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giovedì 30 dicembre 2010

Dal primo gennaio 2011 il decreto Pisanu andrà in pensione



Nel decreto Milleproroghe sono contenute una serie di norme che superano le restrizioni per l'accesso a Internet da connessioni pubbliche introdotte nel 2005 Primo gennaio 2011.

E’ la data in cui l’Italia recupererà parte del gap tecnologico che in questi anni ha dovuto subire per una serie di leggi “ammazza Internet”. Prima fra tutte il decreto Pisanu, la legge che limitava l’accesso alla rete attraverso connessioni pubbliche.

Oggi, all’interno del decreto Milleproroghe, la Gazzetta ufficiale riporta le norme che superano e mandano in pensione la legge voluta nel 2005 dall’allora ministro dell’Interno Beppe Pisanu che, sull’onda degli attentati alla metropolitana di Londra, aveva fatto approvare una serie di misure capestro su Internet nel tentativo di combattere il terrorismo.

Dal 2011 saranno infatti aboliti quasi tutti gli obblighi per quegli esercizi commerciali che vorranno offrire un servizio pubblico di connessione alla rete, con o senza fili.

L’unica normativa del vecchio decreto che rimarrà in vigore è quella relativa agli Internet point propriamente detti (i negozi il cui “core” è di fornire esclusivamente o quasi la connessione). Dovranno infatti fare richiesta alla Questura della propria città per avere la licenza per erogare il servizio. Gli altri esercenti, quelli che forniscono l’accesso alla rete in via accessoria, dai bar agli hotel agli aeroporti, potranno fornire tranquillamente il servizio senza più dover sottostare alla serie di norme che erano previste dal decreto Pisanu. Non sarà più necessario chiedere i documenti d’identità degli internauti e soprattuto non sarà più obbligatorio dotarsi del costosissimo software per tracciare la navigazione dei clienti.
Fonte www.ilfattoquotidiano.it

giovedì 23 dicembre 2010

Operazioni rilevanti ai fini IVA over 3.000 euro



La comunicazione trova tempi e modalità
Pubblicato il provvedimento che dà attuazione all’obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo non inferiore a 3.000 euro, introdotto dall’art. 21, D.L. n. 78/2010. Per il periodo d’imposta 2010, la soglia è innalzata a 25.000 euro e la comunicazione (da effettuare entro il termine più ampio del 31 ottobre 2011) è limitata alle sole operazioni soggette all’obbligo di fatturazione.

In fase di prima applicazione, sono infatti escluse le operazioni IVA per le quali non ricorre l’obbligo di emissione della fattura effettuate fino al 30 aprile 2011. Non rientrano nell’obbligo comunicativo nemmeno le operazioni già monitorate dall’Amministrazione finanziaria. In particolare, non vanno comunicate le importazioni e le operazioni relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi, effettuate o ricevute, registrate o soggette a registrazione, riguardanti operatori economici aventi sede, domicilio o residenza in Paesi black list; analogamente, non devono essere comunicate le operazioni che hanno costituito già oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria.

Al fine di garantire la graduale introduzione dell’obbligo comunicativo, per il periodo d’imposta 2010 la soglia è innalzata a 25.000 euro e la comunicazione è limitata alle sole operazioni soggette all’obbligo di fatturazione. Viene anche ampliato - fino al 31 ottobre 2011 - il termine entro cui deve essere effettuata la comunicazione.

Oggetto della comunicazione ed elementi da indicare

Vanno comunicate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute, per le quali, nel corso del periodo d’imposta, i corrispettivi dovuti, secondo le condizioni contrattuali, sono di importo pari o superiore alla soglia di 3.000 euro, al netto dell’imposta applicata.

Tale limite è elevato a 3.600 euro, al lordo dell’imposta sul valore aggiunto, per le operazioni non soggette all’obbligo di emissione della fattura.

Contratti collegati Qualora siano stipulati più contratti tra loro collegati, ai fini del calcolo del limite, si considera l’ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i contratti.

Contratti di appalto e fornitura Per i contratti di appalto, fornitura, somministrazione e gli altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, l’operazione è da comunicare qualora i corrispettivi dovuti in un anno solare siano complessivamente di importo pari o superiore a 3.000 euro. Le informazioni da comunicare sono solo quelle essenziali per l’individuazione dei soggetti e delle operazioni.

Termini per l’invio telematico

A regime, la comunicazione va effettuata entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le operazioni.

La trasmissione deve avvenire tramite il servizio telematico Entratel ovvero Internet (Fisconline), avvalendosi degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.
(Provvedimento Agenzia delle Entrate 22/12/2010, n. prot. 2010/184182)
Fonte www.ipsoa.it

martedì 21 dicembre 2010

Impresa familiare, quali gli obblighi di sicurezza?



Il Ministero del Lavoro fornisce chiarimenti in merito agli obblighi di sicurezza che gravano sull’impresa familiare ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 81/2008.

Il Ministero del Lavoro fornisce chiarimenti in merito agli obblighi di sicurezza che gravano sull’impresa familiare ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 81/2008.

All’impresa familiare di cui all’art. 230-bis c.c., si applica quanto previsto dall’art. 21 del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Tuttavia, qualora i componenti dell’impresa dovessero assumere la veste di lavoratori subordinati, il titolare dell’impresa familiare - quale datore di lavoro - ha l’obbligo di adottare tutte le misure di tutela della salute e sicurezza di cui al T.U., fra cui l’obbligo di valutazione dei rischi, della redazione del DVR o dell’autocertificazione, della nomina del medico competente, della formazione ed informazione, della sorveglianza sanitaria, ecc.
(Risposta Ministero lavoro e politiche sociali 29/11/2010)
fonte www.ipsoa.it

IVA IN REVERSE CHARGE



Pubblico la circolare Fondazione studi Consulenti del lavoro n. 16 del 16/12/2010 in relazione all'autorizzazione rilasciata dalla Comunità Europea all'applicazione da parte dell' Italia della morvativa Iva in reverse charge per computer e cellulari.
COMPONENTI PER COMPUTER E CELLULARI CON IVA IN REVERSE CHARGE
Il Consiglio Europeo con la pubblicazione della Decisione di Esecuzione in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del giorno 22 novembre 2010 /710/UE ha reso operativa l’autorizzazione richiesta dall’Italia circa l’attuazione delle disposizioni contenute nella Legge Finanziaria del 2007, che ha modificato il sesto comma dell’articolo 17 del DPR 633/72.
Il via libera dalla Comunità Europea giunge a seguito della norma introdotta dal nostro legislatore che ha esteso l’applicazione del Reverse charge anche alle cessioni di computer e di telefoni radiomobili, subordinando, tuttavia, la decorrenza di tale disposizione alla preventiva autorizzazione del consiglio UE intervenuta con il consiglio Ecofin del 19 ottobre 2010 (prevista ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977).
L’intento del legislatore era ed è quello di ampliare la fascia dei beni e servizi da assoggettare al meccanismo, noto come “reverse charge”, funzionale alla lotta contro le frodi carosello e relative evasioni d’imposta.
Detta autorizzazione è giunta nel nostro sistema fiscale in controtendenza con la tanto auspicata semplificazione fiscale poiché essa è destinata a causare non pochi problemi in fase di concreta applicazione.
Anche altri paesi comunitari, tra cui Germania ed Austria, hanno ottenuto il via libera all’applicazione dell’inversione contabile ma con alcune deroghe che ne limitano l’applicazione alle cessioni di ammontare superiore a 5.000,00 euro, e nella sostanza alle transazioni all’ingrosso.
Il reverse charge, disciplinato dal quinto comma dell’articolo 17 del DRP 633/72, determina il trasferimento dell’obbligazioni tributarie ai fini della tassazione IVA dal cedente al cessionario.
L’applicazione del particolare sistema di tassazione IVA potrà trovare quindi applicazione, se e solo se, l’operazione è posta in essere tra soggetti passivi IVA.
Sarà quindi il cessionario dei beni, integrando la fattura di acquisto con l’imposta dovuta e registrando la stessa sia nel registro IVA acquisti che nel registro Iva Vendite, ad assoggettare l’operazione ad IVA.
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Pertanto, l’operazione soggetta all’inversione contabile, risulta neutrale ai fini impositivi, fatto salvo il caso in cui il cessionario debba applicare i limiti alla detrazione previsti dalle normative vigenti.
L’autorizzazione UE, estende quindi l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile anche alle cessioni, tra soggetti passivi IVA, di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, e di apparecchiature terminali radiomobili e dei loro componenti ed accessori.
Va sottolineato che l’attuazione della norma in argomento determinerà un aggravio degli adempimenti amministrativi con particolare riferimento agli operatori meno strutturati.
Si pensi al commerciante al dettaglio di apparecchi di telefonia mobile e personal computer che ad ogni acquisto di beni dovrà attuare tutti gli adempimenti amministrativi derivanti dall’applicazione dell’inversione contabile. L’applicazione del reverse charge è causa, in genere, di posizioni di credito IVA strutturate. In merito si segnala che per l’applicazione dell’inversione contabile, alle cessioni di componenti principali per computer e apparecchi di telefonia mobile non trovano applicazioni le particolari agevolazioni previste per il reverse charge dei subappalti in edilizia che consentono in particolare di richiedere il rimborso IVA infrannuale ovvero la compensazione del credito IVA infrannuale.
Tanto detto si ritiene opportuno delineare l’ambito oggettivo di riferimento individuando correttamente i beni destinatari della disposizione.
L’articolo 17 comma 6 lettere b) e c) del DPR 633/73 prevede che il reverse charge trovi applicazione per le cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni e personal computer come pure dei loro componenti accessori.
Il provvedimento emesso dal Consiglio d’Europa ha autorizzato l’ITALIA ad estendere l’inversione contabile alle cessioni dei telefonini cellulari ed ai dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro integrazione nell’utilizzo del bene finito.
Emerge quindi un distinguo tra il contenuto del provvedimento di autorizzazione rilasciato dalla U.E. e la norma interna laddove provvedimento UE sembra escludere i personal computer ed inoltre inserire gli apparecchi microchip e cpu (tali apparecchi sono in genere componenti dei computer ma in ogni caso suscettibili di cessioni autonome).
Si tratta quindi di comprendere quali possano essere le implicazioni operative di tale divergenza ed in particolare se tale difformità consentirà in ogni caso l’applicabilità della norma interna. La precisazione non è di poco conto perché nel caso in esame il provvedimento UE non è provvedimento attuativo ma autorizzatorio di una norma interna che dispone in modo esatto e definitivo.
Si segnala, a completamento della disamina, che il provvedimento UE contiene una disposizione che appare quale condizione sospensiva all’applicazione del reverse charge nelle cessioni dei beni in argomento laddove è precisato che l’ITALIA è tenuta in via preventiva ad adottare un sistema di controllo avente ad oggetto le cessioni in argomento finalizzato al monitoraggio di eventuali effetti distorsivi nell’applicazione della norma.
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A tal proposito, i rimedi previsti dal nostro legislatore in questo ambito di applicazione hanno senz’altro trovato un positivo riscontro in ambito comunitario ma con evidenti limitazioni e restrizioni per salvaguardare anche il temuto principio elusivo.
La norma, non prevedendo limiti, troverà applicazione ampia interessando tutti gli operatori appartenenti ai settori economici della telefonia e dei computer ma anche coloro che, pur non operando in modo professionale in tali settori, nell’ambito della propria attivita` d’impresa, arte o professione acquistano i beni in argomento.
L’impianto sanzionatorio è disciplinato dall’articolo 6 del D. Lgs. 471/97. Tale disposizione prevede che qualora il cedente assoggetti ad IVA erroneamente l’operazione in reverse charge, laddove provveda al regolare versamento della stessa, le parti dell’operazione sono in ogni caso solidalmente responsabili per il versamento della sanzione amministrativa pari al 3% dell’imposta assolta irregolarmente, ferma restando per il cessionario, nel caso di specie, il diritto alla detrazione della stessa.
Nel caso più grave di addebito irregolare dell’Iva in fattura con omissione del versamento da parte del cedente, la sanzione è applicata in misura dal 100% al 200% dell’imposta con un minimo di 268,00 euro, ferma restando la responsabilità solidale delle parti dell’operazione.
L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n.56/e del 6 Marzo 2009 ha chiarito che il contribuente, in caso di ravvedimento operoso ai sensi dell’art.13 del D.lgs. 18 dicembre 1997, n.472, dovrà versare, ancorchè in misura ridotta, la sanzione pari al 100% dell’imposta se la stessa non è stata in alcun modo assolta, ovvero la sanzione del 3% se, invece, l’imposta è stata assolta ancorchè irregolarmente, salvaguardando il principio di neutralità fiscale in base al quale la detrazione dell’iva deve essere riconosciuta tutte le volte gli obblighi sostanziali sono stati soddisfatti.
Pertanto, con l’entrata in vigore della nuova disposizione di allargamento del reverse charge prevista con la pubblicazione del provvedimento del consiglio Ecofin del 19 ottobre scorso nella Gazzetta Ufficiale della comunità europea alcuni dubbi rimangono ancora da chiarire.
Inoltre, c’è da aggiungere che, le perplessità si qui argomentate si uniscono ad altre che riguardano la decorrenza, nel nostro paese, degli effetti della decisione pubblicata in gazzetta.
Infatti, così come nell’ordinamento interno, anche in quello comunitario vige il principio della certezza del diritto, secondo il quale gli atti delle istituzioni europee non solo devono essere chiari ma devono anche essere portati a conoscenza del soggetto interessato con mezzi idonei, in modo tale da permettere a quest’ultimo di valutare gli effetti prodotti dall’emanazione dell’atto.
Quello che si può definire principio della certezza del diritto è previsto dall'art. 5 della Legge n. 212 del 27 Luglio 2000 che dispone che l'Amministrazione Finanziaria deve garantire al contribuente la diffusione delle informazioni rilevanti, soprattutto per quanto riguarda le disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria.
Riguardo all’efficacia temporale del provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Europea, l’amministrazione finanziaria dovrà tener conto anche di quanto previsto dall’art. 3 dello statuto del contribuente che citiamo testualmente “ le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente a 60 gg. dalla data della loro entrata in vigore;
Pertanto è ragionevole attendersi che le nuove disposizioni decorreranno dalla data del 21 Gennaio 2011 e da tale data gli operatori dovranno, nel concreto, applicare il reverse charge alle cessioni dei componenti di computer e telefonia mobile.
In conclusione il meccanismo del reverse charge continua ad essere certamente uno strumento di contrasto alle frodi in materia di IVA ma, in questo caso, lascia altrettanti dubbi in sospeso riguardo agli effetti della norma ed alle complicazioni contabili che arrecherebbero ai destinatari ritenuti operatori marginali dei beni di consumo in questione, è quindi auspicabile un chiarimento dall’Amministrazione Finanziaria affinchè indichi le linee guide rispetto agli obblighi che investono un settore ritenuto di così largo consumo.

martedì 14 dicembre 2010

INCENTIVI ALLE IMPRESE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO



Pubblicato il Bando Inail per gli incentivi per la sicurezza sul lavoro
ISI INAIL 2010 in attuazione dei DD.Lgs. 81/2008 e 106/2009, art. 11, comma 5.

1. OBIETTIVO
Incentivare le Imprese a realizzare interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: possono essere presentati progetti di investimento, di formazione e per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.

2. AMMONTARE DEL CONTRIBUTO
L'incentivo è costituito da un contributo in conto capitale nella misura dal 50% al 75% dei costi del progetto.
Il contributo è compreso tra un minimo di € 5.000 ed un massimo di € 100.000,00. Per le imprese individuali e per i progetti di formazione sono previsti limiti più bassi.
Per gli importi maggiori può essere richiesta un'anticipazione del 50%.

3. DESTINATARI
Destinatari sono le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura.

4. RISORSE
Per l'anno 2010 l'INAIL ha stanziato 60 milioni di euro ripartiti in budget regionali.

5. MODALITA' E TEMPI
A partire dal 10 dicembre 2010, sul sito www.inail.it - Punto Cliente le imprese hanno a disposizione una procedura informatica che consente, attraverso la semplice compilazione di campi obbligati, di verificare la possibilità di presentare la domanda di contributo.
La domanda può essere presentata attraverso la procedura informatica a partire dalle ore 14,00 del 12 gennaio 2011 (apertura dello sportello).
Condizione per la presentazione della domanda è, oltre al possesso dei requisiti di ammissibilità, il raggiungimento di un punteggio soglia, determinato da diversi parametri: dimensione aziendale, rischiosità dell'attività di impresa, numero di destinatari, finalità ed efficacia dell'intervento, con un bonus in caso di collaborazione con le Parti sociali nella realizzazione dell'intervento.
Lo sportello telematico riceve le domande in ordine di arrivo e chiuderà il 14 febbraio 2011. La chiusura potrebbe essere anticipata in caso di esaurimento dei fondi disponibili nel budget regionale.
Entro i 15 successivi all'invio telematico l'impresa deve far pervenire alla Sede INAIL competente la domanda cartacea debitamente sottoscritta, oltre alla documentazione prevista.
In caso di ammissione all'incentivo, l'impresa ha un termine massimo di un anno per realizzare e rendicontare il progetto. Entro 60 giorni dalla rendicontazione, in caso di esito positivo delle verifiche, il contributo viene erogato.

Edilizia, confermata la riduzione contributiva per il 2010



Pubblicato il decreto

Per i datori di lavoro esercenti attività edile lo sconto contributivo si mantiene invariato per l'anno 2010.

A stabilirlo un decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale che conferma, per l'anno 2010, nella misura dell'11,50 per cento, la riduzione sulla contribuzione da versare.

I datori di lavoro esercenti attività edile sono tenuti al versamento della contribuzione previdenziale ed assistenziale sull'imponibile determinato dalle ore previste dai contratti collettivi nazionali, con esclusione delle assenze. La riduzione si applica sull'ammontare di dette contribuzioni, diverse da quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dovute all'INPS e ed all'INAIL per gli operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali.
(Decreto 04/10/2010, G.U. 13/12/2010, n. 290)

mercoledì 24 novembre 2010

Aliquote ICI anno 2010



Si informa che l'IFEL (ex Anci) ad oggi non l'ha ancora pubblicato e che il file non è completo (totale comuni compresi nell'aggiornamento: 5201 su 8104).
Chiunque voglia essere essere informato sulle tariffe ICI applicate in quasi 3.000 comuni italiani non censite dall' IFEL devono andare a ricercare le stesse sui siti dei comuni. Questo a 23 giorni dalla scadenza (16/12/2010) del pagamento del saldo ICI per l'anno 2010. Se le prove del federalismo fiscale solo queste non ci resta che mettersi le mani nei capelli.

LEGGE N. 183/2000: VARIAZIONE DELLA MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO AI FINI ISEE



A seguito delle modifiche al D.Lgs. n.109/98 introdotte dalla Legge n.183 del 4 novembre 2010, meglio conosciuta come "collegato al lavoro", in vigore dal 24 novembre 2010, cambiano le modalità di compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica.

Particolare novità riguarda la norma introdotta dalla lettera d) comma 14 dell’art. 34 della legge in oggetto la quale riporta che “al reddito complessivo devono essere aggiunti i redditi da lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo ed impresa, redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere i) e l), del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, assoggettati ad imposta sostitutiva o definitiva, fatta salva diversa volontà espressa dal legislatore sulle norme che regolano tali componenti reddituali”.
Da ciò ne consegue che in base alle modifiche apportate, alle consuete modalità di determinazione del reddito complessivo bisognerà tenere conto anche dei seguenti redditi:

REDDITI DI LAVORO AUTONOMO ED IMPRESA ASSOGGETTATI AD IMPOSTA SOSTITUTIVA O DEFINITIVA:

a. Regime agevolato per le nuove iniziative produttive:

- rigo RE21 modello Unico PF 2010 per i professionisti, se compilato RE22 codice 1 in colonna 1;
- rigo RG29 modello Unico PF 2010 per gli imprenditori, se compilato RG30 codice 1 in colonna 1;
b. Reddito degli esercenti arti e professioni o attività d'impresa (art. 1, commi da 96 a 117 della legge n. 244, 24 dicembre 2007).
Sono i c.d. Contribuenti minimi - indicato nel quadro CM del modello Unico PF 2010 rigo 10 del quadro CM;
c. Reddito dei rivenditori a domicilio

Sono i c.d. venditori "porta a porta" titolari di Partita Iva, i cui redditi sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo definitivo ai sensi del 6° comma, dell'art. 25bis, del D.P.R. 600/1973.

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI ASSOGGETTATI AD IMPOSTA SOSTITUTIVA:
a. Redditi soggetti a ritenuta a titolo di imposta:

Compensi per lavori socialmente utili assoggettati a regime di tassazione agevolata, deve essere considerata ai fini ISEE la parte eccedente € 3098,74 (quota esente da norma); Il dato viene rilevato nel punto 99 del CUD/2010;
Redditi derivanti da prestazione di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita comprese nel maturato dal 1 gennaio 2007. Il dato viene rilevato nel punto 99 del CUD/2010.

Restano in ogni caso esclusi dalla determinazione del reddito complessivo i seguenti redditi:

Redditi esenti;

Redditi soggetti a tassazione separata (es. arretrati);
I redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta quali: redditi derivanti da attività sportive dilettantistiche (e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici) per un importo fino ad € 28.158,28 annui in quanto, pur rientrando nell’art. 67 del TUIR, sono inseriti nella lettera m) e non nelle lett. i) e l);
Gli incrementi di produttivita', innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitivita' e redditivita' legati all'andamento economico dell'impresa fino ad un massimo di € 6.000 (*), ai sensi del decreto legge 185/2008, convertito in legge n. 2/2009. Tali redditi, non concorrono ai fini fiscali e della determinazione della situazione economica equivalente alla formazione del reddito complessivo così come indicato al comma 2, art. 2 del D.L. 93/2008, convertito in legge n. 126/2008 e succ. modifiche.

(*) – Il limite di 3.000 Euro di cui al comma 2 dell’art. 2 del D.L. n. 93/2008 è stato innalzato ad Euro 6.000 con l’art. 5 del D.L. 185/2008.

Riteniamo che il limite massimo di Euro 6.000,00 è da considerarsi con riferimento al singolo percipiente non all’intero nucleo familiare identificato in sede di compilazione ISEE.
I redditi precedentemente indicati sono i principali redditi interessati dalla modifica normativa. Eventuali ulteriori redditi non inseriti nell’elenco suindicato ma che sono individuati nella lettera d), comma 14, dall’art. 34 della legge n°183 del 4/11/2010, dovranno essere sommati al reddito complessivo.
Fonte www.cgn.it

venerdì 5 novembre 2010

Lavoro: nuovi interventi per l'occupazione giovanile in apprendistato



Il Ministro del Lavoro e delle Politche Sociali, Maurizio Sacconi, e le Regioni, le Province Autonome e le parti sociali hanno raggiunto un accordo volto a rilanciare i contratti di apprendistato per l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro. Obiettivo dell'intesa è restituire a tale forma contrattuale il contenuto formativo garantito dalle Regioni o in sussidiarietà dalle parti sociali e dagli enti bilaterali, combattendo parallelamente l’uso distorto del tirocinio e delle collaborazioni.

L’apprendistato, nelle sue tre tipologie (professionalizzante, per l’esercizio del diritto-dovere di istruzione e formazione, per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione) di cui al decreto legislativo n. 276 del 2003, rappresenta il principale canale di ingresso dei giovani nel mercato del lavoro secondo percorsi di qualità utili a valorizzare e accrescere le competenze delle persone e sostenere la produttività del lavoro.

Governo, Regioni, Provincie autonome e parti sociali, già nella intesa dello scorso 17 febbraio 2010, avavno convenuto di rilanciare il contratto di apprendistato con l’obiettivo di garantire un percorso di formazione a tutti gli apprendisti anche attraverso percorsi di formazione nei luoghi di lavoro.

Le stesse parti firmatarie della nuova intesa concordano e convengono:

di dare un nuovo impulso alla occupazione giovanile in apprendistato conferendo, per lavoratori e imprese, immediata certezza al quadro giuridico e istituzionale di riferimento attraverso una fase di transizione di dodici mesi, in attesa della definizione di una revisione e di un definitivo chiarimento della normativa vigente;
di definire:
- una mappatura condivisa della normativa concretamente applicabile Regione per Regione, settore per settore;
- le linee guida condivise per la riforma dell’apprendistato professionalizzante secondo la delega contenuta nella legge n. 247 del 2007 in corso di riattivazione nell’ambito del disegno di legge “c.d. collegato lavoro”, valorizzando la formazione aziendale di tipo formale, la risorsa della bilateralità, il ruolo dei fondi interprofessionali e la tracciabilità sul libretto formativo del cittadino;
- un quadro più razionale ed efficiente dei tirocini formativi e di orientamento al fine di valorizzarne le potenzialità in termini di occupabilità e prevenire gli abusi e l’utilizzo distorto degli stessi tirocini formativi e di orientamento e di altre tipologie contrattuali (in particolare le collaborazioni coordinate e continuative) in concorrenza con il contratto di apprendistato;
di confermare che, in caso di imprese multi-localizzate, per l’attivazione dei contratti di apprendistato e per i tirocini formativi e di orientamento trova applicazione su tutto il territorio nazionale la sola regolamentazione della Regione dove l’impresa ha la propria sede legale.
Nella stessa sede è stato presentato alle parti sociali Cliclavoro, il nuovo portale del Ministero dedicato a chi cerca e a chi offre lavoro, insieme con la banca dati dei percettori di sostegno al reddito.

Intesa del 27 ottobre 2010 e dichiarazione ministro testo integrale - link http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20101027_Intesa_Apprendistato.htm

Dichiarazione del Ministro del 27 ottobre 2010

giovedì 4 novembre 2010

Industria e agricoltura, scatta la rivalutazione per le rendite INAIL



Dal 1° luglio 2010

Con due decreti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale sono state rivalutate le prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale con decorrenza 1° luglio 2010 nei settori industria e agricoltura.

Per il settore industria la retribuzione media giornaliera è fissata in euro 68,84 ai fini della determinazione del minimale e del massimale della retribuzione annua, i quali, di conseguenza, sono stabiliti, a decorrere dal 1° luglio 2010, nella misura di euro 14.456,40 e di euro 26.847,60.

Per il settore agricoltura la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte è fissata, a decorrere dal 1° luglio 2010, in euro 21.818,23. La retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte decorrenti dal 1° giugno 1993, in favore dei lavoratori di cui all'art. 205, comma 1, lettera b), del citato testo unico, e' fissata dal 1° luglio 2010 in euro 14.456,40 pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell'industria.

Gli assegni continuativi mensili di cui all'art. 235 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sono riliquidati nella stessa misura percentuale delle rendite. Applicando quindi a detti assegni il coefficiente di rivalutazione 1,0075 si ottengono i seguenti importi:

Inabilità Importi dal 1/07/2010 Industria Dal 50 al 59%267,12 Dal 60 al 79%374,76 Dall’80 all’89%695,78 Dal 90 al 100%1.071,93 100% + a.p.c. 1.548,57 Agricoltura dal 50 al 59%334,58 dal 60 al 79% 466,87 dall’80 al 89%801,50 dal 90 al 100%1.136,12 100% + a.p.c.1.612,13

L'assegno per l'assistenza personale continuativa, a decorrere dal 1° luglio 2010, è fissato in euro 475,99. Determinato in euro 1.907,24 l'assegno una volta tanto da corrispondere, in caso di morte per infortunio o malattia professionale, agli aventi diritto, a decorrere dal 1° luglio 2010.
(Decreto 21/07/2010 - Industria, G.U. 03/11/2010, n. 257)
da www.ipsoa.it

venerdì 29 ottobre 2010

Assunzione agevolata di disoccupati: in Gazzetta i decreti ministeriali DM 26/07/2010 n.53343-4



In Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 2010, n. 253

Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale 28 ottobre 2010, n. 253 i due decreti del 26 luglio 2010 con i quali il Ministero del Lavoro dà il via libera agli incentivi previsti dalla legge Finanziaria per il 2010 (legge n. 191/2009) a favore delle aziende (incluse le società cooperative con soci lavoratori subordinati) che assumono nel 2010 lavoratori titolari di indennità di disoccupazione ordinaria e speciale edile, con particolare riguardo ai lavoratori con più di 50 anni di età e almeno 35 anni di contributi versati.

mercoledì 27 ottobre 2010

INAIL - OSCILLAZIONE TASSO PREMIO PER PREVENZIONE (art. 24 M.A.T.)



Dopo il primo biennio di attività

Dal 2000 l’INAIL premia con uno “sconto” denominato “oscillazione per prevenzione”, le aziende, operative da almeno un biennio, che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia (D.Lgs. 81/2008).
A cosa serve
L’ “oscillazione per prevenzione” riduce il tasso di premio applicabile all’azienda, determinando un risparmio sul premio dovuto all’INAIL.
La riduzione di tasso è riconosciuta in misura fissa pari al:
* 5% per le aziende di rilevanti dimensioni (numero di lavoratori anno superiore a 500);
* 10 % per le altre aziende (numero di lavoratori anno inferiore a 500).
Chi può beneficiarne
Su domanda, tutte le Aziende in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa ed in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro (pre-requisiti).
In aggiunta, è necessario che l’azienda abbia effettuato, nell’anno precedente a quello in cui chiede la riduzione, interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, precisamente, un intervento di particolare rilevanza tra quelli indicati nella Sez. A del modello di domanda o, in alternativa, almeno tre interventi tra quelli indicati nelle restanti Sezioni del modello di domanda, di cui almeno uno nel settore della formazione e della informazione dei lavoratori.
Come ottenere la riduzione
L’Azienda deve presentare o spedire all’INAIL, entro il 31 gennaio dell’anno per il quale la riduzione è richiesta, una domanda su apposito modello predisposto dall’INAIL.
Il modello è disponibile presso tutte le Sedi INAIL insieme alla relativa Istruzioni per la compilazione.
La domanda può essere presentata on line alla sezione Punto Cliente
Valutazione e decisione
L’INAIL, entro i 120 giorni successivi al ricevimento della domanda, comunica all’azienda, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, il provvedimento adottato adeguatamente motivato.
Applicazione della riduzione
La riduzione riconosciuta dall'INAIL opera solo per l'anno nel quale è stata presentata la domanda ed è applicata dall’azienda stessa, in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.
Esempio
La richiesta di riduzione per l’anno 2010 può essere presentata da un’azienda che abbia iniziato la propria attività entro il 1° gennaio 2008. Gli interventi di miglioramento devono essere stati effettuati nell’anno 2009.
La riduzione riconosciuta opera sul tasso di premio del 2010 ed è applicata dall’azienda in sede di regolazione del premio 2010 (autoliquidazione 2011).
Requisiti
Per quanto riguarda la regolarità in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, il requisito s'intende realizzato qualora siano osservate tutte le disposizioni obbligatorie con riferimento alla situazione presente alla data del 31 Dicembre dell'anno precedente quello cui si riferisce la domanda.
L'oscillazione per prevenzione (art. 24 M.A.T.), inoltre, rientra tra i "benefici normativi e contributivi" previsti dal D.M. 24 Ottobre 2007. Pertanto, per fruire della riduzione, è necessario che, al momento della concessione del beneficio, i datori di lavoro siano in possesso dei seguenti requisiti:
* applicazione integrale della parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché degli altri obblighi di legge;
* inesistenza, a carico del datore di lavoro o del dirigente responsabile, di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni, in materia di tutela delle condizioni di lavoro, di cui all'allegato A del Decreto Ministeriale 24/10/2007 o il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato per ciascun illecito (cd. "cause ostative");
* il possesso della regolarità contributiva nei confronti di INAIL e INPS e, per il settore edile, anche delle Casse Edili.

Previdenza complementare in unica soluzione: quali tasse?



Somma erogata dal fondo pensione all'ex dirigente ENEl

Nella sentenza n. 18056/2010, la sezione tributaria della Corte di Cassazione ha affrontato il tema della tassazione di una somma corrispondente alla capitalizzazione di una pensione periodica integrativa, corrisposta in unica soluzione da un fondo pensione al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.

Nella sentenza n. 18056 del 2010, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema della tassazione di una somma corrispondente alla capitalizzazione di una pensione periodica integrativa, corrisposta in unica soluzione da un fondo pensione al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.

Il caso di specie riguarda l’individuazione del regime fiscale cui assoggettare una somma in forma di capitale erogata nel gennaio 2001, al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, da un fondo pensione a un ex dirigente, iscritto alla forma pensionistica complementare in epoca anteriore al 1993.

La Corte di Cassazione ritiene che sia applicabile la disciplina dettata per tutti i redditi comunque dipendenti dal rapporto di lavoro - articoli 46 (ora 49), comma 2, lettera a), e 48 (ora 51), comma 2, TUIR, come modificato dagli articoli 3, D.Lgs. n. 314/1997, 4, D.Lgs. n. 56/1998 e 10, D.Lgs. n. 47/2000 - in particolare l’imposizione del trattamento di fine rapporto ex art. 13 e seguenti, legge n. 124/1993 (Cass. n. 27928/2009).

Si tratta, infatti, di prestazioni che trovano la propria ragione giustificativa nel rapporto di lavoro (Cass. n. 868/2010, n. 11156/2010, n. 11157/2010, n. 11159/2010, n. 11161/2010): il capitale forfettariamente corrisposto in unica soluzione rappresenta “reddito della stessa categoria della pensione integrativa di cui costituisce la capitalizzazione” (Cass. n. 11161/2010).

Le somme de quibus sono soggette alla disciplina vigente quando è sorto il diritto a percepire l’indennità relativa, vale a dire agli articoli 16 (ora 17), comma 1, lettera a), TUIR (come integrato dall’art. 32, D.L. n. 41/1995 ed emendato dall’art. 10, D.Lgs. n. 47 del 2000), e 17 (ora 19) TUIR (come modificato dall’art. 11, comma 1, lettera a, D.Lgs. n. 47 del 2000), trattandosi, nella specie, di un iscritto alla forma pensionistica complementare in epoca anteriore al 1993 (Cass. n. 27928/2009).

Il momento di imposizione coincide con quello di effettiva percezione.

In base alle modifiche introdotte al TUIR con il citato D.Lgs. n. 47 del 2000 (soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2004 ad opera dell’art. 1, D.Lgs. n. 344 del 2003), le somme corrisposte dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2003 sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, con l’aliquota determinata agli effetti dell’art. 17 (ora 19), comma 1, TUIR (Cass. n. 13274/2005, n. 8200/2007, n. 868/2010, n. 2921/2010).

A tale conclusione non osta né che la somma sia erogata in unica soluzione anziché in rate mensili, né che essa venga elargita da soggetto terzo anziché dal datore di lavoro, “non rimanendo a tale stregua comunque eliso il nesso genetico con il rapporto di lavoro che ha originato il trattamento previdenziale”, essendo volta ad estinguere, immediatamente e a costi ridotti, il credito dell’avente diritto.
(Sentenza Cassazione civile 04/08/2010, n. 18056)
da www.ipsoa.it

giovedì 21 ottobre 2010

Parliamo di risparmio e di investimenti



Se domandate a molti risparmiatori perché investono in obbligazioni, la maggioranza risponderà che lo fa per la maggiore sicurezza che queste offrono e per ricevere un reddito periodico. Molti ritengono infatti le obbligazioni un investimento sicuro per le loro caratteristiche contrattuali: una cedola/tasso d’interesse prefissato (o comunque predeterminato in base ad una formula) ed una data di scadenza in cui sarà restituito il capitale investito (1).
Ritenendo che le condizioni macroeconomiche possano peggiorare ulteriormente, negli ultimi mesi i risparmiatori si sono rivolti in maniera massiccia verso i fondi e gli ETF obbligazionari, senza tuttavia considerare un fattore essenziale: i fondi obbligazionari sono un animale completamente diverso da una singola obbligazione. Innanzitutto, poiché il fondo investe in dozzine e a volte centinaia di titoli, in quanto investitore nel fondo non avete un tasso di interesse ed una scadenza certi, ma piuttosto un tasso d’interesse medio ed una scadenza media di tutti i titoli in portafoglio.
Questa può sembrare una sottigliezza, ma diventa un fattore importante quando i tassi d’interesse cambiano. Come tutti sanno, quando i tassi salgono il valore delle obbligazioni diminuisce. Se possedete un singolo titolo, vedrete la differenza di prezzo nel rendiconto inviato dalla vostra banca, ma continuerete a ricevere sempre la stessa cedola e sapete che se tenete il titolo fino a scadenza riavrete il vostro capitale alla data promessa.
Se invece possedete un fondo obbligazionario ed i tassi aumentano, la storia si complica. Come per il singolo titolo, il valore del fondo diminuirà, ma non sapete esattamente quale cedola/interesse riceverete né quando riavrete il vostro capitale (questo in realtà avviene solo vendendo le vostre quote, in quanto il fondo non ha una scadenza naturale e la vita residua dei titoli in portafoglio non diminuisce con il passare del tempo).
È questa possibile riduzione del valore del fondo che molti investitori tendono a dimenticare. La chiave per interpretare l’impatto di tassi in aumento è di controllare la duration del fondo, che è una misura della sensitività di un titolo ai movimenti nei tassi. Molti di coloro che investono in attività ritenute sicure non si aspettano di vedere il proprio fondo obbligazionario scendere del 5% o del 10%; ma questa è una possibilità reale, e nemmeno tanto remota.
Con i rendimenti degli investimenti monetari prossimi allo zero ed i timori sulla tenuta delle azioni, molti si sono rivolti ai fondi obbligazionari per avere rendimenti decenti e sicurezza. Il problema è che per ottenere un rendimento superiore occorre investire in titoli con scadenze più lunghe; una scadenza più lunga significa una maggiore duration; ed una maggiore duration significa maggiore sensitività ai movimenti dei tassi.
Anche se non vogliamo fare nessuna previsione sull’aumento immediato dei tassi (è comunque difficile prevedere una loro diminuzione nel medio termine), un consiglio per chiunque sia interessato ad investire in fondi o ETF obbligazionari è di controllare bene quale tipo di investimenti il fondo ha nel proprio portafoglio.
Il concetto di rendimento a scadenza
Un’altra asserzione che spesso sentiamo è che le obbligazioni, se mantenute fino alla scadenza ed assumendo che non vi sia default, garantiscono un certo rendimento. Questa affermazione, tipicamente fatta da chi propone uno specifico investimento, è semplicemente inesatta.
Le obbligazioni garantiscono contrattualmente il pagamento di una cedola periodica, fissata a priori o variabile a seconda dell’evoluzione di altri fattori, ed il rimborso del capitale a scadenza. Il mancato pagamento di una cedola costituisce un evento di default per l’emittente (diversamente dai dividendi azionari). Ma anche se tenute fino alla scadenza, le obbligazioni NON garantiscono un rendimento predeterminato, nemmeno quelle a tasso fisso.
Quando si acquista un’obbligazione all’emissione o sul mercato secondario, il prezzo pagato (comprese le commissioni), la cedola e la data di scadenza determinano il cosiddetto “tasso di rendimento a scadenza” (nella terminologia finanziaria: yield to maturity o YTM). Questo YTM, per sua costruzione, non dipende da rating, scadenza, cedola o altri fattori; pertanto permette un confronto rapido tra titoli con caratteristiche diverse.
Ad esempio, il BTP 4,5% con scadenza 1 febbraio 2020, al prezzo corrente di 107,20 ha uno YTM del 3,73%, mentre il BTAN francese 4,5% con scadenza 12 luglio 2013 al prezzo di 109,32 ha uno YTM di 1,43%.
Ma il rendimento totale annuo che l’investitore otterrà alla scadenza non sarà mai lo YTM, se non per caso! Questo perché la formula dello YTM assume che tutte le cedole pagate nel corso della vita dell’obbligazione siano reinvestite fino alla scadenza. Poiché l’andamento futuro dei tassi d’interesse non è noto a priori, la formula assume implicitamente che le cedole siano reinvestite nel titolo stesso, cioè allo stesso YTM.
Lo YTM è pertanto soltanto una proiezione futura del rendimento atteso. In pratica, è difficile ottenere un rendimento totale uguale allo YTM: se le cedole pagate sono depositate in un conto che paga un tasso d’interesse più basso, il rendimento totale alla scadenza sarà più basso dello YTM (ma se i tassi salgono durante questo periodo, il rendimento a scadenza potrà essere più alto); se gli interessi ricevuti sono spesi anziché reinvestiti, il rendimento finale sarà ancora inferiore; infine bisogna considerare l’impatto delle tasse sulle cedole, in quanto potrebbe non essere possibile reinvestire tutto il capitale ricevuto.
Un’ultima annotazione: per gli zero-coupon bonds lo YTM è invece uguale al rendimento totale a scadenza, proprio perché l’obbligazione non paga cedole che quindi non devono essere reinvestite.

(1) I concetti di "rischio" e "sicurezza" meriterebbero un maggiore approfondimento che tuttavia esula dagli scopi di questo articolo.

di Matteo Lombardo Consulente Finanziario Indipendente che offre servizi di advisory di portafoglio ed analisi di strumenti finanziari incentrati sulla pura consulenza in assenza di conflitto di interessi. Per maggiori informazioni: www.kcapitalgroup.com
http://investire.aduc.it/articolo/investimenti+obbligazionari+alcune+considerazioni_18265.php

mercoledì 20 ottobre 2010

Senza raccomandata è nulla la notifica alla convivente



Dopo la modifica del D.L. n. 223/2006

È nulla l’iscrizione a ruolo che scaturisce da un avviso di accertamento notificato al coniuge convivente del destinatario, se l’agente notificatore non ha dato notizia, a mezzo raccomandata, dell’avvenuta notificazione dell’atto.

Lo ha chiarito la Commissione tributaria provinciale di Novara con sentenza n. 35/06/10. La CTP, in particolare, ha accolto il ricorso del contribuente che sosteneva di ignorare l’esistenza dell’avviso di accertamento e chiedeva l’annullamento della cartella di pagamento impugnata rispetto all’iscrizione a ruolo effettuata dall’Ufficio per mancata avvenuta notifica dell’atto presupposto.

L’Agenzia delle Entrate si costituiva affermando che la notifica era regolarmente avvenuta, con consegna dell’atto alla convivente del destinatario.

La CTP tuttavia ricorda che il D.L. n. 223/2006 ha modificato l’art. 60 del D.P.R. n. 600/1973:

«se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo lettera raccomandata» Precedentemente alla modifica apportata dal D.L. n. 223/2006, quindi, l'agente notificatore, in caso di assenza del destinatario dell'atto, effettuava la notifica nei confronti dei soggetti legittimati a riceverla ex art. 139 c.p.c. Successivamente alla modifica del c.d. decreto Bersani, l'agente notificatore dà notizia dell'atto, a mezzo raccomandata, dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso.

Nella fattispecie, il messo notificatore non ha osservato la norma: il fatto di non aver inviato la raccomandata al contribuente ha leso il suo diritto di difesa e la notifica va considerata nulla.
(Sentenza Commissione tributaria provinciale NOVARA 28/06/2010, n. 35)
da www.ipsoa.it

Approvato definitivamente il collegato lavoro

Concluso l'iter parlamentare
DDL lavoro, il sì definitivo della Camera
Con 310 voti favorevoli sono stati, 204 i contrari e tre astenuti è stato definitivamente approvato il disegno di legge collegato sul lavoro.

Il provvedimento, composto da 50 articoli, reca deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.

(Atto Camera dei deputati 19/10/2010, n. 1441-quater -F)
questo il link per testo completo definitivo
http://www.consulentidellavoro.it/pdf/collegato_lavoro.pdf

mercoledì 29 settembre 2010

La Corte di Cassazione interviene sul tempo tuta per i dipendenti



Con il termine “tempo tuta” si identifica il tempo impiegato dal lavoratore per indossare e svestire gli abiti da lavoro. La Corte di Cassazione ha affermato che tale tempo, necessario per indossare gli abiti di servizio, sulla base di una specifica indicazione del datore di lavoro, costituisce tempo di lavoro retribuito (sentenza n. 19358 del 10/09/2010).

Nel rapporto di lavoro, sottolinea la suprema Corte, deve distinguersi una fase finale, che soddisfa direttamente l'interesse del datore di lavoro, ed una fase preparatoria, relativa a prestazioni od attività accessorie e strumentali, da eseguire nell'ambito della disciplina d'impresa (art. 2104 seconda comma Codice Civile) ed autonomamente esigibili dal datore di lavoro, il quale ad esempio può rifiutare la prestazione finale in difetto di quella preparatoria.
Di conseguenza al tempo impiegato dal lavoratore per indossare gli abiti da lavoro (tempo estraneo a quello destinato alla prestazione lavorativa finale) deve corrispondere una retribuzione aggiuntiva.

Fatto
Un gruppo di dipendenti ha convenuto in giudizio il datore di lavoro chiedendo l'equivalente di venti minuti di retribuzione giornaliera per 45 settimane, a fronte del cd “ tempo tuta”.
Secondo le disposizioni datoriali, per entrare nel perimetro aziendale, i dipendenti dovevano transitare per un tornello apribile mediante tesserino magnetico di riconoscimento, indi percorrere cento metri ed accedere allo spogliatoio, ivi indossare gli indumenti di lavoro forniti dall'azienda, effettuare una seconda timbratura del tesserino prima dell'inizio del lavoro; al termine, dovevano effettuare una terza timbratura, accedere allo spogliatoio per lasciare gli abiti di servizio, passare una quarta volta il tesserino al tornello e uscire.
L’azienda ha eccepito che nel corso delle operazioni suddette i lavoratori rimanevano comunque liberi di disporre del proprio tempo e non erano sottoposti al potere datoriale; soltanto con l’inizio effettivo del turno di lavoro essi erano sottoposti agli ordini ed alle indicazioni dei superiori gerarchici. Dunque non poteva ravvisarsi nel cd. “tempo tuta” il sinallagma contrattuale che determina il diritto alla retribuzione.

Il giudice di prime cure ha stabilito che il tempo necessario per la vestizione non costituisce tempo di lavoro retribuito.
La Corte di Appello ha invece riconosciuto, nella misura equitativamente determinata del 50 per cento, il diritto dei dipendenti alla retribuzione per il cd. “tempo tuta”, non essendo possibile determinare con certezza il tempo effettivamente impiegato dai lavoratori per le sole operazioni di vestizione.

Decisione

La Suprema Corte ha confermato la decisione della Corte d’appello, osservando che secondo consolidato orientamento della giurisprudenza: “Ai fini di valutare se il tempo occorrente per indossare la divisa aziendale debba essere retribuito o meno occorre far riferimento alla disciplina contrattuale specifica: in particolare, ove sia data facoltà di scegliere il tempo e il luogo ove indossare la divisa stessa (anche presso la propria abitazione, prima di recarsi al lavoro) la relativa attività fa parte degli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento dell’attività, lavorativa, e come tale non deve essere retribuita, mentre se tale operazione è diretta dal datore di lavoro, che ne disciplina il tempo e il luogo di esecuzione, rientra nel lavoro effettivo e di conseguenza il tempo ad essa necessario deve essere retribuito” (Cass. n. 15734/2003).
Il principio è stato confermato da una recente pronuncia (Cass. sentenza n. 15492/2009), secondo la quale: “sono da ricomprendere nelle ore di lavoro effettivo, come tali da retribuire, anche le attività preparatorie o successive allo svolgimento dell'attività lavorativa, purché eterodirette dal datore di lavoro, fra le quali deve ricomprendersi anche il tempo necessario ad indossare la divisa aziendale, qualora il datore di lavoro ne disciplini il tempo ed il luogo di esecuzione. Né può ritenersi incompatibile con tale interpretazione la norma del contrattuale secondo la quale "le ore di lavoro sono contate con l'orologio dello stabilimento o reparto", posto che tale clausola non ha una funzione prescrittiva, ma ha natura meramente ordinatoria e regolativa, ed è destinata a cedere a fronte dell'eventuale ricomprensione nell'orario di lavoro di operazioni preparatorie e/o integrative della, prestazione lavorativa che siano, rispettivamente, anteriori o posteriori alla timbratura dell'orologio marcatempo”.
Sentenza tratta dalla rivista "Pianeta lavoro previdenza"

martedì 28 settembre 2010

Cambiano le finestre di accesso alla pensione



INPS, i correttivi alla previdenza
Decorrenze dei trattamenti pensionistici, ricongiunzione, fondi speciali di previdenza, verifica dei dati reddituali per i titolari di prestazioni collegate al reddito, facoltà per i pensionati a basso reddito di dilazionare determinati versamenti, invalidita’ civile, l'INPS riepiloga i contenuti della manovra correttiva.

L'INPS fa presente che il 30 luglio 2010 è entrata in vigore la legge n. 122/2010 che ha convertito il decreto legge n. 78/2010.

L’art. 12 (commi da 1 a 6) della predetta legge ha introdotto, dal 1° gennaio 2011, una nuova disciplina in materia di decorrenza della pensione di vecchiaia e dei trattamenti di anzianità, lasciando impregiudicati i requisiti di accesso ai predetti trattamenti pensionistici. Le nuove decorrenze si applicano esclusivamente a coloro che raggiungono i requisiti anagrafici e contributivi per l’accesso a pensione a partire dal 1° gennaio 2011, mentre non sono applicabili ai lavoratori che abbiano maturato i predetti requisiti entro il 31 dicembre 2010, anche se a tale data non siano ancora aperte le “finestre di accesso” al pensionamento previste dalle leggi n. 243/2004 e n. 247/2007.

Destinatari della nuova disciplina sono dal 1° gennaio 2011:

a) i lavoratori e le lavoratrici del “settore privato” che maturano il diritto all’accesso alla pensione di vecchiaia a 65 anni, per gli uomini, o a 60 anni per le donne, ovvero che maturano i previsti requisiti per l’accesso al pensionamento con età inferiori ai sensi dell’allegato art. 1, comma 6, della legge n. 243/2004.

b) i lavoratori del “settore pubblico” che maturano il diritto all’accesso al pensionamento con i medesimi requisiti esposti nel precedente punto a).

c) le lavoratrici iscritte alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (destinatarie della disciplina in materia di elevazione dell’età pensionabile di cui all’art. 22-ter, comma 1, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78).

d) i lavoratori e le lavoratrici iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, e a fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi, che maturano il diritto al pensionamento secondo le regole generali vigenti nei propri ordinamenti.

A decorrere dal 1° gennaio 2011, tali soggetti conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico di anzianità e vecchiaia (art. 12, comma 1 e 2) secondo quanto segue:

a) coloro i quali conseguono il diritto alla pensione a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti anagrafici e contributivi;

b) coloro i quali conseguono il diritto alla pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti anagrafici e contributivi.

I trattamenti in parola decorrono ovviamente dal primo giorno del mese successivo allo scadere del citato differimento di 12 o 18 mesi. Stante il tenore letterale della legge, i trattamenti pensionistici a carico della gestione separata seguono la disciplina in materia di decorrenze prevista per le pensioni a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi, senza che abbia più rilevanza, al riguardo, l’iscrizione o non iscrizione, al momento del pensionamento ad altra forma pensionistica obbligatoria.

L'INPS segnala che, con effetto sulle istanze presentate dal 1° luglio 2010, l’operazione di ricongiunzione nel FPLD dalle forme di previdenza sostitutive, esonerative ed esclusive dell’AGO avverrà a titolo oneroso, alle medesime condizioni fissate dai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 2 della stessa legge n. 29/1979, conformemente a quelle già previste dall’articolo 1, comma 4, per la ricongiunzione nel FPLD dei periodi di contribuzione maturati nelle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi ART/COM e CD/CM.

L’articolo 38, commi 7 e 8, della legge n. 122/2010, prevede interventi a favore dei pensionati con reddito da pensione inferiore ai 18 mila euro. Gli interventi sono indirizzati a dilazionare determinati versamenti rendendoli meno onerosi per gli interessati.
(Circolare INPS 24/09/2010, n. 126)

Imposta sostitutiva del 10 per cento su retribuzioni erogate ai dipendenti per lavoro straordinario



Agenzia Entrate Circolare 47/E del 27/09/2010

Con la risoluzione 83/2010 l’Agenzia delle Entrate ha precisato, tra l’altro, che
il regime agevolativo consistente nell’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10%,
prevista dall’articolo 2 del DL n. 93 del 2008, deve ritenersi applicabile anche con
riferimento alle erogazioni relative alle prestazioni di lavoro straordinario a condizione che queste siano riconducibili ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa.
In relazione alle richieste di chiarimenti pervenute, si precisa che la recente
risoluzione non ha inteso ricondurre nell’ambito dell’agevolazione il lavoro
straordinario in quanto tale ma ha inteso chiarire che risulta agevolabile il lavoro
straordinario in quanto correlato a parametri di produttività.
Le prestazioni lavorative rese oltre l’ordinario orario di lavoro sono state
agevolabili senza ulteriori condizioni soltanto per l’anno 2008, in base alla originariaformulazione dell’articolo 2 del DL n. 93 del 2008.
Negli anni 2009 e 2010 le disposizioni che prevedevano la detassazione degli
straordinari non sono state prorogate e, pertanto, l’imposta sostitutiva non può
applicarsi alle ipotesi di straordinario che non sia possibile ricondurre tra i premi diproduttività.
In base alla normativa vigente lo straordinario agevolabile è, quindi, solo quello
per il quale sussista un vincolo di correlazione con i parametri di produttività. Il
vincolo può sussistere sia nell’ipotesi di straordinario cosiddetto “forfetizzato,” reso dai dipendenti che non sono vincolati dall’orario di lavoro, sia per le altre tipologie di prestazione straordinaria di lavoro. Analogo criterio risulta valido per ricondurre nel beneficio fiscale le prestazioni di lavoro supplementare o reso sulla base di clausole elastiche.
In merito alla “prova” della correlazione tra straordinario e parametri di
produttività si richiama quanto precisato nella circolare n. 49 del 2008 in relazione alle altre fattispecie agevolabili sulla base di parametri di produttività per le quali è stato affermato che tale correlazione deve essere documentata dall’impresa, ad esempio attraverso la comunicazione scritta al lavoratore della motivazione della somma corrisposta.
E’ necessario quindi che anche il nesso tra il lavoro straordinario (o
supplementare o reso in funzione di clausola elastica) e gli incrementi di produttività,trovi riscontro in una documentazione proveniente dall’impresa che può consistere inuna dichiarazione con la quale l’impresa stessa attesti che la prestazione lavorativa abbia determinato un risultato utile per il conseguimento di elementi di competitività eredditività legati all’andamento economico della impresa.
Si precisa, infine, che anche l’agevolazione delle retribuzioni relative alle
prestazioni di lavoro notturno e di lavoro organizzato su turni è subordinata al
perseguimento di un incremento di produttività che trovi riscontro in una dichiarazionedell’impresa.

martedì 21 settembre 2010

L'INPS recupera la 14ma mensilità indebita del 2008



Da settembre a dicembre 2010
Pensioni sotto la lente dell'INPS. A luglio è stata effettuata la verifica dei requisiti per avere diritto alla somma aggiuntiva, con il confronto fra l’importo erogato, sulla base dei redditi presunti, e l’importo effettivamente spettante, sulla base dei redditi consolidati del 2008.

A favore dei pensionati ultrasessantaquattrenni, titolari di uno o più trattamenti pensionistici è prevista la corresponsione di una somma aggiuntiva, in presenza di determinate condizioni reddituali, a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria.

La somma aggiuntiva è determinata in funzione dell’anzianità contributiva complessiva e della gestione di appartenenza a carico della quale è liquidato il trattamento principale.

Tale somma aggiuntiva è stata corrisposta, per l’anno 2008, unitamente alla rata di luglio, secondo gli importi riepilogati nella seguente tabella.

Lavoratori dipendentiLavoratori autonomiSomma aggiuntiva anno 2008Limite di reddito Anni di contribuzioneImportoTM annuo x 1,5Limite massimo Fino a 15Fino a 18 € 336,00€ 8.640,84€ 8.976,84 Sopra 15 fino a 25Sopra 18 fino a 28€ 420,00€ 8.640,84€ 9.060,84 Oltre 25 Oltre 28€ 504,00€ 8.640,84 € 9.144,84

Agli interessati era stata contestualmente inviata una comunicazione, nella quale si faceva riserva di verificare il diritto e la misura del beneficio concesso, sulla scorta dei redditi definitivi dell’anno 2008.

La verifica in argomento ha riguardato le pensioni, in essere al momento della lavorazione, i cui titolari avevano usufruito della 14.a mensilità nell’anno 2008. Con l’elaborazione, effettuata nel corso del mese di luglio 2010, è stato effettuato il confronto fra l’importo erogato, sulla base dei redditi presunti, e l’importo effettivamente spettante, sulla base dei redditi consolidati del 2008.

l recupero dell’intera somma aggiuntiva ovvero del maggior importo corrisposto viene effettuato a partire dalla rata di settembre a quella di dicembre 2010.
(Messaggio INPS 16/09/2010, n. 23402)

Esenzione canone RAI, per gli over 75 la scadenza è il 30 novembre



Come ottenere l’esenzione e richiedere il rimborso

La legge Finanziaria 2008 ha abolito il pagamento del canone RAI per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni; l’agevolazione si applica con riferimento ai canoni dovuti a decorrere dall’anno 2008. Al contribuente che, pur dotato dei requisiti necessari per fruire dell’esenzione, ha effettuato il versamento del canone, è riconosciuto il diritto di recuperare gli importi versati presentando istanza di rimborso.
Con la circolare n. 46/E/2010, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in ordine ai criteri e alle modalità da osservare ai fini dell’applicazione del beneficio.

I requisiti
Colui che richiede l’agevolazione deve:
-aver compiuto 75 anni di età entro il termine per il pagamento del canone di abbonamento RAI (attualmente il 31 gennaio e il 31 luglio di ciascun anno );
-non convivere con altri soggetti diversi dal coniuge (che siano titolari di un reddito proprio, precisa la circolare n. 46/E/2010);
-possedere un reddito che, unitamente a quello del proprio coniuge convivente, non sia superiore complessivamente a 516,46 euro per 13 mensilità. A tal proposito, precisa il documento di prassi, il limite di reddito, pari a (516,45 euro x 13 mensilità =) 6.713,98 euro, è dato dalla somma del reddito imputabile al soggetto interessato all’agevolazione e al coniuge convivente dello stesso e deve essere riferito all’anno precedente a quello per il quale si intende fruire dell’agevolazione.

Calcolo del reddito
Il reddito che rileva, ai fini della fruizione dell’agevolazione, è dato dalla somma:
-del reddito imponibile (cioè al netto degli oneri deducibili) risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno precedente (per chi è esonerato dalla presentazione della dichiarazione, si assume a riferimento il reddito indicato nel modello CUD);
-dei redditi soggetti ad imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta (quali, ad esempio, gli interessi maturati su depositi bancari, postali, BOT, CCT e altri titoli di Stato, nonché i proventi di quote di investimenti);
-delle retribuzioni corrisposte da enti o organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica;
-dai redditi di fonte estera non tassati in Italia.Sono invece esclusi dal calcolo:
-i redditi esenti da IRPEF (pensioni di guerra, rendite INAIL, pensioni erogate ad invalidi civili);
-il reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze;
-i trattamenti di fine rapporto e relative anticipazioni;
-altri redditi assoggettati a tassazione separata.

Come ottenere l’esenzione
Gli interessati devono compilare ed inviare (rivolgendosi agli uffici dell’Agenzia delle Entrate) il di esenzione: si tratta di una dichiarazione sostitutiva (accompagnata da documento di identità) che prova il possesso dei requisiti previsti dalla legge.

La dichiarazione deve essere consegnata o spedita con raccomandata entro il 30 aprile di ciascun anno, da parte di coloro che per la prima volta fruiscono del beneficio; coloro che intendono fruire dell’esenzione per la prima volta relativamente al secondo semestre dell’anno dovranno presentarla entro il 31 luglio (per il 2010, entro il prossimo 30 novembre).

Per le annualità successive, i contribuenti potranno continuare ad avvalersi dell’agevolazione senza dover presentare nuove dichiarazioni. Chi, invece, nel corso dell’anno attiva per la prima volta un abbonamento al servizio radiotelevisivo, deve inviare la dichiarazione entro 60 giorni.

Come ottenere il rimborso
Coloro che hanno pagato il canone di abbonamento relativo agli anni 2008, 2009 e 2010 pur essendo in possesso dei requisiti per fruire dell’agevolazione, possono chiederne il rimborso inoltrando istanza in carta libera, utilizzando l'.
Con la richiesta di rimborso deve essere consegnata o spedita anche la dichiarazione sostitutiva, attestante il possesso dei requisiti per godere dell’agevolazione relativamente al canone pagato.

Sanzioni
Gli abusi sono puniti con una sanzione amministrativa di importo compreso tra 500 e 2.000 euro per ogni annualità, oltre al pagamento del canone evaso e degli interessi maturati. In caso di dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni penali previste dall’art. 76, D.P.R. n. 445/2000.
(Circolare Agenzia delle Entrate 20/09/2010, n. 46/E)

venerdì 10 settembre 2010

Assemblea sindacale e limiti temporali



Sentenza 22/07/2010 n. 17217 Corte di Cassazione

In tema di diritto dei lavoratori a riunirsi in assemblea durante l'orario di lavoro, il limite temporale di dieci ore annue retribuite, previsto dall'art. 20, primo comma, della legge n. 300 del 1970 con salvezza delle migliori condizioni previste dalla contrattazione collettiva, va riferito alla generalità dei lavoratori dell'unità produttiva e non ai singoli lavoratori, e nella suddivisione del monte ore tra organizzazioni e rappresentanze sindacali trova applicazione il criterio della prevenzione nelle convocazioni, dovendo escludersi che l'accordo interconfederale 20 dicembre 1993 (che ha riservato sette ore annuali di assemblea retribuita alle RSU e le ulteriori tre ore ai sindacati stipulanti il c.c.n.l. applicato nell'unità produttiva) abbia attribuito il monte ore complessivo a ciascuna organizzazione sindacale.

mercoledì 8 settembre 2010

Fissazione della misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo



IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento
DISPONE
1. Determinazione interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a
ruolo.
1.1 A decorrere dal 1° ottobre 2010, gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo sono determinati nella misura del 5,7567% in ragione annuale.
1.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Motivazioni
L’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
prevede l’applicazione degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, a partire dalla notifica della cartella e fino alla data di pagamento, ad un tasso da determinarsi annualmente con decreto del Ministero delle Finanze, con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.
In attuazione della richiamata disposizione, e dopo aver interpellato la Banca d’Italia, con provvedimento del 4 settembre 2009, è stata fissata, con effetto dal 1°ottobre 2009, al 6,8358 per cento in ragione annuale, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo.
Considerato che, come detto, l’art. 30 prevede una determinazione annuale del tasso
di interesse in questione, è stata interessata la Banca d’Italia che, con nota n. 327293 del 23 aprile 2010, ha stimato al 4,7567% la media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo 1.1.2009-31.12.2009.
Tenuto conto, quindi, della flessione registrata nell’anno 2009 dei tassi bancari attivi, si ritiene congruo ridurre al 5,7567% l’attuale misura degli interessi di mora.
Il tasso è stato individuato applicando la maggiorazione di un punto percentuale alla
media dei tassi bancari attivi, come individuata dalla Banca d’Italia.
Tale maggiorazione si ritiene necessaria per differenziare, in ragione della condotta
del contribuente, le misure del tasso di interesse nelle diverse ipotesi di riscossione mediante ruolo.
Infatti, il decreto ministeriale 21 maggio 2009, di razionalizzazione della misura
degli interessi per la riscossione e il rimborso dei tributi, prevede un tasso di interesse del 4,5% annuo per la rateazione e la sospensione della riscossione mediante ruolo.
Il presente provvedimento fissa, dunque, con effetto dal 1°ottobre 2010, al
5,7567 per cento in ragione annuale, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, di cui all’articolo 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Riferimenti normativi
a)Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1, art. 68, comma 1)
Statuto dell’Agenzia delle Entrate (art. 5, comma 1)
b)Disciplina degli interessi di mora
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (art. 30)
Provvedimento Direttoriale 4 settembre 2009
c)Disposizioni relative all’individuazione della competenza ad adottare gli atti della pubblica amministrazione
Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (artt. 4, 14 e 16)

lunedì 6 settembre 2010

Cartelle sotto controllo con la delega al professionista



Da Equitalia una nuova modalità di utilizzo dell'estratto conto on line

Con il nuovo sistema di gestione deleghe, gli intermediari abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate potranno tenere sotto controllo direttamente dal computer la situazione dei loro assistiti.

La nuova modalità di accesso all’estratto conto – si legge nel comunicato stampa diffuso oggi da Equitalia - rientra nella strategia di ampliamento dei servizi ai contribuenti che punta sulla operatività on line come ulteriore canale di contatto in aggiunta agli sportelli.

In particolare, il contribuente, già in possesso delle credenziali di accesso all’estratto conto, può conferire fino a un massimo di due deleghe per la consultazione della propria situazione a intermediari abilitati ai servizi on line dell’Agenzia delle Entrate attraverso la funzione “Deleghe”, presente nel menu interno del servizio estratto conto.

Il contribuente dovrà inserire il codice fiscale dell’intermediario e cliccare su “Delega”.

Tutti i professionisti delegati che già utilizzano i servizi online dell’Agenzia delle Entrate possono utilizzare le stesse credenziali anche per consultare la posizione dei propri assistiti con Equitalia. Il professionista delegato può consultare immediatamente i dati del cliente selezionando il codice fiscale o la partita IVA d’interesse tra quelli dei deleganti che il sistema mette automaticamente a disposizione.

La prima volta che opera in qualità di delegato, il professionista deve preliminarmente leggere e accettare il regolamento del servizio.

La delega ha una durata di due anni, si rinnova automaticamente ed è revocabile sempre attraverso il servizio web in qualsiasi momento.
(Comunicato stampa 03/09/2010 - Equitalia)

giovedì 2 settembre 2010

Servono elementi concreti per supportare l’accertamento



Gli studi di settore sono solo il presupposto

E’ illegittimo l’accertamento fondato esclusivamente sui dati parametrici ricavati dallo studio di settore, specificamente contestati dai contribuenti e non altrimenti asseverati dall’Amministrazione finanziaria con elementi concreti desunti dalla realtà economica dell’impresa.

Lo ha deciso la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 18941 del 2010, rigettando il ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro la decisione della CTR, favorevole alla società contribuente in considerazione della non perfetta rispondenza tra l’attività esercitata dalla stessa società (operante nel settore tessile a Prato) e quella presa in considerazione dallo studio di settore, e delle difficoltà delle aziende di tessuti della zona.

In proposito, le Sezioni Unite della Cassazione hanno già affermato che le risultanze degli studi di settore - non costituendo fatto concreto noto e certo, specificamente inerente al contribuente, suscettibile di evidenziare in termini di rilevante probabilità l’entità del suo reddito, ma rappresentando la risultante dell’estrapolazione statistica di una pluralità di dati settoriali acquisiti su campioni di contribuenti e dalle relative dichiarazioni - rivelano valori che, quando eccedono il dichiarato, integrano il presupposto per il legittimo esercizio da parte dell’Ufficio dell’accertamento analitico-induttivo, ma (ove siano contestati sulla base di allegazioni specifiche) sono inidonei a supportare l’accertamento medesimo, se non confortati da elementi concreti desunti dalla realtà economica dell’impresa che devono essere provati e non semplicemente enunciati nella motivazione dell’accertamento.
(Cassazione civile Ordinanza, Sez. Trib., 31/08/2010, n. 18941)
fonte www.ipsoa.it

venerdì 27 agosto 2010

TRIBUTI - IVA - RIMBORSO - RIMESSIONE, IN VIA PREGIUDIZIALE, ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE



La Corte ha rimesso, in via pregiudiziale, alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, le seguenti questioni interpretative:
se i principi di effettività, di non discriminazione e di neutralità fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto ostino ad una disciplina o prassi nazionale che ricostruiscono il diritto del cessionario/committente al rimborso dell’i.v.a. pagata a torto come indebito oggettivo di diritto comune, a differenza di quello esercitato dal debitore principale (cedente o prestatore del servizio) con un limite temporale, per il primo, assai più lungo di quello posto al secondo, sì che la domanda del primo, esercitata quando il termine per il secondo è da tempo scaduto, possa dar luogo a condanna al rimborso di quest’ultimo senza che lo stesso possa più chiedere il rimborso all’Amministrazione finanziaria; tutto ciò senza la previsione di alcuno strumento di collegamento, atto a prevenire conflitti o contrasti, tra i procedimenti instaurati o da instaurarsi dinanzi alle diverse giurisdizioni;
se, a prescindere dall’ipotesi precedente, siano compatibili con i già riferiti principi, una prassi o giurisprudenza nazionale che consentano l’emanazione di una sentenza di rimborso a carico del cedente/prestatore del servizio a favore del cessionario/committente, il quale non aveva esercitato l’azione di rimborso dinanzi ad altro giudice nei termini a lui imposti, in affidamento di un’interpretazione giurisprudenziale, seguita dalla prassi amministrativa, secondo cui l’operazione era soggetta ad i.v.a..

Ordinanza interlocutoria n. 18721 del 17 agosto 2010
per il testo completo link: http://www.cortedicassazione.it/Notizie/GiurisprudenzaCivile/SezioniSemplici/SezioniSemplici.asp?ID=12#

mercoledì 4 agosto 2010

Più incentivi per far crescere l'occupazione femminile



La Regione ha stabilito di attivare nuovi interventi volti a sostenere l'accesso delle donne al mercato del lavoro e la loro permanenza, nell’ambito del Patto regionale per l'occupazione femminile, rifinanziato per il biennio 2010 e 2011 con 2 milioni e 700 mila euro, in aggiunta ai 6 milioni già stanziati per il periodo 2008-2009.

La dinamica, già debole, dell’occupazione femminile risulta infatti penalizzata dalla crisi con un calo delle assunzioni del 3,9% nel primo trimestre 2010 (contro una crescita del 7% delle assunzioni maschili) e una perdita di oltre 3 punti percentuali del tasso di occupazione rispetto al dato del corrispondente trimestre 2009.

Le criticità interessano però non solo la quantità, ma anche la qualità del lavoro delle donne, impiegate più frequentemente con contratti di lavoro precari e peggio retribuite rispetto ai colleghi uomini.
Il patto regionale intende affrontare questi problemi attraverso interventi, articolati a livello territoriale, sui seguenti temi:

Sostegno all'occupazione delle donne over 30: saranno concessi incentivi fino a 6.000 euro ai datori di lavoro che assumano, a tempo pieno o parziale, donne di età superiore ai 30 anni;
Formazione per donne svantaggiate nel mercato del lavoro: saranno erogati contributi per favorire la qualificazione di donne sopra i 45 anni, madri, in mobilità, disabili;
Maggiori opportunità di ricorso al part time volontario: incentivi alle imprese che, parallelamente all'assunzione di nuovo personale, favoriscano le donne che vogliano usufruire del part time volontario;
Favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro: interventi per incentivare le aziende a sviluppare modelli organizzativi che consentano una maggiore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
Sostegno all'imprenditorialità: provvedimenti, tra cui una legge regionale, volti ad agevolare la nascita di attività imprenditoriali femminili;
Inserimento delle donne immigrate: realizzazione di un progetto pilota finalizzato a riconoscere le competenze delle donne immigrate, così da facilitarne l'ingresso nel mercato del lavoro.