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mercoledì 28 gennaio 2009

IRAP piccoli professionisti

Si pubblica un interessante sentenza della Corte di Cassazione in merito all'IRAP dei piccoli professionisti. La questione dibattuta da diversi anni circa l'assoggettabilità all'IRAP del professionista che non si avvale di personale dipendente è stata interpretata dalla Suprema Corte: basta il ricorso ad un collaboratore per far scattare il pagamento dell'imposta, quindi solo il professionista che non si avvale neppure occasionalmente di collaboratori e non utilizza rilevanti beni ed attrezzature può essere esonerato da Irap.


CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 11 dicembre 2008, n. 29146
Basta un collaboratore di numero a far scattare l’Irap del consulente fiscale e dei piccoli professionisti in genere. La Cassazione accoglie il ricorso del fisco contro un piccolo professionista.

Ritenuto in fatto
che l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagnaindicata in epigrafe, con la quale, rigettando l'appello dell'Ufficio, è statoriconosciuto a ... consulente fiscale, il diritto al rimborsodell'IRAP versata per gli anni 1998/2001;
che il contribuente non si è costituito.

Considerato in diritto
che il ricorso - con i cui due motivi si censura la sentenza impugnata per violazione della normativa istitutiva dell'IRAP sotto il profilo del presupposto; impositivo e per vizio di motivazione - è manifestamente fondato, in quanto la ratio decidendi della sentenza impugnata (che ha negato la sussistenza di struttura organizzativa pur avendo accertato che il contribuente esercitava la professione "con l'ausilio di un solo collaboratore") non è conforme al consolidato principio della giurisprudenza di questa Corte, in base al quale, a norma del combinato disposto degli art. 2, comma 1, primo periodo, e 3, comma 1, lett. e), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, l'esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui all'art. 49, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986 è escluso dall'applicazione dell'IRAP solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata; il requisito della "autonoma organizzazione", il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (ex plurimis, cfr. Cass. nn. 3673,3676, 3678, 3680 e 5011 del 2007);
che, in conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente;
che sussistono giusti motivi, in considerazione della circostanza che la giurisprudenza richiamata si è formata in epoca successiva alla proposizione del ricorso introduttivo, per disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.
Compensa le spese dell'intero giudizio.

per maggiori informazioni info@studiogennai.com oppure fax 0587/949935

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