lavoro o l'ente pensionistico recuperano poi i bonus erogati attraverso compensazione, come crediti d'imposta.

In tutti i casi in cui il bonus NON e' erogato dai datori di lavoro o dagli enti pensionistici la richiesta puo' essere presentata telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro il 30/6/09 oppure con la dichiarazione dei redditi relativa al 2008.

Riferimento normativo:
Decreto anticrisi, d.l.185/08, art. 1, con un fondo dedicato di 2 miliardi e 400 milioni di euro per il 2009.

FONDO DI CREDITO PER I NUOVI NATI
Viene costituito un fondo rotativo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 da utilizzare per il rilascio di garanzie -anche fidejussorie- alle banche e alle finanziarie per la realizzazione di iniziative volte a favorire l'accesso al credito da parte di famiglie con un figlio nato o adottato nel triennio di riferimento.

La relazione tecnica sul decreto ipotizza i seguenti criteri di funzionamento, che dovranno pero' essere confermati da un decreto attuativo:
- diritto al prestito per tutte le famiglie con nuovi nati dal 2009 in poi;
- tasso del prestito 4% e durata cinque anni;
- fondo a disposizione per il rilascio delle garanzie: 25 milioni di euro.

La cosa e' tutta da definire. I criteri e le modalita' di funzionamento saranno infatti stabiliti da un decreto attuativo che sara' emanato dalla Presidenza del Consiglio e dal Ministero dell'Economia.

Riferimento normativo:
Decreto anticrisi (d.l.185/08), art.4

BONUS APPRENDISTI E PRECARI
Vengono introdotti, in via sperimentale ed in aggiunta alle ordinarie indennita' di disoccupazione, degli strumenti di tutela del reddito in caso si sospensione dal lavoro per crisi aziendali o occupazionali e di licenziamento.

Per il triennio 2009/2011 queste indennita' sperimentali riguarderanno gli apprendisti con almeno tre mesi di servizio e i collaboratori coordinati e continuativi iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS che soddisfino determinati requisiti, ai quali potra' andare una somma pari al 10% del reddito percepito l'anno precedente.

Si attendono decreti attuativi del Ministero del lavoro. Non trattandosi di materia di diretto interesse del consumatore, i dettagli non saranno approfonditi e si rimanda al sito dell'INPS o del Ministero stesso (http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/News/20081128_Pacchettoanticrisi.htm)

Riferimento normativo:
Decreto anticrisi (d.l.185/08), art.19

MUTUI PRIMA CASA
La norma (d.l.185/08 art. 2) prevede che per i mutui prima casa il tasso non possa superare il 4%, con un sistema di rimborso da parte dello Stato dell'eventuale parte eccedente. La disposizione e' poco comprensibile e si auspicano chiarimenti.

BONUS ELETTRICITA'
Il 6 Agosto 2008, con delibera 117/08, l'Autorita' per l'energia ed il gas ha emanato le regole inerenti la fruizione del bonus sociale introdotto dal decreto interministeriale del 28/12/07 a seguito delle disposizioni della legge finanziaria 2006 (art.1 comma 375 legge 266/05).

Il bonus e' usufruibile dal 1/1/2009 con possibilita' di godimento retroattivo a tutto il 2008 (per chi inoltra la domanda entro il 31/3/09, si veda in proposito la sezione dedicata alle modalita' di erogazione).

Chi ne usufruisce
E' stato istituito un sistema di protezione sociale destinato a clienti finali domestici:
a)in condizioni di disagio economico,ovvero quei nuclei familiari che dispongono di un ISEE di valore inferiore od uguale a 7.500 euro. L'ISEE (indicatore di situazione economica equivalente) e' un documento che "fotografa" la situazione economica della famiglia tenendo conto dei redditi, del patrimonio immobiliare e delle caratteristiche di numerosita' della stessa;
b) in condizioni di disagio fisico. Sono intesi come tali quelli nel cui nucleo familiare sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature elettromedicali necessarie per il loro mantenimento in vita.

Nei casi in cui le suddette situazioni coestistano il bonus e' cumulabile.


Quantificazione
Per i clienti in stato di disagio economico l'importo annuale varia a seconda del numero dei componenti il nucleo familiare:
- euro 60 annui per nucleo familiare di 1-2 componenti;
- euro 78 annui per nucleo familiare di 3-4 componenti;
- euro 135 annui per nucleo familiare di oltre 4 componenti.

L'importo annuale viene ripartito sulle bollette del periodo, in proporzione rispetto ai giorni considerati -ai fini degli addebiti di consumo di energia- da ogni bolletta. La formula utilizzata e' I'importo bonus annuale diviso 365 e poi moltiplicato per il numero di giorni. Il risultato e' arrotondato alla seconda cifra decimale.

Per i clienti in stato di disagio fisico il bonus e' invece di 150 euro l'anno.

L'erogazione
Deve essere presentata una richiesta di ammissione presso il proprio Comune di residenza, compilando un modulo predisposto, che puo' essere ritirato presso gli uffici comunali o scaricato dal sito dell'Autorita' garante.

Il Comune rilascia un certificato e lo inoltra al distributore locale che, effettuate tutte le verifiche del caso, autorizza il venditore ad erogare il bonus all'utente.

Per i casi di disagio economico -vedi lettera a) della precedente sezione- il bonus e' riconosciuto per un anno e puo' essere rinnovato per altri 12 mesi. Cio' dietro apposita richiesta da presentarsi in Comune entro il penultimo mese del periodo (annuale) di godimento. Se la richiesta di rinnovo e' presentata in ritardo essa viene trattata come se fosse la prima (quella di ammissione), e si seguono i tempi e i modi della prima attivazione.

Il bonus viene erogato dal venditore nella prima bolletta successiva al momento in cui riceve, a sua volta, la fatturazione dello stesso da parte del distributore locale. L'erogazione avviene tramite accredito di una specifica "componente tariffaria compensativa" espressa in euro.

Per chi inoltra la richiesta entro il 31/3/09 c'e' la possibilita' di vedersi erogato anche il bonus "retroattivo" per il 2008, calcolato dal 1/1/08 o comunque dalla data di attivazione della fornitura (se successiva).
Se l'utente ha i requisti per goderne sia per il 2008 che per il 2009, i bonus vengono sommati e liquidati nelle bollette successive, utilizzando la gia' detta formula di riparto (Somma bonus annuali -per il 2008 e 2009, in questo caso- diviso 365 moltiplicato per il numero di giorni di competenza di ogni bolletta).

Attenzione!
Gli utenti che hanno le caratteristiche per beneficiare del bonus nel 2008 ma non piu' nel 2009, possono comunque godere retroattivamente del bonus presentando la domanda entro il 31/3/09. In questo caso nelle successive bollette verra' ovviamente ripartito solo il bonus per il 2008.

Per informazioni dettagliate e per scaricare la modulistica si veda il sito dell'Autorita' garante per l'energia ed il gas riportato tra i link utili.

Riferimento normativo:
D.M. (Ministero dello sviluppo economico) del 28/12/07, emesso in ottemperanza alle disposizioni della Finanziaria 2006 (legge 266/05), che all'art.1 comma 375.
Le disposizioni attuative sono invece la Delibera AEEG del 6 Agosto 2008 modificata dalle Delibere 152/08 e 172/08.

BONUS GAS
Ad oggi non c'e', ma sta per essere attivato con un decreto del Ministero dello sviluppo economico. Riporteremo aggiornamenti su questa scheda.

Riferimento normativo:
Il d.l.248/07, convertito nella legge 31/08, ha previsto all'art.46 che le disposizioni della Finanziaria 2006 inerenti le agevolazioni per le famiglie disagiate sulla bolletta elettrica si debbano applicare anche al settore del gas naturale. Allo scopo e' in corso l'emissione di un apposito decreto da parte del Ministero dello sviluppo economico.
Anche il decreto anticrisi, all'art. 3 commi 9 e segg., ha previsto genericamente che dal 1/1/09 le famiglie economicamente svantaggiate che hanno diritto alle tariffe agevolate elettriche abbiano diritto anche alla compensazione della spesa per il gas. Le modalita' saranno simili, con presentazione della domanda al Comune di residenza.

MODIFICA PROCEDURE PER ACCESSO AI "BONUS ENERGIA"
Ricordiamo che la Finanziaria 2008 ha prorogato fino a tutto il 2010 i cosiddetti "bonus energia" ovvero le detrazioni fiscali del 55% (applicabili sull'irpef lorda in sede di dichiarazione dei redditi) per:
- spese di riqualificazione energetica per interventi che consentano un risparmio energetico annuale -sull'energia primaria per il riscaldamento- di almeno il 20% rispetto ai valori di legge (d.lgs.192/2005 allegato C, numero 1, tabella 1): limite detraibile 100.000 distribuiti in massimo dieci anni;
- spese per interventi di isolamento termico riguardanti pareti, tetti, pavimenti e finestre: limite detraibile 60.000 euro distribuiti in massimo dieci anni;
- spese per installazione di pannelli solari per produrre acqua calda: limite detraibile 60.000 distribuiti in massimo dieci anni;
- spese per sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione: limite detraibile 30.000 euro distribuiti in massimo dieci anni.

Il decreto anticrisi apporta le seguenti modifiche:
- necessita' dell'invio preventivo, all'Agenzia delle entrate e per via telematica, di un istanza per consentire il monitoraggio della spesa e la verifica del rispetto di limiti annuali di spesa dello Stato (82,7 milioni di euro per l'anno 2009, 185,9 milioni di euro per l'anno 2010, e 314,8 milioni di euro per l'anno 2011). L'agenzia tratta le istanze in ordine di arrivo e risponde entro 30 giorni dando o meno il proprio assenso. Se entro tale termine non arriva risposta, la richiesta si deve intendere rigettata. La detrazione e' poi applicabile solo in caso di assenso. L'agenzia delle entrate predisporra' un modulo di istanza e lo pubblichera' sul proprio sito;
- effetto retroattivo della precedente disposizione. Per le spese sostenute nel 2008 l'istanza dovra' essere presentata dal 15/1/09 e fino al 27/2/09. Per le spese sostenute negli anni 2009 e 2010 l'istanza e' presentata dal 1/6 al 31/12 di ciascun anno.

Se il contribuente non presenta l'istanza o non riceve l'assenso la detrazione non puo' avvenire ma puo' beneficiare del cosiddetto "bonus ristrutturazioni", ovvero la detrazione fiscale del 36% che la stessa Finanziaria 2008 ha prorogato fino a tutto il 2010. Il tetto massimo detraibile e' in questo caso di 48.000 euro "spalmabili" per massimo 10 anni.

ATTENZIONE!
Il Ministero dell'Ambiente ha annunciato che presentera' un emendamento al decreto teso ad annullare la norma suddetta. Attualmente e' in corso un "braccio di ferro" tra il Ministero dell'Ambiente e quello dell'Economia, ma pare che in sede di conversione in legge del decreto verra' perlomeno annullata la retroattivita' della disposizione, quindi la sua validita' a partire dall'anno 2008, e il "silenzio-rigetto" applicato in caso di mancata risposta entro 30gg.

Maggiori chiarimenti sulle detrazioni fiscali possono essere trovate ai link inseriti in calce alla scheda.

Riferimento normativo:
Decreto anticrisi (d.l.185/08) art.29 comma 6 e segg.

BLOCCO TARIFFE
Il decreto anticrisi prevede anche un blocco delle tariffe, dei diritti e dei contributi statali e del loro adeguamento all'inflazione per il periodo Dicembre 2008-Dicembre 2009. Per i diritti, tariffe e contributi degli enti locali occorre la decisione dei competenti organi.
Fanno eccezione:
- le tariffe del servizio idrico;
- le tariffe autostradali per le quali gli incrementi (l'ultimo, del 2,5%, era previsto dal Gennaio) rimangono "congelati" solo fino al 30/4/09;
- le tariffe di luce e gas, per le quali continua a decidere l'Autorita' garante che viene comunque invitata ad adottare misure che consentano alle famiglie di fruire dei vantaggi derivanti dalla diminuzione del prezzo del petrolio.

Il Tesoro ha chiarito ulteriormente, con una nota ufficiale, che il blocco riguarda solo le tariffe e i diritti dei servizi erogati direttamente dalla pubblica amministrazione, come per esempio dalla Motorizzazione, delle Ferrovie statali, etc.

Per quanto riguarda i servizi di trasporto pubblico ferroviario, c'e' da dire che il decreto anticrisi (all'art.25) subordina il finanziamento a Trenitalia di 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009,2010 e 2011 alla stipula di nuovi contratti di servizio che garantiscano che per il 2009 non vi siano aumenti tariffari nei servizi di trasporto regionale e locale.

Riferimento normativo:
Decreto anticrisi (d.l.185/08), art.3

BUONI VACANZA
Un'altra novita' in arrivo sono i buoni vacanza istituiti da un decreto della Presidenza del consiglio dei Ministri in ottemperanza a quanto previsto nell'ultima legge finanziaria.

Si tratta di un contributo statale che verra' erogato in proporzione al reddito e al numero di componenti del nucleo familiare:
- per i nuclei ad un componente il bonus sara' del 45, 30 e 20% per redditi che non superino -rispettivamente- i 10, 15 e 20 mila euro l'anno;
- per nuclei di due persone il bonus sara' lo stesso, ma per redditi fino a 25.000 euro e per un tetto massimo di spesa di 785 euro;
- per nuclei di tre persone il bonus sara' calcolato su un totale di spesa di 1.020 euro per redditi non superiori a 30.000 euro;
- per nuclei di quattro o piu' persone il bonus potra' incidere su un tetto massimo di spesa di 1.230 euro per redditi non superiori a 35.000 euro.

Sembra inoltre che i fondi possano essere utilizzati per le vacanze al mare, in montagna o alle terme in tutto l'arco dell'anno con esclusione del periodo che va dalla prima settimana di Luglio all'ultima di Agosto e quello dal 20/12 al 6/1.

Il decreto dovrebbe essere pronto per l'inizio del 2009 e tutti gli aggiornamenti verranno riportati su questa scheda.

Fonte di queste informazioni: Articoli dei quotidiani "Sole 24 ore" e "Italia Oggi".

Riferimenti normativi:
La Finanziaria 2008 (legge 244/07 art.2 comma 193) ha attivato il "fondo di rotazione per il prestito e il risparmio turistico" gia' previsto dall'art.10 della legge 135/2001, prevedendo l'emissione di decreti che regolamentino l'utilizzo del fondo allo scopo di creare dei "buoni vacanza" da destinare alle fasce sociali piu' deboli.

per maggiori informazioni info@studiogennai.com oppure fax 0587/949935

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