Visualizzazioni totali

lunedì 5 gennaio 2009

Cartelle Mute - Commissione Tributaria Lucca

Si riporta l'ordinanza 341 del 15/07/2008 della Commissione Tributaria Provinciale di Lucca in relazione all'annosa questione delle cartelle cosidette mute in quanto prive dell'indicazione del responsabile del procedimento. La Commissione lucchese ha rimesso gli atti alla Corte Costituzionale nelle more del decreto legge 248/2007 il quale aveva con un interpretazione dubbia, aveva di fatto considerato valide le cartelle esattoriale prima del responsabile del procedimento se emesse prima del 30/06/2008,




Intitolazione:
Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Ricorso avverso
cartella di pagamento priva dell'indicazione del responsabile
del procedimento tributario - Sopravvenuta disposizione di legge
secondo cui l'indicazione del responsabile del procedimento di
iscrizione a ruolo e del procedimento di emissione e di notificazione
della cartella di pagamento e' prescritta a pena di nullita' della
cartella stessa - Prevista applicabilita' della detta sanzione di
nullita' alle sole cartelle di pagamento emesse in relazione ai ruoli
consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008
- Irragionevolezza - Asserita disparita' di trattamento dei
contribuenti discriminati in ragione della data di consegna dei
ruoli agli agenti della riscossione - Incidenza sul diritto di
difesa - Denunciata violazione dei principi di buon andamento e di
imparzialita' della pubblica amministrazione - Asserita lesione dei
principi costituzionali in materia di giusto processo.

Massima:
E' rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 24,
97 e 111 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 36,
comma 4-ter, del D.L.G. n. 248/2007 nella parte in cui, in materia di
riscossione dei tributi, prescrive la nullita' degli atti, privi della
menzione del responsabile del procedimento, a decorrere dal primo giugno
2008 e non dalla introduzione dell'art. 7, comma 2, dello Statuto del
contribuente (legge n. 212/2000 che in materia tributaria fissa il principio
di trasparenza amministrativa e la piena informazione esteso ad opera della
ordinanza della Corte costituzionale n. 377/2007 anche ai concessionari
della riscossione - in quanto soggetti privati cui compete l'esercizio di
funzioni pubbliche -) riferibile ai vari responsabili del procedimento
dell'amministrazione "in generale".


Testo:
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza, sul ricorso n. 1123/07, depositato il 18
dicembre 2007 avverso cartella di pagamento n. 062 2007 00105706 39 ILOR
1993 ed avverso cartella di pagamento n. 062 2007 00105706 39 ILOR 1995;
Contro Agenzia Entrate - Ufficio Lucca - E==== S.R.T. S.p.A., proposto
dalla ricorrente A.T. S.N.C., ====== - Viale === n. == - 55010 Capannori
(Lucca), difeso da D.N. dott. G.P., via ====== n. === - 55016 Porcari
(Lucca).
Con ricorso depositato in data 18 dicembre 2007 la A.T. S.n.c., con sede
in Capannori (Lucca), impugnava una cartella esattoriale notificata dal
S.R.T. ==== e ===== S.p.A. avente ad oggetto il pagamento della somma di
euro 9.145,95 in virtu' di una sentenza emessa dalla Commissione Provinciale
di Lucca.
La societa' ricorrente assumeva:
che la sentenza di I grado, richiamata nella cartella, risultava
favorevole al contribuente;
che la cartella esattoriale doveva ritenersi nulla, sia per la mancata
indicazione del responsabile del procedimento, sia perche' sprovvista di
sottoscrizione da parte del Concessionario;
che la notificazione doveva ritenersi nulla, in quanto la relazione di
notifica, anziche' essere apposta in calce all'atto, era annotata sul
frontespizio dell'atto medesimo.
La Commissione rileva che la decisione del ricorso deve essere preceduta
dalla soluzione della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 36,
comma 4-ter, del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge n. 31
del 28 febbraio 2008 (il c.d Decreto Milleproroghe), con il quale sono state
aggiunte disposizioni inerenti al contenuto della cartella di pagamento,
disciplinata dall'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973.
In base alla richiamata norma: "La cartella di pagamento di cui all'art.
25 del d.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, e successive modificazioni,
contiene altresi', a pena di nullita', l'indicazione del responsabile del
procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di
notificazione della stessa cartella. Le disposizioni di cui al periodo
precedente si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a
decorrere dal 1 giugno 2008; la mancata indicazione dei responsabili dei
procedimenti nelle cartelle di pagamento relative ai ruoli consegnati prima
di tale a non e' causa di nullita' delle stesse".
Tale nuova disposizione deve essere esaminata alla luce dell'art. 7 dello
Statuto dei diritti del contribuente (Legge n. 212 del 27 luglio 2000) e
della recente ordinanza della Corte costituzionale n. 377 del 2007.
L'art. 7, comma 2, dello statuto dei diritti del contribuente dispone che
"Gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della
riscossione devono tassativamente indicare: a) (...) il responsabile del
procedimento".
Si tratta di una disposizione che, riprendendo quanto in via generale
previsto dalla legge sul procedimento amministrativo, n. 241/1990, agli
artt. 4, 5 e 6, persegue l'obiettivo di garantire una maggiore trasparenza
dei provvedimenti della Amministrazione finanziaria nei confronti del
cittadino-contribuente.
La Corte costituzionale, con l'ordinanza n. 377 del 2007, nel dichiarare
la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 7, comma 2, lett. a), della legge n. 212 del 2000, ha statuito:
che l'art. 7 della legge n. 212/2000 si applica ai procedimenti
tributari non solo dell'amministrazione finanziaria, ma anche dei
concessionari della riscossione, in quanto soggetti privati cui compete
l'esercizio di funzioni pubbliche;
che l'obbligo imposto ai concessionari di indicare nelle cartelle di
pagamento il responsabile del procedimento, lungi dall'essere un inutile
adempimento, ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell'attivita'
amministrativa, la piena informazione del cittadino (anche ai fini di
eventuali azioni nei confronti del responsabile) e la garanzia del diritto
di difesa, che sono altrettanti aspetti del buon andamento e
dell'imparzialita' della pubblica amministrazione predicati dall'art. 97,
primo comma, Costituzione (in tal modo implicitamente confermando che la
violazione del detto obbligo determina la nullita' della cartella, o
comunque incide sulla legittimita' dell'atto).
A parere della Commissione l'art. 36, comma 4-ter, del d.l. 31 dicembre
2007, n. 248, nella parte in cui invece prevede che la mancata indicazione
dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a
ruoli consegnati prima del 1 giugno 2008 non e' causa di nullita' delle
stesse, persegue l'intento di sanare le violazioni anteriori e si pone,
conseguentemente, in contrasto con una serie di norme e principi di rango
costituzionale, e in particolare con gli articoli 3, 24, 111 e 97 della
Costituzione.
Il principio costituzionale di uguaglianza (art. 3) risulta violato in
ragione della disparita' di trattamento del contribuente destinatario della
notificazione di una cartella di pagamento prima e dopo il 1 giugno 2008,
nonche' per irragionevolezza ed incoerenza della norma che, riconoscendo e
sanzionando un vizio nullita' per il futuro, al contempo lo sana per il
passato.
Il principio costituzionale di diritto alla difesa (art. 24) e del giusto
processo (art. 111) risulta violato per tutti coloro i quali, avendo
ricevuto una cartella di pagamento priva dell'indicazione del responsabile
prima del 1 giugno 2008, vedono ridursi la possibilita' di difendersi
efficacemente dalla pretesa tributaria, considerata la sanatoria della
nullita' rilevata.
Il principio del buon andamento e imparzialita' dell'operato della
pubblica amministrazione (art. 97) risulta violato nella misura in cui il
contribuente non viene posto in condizione di conoscere l'autore dell'atto
impositivo, al fine di proporre contestazioni e porre in rilievo eventuali
responsabilita', per le procedure adottate fino il giugno 2008.
La norma infine pare lesiva anche delle prerogative del potere
giudiziario (artt. 101, 102 108 Cost.), nella misura in cui va ad incidere
sulle fattispecie sub iudice (vedi Corte cost. n. 397/1994).
La questione sollevata appare rilevante, discutendosi, nel presente
giudizio, proprio dell'applicazione dell'art. 36, comma 4-ter cit. in
funzione potenzialmente sanante, nel senso che, ove si applicasse la norma
oggetto del dubbio di costituzionalita', il ricorso dovrebbe essere
rigettato.
Ne' risulta possibile adottare una chiave di lettura interpretativa
alternativa dell'art. 36, comma 4-ter, che consenta di superare il dubbio di
costituzionalita'.
Non pare infatti condivisibile la alternativa tesi sostenuta in dottrina.
Secondo questa tesi, in particolare:
a) la norma dell'art. 36, comma 4-ter si porrebbe in continuita'
evolutiva rispetto al principio statutario contenuto nell'art. 7, comma 2,
lett. a), della legge n. 212/2000 - che postula la tassativa indicazione del
responsabile del procedimento negli atti impositivi ed esattivi - in quanto
non farebbe altro che suggellare formalmente cio' che esiste gia'
all'interno dell'ordinamento tributario (art. 7 cit.) e che la Corte
costituzionale ha riconosciuto ed avvalorato con l'ordinanza n. 377/2007;
b) l'intervento legislativo del Milleproroghe, quindi, non darebbe
luogo ad una ingiustificata sanatoria del passato, ma, essendo teso a
valorizzare ulteriormente l'art. 7, comma 2, lett. a), dello Statuto,
avrebbe il merito di ampliare tale obbligo informativo prescrivendo, a pena
di nullita', due distinti responsabili del procedimento (quello del
procedimento di iscrizione a ruolo e quello dell'emissione e notifica della
cartella esattoriale), sia pure limitatamente ai ruoli consegnati dopo il 1
giugno 2008.
A parere della Commissione tale tesi manifesta profili di criticita', e
pertanto non consente di adottare una interpretazione dell'art. 36, comma
4-ter, del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, aderente ai principi
costituzionali vulnerati.
L'art. 7, comma 2, lett. a), dello statuto dei diritti del contribuente,
infatti, prescrivendo l'indicazione del responsabile del procedimento (in
generale) per gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari
della riscossione, non puo' che riferirsi ai vari responsabili, quando la
responsabilita' sia attribuibile a piu' di un soggetto.
Una diversa interpretazione, da un lato, non consentirebbe di stabilire,
qualora davvero l'art. 36, comma 4-ter, fosse una norma anche in tal senso
innovativa, a quale responsabile si riferisce l'art. 7, comma 2, lett. a),
dello Statuto, e cioe' se a quello dell'iscrizione a ruolo oppure a quello
del procedimento di cartellazione (emissione e notificazione della
cartella), e, dall'altro, non consentirebbe di trovare una giustificazione
logica o sistematica tale da riferire l'indicazione del responsabile del
procedimento di cui all'art. 7, comma 2, lett. a), al solo responsabile
dell'iscrizione a ruolo e non a quello della cartella.
Viceversa devesi confermare che il legislatore con l'art. 36, comma
4-ter, del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge n. 31 del 28
febbraio 2008 ha, di fatto, sanato gli atti adottati fino al giugno 2008,
con cio' ledendo i valori costituzionali sopra esposti.
Poiche', in conclusione, non appare giustificabile alcuna diversa
possibile interpretazione adeguatrice del testo di legge denunziato, la
commissione ritiene la questione non manifestamente infondata, si' da
doverla rimettere alla Corte costituzionale in quanto altresi' rilevante ai
fini della definizione del giudizio in corso.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n.
87, dichiara irrilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 36, comma 4-ter, del d.l. 31 dicembre
2007, n. 248, convertito in legge n. 31 del 28 febbraio 2008, in relazione
agli articoli 3, 24, 97 e 111 della Costituzione.
Sospende il procedimento in corso ed ordina l'immediata trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale.
Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza venga
notificata alla ricorrente e all'Agenzia delle Entrate di Lucca, alla E====
S.R.T. S.p.A., e al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Lucca, addi' 5 luglio 2008

per ulteriori informazioni info@studiogennai.com oppure fax 0587/949935

Nessun commento:

Posta un commento