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lunedì 19 gennaio 2009

Giovani imprenditori

Carico tributario ridotto nel periodo iniziale dell'attività

Assegnato alla Commissione Finanze e tesoro, in sede referente, il 22 dicembre scorso, un disegno di legge che prevede agevolazioni tributarie in favore delle nuove imprese costituite da giovani imprenditori, per favorirne lo sviluppo riducendo il carico tributario nel periodo iniziale dell'attività.
Il provvedimento assegnato è in attesa di iniziare l'iter di approvazione in Commissione.

I punti:
Le agevolazioni previste vengono destinate:
a) a coloro che costituiscono imprese individuali o società di persone, che realizzano redditi d'impresa soggetti all'IRPEF
b) alle imprese costituite in forma di società di capitali, alle quali si applica l'IRES.

Limiti d'importo, al di sopra dei quali non opera il diritto all'agevolazione
Nel provvedimento vengono, peraltro, stabiliti limiti d'importo, al di sopra dei quali non opera il diritto all'agevolazione.
a) Nel caso di redditi d'impresa soggetti all'IRPEF, la misura dei predetti redditi, realizzati nei primi cinque periodi d'imposta compreso quello nel quale ha avuto inizio l'attività dell'impresa, non deve eccedere l'importo annuo di 55.000 euro. Se il reddito è prodotto in forma associata, il limite d'importo è ridotto a 30.000 euro e si applica distintamente per ciascuno dei soci o dei partecipanti.
Regime opzionale di tassazione separata: i redditi sono tassati separatamente quando sono percepiti da soggetti che non hanno compiuto, nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento, l'età di trentacinque anni, purché gli stessi non abbiano già fruito delle agevolazioni di cui al presente articolo per cinque periodi d'imposta, anche non consecutivi. Il contribuente ha facoltà di non avvalersi della tassazione separata, facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi.
b) Nel caso di redditi d'impresa soggetti all'IRES, la misura dei predetti redditi, realizzati nei primi cinque periodi d'imposta compreso quello nel quale ha avuto inizio l'attività dell'impresa, non deve eccedere l'importo di 76.000 euro qualora il capitale sociale non sia detenuto, anche indirettamente, da una sola persona e la maggioranza del capitale sia detenuta da soci che non abbiano compiuto, nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento, l'età di trentacinque anni e non abbiano partecipazioni in altre società che beneficiano della medesima riduzione.
Sono escluse dal beneficio le società con azioni quotate in mercati regolamentati.

Per maggiori informazioni info@studiogennai.com oppure fax 0587/949935

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