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mercoledì 5 ottobre 2011

Liberi professionisti soggetti ad IRAP

Corte di cassazione - sentenza n. 19688 del 27 settembre 2011 - Mini-organizzazioni con l'Irap I liberi professionisti pagano l'Irap anche se la loro organizzazione è di «modesta entità». Insomma, con la sentenza n. 19688 del 27 settembre 2011, la Corte di cassazione fa vacillare il concetto giurisprudenziale di autonoma organizzazione sancendo che un professionista, che non sia dipendente o collaboratore, è soggetto al prelievo fiscale anche se la sua »struttura è minimale». Insomma, la sezione tributaria ha accolto il ricorso che l'amministrazione finanziaria ha presentato contro la decisione della Ctr del Lazio di accordare il rimborso dell'imposta a due commercialisti e a un avvocato perché, pur essendo liberi professionisti, erano titolari di un «assetto organizzativo di rilievo minimale». Ecco il motivo presentato dal fisco. «L'Agenzia», si legge in sentenza, «lamenta la violazione di norme di legge, poiché il giudice di appello non considerava che i contribuenti sono dei liberi professionisti, che perciò operano con autonoma organizzazione e quindi non in maniera subordinata o di collaborazione, né saltuaria od occasionale, bensì con struttura propria, ancorché di modesta entità, tale da costituire la base reale dell'imposizione specifica e ciò anche prescindendo dal reddito finale». Un motivo, questo, pienamente condivisibile secondo Piazza Cavour, che, senza smontare ufficialmente il principio sancito finora sull'autonoma organizzazione ma, anzi, ribadendolo (almeno sulla carta), ha messo nero su bianco che «la doglianza va condivisa». Infatti, la Commissione tributaria regionale «osservava che non era dato riscontrare la presenza di un'autonoma organizzazione nei confronti dei professionisti di che trattasi, posto che invece si trattava di attività svolta con un assetto organizzativo di rilievo minimale, che quindi non consentiva di ravvisare gli elementi sufficienti per farne scaturire la tassazione, anche perché l'elemento organizzativo di regola non è riscontrabile nell'attività di lavoro autonomo». Fonte Fiscosoft.it getbox! Not seeing a widget? (More info)

martedì 13 settembre 2011

Certificati telematici di malattia

INPS Circolare 09/09/2011, n. 117 L'Inps, dopo aver riepilogato il quadro normativo vigente in materia di trasmissione telematica delle certificazioni di malattia dei lavoratori dei settori privato e pubblico da parte dei medici, conferma che è onere del lavoratore controllare l'esattezza dei dati indicati sul certificato medico e che, qualora la stampa del certificato non sia possibile, il medico deve rilasciare il numero di protocollo, che dovrà essere fornito dal lavoratore del settore privato al proprio datore di lavoro nel caso in cui costui ne faccia richiesta. L'invio delle attestazioni di malattia al datore di lavoro, anche per il tramite dei propri intermediari, come individuati dall'art. 1, commi 1 e 4 della Legge 11 gennaio 1979, n. 12, è stato esteso anche agli intermediari dei datori di lavoro del settore agricolo - limitatamente all'attività di assistenza svolta in favore di tali datori di lavoro – ai seguenti soggetti: agrotecnici; periti agrari; dottori agronomi e dottori forestali. Tutti gli intermediari abilitatati avranno a disposizione, nelle prossime settimane, una nuova funzionalità per la ricerca degli attestati di malattia mediante il codice fiscale e numero di protocollo, disponibile nel menu della consultazione on line degli attestati di malattia. Quest'ultima funzionalità è anche disponibile attraverso il canale Contact Center dell'INPS (803.164). Essi potranno anche richiedere il servizio di consultazione degli attestati di malattia attraverso il sistema di invio con PEC o con accesso tramite PIN. Fonte Il sole 24 ore

lunedì 12 settembre 2011

Tirocini formativi

I tirocini formativi iniziati dopo la Manovra bis devono rispettare i nuovi requisiti di legge INAIL Nota 08/09/2011 L'INAIL riepilogando la nuova disciplina prevista dall'art. 11 del DL 138/2011 per i tirocini formativi e di orientamento, ha precisato che gli stessi devono rispondere ai nuovi requisiti individuati dalla Manovra bis, se attivati dopo il 13 agosto u.s. In particolare i tirocini non curriculari sono subordinati alle seguenti condizioni: sono destinati solo ai giovani neo-diplomati e neo-laureati (soggetti con diploma della scuola dell'obbligo, con diploma di scuola superiore o con diploma professionale, con laurea breve o laurea normale); devono essere promossi non oltre 6 mesi dal conseguimento del titolo di studio e non possono durare più di 6 mesi, comprese le deroghe. I tirocini attivati prima della predetta data di entrata in vigore del DL 138/2011 continueranno, fino a scadenza, ad essere sottoposti alla normativa previgente. La nota ricorda che il soggetto promotore è tenuto a produrre apposita denuncia dei lavori dei partecipanti al tirocinio nei termini previsti dalle disposizioni vigenti. Invece in tema di imponibile per il calcolo del premio assicurativo, trova applicazione la retribuzione convenzionale annua pari al minimale di rendita e per l'aspetto classificativo, la voce di tariffa 0611. L'INAIL, coglie l'occasione anche per evidenziare che i tirocini formativi e di orientamento devono essere tenuti distinti dai periodi di praticantato richiesti dagli ordini professionali e disciplinati da specifiche normative di settore, anch'essi oggetto di revisione da parte dell'art. 3, c.5 della Manovra bis. Fonte Il sole 24 ore

venerdì 29 luglio 2011

Congedi, aspettative e permessi: pubblicato il decreto di riordino



DLgs 18/07/2011 n.119

In Gazzetta Ufficiale 27 luglio 2011, n. 173

In attuazione di quanto disposto dall'art. 23 della legge n. 183/2010 (cd Collegato Lavoro), è stato emanata la norma volta al riordino della normativa vigente in materia di congedi, aspettative e permessi. Una delle principali novità è contenuta nell'art. 2, che modifica l'art. 16 del D.Lgs. n. 151/2001, rendendo possibile per la lavoratrice - a seguito di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall'inizio della gestazione, nonché in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità - la ripresa l'attività lavorativa con un preavviso minimo di 10 giorni al datore e previa certificazione del medico specialista del SSN o con esso convenzionato e del medico competente. Da segnalare anche la possibilità, per ogni minore con grave handicap, della madre o, in alternativa, del padre, entro il compimento dell'ottavo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo non superiore a 3 anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore.

sabato 2 luglio 2011

Contratti e rappresentanza, accordo Confindustria Cgil-Cisl-Uil



Storica svolta nelle relazioni industriali

Raggiunto il 28 giugno 2011, l'accordo unitario tra Confindustria e sindacati, su Rappresentatività sindacale e validità dei contratti, i punti dell'intesa.

L'accordo interconfederale tra Confindustria, Cgil, Cisl e Uil si propone di definire le regole in materia di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e di rilanciare il sistema delle relazioni industriali, restituendo al contratto collettivo nazionale il suo ruolo centrale.

Il contratto collettivo nazionale ha la funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici normativi comuni a tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati sull'intero territorio nazionale. La contrattazione aziendale si esercita invece nelle materie delegate dal contratto nazionale di lavoro di categoria o dalla legge.

Se un accordo aziendale è approvato dalla maggioranza delle rappresentanze sindacali unitarie, oppure delle rappresentanze sindacali aziendali, le norme sono efficaci per tutto il personale in forza dell'azienda e vincolano tutte le organizzazioni sindacali che hanno firmato l'intesa. Nel caso degli accordi siglati dalle sole Rsa è previsto un referendum abrogativo.

I contratti aziendali definiscono le clausole di tregua sindacale per garantire l'esigibilità delle intese. L'effetto è vincolante per le organizzazioni sindacali che hanno firmato l'intesa ma non per i singoli lavoratori.

Sulla rappresentatività delle sigle sindacali la regola introdotta si basa su regole tra deleghe e voti. Il numero delle deleghe viene certificato dall'Inps tramite la procedura Uniemens e trasmesso al Cnel, che dovrà confrontarlo con i voti delle Rsu. Per la legittimazione a negoziare è necessario che il dato di rappresentatività per ciascuna organizzazione sindacale superi il 5% del totale dei lavoratori.

venerdì 17 giugno 2011

Omissioni contributive e avvisi con titolo esecutivo: istruzioni Inps



INPS Messaggio 14/06/2011, n. 12782

Gestione Artigiani e Commercianti - L'Inps (messaggio 10 giugno 2011, n. 12702), dopo aver illustrato con la circolare 30 dicembre 2010, n. 168 le novità introdotte dall'art. 30 del D.L. n. 78/2010 in tema di riscossione dei crediti dell'Istituto, informa che, a partire da venerdì 17 giugno, verranno avviate le elaborazioni centralizzate al termine delle quali verranno formati gli avvisi di addebito con valore di titolo esecutivo. Entro la predetta data, le sedi dovranno provvedere: 1) alla tempestiva gestione dei versamenti riciclati; 2) alla trasmissione al sistema centrale di tutti i versamenti presenti in archivio; 3) completare lavorazioni degli importi a credito oggetto di compensazione/reintroito nonché quelle di riclassificazione dei crediti, ad es. a seguito di dilazioni revocate e/o respinte, di definizione di pratiche al legale etc. ; 4) verificare il corretto inserimento in archivio delle sospensioni per eventi calamitosi e delle domande di rateazione amministrative.

Gestione Aziende che operano con il sistema UniEmens - L'Inps (messaggio 14 giugno 2011, n. 12782), dopo aver fornito con il messaggio n. 11240 del 20 maggio 2011 le prime istruzioni operative sulla gestione dei crediti in vista della formazione dell'avviso di addebito con valore di titolo esecutivo, informa che, a partire da lunedì 20 giugno, verranno avviate le elaborazioni centralizzate al termine delle quali verranno formati gli avvisi di addebito. Entro tale data, le sedi Inps dovranno ultimare tutte le attività di gestione degli archivi che evidenziano versamenti e crediti che possono comportare una variazione della posizione debitoria relativa ai periodi oggetto di formazione dell'avviso stesso. Per la gestione dei versamenti interessati da storni contabili è necessario che i crediti, in attesa della definizione del processo di gestione del flusso contabile, siano temporaneamente sospesi attraverso l'apposizione del CSL "8314". Analogamente, i crediti oggetto di attività istruttoria amministrativa correlata a comunicazioni trasmesse dall'azienda successivamente alla notifica dell'avviso bonario, dovranno essere oggetto di temporanea sospensione e di successiva tempestiva definizione con contestuale riscontro, in caso di esito negativo, all'azienda medesima e/o all'intermediario istituzionale. La comunicazione dovrà avvenire attraverso il link “Contatti” del Fascicolo Elettronico Aziende. Resteranno esclusi dalla successiva formazione degli avvisi di addebito solo i crediti inseriti in rateazioni attive. Pertanto, dovrà essere effettuata la verifica mensile della sussistenza della regolarità contributiva e del versamento delle rate accordate che costituiscono condizione per il permanere della rateazione.
Fonte Guida al Lavoro Il Sole 24 ore

Certificati medici online proroga al 13 Settembre



La proroga ministeriale sui certificati medici è ufficiale. L'addio definitivo al cartaceo per i datori di lavoro privati scatterà il 13 settembre: il nuovo sistema non partirà più, come inizialmente previsto da palazzo Vidoni, domani, 18 giugno.
il ministero ha precisato che l'entrata a regime delle nuove disposizioni contenute nella circolare n. 4, firmata il 18 marzo scorso dai ministri Brunetta e Sacconi, sarà il 13 settembre, cioè al termine del periodo transitorio di tre mesi che ha preso avvio lunedì scorso, giorno della pubblicazione del documento sulla «Gazzetta Ufficiale».
Di seguito pubblico il testo della circolare 18/03/2001 n.4 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

1. Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia.
In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica e'
inviata per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura
sanitaria che la rilascia all'INPS, secondo le modalita' stabilite
per la trasmissione telematica dei dati delle certificazioni di
malattia dal decreto del Ministero della salute, di concerto con il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministero
dell'economia e delle finanze, sentito l'INPS, del 26 febbraio 2010.
Le attestazioni di malattia relative ai certificati ricevuti sono
immediatamente inoltrate per via telematica dal predetto Istituto al
datore di lavoro pubblico o privato interessato.

2. Oneri e vantaggi per il lavoratore.
E' cura del lavoratore fornire nel corso della visita al medico
curante la propria tessera sanitaria, da cui si desume il codice
fiscale, comunicando eventualmente l'indirizzo di reperibilita' da
inserire nel certificato, se diverso da quello di residenza (o del
domicilio abituale) in precedenza comunicato al proprio datore di
lavoro.
Il lavoratore richiede inoltre al medico il numero di protocollo
identificativo del certificato inviato per via telematica. In
aggiunta, puo' chiedere copia cartacea del certificato e
dell'attestato di malattia, redatti secondo il fac-simile di cui agli
allegati A e B del citato decreto del Ministero della salute del 26
febbraio 2010, ovvero, anche in alternativa, puo' chiedere al medico
di inviare copia degli stessi documenti in formato pdf alla propria
casella di posta elettronica.
L'invio telematico del certificato effettuato dal medico soddisfa
l'obbligo del lavoratore di recapitare l'attestazione di malattia,
ovvero di trasmetterla tramite raccomandata A/R, al proprio datore di
lavoro entro 2 giorni lavorativi successivi all'inizio della
malattia. Resta fermo l'obbligo del lavoratore di segnalare
tempestivamente al datore di lavoro la propria assenza e l'indirizzo
di reperibilita', qualora diverso dalla residenza o domicilio
abituale, per i successivi controlli medico fiscali. Parimenti e'
fatto obbligo al lavoratore del settore privato di fornire, qualora
espressamente richiesto dal proprio datore di lavoro, il numero di
protocollo identificativo del certificato di malattia comunicatogli
dal medico.
L'INPS mette immediatamente a disposizione dei lavoratori le
attestazioni di malattia relative ai certificati ricevuti. In
particolare, il lavoratore puo' prendere visione, ed eventualmente
stampare, un proprio attestato di malattia accedendo al sito web
dell'INPS (www.inps.it) tramite il proprio codice fiscale e il numero
di protocollo del certificato fornitogli dal medico. Inoltre,
registrandosi preventivamente al sito dell'INPS, il lavoratore puo'
prendere visione di tutti i propri certificati e relativi attestati
di malattia, ovvero chiederne l'invio automatico alla propria casella
di posta elettronica certificata. I servizi a disposizione dei
lavoratori sono descritti nelle Circolari I.N.P.S. n. 60 del 16
aprile 2010 e n. 164 del 28 dicembre 2010.
Per concludere, si precisa che nel caso in cui il medico non
proceda all'invio online del certificato di malattia, ad esempio
perche' impossibilitato a utilizzare il sistema di trasmissione
telematica, ma rilasci la certificazione e l'attestazione di malattia
in forma cartacea, il lavoratore presenta l'attestazione al proprio
datore di lavoro e, ove previsto, il certificato di malattia
all'INPS, secondo le modalita' tradizionali. A fini di monitoraggio,
come indicato dalla circolare n. 1/2010/DFP/DDI dell'11 marzo 2010,
il datore di lavoro pubblico segnala via PEC, entro 48 ore, alla
azienda sanitaria di riferimento del medico di aver ricevuto
certificazione cartacea in luogo di certificato inviato con modalita'
telematica.

3. Trasmissione dell'attestato di malattia dall'INPS al datore di
lavoro.
L'INPS mette immediatamente a disposizione dei datori di lavoro
pubblici e privati le attestazioni di malattia relative ai
certificati ricevuti, secondo le seguenti modalita':
1. mediante accesso diretto al sistema I.N.P.S. tramite apposite
credenziali che sono rese disponibili dall'INPS medesimo, come
descritto nella Circolare I.N.P.S. n. 60 del 16 aprile 2010;
2. mediante invio alla casella di posta elettronica certificata
indicata dal datore di lavoro, come descritto nella Circolare
I.N.P.S. n. 119 del 7 settembre 2010.
Si ritiene opportuno precisare che i datori di lavoro privati
possono avvalersi dei servizi resi disponibili dall'INPS anche per
tramite dei propri intermediari, come individuati dall'art. 1, commi
1 e 4 della legge 11 gennaio 1979, n.12.
Onde assicurare un'applicazione omogenea della normativa, si
ritiene opportuno precisare che, tenuto conto dell'esigenza di
garantire l'adeguamento di tutti gli operatori al nuovo sistema, per
tre mesi successivi alla data di pubblicazione della presente
circolare, e' riconosciuta comunque la possibilita' per il datore di
lavoro del settore privato di chiedere al proprio lavoratore l'invio,
secondo le modalita' attualmente vigenti, della copia cartacea
dell'attestazione di malattia rilasciata dal medico al momento
dell'invio telematico della certificazione di malattia, ovvero
successivamente scaricata dal lavoratore dal sito dell'INPS, grazie
ai servizi resi disponibili dall'Istituto e descritti al paragrafo 2.
Nel predetto periodo transitorio, al fine di valutare l'idoneita'
per l'entrata a regime del sistema sulla base dello stato di
attuazione e del grado di implementazione, anche con riferimento ai
riflessi di natura contrattuale e lavoristica, e' costituito, presso
il Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica
amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, un comitato tecnico di monitoraggio, composto
da rappresentanti del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
dell'INPS e delle confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
medici di medicina generale comparativamente piu' rappresentative a
livello nazionale.
Al termine del periodo transitorio, il datore di lavoro privato non
potra' piu' richiedere al proprio lavoratore l'invio della copia
cartacea dell'attestazione di malattia, ma dovra' prendere visione
delle attestazioni di malattia dei propri dipendenti avvalendosi
esclusivamente dei servizi resi disponibili dall'INPS. E' in ogni
caso riconosciuta, per il datore di lavoro del settore privato, la
possibilita' di richiedere ai propri dipendenti di comunicare il
numero di protocollo identificativo del certificato inviato per via
telematica dal medico.
Si rammenta infine che l'adesione da parte dei datori di lavoro
privati ai servizi messi a disposizione dall'INPS per trasmissione
telematica delle attestazioni di malattia consentira' di usufruire
del nuovo servizio messo a disposizione dall'Istituto per la
richiesta di visite fiscali online, gia' in fase di sperimentazione e
di prossimo rilascio, con evidenti benefici attesi sia in termini di
ottimizzazione delle risorse che di efficacia ed efficienza del
processo.

4. Raccomandazioni finali.
Si invitano i destinatari della presente Circolare a voler dare
ampia diffusione dei contenuti della stessa. In particolar modo si
chiede al Ministero della salute, alle Regioni e Province autonome,
alle Aziende sanitarie e agli Ordini professionali di riferimento di
volerne dare diffusione presso gli esercenti la professione medica.

lunedì 6 giugno 2011

Permessi per assistenza a soggetti disabili: nuova revisione della modulistica



INPS Messaggio 01/06/2011, n. 12000

Le recenti modifiche apportate dal Collegato lavoro alla disciplina in materia di godimento dei permessi legati alla legge 104/1992 ed alla fruizione del congedo straordinario previsto dal D.Lgs. 151/2001, hanno comportato la necessità di operare una revisione dell'intera modulistica in uso; l'Istituto ha diffuso i nuovi modelli con il messaggio n. 12000 del 1° giugno 2011. Sul sito www.inps.it, sezione “moduli”, l'Istituto propone i nuovi modelli di domanda relativi ai permessi per assistenza alle persone con disabilità, che hanno tenuto conto delle variazioni normative intervenute negli ultimi mesi. In particolare, i precedenti modelli SR07- Hand1( Domanda di permessi per l'assistenza a figli o affidati minorenni in condizione di disabilità grave) e SR08-Hand2 (Domanda di permessi per l'assistenza a familiari in condizione di disabilità grave) sono stati accorpati nell'unico modello SR08 Hand 2 (domanda di permessi per l'assistenza ai familiari disabili in situazione di gravità) e hanno formato oggetto di revisione, inoltre, i modelli:
- SR09, Hand 3 (Domanda di permessi per lavoratore disabile in situazione di gravità);
- SR10, Hand 4 (Domanda di congedo straordinario per assistere figli o affidati disabili in situazione di gravità);
- SR11, Hand 5 (Domanda di congedo straordinario per assistere il fratello o la sorella disabile in situazione di gravità);
- SR64 Hand 6 (Domanda di congedo straordinario per assistere il coniuge disabile in situazione di gravità);
- SR86. Hand 7 (Domanda di congedo straordinario per assistere il genitore disabile in situazione di gravità).
da Guidaallavoro IlSole 24 ore.

venerdì 20 maggio 2011

Diritto alla retribuzione per il tempo tuta



Sentenza 08/04/2011 n. 8063 Corte di Cassazione

Nella vicenda in esame il ricorrente, insieme ad altri tredici lavoratori, aveva chiesto al Tribunale di Genova la condanna della società datrice di lavoro al pagamento delle retribuzioni spettanti a titolo di compenso per lavoro straordinario per i cd. “tempi di percorrenza” e per i cd. “tempi di vestizione”, cioè dei tempi necessari per arrivare dai tre cancelli di accesso allo stabilimento fino ai singoli reparti ove erano collocati i terminali marca tempo, nonché dei tempi minimi necessari per indossare gli indumenti di lavoro.
L'adìto Tribunale, nel decidere il caso in esame, ha interpretato gli articoli del CCNL metalmeccanici applicato al rapporto di lavoro, nel senso che essi non escludevano questi tempi dal computo dell'orario di lavoro retribuito; di conseguenza il Tribunale ha dichiarato nulle tali clausole contrattuali nella parte in cui non consideravano, come orario di lavoro da retribuire, i periodi di tempo minimi, ivi compresi quelli per la vestizione, necessari per arrivare dal varco di accesso dello stabilimento alle effettive posizioni di lavoro e viceversa, ivi compreso il tempo per effettuare la doccia a fine giornata.
Tale sentenza veniva confermata anche in grado di appello.
La Corte di Cassazione, alla quale la società si era rivolta al fine di ottenere la riforma della decisione d'appello, ha preliminarmente richiamato la giurisprudenza formatasi in tema di retribuibilità del tempo necessario ad indossare gli strumenti di lavoro, statuendo che «ai fini di valutare se il tempo occorrente per indossare la divisa aziendale debba essere retribuito o meno, occorre far riferimento alla disciplina contrattuale specifica: in particolare, ove sia data facoltà al lavoratore di scegliere il tempo e il luogo ove indossare la divisa stessa (anche presso la propria abitazione, prima di recarsi al lavoro) la relativa attività fa parte degli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento dell'attività lavorativa, e come tale non deve essere retribuita, mentre se tale operazione è diretta dal datore di lavoro, che ne disciplina il tempo ed il luogo di esecuzione, rientra nel lavoro effettivo e di conseguenza il tempo ad essa necessario deve essere retribuito» (Cfr. ex plurimis, Cass. 19273/2006).
Alla luce di ciò, la Corte di Cassazione ha quindi ritenuto che la sentenza impugnata avesse dichiarato la nullità dell'art. 5 del CCNL applicato, nella parte in cui disponeva che «sono considerate ore di lavoro quelle di effettiva prestazione», senza chiedersi – come sarebbe stato invece necessario - se tale risultato avrebbe potuto essere evitato attribuendo a tali clausole una diversa interpretazione: se, cioè, in analogia a quanto affermato dalla giurisprudenza della Corte con riferimento alla disciplina legale dell'orario di lavoro presa in considerazione, siano da ricomprendere nella nozione di lavoro “effettivo”, come tale da retribuire, anche le attività preparatorie allo svolgimento dell'attività lavorativa, sempre che siano etero dirette dal datore di lavoro. È poi indubbio che analogo criterio interpretativo andrebbe adottato anche in presenza di operazioni successive alla prestazione quando rivestano le medesime caratteristiche di quelle preparatorie.
La Suprema Corte ha quindi accolto il ricorso proposto dalla società, ritenendo che nel caso in esame vi fosse difformità tra il contenuto della normativa legale e quello della disciplina collettiva in questione, rimettendo la causa al giudice a quo perché, esclusa la nullità delle clausole contrattuali in oggetto, procedesse in via preliminare alla loro interpretazione.
Tratto da Guida al Lavoro Il sole 24 ore.

giovedì 21 aprile 2011

Arriva la Pec dedicata alle compensazioni Iva. In una circolare le risposte ai quesiti degli operatori



L’Agenzia attiva un nuovo canale per dialogare con contribuenti e professionisti in tema di compensazioni Iva e risponde ai quesiti degli operatori, con la circolare n. 16/E del 19 aprile 2011 sciogliendo i dubbi e fornendo tutte le indicazioni per riparare a errori e dimenticanze.
Come dialogare con l’Agenzia - I contribuenti e i professionisti abilitati, dotati di posta elettronica certificata, possono scrivere a dc.sac.compensazioni.ivaf24@pce.agenziaentrate.it per ricevere assistenza sulle compensazioni Iva. In particolare, il canale è a disposizione per chiedere chiarimenti sullo scarto di pagamenti telematici eseguiti con compensazione di crediti Iva e segnalare l’avvenuta regolarizzazione, tramite ravvedimento, di indebiti utilizzi in compensazione.

La rete d’impresa . A maggio debuttano gli sgravi per fare sistema



A maggio parte il contratto di rete con l’invio, da parte delle imprese che intendono accedere all’agevolazione, introdotta con l’articolo 42 del Dl 78/2010, della comunicazione dei dati richiesti per fruire dei vantaggi fiscali. I modelli da compilare, con relativi tempi e modalità, sono stati approvati con due provvedimenti firmati dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, che ufficializzano l’invito rivolto alle imprese a fare sistema. Un ulteriore provvedimento regola invece termini, modi e contenuto della trasmissione telematica dei dati relativi alle imprese per le quali è stata rilasciata l’asseverazione del programma comune di rete da parte degli appositi organismi. I primi chiarimenti su come le imprese possono accedere all’agevolazione collegata ai contratti di rete sono contenuti nella circolare n. 15/E del 14 aprile 2011.
Termini e criteri per “fare rete” – Per usufruire dell’agevolazione sono previste tre comunicazioni. La prima, per la comunicazione dei dati necessari alla fruizione dei vantaggi fiscali – mod. RETI – dovrà essere inviata dalle imprese appartenenti alle reti d’impresa, dal 2 al 23 maggio 2011, 2012 e 2013 relativamente ai periodi d’imposta in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2010, 2011 e 2012. La trasmissione telematica deve essere effettuata utilizzando il software “AGEVOLAZIONERETI” (disponibile dal prossimo 20 aprile).
La seconda, con la quale è comunicata l’idoneità dell’organismo ad asseverare, cioè validare, un determinato programma di rete, sarà inviata all’Agenzia delle Entrate dalle rispettive Confederazioni di rappresentanza datoriale, rappresentative a livello nazionale.
Infine, è prevista una terza comunicazione, concernente i dati delle imprese nei cui confronti è rilasciata l’asseverazione del programma comune di rete, che deve essere inviata telematicamente, via Entratel o Fisconline, entro il mese di aprile dell’anno successivo all’avvenuta asseverazione, utilizzando anche i software di controllo messi a disposizione dall’Agenzia.
I piccoli diventano grandi, grazie alle reti d’impresa – L’obiettivo dei contratti di rete è di sostenere le attività imprenditoriali. Potenziando e incentivando specifiche forme di collaborazione reciproca tra le imprese in ambiti diversi e in vista della realizzazione di progetti comuni. A questo fine, la norma ha previsto un’agevolazione ad hoc, che prevede la sospensione dell’imposta sulla quota degli utili dell’esercizio che le imprese, che sottoscrivono un contratto di rete, scelgono di destinare a un’apposita riserva, destinandoli al fondo patrimoniale comune (o al patrimonio destinato all’affare).
Il plafond in favore delle reti è di 48milioni di euro. Nel dettaglio, 20milioni per l’anno 2011, annualità d’esordio dell’incentivo, e 14milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013. Comunque, in relazione a ogni singola impresa, l’importo di utili che non concorre alla formazione del reddito non può superare il limite di 1milione di euro.

giovedì 7 aprile 2011

Cedolare secca, più tempo per scegliere



Entro il 6 giugno la registrazione dei contratti in scadenza da domani

C’è tempo fino al 6 giugno per registrare i contratti di locazione i cui termini di
registrazione scadono dal 7 aprile e fino a quella data (6 giugno) e scegliere se avvalersi della cedolare secca.
Questa finestra temporale è concessa, in applicazione all’art. 3 comma 2 dello Statuto del contribuente (legge 212 del 2000), per dare tempo agli interessati di conoscere la nuova normativa ed eventualmente esercitare l’opzione con più consapevolezza.
Domani, contestualmente con l’entrata in vigore delle disposizioni sul federalismo
fiscale municipale, e in largo anticipo rispetto ai 90 giorni concessi dalla norma (art. 3, comma 4 del Dlgs 14 marzo 2011, n.23), sarà emanato il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che disciplinerà le modalità applicative della cedolare secca sugli affitti abitativi.
Dall’8 aprile, sarà inoltre disponibile sul sito Internet dell’Agenzia –
www.agenziaentrate.gov.it – un software semplificato che consentirà l’esercizio
dell’opzione per la nuova modalità di tassazione sostitutiva.

domenica 3 aprile 2011

770 mensile proroga a Gennaio 2012



Con il DPCM 25/03/2011 in G.U. 74 del 31/03/2011 è stato prorogato il termine previsto dall'art. 42 comma 2 del D.L. 30/12/2008 n. 207 convertito in L. 27/02/2009 n. 14 già a suo tempo posticipato che stabiliva al 31/03/2011 l'avvio dell'operabilità del sistema di trasmissione mensile del 770.

La proroga a Gennaio 2012 consente un avvio graduale delle disposizioni in materia di dichiarazione dei sostituti d'imposta e stabilendo per l'anno 2011 l'avvio del periodo di sperimentazione.

giovedì 31 marzo 2011

Certificati medici di malattia lavoratori dipendenti



Faccio presente che dal prossimo 17/06/2011 (fatto salve eventuali proroghe) i
lavoratori non saranno più tenuti alla consegna al datore di lavoro della copia
cartacea del certificato medico.
Questo è quanto disposto dalla “Circolare Presidenza Consiglio Ministri n. 4/2011
del 18/03 in relazione a provvedimenti già emanati (D.lvo 27/10/2009 n. 150 e L.
183/2010)
Pertanto dalla suddetta data i certificati saranno disponibili solo ed
esclusivamente in modalità telematica.
Le attestazioni di malattia sono ricevibili dalle aziende tramite PEC posta elettronica certificata, direttamente o tramite un intermediario autorizzato dalla L. 12/79.

lunedì 28 marzo 2011

Contribuenti esclusi dal modello 730



Nel calcolo del limite reddituale anche l’abitazione principale e sue pertinenze
Per la verifica del rispetto del limite di 500 euro previsto nella specifica ipotesi di esclusione della dichiarazione per chi ha solo redditi di terreni e fabbricati, il reddito derivante dall’abitazione principale e dalle sue pertinenze deve essere sempre incluso nei redditi dei fabbricati, in quanto esso costituisce a tutti gli effetti un reddito di natura fondiaria.

L’importante precisazione è contenuta nella risoluzione 25 marzo 2011, n. 35/E con la quale l’Agenzia delle Entrate ha chiarito i dubbi sorti in merito all’interpretazione delle nuove tabelle esemplificative introdotte nelle istruzioni al modello 730 di quest’anno.

Pertanto, se un contribuente possiede un terreno con reddito imponibile di 450 euro ed un immobile adibito ad abitazione principale con reddito imponibile pari a 800 euro, è obbligato a presentare la dichiarazione.

Infatti, in tale ipotesi il reddito complessivo, pur risultando formato esclusivamente da redditi fondiari, ammonta a 1.250 euro (valore superiore al limite di esclusione pari a 500 euro).

Ovviamente, l’imposta dovuta sarà calcolata soltanto sul reddito del terreno, pari a 450 euro, in quanto per l’abitazione principale e sue pertinenze spetta una deduzione corrispondente all’ammontare del relativo reddito (pari a 800 euro).
(Risoluzione Agenzia delle Entrate 25/03/2011, n. 35/E)
Fonte www.ipsoa.it

venerdì 25 marzo 2011

Calcolo interessi extra fido da parte delle banche



Pubblico di seguito la segnalazione fatta da ADUC associazione dei consumatori (http://investire.aduc.it) alla Banca d'Italia ed al Ministero del Tesoro sul comportamento di molte banche che applicano il tasso extra fido non solo sullo sconfinamento oltre il limite del fido concesso, ma su l'intero importo dello sconfinamento. Es. fido concesso 10.000,00 scoperto di conto 12.000,00 anzichè calcolare l'extra fido su 2.000,00 lo calcolano su 12.000,00 con notevole aggravio di costi da parte delle imprese.

A seguire l'intero testo della segnalazione inviata a Bankitalia e al Dipartimento Tesoro del ministero dell'Economia

Oggetto: Aperture di credito in conto corrente

Questa Associazione ha ricevuto una richiesta di consulenza - accolta anche se non proveniente da un consumatore, ma da un piccolo commerciante - mirante ad accertare il trattamento che veniva praticato ad un intestatario del prodotto “Conto Commercio” della Banca Monte dei Paschi in relazione alla connessa apertura di credito in conto corrente.
Abbiamo così verificato che la banca in questione applicava, conformemente a quanto previsto dallo specifico Documento di Sintesi, un tasso per gli utilizzi entro il fido e un tasso, maggiorato, per gli sconfinamenti da esso, ma il tasso maggiorato non era applicato al solo importo dello sconfinamento, ma a tutto l'utilizzato (entro ed extra il fido) con risultati che ci sono immediatamente apparsi abnormi. Si tratta di un sistema di interesse a tassi alternativi la cui esistenza e il cui funzionamento ci venivano confermati dall’esame del Foglio Informativo del prodotto in questione pubblicato sul web.
Abbiamo altresì accertato che tale sistema non risulta applicato, dalla Banca Monte dei Paschi, solamente agli operatori commerciali, ma anche ai consumatori.
Ne è un esempio il prodotto “CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA ORDINARIO – CONSUMATORI” della banca citata il cui Foglio Informativo del 7 marzo 2011, alla “Legenda”, così recita:
“In ordine alle aperture di credito, gli interessi sono calcolati applicando alternativamente due tassi contrattualmente prestabiliti: un tasso di interesse a fronte di fido qualora l'affidamento sia utilizzato entro i limiti concessi o entro un ulteriore margine di tolleranza (cinque giorni consecutivi) e un tasso per il c.d. “sconfinamento” in ipotesi di superamento del limite suddetto (c.d. “extra-fido”), che deve essere autorizzato. Questo tasso di sconfinamento, superiore al tasso ordinario, sarà applicato all'intero importo effettivamente utilizzato, per i giorni della durata del superamento del fido”.
Il Foglio Informativo citato formula anche un esempio che conferma l’effettiva e concreta applicazione del metodo di calcolo degli interessi in questione.
Dal momento che eravamo molto perplessi sulla correttezza di un simile modus operandi, ci siamo chiesti se si trattasse di un caso isolato o no, per cui siamo passati all’esame di Fogli Informativi di altre banche concludendo che altri intermediari del credito risultano comportarsi allo stesso modo.
La nostra indagine, sebbene del tutto sommaria e volta solo ad avere un’idea di massima, ci ha consentito di rilevare i seguenti casi riferiti ad alcune importanti banche:

1) UNICREDIT:
il Foglio Informativo “AFFIDAMENTI IN CONTO CORRENTE” ( n° AD001 aggiornamento n° 17 data ultimo aggiornamento 26-07-2010) sotto la rubrica “TASSI SCONFINAMENTI EXTRA FIDO ED IN ASSENZA DI FIDO”recita: “Modalità di calcolo: il tasso maggiorato viene calcolato sull’intero saldo debitore limitatamente ai giorni in cui permane detto utilizzo”.
Ad onor del vero il prodotto in questione è destinato alle imprese piuttosto che ai consumatori, ma il solo fatto che cambiano i destinatari dell’operatività in questione non toglie valore alle nostre considerazioni.

2) INTESA SANPAOLO:
nel Foglio informativo n. 210/016 relativo al “Conto corrente. Conto ordinario per clienti consumatori” sotto la rubrica “Sconfinamenti extra fido” si stabilisce che il tasso di sconfinamento “E’ applicato sull’intero importo del credito utilizzato dal Cliente, e non soltanto sull’importo utilizzato oltre l’ammontare dell’apertura di credito. E’ applicato solo per il numero di giorni in cui lo scoperto si è verificato”.

3) BANCA ETRURIA:
nel Foglio informativo “CONTO CORRENTE ORDINARIO” aggiornato al 31.01.2011 fra le VOCI DI COSTO relative a FIDI E SCONFINAMENTI si legge: “variazione tasso debitore: In caso di scoperto di conto o di sconfinamento rispetto alla linea di credito concessa, verrà applicato il tasso extrafido contrattualmente previsto riferito all'intero saldo debitore del rapporto, per tutta la durata dello scoperto o dello sconfinamento”.

Da quanto riportato risulta che il comportamento delle banche indicate è, in linea di massima, lo stesso nel senso che il tasso di sconfinamento viene applicato all’intero saldo e non solo allo sconfinamento, anche se ciascun intermediario propone proprie “variazioni sul tema”. Così, ad esempio la Banca Monte dei Paschi concede un margine di tolleranza di cinque giorni consecutivi nei quali continua ad applicare il tasso previsto per gli utilizzi entro il fido, mentre Unicredit e Banca Etruria non risultano concedere alcun margine.

Banche:avviata indagine conoscitiva sui costi allo sportello e sugli ostacoli alla chiusura dei conti correnti da parte dell'Antitrust



Dopo le numerose segnalazioni dei consumatori e alla luce di un assetto del sistema bancario profondamente modificato che avrebbe dovuto portare maggiore concorrenza

Nuovo faro dell’Antitrust sui costi applicati dalle banche alla clientela. L’Autorità ha infatti deciso di avviare un’indagine conoscitiva per verificare le tipologie, l’entità e la dinamica dei prezzi dei conti correnti e dei servizi di incasso e pagamento, anche alla luce delle numerose segnalazioni ricevute dai consumatori.

L’indagine, che segue quella conclusa nel 2007, esaminerà l’introduzione o l’aumento delle commissioni su taluni servizi bancari: dalle commissioni sul prelievo del contante allo sportello, ai pagamenti eseguiti sempre allo sportello, ai bonifici bancari, compresi quelli on line, fino quelle sul prelievo bancomat. Si tratta in alcuni casi di commissioni delle quali l’Antitrust aveva chiesto la riduzione o l’azzeramento, visti i tagli ‘a monte’ ai costi interbancari del sistema bancario ottenuti grazie alle proprie istruttorie.

Obiettivo dell’Autorità comprendere come mai, nonostante un assetto del sistema bancario profondamente modificato che avrebbe dovuto innescare una forte spinta concorrenziale, il livello dei prezzi dei servizi e le criticità in termini di trasparenza continuino a segnalare un confronto competitivo tra le banche ancora debole.

L’indagine analizzerà e verificherà anche le difficoltà alla chiusura e trasferimento del conto corrente da una banca all’altra, con connessi costi diretti e spesso indiretti richiesti e i vari ostacoli alla portabilità/surroga dei mutui, denunciati dai cittadini, per comprenderne le ragioni e individuare le possibili soluzioni.

questo il link per scaricare il provvedimento integrale dell'Autorita garante concorrenza e mercato
http://www.agcm.it/stampa/news/5509-bancheavviata-indagine-conoscitiva-sui-costi-allo-sportello-e-sugli-ostacoli-alla-chiusura-dei-conti-correnti.html

mercoledì 23 marzo 2011

Statuto delle Imprese: sì della Camera



Approvato lo Statuto delle Imprese, che da lunedì ha interessato i lavori della Camera. Ora tocca al Senato pronunciarsi sul progetto di legge, definito da molti come una rivoluzione copernicana per il settore produttivo italiano, la cui spina dorsale è costituita in primo luogo dalle piccole e medie imprese.

La finalità principale dello Statuto, ha ricordato il suo promotore Raffaello Vignali, è "la creazione di un ambiente esterno in cui fare impresa sia gratificante o quanto meno non ostacolato da parte dello Stato e della pubblica amministrazione".

Le principali criticità emerse nel corso del dibattito tra opposizione e governo hanno riguardato infatti la gestione degli appalti pubblici rivolti alle micro, piccole e medie imprese e i ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali delle pubbliche amministrazioni.
Con l'approvazione dell'emendamento presentato dalla Lega Nord verranno innalzate le soglie per l’affidamento degli appalti pubblici: fino a 125.000 euro per i servizi di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici centrali e fino a 193.000 euro per le altre amministrazioni.

Lo Statuto, costituisce "una vera e propria svolta epocale in senso federalista" a vantaggio soprattutto delle piccole e medie imprese, alle quali sarà riservato il 60% degli incentivi di natura automatica o valutativa; è prevista inoltre una "sotto-riserva" del 25% per le micro e piccole imprese.
Le amministrazioni, infine, non potranno derogare ulteriormente i termini di pagamento fissati dal D.Lgs. 231/2002.

“Maggiore trasparenza, meno burocrazia, più investimenti, una Commissione parlamentare ad hoc, tempi certi per le risposte da parte della pubblica amministrazione e l’istituzione del Garante", "rappresentano il modo migliore per far tornare la nostra economia a correre”.

L'istituzione ufficiale di Mister Pmi presso il ministero dello Sviluppo economico e della Commissione per le micro, piccole e medie imprese, tanto paventata per il rischio di sconfinare nella potestà regionale, diverranno una realtà. Nel rispetto del principio di sussidiarietà tra Stato e Regioni, Mr Pmi e la Commissione favoriranno la creazione di una rete e di un contesto dove le esigenze delle pmi sono messe al centro della politica economica.

Con lo Statuto, inoltre "si intende invertire il paradigma che ha guidato le politiche per le imprese, passando dal paradigma secondo cui 'quello che va bene alla grande impresa, va bene all'Italia' a: 'quello che va bene ai piccoli, va bene all'Italia'. Ciò non perché si è cultori del «piccolo è bello», ma per realismo: piccolo è quello che c'è, e le piccole e medie imprese rappresentano il 99% del totale".

martedì 22 marzo 2011

INAIL: altri 180 milioni di euro per la sicurezza nei luoghi di lavoro



A seguito delle numerose domande presentate sul bando 2010, l'INAIL ha deciso di stanziare ulteriori 180 milioni di euro per sostenere le imprese che intendono investire per migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro.
L'uscita del bando è prevista nei prossimi mesi e metterà a disposizione contributi a fondo perduto commisurati all’entità delle spese ammissibili.

Le domande potranno riguardare una delle seguenti tipologie di intervento:
Progetti di investimento volti al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
Progetti di formazione;
Progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.
Ciascuna impresa può presentare una sola domanda sul territorio nazionale.

La presentazione delle domande avverrà con modalità “valutativa a sportello” che prevede l'istruttoria delle agevolazioni secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e fino all'esaurimento delle risorse disponibili. Condizione indispensabile per poter accedere al bando è il superamento di un punteggio soglia determinato da diversi parametri: dimensione aziendale, rischiosità dell'attività di impresa, numero di destinatari, finalità ed efficacia dell'intervento, con un bonus in caso di collaborazione con le Parti sociali nella realizzazione dell'intervento.

venerdì 11 marzo 2011

L'Inps spiega la coincidenza del 17 marzo con la CIG



INPS Messaggio 10/03/2011, n. 6137

A seguito del riconoscimento ad opera del decreto legge 5/2011 del giorno 17 marzo 2011 come giornata festiva a tutti gli effetti, l'Inps, con il nuovo intervento rimanda al suo precedente messaggio 13552 del 12 giugno 2009 nel caso di coincidenza di tale giornata con la Cassa integrazione guadagni.
Pertanto il relativo regime retributivo è il seguente:
- Nel caso di CIG a orario ridotto il pagamento della festività risulta a carico del datore di lavoro;
- Nel caso di CIG con sospensione dell'attività, la festività è riassorbita nel trattamento di integrazione salariale e il datore di lavoro non ha alcun onere se si tratta di lavoratori retribuiti in misura fissa, salvo se diversamente disposto dall'accordo sindacale;
- Sempre nel caso di CIG con sospensione dell'attività con pagamento dei lavoratori a ore, la festività è a carico del datore di lavoro se ricade nelle due prime settimane di sospensione, mentre è assorbita nel trattamento di CIG a carico INPS se al contrario la festività ricade oltre le prime due settimane di sospensione dell'attività.

giovedì 3 marzo 2011

Dalla Camera sì al fisco municipale



Passa il quarto decreto attuativo
Con 314 voti a favore e 291 contro, la Camera dei Deputati ha approvato la risoluzione presentata a seguito delle comunicazioni del Governo in relazione allo schema di decreto legislativo in materia di federalismo fiscale municipale, sulla quale era stata posta la questione di fiducia.

Fiscalità immobiliare
Dal 2011 vengono attribuiti ai Comuni:
a)l’intero gettito dell’IRPEF sui redditi fondiari (escluso il reddito agrario) e quello relativo alle imposte di registro e bollo sui contratti di locazione immobiliare;
b)una quota (30%) del gettito delle imposte di registro, ipotecarie e catastali sugli atti di trasferimento immobiliare;
c)una quota (21,7% nel 2011; 21,6% dal 2012) del gettito della cedolare secca sugli affitti.I gettiti affluiscono nel Fondo sperimentale di riequilibrio, di durata triennale, finalizzato a realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione dei gettiti stessi ai Comuni; due i criteri per la ripartizione:
-il 30% del Fondo, in base al numero dei residenti;
-(al netto di tale quota) l’ulteriore percentuale del 20% ai piccoli Comuni.Istituito anche un Fondo perequativo a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni svolte da Comuni e Province.

Cedolare secca sugli affitti
I proprietari di immobili concessi in locazione possono optare dal 2011, in luogo dell’ordinaria tassazione IRPEF sui redditi dalla locazione, per un regime sostitutivo, che assorbe anche le imposte di registro e bollo sui contratti, con aliquote:
-del 21% per i contratti a canone libero;
-del 19% per quelli a canone concordato.In caso di contratto a canone concordato il locatore, se opta per la cedolare secca, non potrà richiedere aggiornamenti del canone per tutta la durata del contratto.

Transazioni immobiliari
Cambiano le aliquote di tassazione (attualmente stabilite rispettivamente al 3 ed al 10%, comprese alcune imposte indirette che vengono eliminate) delle transazioni immobiliari:
-2% nel caso di prima casa di abitazione;
-9% nelle restanti ipotesi.Le nuove aliquote dell’imposta di registro sostituiscono - a decorrere dal 2014 (data di entrata in vigore delle stesse) - l’imposta di bollo e le imposte ipocatastali, nonché i tributi speciali e le tasse ipotecarie.

Compartecipazione al gettito IVA
Attribuita ai Comuni, dovrà essere determinata con apposito D.P.C.M. in misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2% al gettito dell’IRPEF. Sempre con D.P.C.M. verranno definiti i criteri di attribuzione del gettito ai singoli Comuni.

Contrasto all’evasione
Inasprite le sanzioni amministrative per l’inadempimento degli obblighi di dichiarazione concernenti gli immobili (comprese quelle in materia di canone di locazione nell’ambito della nuova disciplina sulla cedolare secca); viene ampliato anche l’ interscambio informativo sui dati catastali.

Incentivato anche il ruolo dei Comuni: ad essi è assegnata una quota pari al 50% del gettito derivante dalla loro attività di accertamento; la quota è assegnata, anche in via provvisoria, sulle somme riscosse a titolo non definitivo.

Addizionali all’IRPEF
I Comuni nei quali non risulti finora stabilita oltre la percentuale dello 0,4% (che comunque costituirà il limite massimo raggiungibile) potranno aumentare l’addizionale IRPEF. L’aumento non potrà in ogni caso eccedere lo 0,2% annuo.

Imposta di soggiorno
I Comuni capoluogo di provincia e le città turistiche e d’arte potranno istituire un’imposta fino a 5 euro per notte a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive, con destinazione del relativo gettito ad alcune specifiche finalità, tra cui quelle a favore del turismo.

IMU
L’imposta municipale propria è introdotta a decorrere dal 2014, in sostituzione (per la componente immobiliare) dell’IRPEF e delle relative addizionali dovute per i redditi fondiari relativi ai beni non locati, nonché dell’ICI. Presupposto è il possesso di immobili diversi dall’abitazione principale, cui pertanto non si applica, incluse le pertinenze.

L’aliquota è stabilita nello 0, 76%, ridotta alla metà per gli immobili locati, con la facoltà per i Comuni di estendere in tutto o in parte tale riduzione anche agli immobili posseduti da soggetti cui si applichi l’IRES.
Ai Comuni è lasciata la possibilità di modificare l’aliquota di 0,3 punti percentuali, in aumento o in riduzione (fino a 0,2 punti nel caso della aliquota ridotta alla metà per gli immobili locati).
Sono esenti dall’IMU gli immobili posseduti dalle Amministrazioni pubbliche, nonché alcune categorie di immobili già esentati ai sensi della normativa dell’ICI (fabbricati destinati ad usi culturali, all’esercizio del culto, utilizzati dalle società non profit, etc..).

Sempre a decorrere dal 2014, l’imposta municipale secondaria, da introdursi con deliberazione del consiglio comunale in sostituzione degli attuali tributi sull’occupazione di aree pubbliche, sulle affissioni e sull’installazione dei mezzi pubblicitari.

mercoledì 2 marzo 2011

31.03.2011: REDAZIONE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA



Il punto 19 dell'Allegato B al D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice Privacy), nell'ambito dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici, prevede che:

"Entro il 31 marzo di ogni anno, il titolare di un trattamento di dati sensibili o di dati giudiziari, redige anche attraverso il responsabile, se designato, un documento programmatico sulla sicurezza contenente idonee informazioni riguardo:..."

Si ricorda quindi che anche quest'anno, entro il 31 marzo, è necessario provvedere alla redazione o all'aggiornamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza (Dps), attribuendo allo stesso data certa (ad es. tramite marcatura temporale, autoprestazione presso gli uffici postali). Si ritiene peraltro che la redazione sia opportuna anche se non sussistono variazioni: in tal caso sarà sufficiente replicare il Dps redatto l'anno precedente, aggiornando solo la data certa.

giovedì 24 febbraio 2011

17 marzo 2011, festa nazionale a costo zero



Gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festività soppressa del 4 novembre non si applicano a tale ricorrenza ma, in sostituzione, alla festa nazionale per il 150° anniversario dell'Unita' d'Italia proclamata per il 17 marzo 2011.

Limitatamente all'anno 2011, il giorno 17 marzo e' considerato giorno festivo ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 27 maggio 1949, n. 260.

Il decreto legge n. 5 del 2011, pubblicato sulla G.U., per evitare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e delle imprese private prevede che per il solo anno 2011 gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festività soppressa del 4 novembre si applicano alla festa nazionale per il 150° anniversario dell'Unita' d'Italia.
(D.L. 22/02/2011, n. 5, G.U. 23/02/2011, n. 44)
fonte www.ipsoa.it

martedì 22 febbraio 2011

CUD 2011, Assonime commenta le novità



SCADE IL 28 febbraio 2011
Nella circolare n. 4 del 21 febbraio 2011, Assonime commenta le novità previste per il modello CUD 2011, che i sostituti d'imposta dovranno rilasciare al contribuente entro il prossimo 28 febbraio.

Le principali modifiche riguardano, in particolare:
1)l’introduzione di nuovi campi per la certificazione della detassazione degli emolumenti premianti corrisposti negli anni precedenti;
2)la previsione di appositi spazi per recepire le particolari disposizioni che hanno riguardato gli adempimenti fiscali dei lavoratori dipendenti abruzzesi.Inoltre nella parte B “Dati fiscali” del modello si dovrà tener conto di quanto segue:
1)in dipendenza delle decisioni assunte in sede di G20 e in considerazione degli effetti economici distorsivi propri delle forme di remunerazione operate sotto forma di bonus e stock option è stata prevista un’addizionale del 10% sui compensi corrisposti dai dirigenti e ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che operano nel settore finanziario e che sono eccedenti il triplo della parte fissa della retribuzione erogata. Tale prelievo aggiuntivo trova applicazione sui compensi variabili corrisposti a decorrere dal 31 maggio 2010, ancorchè maturati negli anni precedenti;
2)i versamenti delle imposte sospese per eventi eccezionali, comprese le ritenute sospese, devono essere effettuati direttamente dal contribuente che ha usufruito dell’agevolazione;
3)per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico titolare di un reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore nell’anno 2009 a 35.000 euro viene prevista, in via sperimentale, una riduzione dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali sul trattamento economico accessorio per un importo massimo di 145.000 euro;
4)proroga della tassazione agevolata della retribuzione incentivante, al quale prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali del 10% sulle componenti variabili della retribuzione di lavoro dipendente corrisposte nel limite di 6.000 euro lordi ai dipendenti del settore privato. Il CUD 2011 prevede altresì la possibilità di assoggettare all'imposta sostitutiva anche gli elementi retributivi premianti corrisposti nel 2008 e 2009 che avevano scontato l’imposta ordinaria.
(Circolare Assonime 21/02/2011, n. 4)
fonte www.ipsoa.it

venerdì 18 febbraio 2011

17 marzo 2011: via libera del Consiglio dei ministri alla festività



Il Consiglio dei Ministri, in data 18.3.2010, ha emanato un decreto legge con il quale ha precisato che per la festività del 150° dell'Unità d'Italia troveranno applicazione gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festività del 4 novembre (che solo per il 2011 non esplica i predetti effetti). Tale decisione è stata presa per non far gravare in termini di costi legati alla festività del 17 marzo il sistema produttivo.

martedì 15 febbraio 2011

Detassazione 2011: necessari gli accordi territoriali



Agenzia delle Entrate e Ministero Lavoro e Politiche sociali Circolare 14/02/2011, n. 3 /E

L'agenzia delle entrate e il Ministero del lavoro hanno siglato una circolare congiunta sull'applicazione della detassazione ai compensi erogati per incremento di produttività.
In particolare la facoltà concessa al dipendente di rinunciare espressamente al regime della tassazione sostitutiva vale anche per il 2011.
La circolare dettaglia quali sono le fonti contrattuali istitutive e individua i compensi in questione. Rientrano negli istituti retributivi agevolabili anche i ristorni ai soci delle cooperative nella misura in cui siano collegati ad un incremento di produttività.

venerdì 11 febbraio 2011

Nuove aliquote contributive artigiani e commercianti per l'anno 2011



1.Premessa.

Le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell’INPS, per il corrente anno 2011, restano confermate nella misura pari al 20,00% prevista dall’art. 1, comma 768 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

Continuano ad applicarsi, anche per l’anno 2011, le disposizioni di cui all’art. 59, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto.
Si richiamano, a tal proposito, i chiarimenti e le direttive fornite con le circolari n. 63 del 17 marzo 1998 e n. 33 del 15 febbraio 1999. Inoltre, in merito all’individuazione dei soggetti aventi titolo all’agevolazione contributiva, si rinvia alle disposizioni contenute nella circolare n. 175 del 29 luglio 1998.

Per i coadiuvanti e i coadiutori di età inferiori a ventuno anni, continuano ad applicarsi le agevolazioni stabilite dall’art. 1, comma 2, della legge 2 agosto 1990, n. 233.
Per i soli iscritti alla gestione degli Esercenti attività commerciali, alla predetta aliquota dovrà essere sommato lo 0,09%, a titolo di aliquota aggiuntiva istituita dall’art. 5 del Decreto legislativo 28 marzo 1996 n. 207, ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale. L’obbligo al versamento di tale contributo è stato prorogato, ad opera dell’art. 19-ter, comma 2, del d.l. 28 novembre 2008 n. 185 (convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2), fino al 31 dicembre 2013.
Per effetto di quanto disposto dall’articolo 49, comma 1 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni, è dovuto inoltre un contributo per le prestazioni di maternità stabilito, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di € 0,62 mensili.

2. Contribuzione IVS sul minimale di reddito

Per l'anno 2011, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a € 14.552,00.
Tale valore è stato ottenuto – in base alle disposizioni contenute nell'art.1, comma 3 della legge 2 agosto 1990, n. 233 - moltiplicando per 312 il minimale giornaliero di retribuzione da utilizzare per il calcolo dei contributi in favore degli operai dei settori artigianato e commercio in vigore al 1° gennaio 2011 (€ 44,49) ed aggiungendo al prodotto l'importo di € 671,39 così come disposto dall'art. 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 415.
Pertanto le aliquote per il corrente anno risultano come segue:
Artigiani
Commercianti
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni
20,00%
20,09%
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni
17,00%
17,09%

La riduzione contributiva al 17,00% (artigiani) e al 17,09% (commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni. In conseguenza di quanto sopra, il contributo calcolato sul reddito “minimale” risulta così determinato:
Artigiani
Commercianti
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni
2.917,84 (2.910,40 IVS + 7,44 maternità)
2.930,94 (2923,50 IVS+ 7,44 maternità)
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni
2.481,28 ( 2.473,84 IVS + 7,44 maternità)
2.494,38( 2.486,94 IVS + 7,44 maternità)

Per i periodi inferiori all'anno solare, il contributo sul “minimale” rapportato a mese risulta pari a:
Artigiani
Commercianti
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni
243,15( 242,53 IVS + 0,62 maternità)
244,24 ( 243,62 IVS + 0,62 maternità)
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni
206,77 (206,15 IVS + 0,62 maternità)
207,86 (207,24 IVS + 0,62 maternità)

Si ritiene opportuno precisare che il minimale di reddito ed il relativo contributo annuo devono essere riferiti al reddito attribuito ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa.

3 – Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale

Il contributo per l’anno 2011 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa (circolare n. 102 del 12 gennaio 2003) prodotti nel 2010 per la quota eccedente il predetto minimale di €. 14.552,00 annui in base alle citate aliquote e fino al limite di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all’importo di €.43.042,00.
Per i redditi superiori a € 43.042,00 annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale, disposto dall’art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438.

Le aliquote contributive, pertanto, risultano determinate come segue:

Soggetti
scaglione di reddito
Artigiani
Commercianti
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni
fino 43.042,00
20,00%
20,09%
da 43.042,01
21,00%
21,09%
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni
fino 43.042,00
17,00%
17,09%
da 43.042,01
18,00%
18,09%

Il contributo in argomento – denominato contributo a conguaglio – sommato al contributo sul minimale di reddito di cui al precedente punto 1) deve essere considerato come acconto delle somme dovute sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2011 (si veda in proposito il seguente punto 4).

4 – Massimale imponibile di reddito annuo.

Come è noto, il comma 4 dell’art. 1 della citata legge n. 233/1990 stabilisce che, in presenza di un reddito d'impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l'assicurazione generale obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti (2,00 per cento), la quota di reddito eccedente tale limite, per il 2011 pari a € 43.042,00, viene presa in considerazione, ai fini del versamento dei contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari ai due terzi del limite stesso.

Per l'anno 2011, pertanto, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a € 71.737,00(€ 43.042,00 più € 28.695,00 ).

Si sottolinea che i redditi sopra descritti sono limiti individuali da riferire ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa e non massimali globali da riferire all'impresa stessa.

I predetti limiti individuali riguardano esclusivamente i soggetti iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al primo gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data. Viceversa, ai sensi dell’art. 2, comma 18 della legge n. 335/1995, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari, per il 2011, ad € 93.622,00 e tale massimale non è frazionabile in ragione mensile.
Per quanto precede, il contributo previdenziale massimo dovuto per l’IVS risulta come segue :

lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

Artigiani
Commercianti
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni
14.634,35 (43.042,00*20,00% +28.695,00 * 21%)
14.698,91 (43.042,00* 20,09% + 28.695,00 * 21,09%)
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni
12.482,24 (43.042,00*17,00.% + 28.695,00 * 18,00%)
12.546,80 (43.042,00 * 17,09% +28.695,00 * 18,09%)

5 – Contribuzione a saldo
Ai sensi della legge n. 438/92, il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti:

a)è calcolato sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF (e non soltanto su quello derivante dall'attività che dà titolo all'iscrizione nella gestione di appartenenza);

b)è rapportato ai redditi d'impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (quindi, per i contributi dell'anno 2011, ai redditi 2011, da denunciare al fisco nel 2012).

In conseguenza di quanto sopra, qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa realizzati nel 2011, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.
Con riferimento all’imponibile contributivo, si fa rinvio alle disposizioni di carattere generale, in materia di reddito d’impresa, contenute nella circolare n. 102 del 12 giugno 2003.

6 – Imprese con collaboratori

Qualora il titolare si avvalga anche dell'attività di familiari collaboratori, i contributi eccedenti il minimale devono essere determinati nella seguente maniera:
a)imprese familiari legalmente costituite:
sia i contributi per il titolare, sia quelli per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali (cfr. art. 50-bis c.c.; art. 5, comma 4 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917);
b)aziende non costituite in imprese familiari:
il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali; in ogni caso, il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non può superare il 49 per cento del reddito globale dell'impresa; i contributi per il titolare e per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito attribuita a ciascuno di essi (cfr. art. 1, comma 5 della legge 2 agosto 1990, n. 233).

7 – Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo

Coloro che esercitano l'attività di affittacamere ed i produttori di terzo e quarto gruppo iscritti alla Gestione dei commercianti, non sono soggetti all'osservanza del minimale annuo di reddito (circolare n. 12 del 22 gennaio 2004); di conseguenza gli stessi sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale IVS calcolati sull'effettivo reddito, maggiorati dell'importo della contribuzione, dovuta per le prestazioni di maternità, pari a € 0,62 mensili.

8 – Termini e modalità di versamento

I contributi devono essere versati, come è noto, tramite i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono:
16 maggio, 16 agosto, 16 novembre 2011 e 16 febbraio 2012, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito; entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2010, primo acconto 2011 e secondo acconto 2011.
Circolare Inps n. 34 del 10/02/2011

RiOL per la trasmissione telematica dei ricorsi all'INPS



Dal 21 febbraio, ma previsto un regime transitori
L’INPS, con circolare n. 32 del 10 febbraio 2011, comunica che dal 21 febbraio 2011, anche i ricorsi amministrativi dovranno essere presentati utilizzando il il canale telematico con la procedura Ricorsi On Line .
Continua il processo che porterà all’utilizzo esclusivo del canale telematico per la presentazione delle principali domande di prestazioni e servizi all’INPS. Infatti, dal 21 febbraio 2011 anche i ricorsi amministrativi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie dovranno essere presentati:

- direttamente dal cittadino, dotato di PIN, tramite accesso al sito internet dell’Istituto attraverso il seguente percorso:

www.inps.it
Servizi online
per tipologia di utente
cittadino
ricorsi on-line.

- tramite gli Enti di patronato e gli altri soggetti abilitati all’intermediazione con l’Istituto ai sensi dell’art. 1, L. n. 12/1979, attraverso i servizi telematici dell’Istituto, da loro utilizzati, attraverso il seguente percorso:

www.inps.it
servizi online;
per tipologia di utente;
aziende, consulenti e professionisti;
ricorsi on-line.

Per gli avvocati, è stata inserita la specifica profilazione ed il Pin dovrà essere richiesto all’Istituto; una volta ottenuto il Pin il percorso da seguire è identico a quello utilizzato dal cittadino ma l’Avvocato sarà riconosciuto come procuratore del ricorrente e quindi abilitato alla trasmissione dei ricorsi per conto dei propri clienti.
La procedura rilasciata in produzione è denominata “Ricorsi On Line” (“RiOL”) ed è, per l’appunto, disponibile nell’area dedicata ai servizi online del portale web www.inps.it. Nell’apposita sezione è disponibile il manuale di riferimento per l’applicazione che comunque è allegato anche alla circolare n. 32/2011.

Ad ogni buon conto si precisa che, in via transitoria e per un periodo di 60 gg., sarà ancora possibile presentare i ricorsi con le consuete modalità dopodichè il canale telematico sarà l’unico utilizzabile.
(Circolare INPS 10/02/2011, n. 32
fonte www.ipsoa.it

giovedì 10 febbraio 2011

Gestione separata Inps Aliquote 2011



Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l’anno 2011.

1) Aliquote contributive
Con circolare n. 8 del 17 gennaio 2008 sono stati illustrati gli effetti sulla contribuzione previsti dall’articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, che ha determinato il graduale incremento delle aliquote contributive pensionistiche e di computo per gli iscritti alla Gestione separata fino all’anno 2010.
Per l’anno 2011 l’articolo 1, comma 10, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 aveva previsto, a decorrere dal 1°gennaio 2011, un innalzamento nella misura di 0,09 punti percentuali dell’aliquota contributiva di finanziamento, ma il comma 39 dell’articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n.220 (legge di stabilità 2011) ha abrogato il citato comma 10.
Pertanto nulla è innovato rispetto alle aliquote vigenti nel 2010.
Come negli anni precedenti, per gli iscritti che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale è dovuta l’ulteriore aliquota contributiva, istituita dall’articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997, per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera e, per determinate categorie, alla malattia (vedi circolare n. 76 del 16/4/2007 e messaggio n. 12768 del 22/5/2007).

La predetta aliquota contributiva aggiuntiva, inizialmente stabilita nella misura dello 0,50 per cento, a far data dal 7 novembre 2007 è pari allo 0,72 per cento (v. messaggio n. 27090 del 9/11/2007).
In conseguenza del quadro sopra riassunto, le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione separata nell’anno 2011, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, sono complessivamente fissate come segue:

Aliquote soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie
26,72% (26,00%IVS + 0,72)
soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria
17,00%
2) Ripartizione dell’onere contributivo e modalità di versamento

La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente rimane fissata nella misura rispettivamente di un terzo e due terzi, salvo il caso di associazione in partecipazione, per il quale la ripartizione tra associante ed associato avviene in misura pari rispettivamente al 55 per cento e al 45 per cento dell’onere totale.

Si rammenta che il versamento dei contributi deve essere eseguito dal titolare del rapporto contributivo (committente o associante) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso, mediante il modello F24 (telematico nel caso dei titolari di partita IVA).

Si rammenta, inoltre, che per i professionisti iscritti alla Gestione separata l’onere contributivo è tutto a carico dei soggetti stessi ed il versamento dei contributi deve essere eseguito, tramite il modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2010, primo acconto 2011 e secondo acconto 2011).

3) Massimale annuo di reddito
Le predette aliquote del 26,72 per cento e del 17,00 per cento, sono applicabili, con i criteri sopra esposti, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del massimale di reddito previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, che per l’anno 2011 è pari a euro 93.622,00.

4) Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2011

Per il versamento dei contributi in favore dei collaboratori, i cui compensi ai sensi dell’articolo 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342 sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente, trova tuttora applicazione il disposto del primo comma dell’articolo 51 del T.U.I.R., in base al quale le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo d’imposta precedente (c. d. principio di cassa allargato).
Da ciò consegue che i compensi erogati ai collaboratori entro la data del 12 gennaio 2011 e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2010 sono da calcolare con le aliquote contributive in vigore nel 2010.

5) Minimale per l’accredito contributivo
Per quanto concerne l’accredito dei contributi, basato sul minimale di reddito di cui all’articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990, si comunica che per l’anno 2011 detto minimale è pari ad euro 14.552,00.
Pertanto gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l’aliquota del 17 per cento avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di euro 2.473,84, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l’aliquota del 26,72 per cento avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuale pari ad euro 3.888,29 (di cui 3.784,00 ai fini pensionistici).
Com’è noto, qualora alla fine dell’anno il predetto minimale non fosse stato raggiunto, vi sarà una contrazione dei mesi accreditati in proporzione al contributo versato (v. art. 2, comma 29, L. 335/1995).

6) Aliquote di computo
Per il 2011 le aliquote di computo restano confermate nella misura del 26 per cento e del 17 per cento, rispettivamente per i soggetti non iscritti ad altra gestione pensionistica obbligatoria e per tutti i rimanenti iscritti.
Per informazioni in merito alle aliquote di computo che si sono succedute nel tempo nella Gestione separata si rimanda alla circolare n. 7/2007.

martedì 1 febbraio 2011

Massimali CIG anno 2011



Precisiamo che ad oggi (01/02/11) non sono stati ancora determinati, da parte dell’Inps, i valori dei minimali, del limite di reddito per il contributo aggiuntivo 1% e del massimale contributivo ai fini pensionistici.

In attesa delle disposizioni Inps, abbiamo calcolato il minimale giornaliero al valore di E. 44,49 (il minimale orario del part-time viene calcolato sulla base di tale importo). Il valore in questione viene applicato alla generalità dei dipendenti, sia ai fini Inps che Inail; fanno eccezione soltanto alcune particolari categorie, come i dirigenti.

Il limite di imponibile per l’applicazione del contributo aggiuntivo 1% è stato aggiornato ad E. 42.958,00 annuali, corrispondenti ad E. 3.580,00 mensili. Ricord

Il massimale contributivo ai fini pensionistici è stato calcolato ad E. 93.437,00 annuali.

E’ stato aggiornato anche il valore massimo dell’indennità di maternità a carico dello Stato (ex-codice ‘M053’ sulle denunce mensili), passato a E. 1.943,05, per gli eventi relativi all’anno 2011.

MASSIMALI C.I.G. ANNO 2011
Sono stati aggiornati i massimali utilizzati per il calcolo della CIG relativamente all’anno 2011.
Ricordiamo che tali importi vengono utilizzati sia per il calcolo dell’eventuale anticipazione da parte del datore di lavoro, sia per il conguaglio a seguito dell’autorizzazione da parte dell’Inps.

Precisiamo che, ad oggi (01/02/11), non è stata ancora pubblicata la circolare Inps relativa ai minimali e massimali in vigore nell’anno 2011. Gli importi aggiornati sono quindi da considerare provvisori e soggetti a possibile variazione, in caso di differenze significative rispetto ai valori che verranno comunicati dall’Inps.
Gli importi da noi predisposti, in relazione all’anno 2011, sono i seguenti:
- limite di retribuzione per la scelta del massimale E. 1962,77
- massimale non edili E. 853,84 (1° scaglione) ed E. 1.026,24 (2° scaglione)
- massimale edili E. 1.024,61 (1° scaglione) ed E. 1.231,49 (2° scaglione)
Non appena l'INPS emettera l'apposita circolare ne verrà data informazione con la pubblicazione dell'apposito link per scaricarla.

Aggiornamento del 02/02/11 - L'INPS ha diramato la circolare 24 del 01/02/11 che è reperibile a questo link http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%2024%20del%2001-02-2011.htm