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venerdì 27 dicembre 2013


Destinazione Italia approda in Gazzetta Ufficiale

Sulla Gazzetta ufficiale n. 300 del 23 dicembre scorso è stato pubblicato il Decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 recante “Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015”, cosiddetto “Destinazione Italia”.
Il decreto-legge, approvato dal Consiglio dei Ministri del 13 dicembre e già in vigore dal 24 dicembre è costituito da 15 articoli che dettano disposizioni per l’attuazione ad alcune misure fondamentali per il piano “Destinazione Italia” approvato dal Consiglio dei Ministri il 19 settembre scorso.
Qui di seguito i principali punti del decreto-legge.

Art. 1 - Risparmio sulle Bollette energetiche per 850 milioni di euro - Disposizioni per la riduzione di costi gravanti sulle tariffe elettriche con l’introduzione di un sistema incentivante opzionale offerto ai produttori di energia elettrica rinnovabile, per gli indirizzi strategici dell’energia geotermica ed in materia di certificazione energetica degli edifici e di condomini. Il risparmio è quantificato in circa 850 milioni di euro.

Art. 1 - Risparmi sulle bollette - Sono stati varati alcuni interventi finalizzati a ridurre in modo strutturale il costo della bolletta elettrica, presupposto imprescindibile per il recupero di competitività del Paese. Il risparmio per le imprese ed i consumatori è stimato in circa 450 milioni di euro e si sostanzia in 3 interventi principali: l’introduzione di un sistema incentivante alternativo offerto ai produttori di energia elettrica rinnovabile, sia eolica che fotovoltaica, in grado di diluire nel tempo gli oneri sulla componente A3.

Art. 2 - Misure a sostegno di nuove S.r.l. - Si favorisce la nascita e l’avvio di attività delle nuove S.r.l., attraverso una maggiore pubblicità degli adempimenti presso il registro delle imprese e la previsione di modalità semplificate di pagamento dei diritti dovuti.

Art. 3 - Credito d’imposta sul 50% delle spese per favorire l’incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo - Si punta sull’innovazione, con un credito d’imposta sul 50% delle spese incrementali in ricerca e sviluppo negli anni 2014-2016, con agevolazione massima di 2,5 milioni di euro per impresa ed un budget totale pari a 200 milioni di euro annui, a valere sulla prossima programmazione dei fondi comunitari 2014-2020 (che spesso non sono stati finora pienamente utilizzati dall’Italia). In questo modo potremo attivare nuovi investimenti in ricerca e sviluppo per oltre 600 milioni di euro annui.

Art. 4 - Agevolazioni per il riutilizzo di siti inquinati da bonificare - Per promuovere il riutilizzo produttivo dei siti inquinati di interesse nazionale da bonificare, individuati dal Ministero dell’ambiente, suscitando investimenti superiori a 1,3 miliardi di euro, si introducono facilitazioni procedurali e benefici fiscali per i soggetti che partecipano al relativo accordo di programma, che sono tenuti indenni dalle responsabilità per l’inquinamento fermo restando il rispetto del principio “chi inquina paga”, mantenendo quindi tutte le responsabilità di chi ha inquinato in relazione agli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ristoro dei danni.

Art. 6 - Detrazioni fiscali per interventi di connessione digitale - Si tratta di promuovere la diffusione dei servizi di connettività digitale mediante un’agevolazione per gli interventi volti ad assicurare una connessione digitale veloce per le PMI; la detrazione di imposta è del 65% per un massimo di 20.000 euro, per gli interventi di rete fissa o mobile che consentano l’utilizzo della connessione digitale. Tale agevolazione è data nei limiti consentiti dalla normativa europea di “aiuti de minimis”.

Art. 6 - Credito d’imposta per l’editoria - Per contrastare la crisi del comparto editoriale si estende temporalmente l’attuale credito d’imposta, si disciplina l’esposizione dei prodotti editoriali nelle edicole, si consente la partecipazione di soci sovventori alle cooperative di giornalisti, si disciplinano i servizi stampa per le amministrazioni centrali.

Art. 8 - Attuazione di disposizioni in materia di assicurazione R.C. Auto - Le disposizioni approntate mirano, nel pieno rispetto e nel potenziamento della concorrenza tra imprese e della trasparenza del mercato, a conseguire un radicale abbattimento dei premi assicurativi e una ferma lotta alle frodi. Nessun pregiudizio per l’autonomia negoziale delle compagnie che, al contrario, è preservata ed ampliata per effetto di varie previsioni. Gli interventi A favore e a tutela degli assicurati mediante riduzione del premio assicurativo a fronte di:
  • installazione scatola nera con uno sconto di almeno il 7 per cento;
  • risarcimento del danno in forma specifica con una riduzione non è inferiore al 10 per cento;
  • non cedibilità del diritto al risarcimento del danno con una riduzione del premio in misura non inferiore al 4 per cento;
  • riduzione del premio nei casi in cui l’assicurato accetti la clausola contrattuale in virtù della quale le prestazioni di servizi medico – sanitari a seguito del sinistro devono essere effettuate da professionisti retribuiti direttamente dalle imprese con la riduzione del premio non può essere di misura inferiore al 7 per cento.

Art. 9 - Misure per favorire la diffusione della lettura - Per favorire una maggiore diffusione della lettura dei libri cartacei è riconosciuta una detrazione fiscale del 19% sulle spese sostenute nel corso dell’anno solare per l’acquisto di libri muniti di codice ISBN, per un importo massimo di € 2000, di cui € 1000 per i libri scolastici ed universitari ed € 1000 per tutte le altre pubblicazioni.

Art. 11 - Mutui agevolati a tasso zero per contrastare le crisi industriali - Per contrastare le crisi industriali, anche al di fuori delle aree di crisi complessa, e favorire lo sviluppo dell’autoimprenditorialità e delle piccole imprese, soprattutto ad opera di giovani e donne, si semplificano e razionalizzano le attuali agevolazioni della Legge 185, concentrandole nella forma del mutuo agevolato a tasso zero ed eliminando la parte di contributo a fondo perduto, consentendo di attivare 300 milioni di nuovi investimenti con 3000 nuovi occupati.

Art. 12 - Agevolazioni per le Pmi - Semplificazione e razionalizzazione delle attuali agevolazioni concentrandole nella forma del mutuo agevolato a tasso zero ed eliminando la parte di contributo a fondo perduto per gli investimenti di piccole o micro imprese costituite da non più di sei mesi in forma societaria e in cui la maggioranza dei soci e delle quote di partecipazione sia composta da soggetti di età compresa tra i 18 e i 35 anni oppure donne. Lo strumento agevolativo è utilizzabile su tutto il territorio nazionale e non più solo nelle zone obiettivo 1 e 2 e nelle aree svantaggiate.

Art. 13 - Disposizioni urgenti per EXPO 2015 e per le opere pubbliche - Si prevede la revoca di assegnazioni del CIPE relative ad interventi che non sono stati avviati, per un importo di 165,390 milioni di euro, che vengono destinati per 53,2 milioni a progetti cantierabili relativi allo svolgimento di EXPO 2015, cui vengono destinati ulteriori 42,8 milioni. Le residue disponibilità sono destinate ad interventi immediatamente cantierabili finalizzati al miglioramento della competitività dei porti italiani e dell’efficienza del trasferimento ferroviario e modale all’interno dei sistemi portuali, cui vengono destinati le disponibilità derivanti dai fondi statali trasferiti alle autorità portuali, che poi vengono revocati e riassegnate nel limite di 200 milioni per il 2014. Inoltre si autorizza il comune di Napoli a contrarre mutui per la realizzazione della linea 1 della metropolitana di Napoli, in deroga alle disposizioni in materia di riequilibrio finanziario pluriennale.
Fonte: lavoripubblici.it

giovedì 21 novembre 2013

                     Redditometro: concluso l'esame del Garante

Prescritte modifiche per rendere conforme lo strumento antievasione alle norme sulla privacy


Il Garante per la privacy ha dato il via libera al cosiddetto "redditometro", ma ha prescritto all'Agenzia delle entrate l'adozione di una serie di misure e accorgimenti per ridurre al minimo i rischi per la privacy delle persone e nel contempo rendere lo strumento di accertamento più efficace nella lotta all'evasione fiscale.
Va ricordato che per calcolare lo scostamento tra i redditi dichiarati e le spese effettuate e per selezionare i contribuenti da sottoporre a controlli, il nuovo redditometro si fonda sul trattamento automatizzato di dati personali in possesso dell'Agenzia delle entrate - comunicati dallo stesso contribuente o da soggetti esterni (es. società telefoniche, assicurazioni) - e sull'imputazione anche di spese presunte, determinate
sulla base dell'attribuzione automatica al contribuente di un determinato "profilo". Questo tipo di trattamento, che comporta la "profilazione" dei contribuenti e presenta rischi specifici per i diritti fondamentali delle persone, ha reso necessaria la verifica preliminare del redditometro da parte del Garante.
L'Amministrazione finanziaria ha scelto di quantificare le spese presunte anche ricorrendo alle cosiddette "spese medie Istat" ricavate dall'appartenenza del contribuente ad una specifica tipologia di famiglia e alla residenza in una determinata aera geografica.
Nel corso della complessa e approfondita verifica preliminare svolta dal Garante sul sistema di accertamento sintetico del reddito dei contribuenti, sono emersi, anche a seguito di accertamenti ispettivi, numerosi profili di criticità (derivanti, peraltro, anche dallo stesso Decreto ministeriale di attuazione del nuovo redditometro) che rendevano il sistema non conforme alle norme sulla privacy. In particolare, riguardo: alla qualità ed esattezza dei dati utilizzati dall'Agenzia delle entrate; all'individuazione in via presuntiva della spesa sostenuta da
ciascun contribuente riguardo ad ogni aspetto della vita quotidiana (tempo libero, libri, pasti fuori casa etc.) mediante l'attribuzione alla generalità dei soggetti censiti nell'anagrafe tributaria della spesa media rilevata dall'Istat; all'informativa da rendere al contribuente.
Alcune di queste criticità sono state risolte già nel corso della verifica preliminare mediante i correttivi apportati dall'Agenzia delle entrate, anche su indicazione del Garante. Ulteriori misure a garanzia dei contribuenti sono state invece prescritte dall'Autorità con il provvedimento odierno.
Ecco in sintesi le misure che renderanno il nuovo redditometro conforme alla normativa sulla privacy.
Profilazione
Il reddito del contribuente potrà essere ricostruito utilizzando unicamente spese certe e spese che valorizzano elementi certi (possesso di beni o utilizzo di servizi e relativo mantenimento) senza utilizzare spese presunte basate unicamente sulla media Istat.
Spese medie Istat
I dati delle spese medie Istat non possono essere utilizzati per determinare l'ammontare di spese frazionate e ricorrenti (es. abbigliamento, alimentari, alberghi etc.) per le quali il fisco non ha evidenze certe. Tali dati infatti, riferibili allo standard di consumo medio familiare, non possono essere ricondotti correttamente ad alcun individuo, se non con notevoli margini di errore in eccesso o in difetto.
Fitto figurativo
Il cosiddetto "fitto figurativo" (attribuito al contribuente in assenza di abitazione in proprietà o locazione nel comune di residenza) non verrà utilizzato per selezionare i contribuenti da sottoporre ad accertamento, ma solo ove necessario a seguito del contraddittorio. Il "fitto figurativo" dovrà essere attribuito solo una volta verificata la corretta composizione del nucleo familiare, per evitare le incongruenze
riscontrate dal Garante (che comportavano l'attribuzione automatica a 2 milioni di minori della spesa fittizia per l'affitto di una abitazione).
Esattezza dei dati
L'Agenzia dovrà porre particolare attenzione alla qualità e all'esattezza dei dati al fine di prevenire e correggere le evidenti anomalie riscontrate nella banca dati o i disallineamenti tra famiglia fiscale e anagrafica. La corretta composizione della famiglia è infatti rilevante per la ricostruzione del reddito familiare, l'individuazione della tipologia di famiglia o l'attribuzione del fitto figurativo.
Informativa ai contribuenti
Il contribuente dovrà essere informato, attraverso l'apposita informativa allegata al modello di dichiarazione dei redditi e disponibile anche sul sito dell'Agenzia delle entrate, del fatto che i suoi dati personali saranno utilizzati anche ai fini del redditometro.
Contraddittorio
Nell'invito al contraddittorio dovrà essere specificata chiaramente al contribuente la natura obbligatoria o facoltativa degli ulteriori dati richiesti dall'Agenzia (es. estratto conto) e le conseguenze di un eventuale rifiuto anche parziale a rispondere.
Dati presunti di spesa, non ancorati ad alcun elemento certo e quantificabili esclusivamente sulla base delle spese Istat, non potranno costituire oggetto del contraddittorio. E questo perché la richiesta di tali dati - relativi ad ogni aspetto della vita quotidiana, anche risalenti nel tempo - entra in conflitto con i principi generali di riservatezza e protezione dati sanciti in particolare dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.


martedì 19 novembre 2013

COMUNICATO STAMPA

Tutti i servizi di Equitalia in un unico portale web
Su www.gruppoequitalia.it anche gli strumenti per gli enti pubblici
 

Un unico indirizzo internet in cui sia gli enti creditori sia i contribuenti possono
trovare le informazioni e i servizi di Equitalia. Tutte le applicazioni e gli strumenti
dedicati agli enti, prima disponibili su www.equitaliaservizi.it, da oggi saranno
raggiungibili solo dal portale istituzionale di Equitalia www.gruppoequitalia.it.

L’integrazione dei due siti è stata completata a seguito della fusione per
incorporazione di Equitalia Servizi, la società del Gruppo fornitrice degli
strumenti tecnologici di supporto informatico e operativo alla riscossione, in
Equitalia SpA avvenuta a luglio.

Gli enti pubblici registrati al sito possono usufruire dell’ampia gamma dei servizi
messi a loro disposizione gratuitamente da Equitalia, utilizzando le credenziali
di accesso all’area riservata già attive. A oggi sono circa 70 mila gli utenti che
utilizzano le diverse applicazioni di Equitalia dedicate agli enti.

Per accedere all’area riservata basterà cliccare sul box di colore verde dedicato
ai servizi per gli enti presente nella homepage del sito. Tra i principali applicativi
ricordiamo “Verifica inadempimenti”, che consente all’ente creditore di
controllare se può effettuare un pagamento nei confronti di un proprio fornitore,
e “Rendicontazione online”, che garantisce la verifica di tutta l'attività, propria
della riscossione, svolta da Equitalia sul territorio nazionale. Un servizio molto
importante e apprezzato dagli utenti è anche “Frontespizio Digitale”, che
permette all’ente di apporre il visto di esecutorietà sui ruoli attraverso la firma
digitale, eliminando i processi cartacei con notevoli vantaggi in termini di costi,
velocità dei processi ed esattezza dei dati.

giovedì 14 novembre 2013

Nuovo interesse di dilazione per il pagamento dei debiti contributivi a seguito nuova determinazione tasso di interesse adottado dalla BCE


OGGETTO: Variazione della misura dell’interesse di dilazione e di differimento e
delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei
contributi previdenziali e assistenziali.

SOMMARIO: La Banca Centrale Europea con la decisione del 7 novembre 2013 ha ridotto
di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento
principali dell’Eurosistema (ex TUR) che, pertanto, con decorrenza dal 13
novembre 2013 è pari allo 0,25%.
Premessa

La Banca Centrale Europea con la decisione di politica monetaria del 7 novembre 2013 ha
ridotto di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali
 dell’Eurosistema (ex Tasso Ufficiale di Riferimento) (1) che, a decorrere dal 13 novembre 2013
è pari allo 0,25%.

Tale variazione incide sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare
agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di Previdenza e Assistenza
obbligatorie nonché sulla misura delle sanzioni civili di cui all’art. 116, comma 8, lett. a) e b) e
comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.


1)-Interesse di Dilazione e di Differimento

L'interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili e
l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei
contributi dovranno essere calcolati al tasso del 6,25% annuo (2).

Tale misura trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 13
novembre 2013.


I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso precedentemente in vigore
non subiranno modificazioni.

Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo
tasso pari al 6,25% sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di ottobre
2013.


2)-Sanzioni Civili

La decisione della Banca Centrale Europea, che ha definito, a decorrere dal 13 novembre
2013, la riduzione del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali nella
misura sopra riportata, comporta la variazione delle sanzioni civili come segue.

Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, di cui alla lett. a), comma 8,
dell’art. 116 della legge 388/2000, la sanzione civile è pari al 5,75% in ragione d’anno (tasso
dello 0,25% maggiorato di 5,5 punti) (3).

La medesima misura del 5,75% annuo, trova applicazione anche con riferimento all’ipotesi di
cui alla lett. b), secondo periodo, del predetto art. 116, comma 8 (4).

Resta ferma, in caso di evasione (art. 116, comma 8, lett. b), primo periodo) la misura della
sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento nel limite del 60 per cento dell’importo
dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Con riferimento all’ipotesi disciplinata dal comma 10 dell’art. 116, la sanzione civile sarà
dovuta nella stessa misura del 5,75% annuo (5).


3)-Sanzioni ridotte in caso di Procedure Concorsuali

Il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto, con deliberazione n. 1 dell’8 gennaio 2002, ha
stabilito che in caso di procedure concorsuali (6) le sanzioni ridotte, nell’ipotesi prevista
dall’art. 116, comma 8, lett. a) della già citata legge 388/2000, dovranno essere calcolate nella
misura del TUR oggi tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali
dell’Eurosistema.

Nell’ipotesi di evasione, di cui all’art. 116, comma 8, lett. b) della medesima legge, la misura
delle sanzioni è pari al predetto tasso aumentato di due punti.
Il Consiglio di Amministrazione, con la citata deliberazione, ha stabilito, tuttavia, ai sensi
dell’art. 1, comma 220, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (7), che il limite massimo della
riduzione non può essere inferiore alla misura dell’interesse legale.

Pertanto “qualora il tasso del TUR scenda al di sotto del tasso degli interessi legali, la riduzione
massima sarà pari al tasso legale, mentre la minima sarà pari all’interesse legale maggiorato di
due punti”.

Tenuto conto che per effetto della decisione della Banca Centrale Europea in trattazione, a
decorrere dal 13 novembre 2013, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento
principali (ex TUR) è inferiore alla misura dell’interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2012
(8), nell’ipotesi prevista dal comma 8, lett. a) del citato art. 116, la misura delle sanzioni
ridotte sarà pari alla misura degli interessi legali (2,50% annuo).

Diversamente nel caso di cui al comma 8, lett. b) del medesimo articolo, la misura delle
sanzioni ridotte sarà pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali -
0,25%annuo - maggiorato di due punti (2,25% annuo).


 Il Direttore Generale
 Nori

Note:
(1) Il Decreto 26 settembre 2005 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha disposto che il
Tasso Ufficiale di Riferimento deve essere sostituito con il Tasso applicato alle operazioni di
rifinanziamento principale dell'Eurosistema fissato periodicamente dal Consiglio direttivo della
Banca Centrale Europea.

(2) Le norme che regolano la misura degli interessi di dilazione e differimento sono:
D. L. 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n.
537 art. 13, comma 1,“L'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale
dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di
forme di previdenza e assistenza obbligatoria è pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli
accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti, e sarà
determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale con effetto dalla data di emanazione del decreto stesso”.
D. L. n. 318 del 14.6.1996, convertito nella legge n. 402 del 29.7.1996, art. 3, comma 4, “A
decorrere dal 1° luglio 1996, è determinata in sei punti la maggiorazione di cui all'art. 13,
primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella
legge 26 settembre 1981, n. 537 e successive modificazioni e integrazioni”.

(3) Art. 116, comma 8, legge 23 dicembre 2000, n. 388: omissis
a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è
rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in
ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile
non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti
entro la scadenza di legge.

(4) Art. 116, comma 8, legge 23 dicembre 2000, n. 388:
b) omissis. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima
di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal
termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei
contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti
al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento
maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per centodell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge.

(5) Art. 116, comma 10, legge 23 dicembre 2000, n. 388:
Nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive
incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla
ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o
amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine
fissato dagli enti impositori, si applica una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso
ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al
40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

(6) Circolare n. 88 del 9 maggio 2002, punto 5.

(7) Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 220:
Nelle ipotesi di procedure concorsuali, in caso di pagamento integrale dei contributi e spese, la
somma aggiuntiva può essere ridotta ad un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi
legali, secondo criteri stabiliti dagli enti impositori.

(8) Circolare n. 44 del 23 marzo 2012.

lunedì 11 novembre 2013

Il contratto di ricollocazione nella Legge di stabilità un valido emendamento bipartisan presentato da varie forze politiche, che se attuato sarebbe più utile di tante leggi del fare finora approvate.

COME SPOSTARE RISORSE DALLE POLITICHE PASSIVE DEL LAVORO ALLE POLITICHE ATTIVE, REALIZZANDO AL TEMPO STESSO UNA COOPERAZIONE STRETTA FRA CENTRI PER L’IMPIEGO E IMPRESE SPECIALIZZATE NEI SERVIZI PER IL REINSERIMENTO DEI DISOCCUPATI NEL TESSUTO PRODUTTIVO

Emendamento presentato da un gruppo di senatori di Scelta Civica, PD, SVP e dalla senatrice Serenella Fuchsia del M5S alla legge di stabilità 2014, 7 novembre 2013 - V. anche l’emendamento analogo che era stato presentato nel settembre 2013 al d.-l. 31 agosto 2013 n. 101 in materia di stabilizzazione nelle amministrazioni pubbliche: nel corso della discussione in Aula di quell’emendamento, il 10 ottobre 2013 il Governo ne ha chiesto il ritiro dietro accoglimento di questo ordine del giorno preciso e dettagliato, che lo vincola a ripresentare la norma in una prossima occasione ritenuta più appropriata
.
Emendamento alla legge di stabilità 2014, AS 1120
Dopo l’articolo 7 aggiungere il seguente:
Articolo 7-bis
(Sperimentazione regionale di misure per l’inserimento o reinserimento nel tessuto produttivo di giovani
inoccupati e di disoccupati)
1. Ciascuna Regione ha la facoltà di attivare, mediante delibera della Giunta regionale, la sperimentazione del dispositivo di coniugazione del trattamento di disoccupazione o di mobilità con un servizio di assistenza intensiva nella ricerca della nuova occupazione, secondo quanto disposto nei commi che seguono.
2. La delibera della Giunta regionale di cui al comma 1 stabilisce l’ambito territoriale, esteso o no all’intera Regione, e l’eventuale ulteriore delimitazione in riferimento a categorie di persone, entro cui la sperimentazione avrà luogo. Alle persone inoccupate o disoccupate, titolari o no di trattamento di disoccupazione o di mobilità, rientranti nel campo di applicazione della sperimentazione definito dalla delibera della Giunta, è data la facoltà di optare per il contratto di ricollocazione, regolato secondo i commi che seguono.
3. Il contratto di ricollocazione è stipulato dalla persona interessata con una delle agenzie fornitrici di servizi nel mercato del lavoro accreditate dalla Regione. Esso prevede:
a) l’attivazione di un servizio di assistenza intensiva per il reperimento della nuova occupazione il più possibile corrispondente alle capacità professionali e alle aspirazioni della persona interessata e il più possibile vicino al suo luogo di residenza, compatibilmente con la domanda espressa dal mercato del lavoro nella zona;
b) la disponibilità della persona interessata a dedicare alla ricerca della nuova occupazione e all’eventuale riqualificazione professionale necessaria una quantità di tempo almeno corrispondente al tempo pieno o parziale del rapporto di lavoro a cui essa aspira;
c) la disponibilità della persona interessata per l’attività lavorativa meglio corrispondente alle sue capacità ed esigenze, compatibilmente con le possibilità che si offrono nella zona in cui la ricerca si svolge;
d) l’affidamento della persona interessata a un tutor designato dall’agenzia, responsabile del servizio, cui compete anche il controllo dell’adempimento da parte della persona stessa degli oneri di cui alle lettere b e c;
e) la sostanziale gratuità del servizio per la persona interessata, in virtù di quanto disposto dal comma 6;
f) l’obbligo per il tutor – quando la persona assistita sia titolare di trattamento di disoccupazione o di mobilità – di comunicare alla Direzione Provinciale per l’Impiego l’eventuale inadempimento rilevante degli oneri di cui alle lettere b e c, ai fini della riduzione o sospensione del trattamento di sostegno del reddito, informandone contestualmente la persona interessata;
g) la facoltà della persona interessata di impugnare la comunicazione di cui alla lettera f, entro il termine di sette giorni dalla ricezione della relativa informazione, mediante la procedura di cui al comma 5;
h) a seguito della seconda comunicazione di inadempimento di cui alla lettera f, l’agenzia ha facoltà di recedere dal contratto di ricollocazione con effetto immediato.
4. A seguito della prima comunicazione di cui al comma 3 lettera f, la Direzione provinciale per l’Impiego dispone entro dieci giorni dalla scadenza del termine per l’impugnazione di cui al comma 5 la riduzione del trattamento di disoccupazione, dandone immediata comunicazione all’Inps. A seguito della seconda comunicazione, dispone entro lo stesso termine la sospensione per tre mesi del trattamento di disoccupazione.
5. In ogni sede individuata dalla delibera di Giunta di cui all’articolo 1 è costituito un ufficio arbitrale monocratico, per la soluzione delle controversie di cui alla lettera g del comma 3. La funzione è svolta da un arbitro concordemente scelto dalle associazioni comparativamente maggiormente rappresentative sul piano regionale dei lavoratori e delle agenzie fornitrici di servizi per l’impiego accreditate dalla Regione, secondo le regole che seguono:
a) le controversie circa la disponibilità richiesta alla persona disoccupata sono risolte secondo ragionevolezza ed equità, tenendosi conto del necessario bilanciamento tra interesse generale alla riduzione del periodo di disoccupazione e interesse della persona disoccupata a continuità di reddito e di impegno professionale rispetto alla sua precedente esperienza di lavoro;
b) ciascuna controversia è risolta con un lodo scritto e comunicato all’agenzia e alla persona interessate, nonché alla Direzione Provinciale per l’Impiego competente, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui alla lettera f del comma 3;
c) il procedimento si svolge senza alcun altro vincolo procedurale se non la corretta costituzione del contraddittorio e l’audizione dell’agenzia e della persona interessate da parte dell’arbitro;
d) il lodo arbitrale, immediatamente produttivo dell’effetto della sospensione del trattamento di disoccupazione o di mobilità, può essere impugnato da ciascuna delle parti mediante ricorso al Giudice del Lavoro ex articolo 414 del codice di procedura civile, in contraddittorio con l’altra parte interessata.
6. Il corrispettivo del servizio oggetto del contratto di ricollocazione, determinato secondo gli standard di mercato, è coperto mediante voucher regionale, di entità commisurata alla difficoltà di ricollocazione della persona disoccupata, articolato in una parte fissa e una parte correlata al conseguimento del risultato positivo, il tutto secondo le regole fissate nella delibera della Giunta regionale di cui al comma 1.
7. Al contratto di ricollocazione di cui al comma 3 può partecipare l’impresa, anche a partecipazione pubblica, che abbia licenziato o non abbia rinnovato un contratto a termine di cui sia stata titolare la persona da ricollocare. In questo caso, l’agenzia fornitrice del servizio e l’impresa possono concordare, mediante pattuizione a sé stante, una integrazione del corrispettivo a carico di quest’ultima. Il contratto di ricollocazione può prevedere l’erogazione a favore della persona disoccupata, a carico dell’impresa, di un trattamento complementare di disoccupazione soggetto alla stessa condizionalità cui è soggetto quello principale, a norma.
8. Al contratto di ricollocazione di cui al comma 3 può partecipare anche l’amministrazione pubblica che abbia licenziato o non abbia rinnovato un contratto a termine di cui sia stata titolare la persona da ricollocare. In questo caso, in alternativa alla proroga del contratto a termine di cui al comma 9 art.4 della presente legge, il contratto di ricollocazione può prevedere, senza maggior onere per la finanza pubblica rispetto alla proroga stessa, l’erogazione a favore della persona disoccupata di un trattamento complementare di disoccupazione. Detto trattamento viene pagato dall’Inps in aggiunta al trattamento di disoccupazione o di mobilità, dietro versamento da parte dell’amministrazione interessata degli importi corrispondenti, secondo le modalità determinate mediante apposito regolamento emanato con decreto del ministro della Funzione pubblica.
9. La delibera della Giunta regionale di cui al comma 1 può disporre, anche in deroga alla disciplina generale vigente, che la somma degli importi che sarebbero stati destinati al trattamento di disoccupazione, e che per effetto del collocamento del lavoratore vengono risparmiati, sia destinata
a) per un quarto a un premio per gli addetti al servizio pubblico per l’impiego, commisurato all’efficacia dell’azione da essi svolta per promuovere la stipulazione dei contratti di ricollocazione;
b) per tre quarti a un fondo regionale destinato a coprire temporaneamente, in tutto o in parte, la differenza tra il reddito di lavoro percepito dalla persona interessata prima del periodo di disoccupazione e quello percepito dopo, in aggiunta o in alternativa alla copertura delle eventuali maggiori spese di trasporto su di essa gravanti per il raggiungimento della nuova sede di lavoro.
10. È istituito un fondo di 100 milioni di euro, al quale le Regioni potranno attingere per l’erogazione di indennità di inserimento, di importo non superiore a 400 euro al mese per la durata massima di sei mesi, in favore di giovani inoccupati che abbiano sottoscritto il contratto di ricollocazione di cui ai commi precedenti, nell’ambito del programma europeo Youth Guarantee.
11. È istituito un fondo di 100 milioni di euro, al quale le Regioni potranno attingere per l’erogazione di indennità di inserimento, di importo non superiore a 600 euro al mese per la durata massima di sei mesi, in favore di persone impegnate da almeno un anno in un programma di lavori socialmente utili nelle province di Napoli e di Palermo, che abbiano sottoscritto il contratto di ricollocazione di cui ai commi precedenti.
Conseguentemente, all’articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole “600 milioni” sono sostituite dalle seguenti ” 500 milioni”;
b) il comma 6 è soppresso.

MILITARI IN PENSIONE A 50 ANNI. DICIAMO NO GRAZIE !!!!!!!!!!!!!

LO STRANO MODO IN CUI IL MINISTERO DELLA DIFESA INTENDE RIDURRE I PROPRI ORGANICI (CON UN SOSTANZIALE PREPENSIONAMENTO A 50 ANNI!)
Scheda tecnica dei contenuti del decreto predisposto dal ministero della Difesa per l’esercizio della delega legislativa contenuta nella legge 31 dicembre 2012 n. 244, in materia di riduzione degli organici delle Forze armate  .
CONTENUTO DELLO SCHEMA DI DECRETO DELEGATO
Oggi la spesa per la Difesa (esclusa quella relativa al corpo dei Carabinieri) è destinata per il 70 per cento al pagamento degli stipendi al personale, per il 12 alle spese di esercizio e per il 18 agli investimenti (armi, mezzi e innovazione tecnologica). La legge 31 dicembre 2012 n. 244 si propone di modificare questa ripartizione in modo che, a regime, la parte della spesa sia destinata agli stipendi, il 25 ai costi di esercizio e il 25 agli investimenti. Per questo è necessaria la cospicua riduzione degli organici prevista dalla riforma.
Il ruolo dei militari prevede attualmente circa 190.000 persone. In realtà, gli effettivi sono oggi 177.300 (di cui 450 generali, 22843 ufficiali e 54.606 sottufficiali). Secondo la legge n. 244/2012, entro il gennaio 2025 essi dovranno ridursi a 150.000 (di cui 18.300 ufficiali e 41.000 sottufficiali). L’obiettivo è dunque di ridurre questo organico in dodici anni di circa 27.300 unità.
A questo fine lo schema di decreto delegato predisposto dal ministero prevede l’attivazione di queste due misure principali:
A) mobilità del personale militare verso altre amministrazioni pubbliche (nuovo articolo 2209-quinquies del Codice dell’ordinamento militare, come modificato dall’articolo 4 dello schema di decreto delegato); questa misura di trasferimento da una amministrazione a un’altra dello Stato, che a norma dell’articolo 33 del testo unico delle norme sull’impiego pubblico (d.lgs. n. 165/2001) nei casi di eccedenza di organico dovrebbe poter essere disposta anche unilateralmente, qui invece è subordinata alla domanda dell’interessato: il requisito del “consenso dell’interessato” è ribadito, art. 2209-quinquies, quarto comma, alle lettere a, b e c;
B) esenzione dal servizio (nuovo articolo 2209-sexies dello stesso Codice); la norma prevede che questa misura  venga disposta dall’Amministrazione militare per il personale eccedentario “nel decennio antecedente alla data di raggiungimento del limite di età ordinamentale previsto”: tradotto in italiano, poiché l’ “età ordinamentale” per il pensionamento dei militari scatta a 60 anni, l’esenzione dal servizio può essere disposta per il personale che abbia compiuto i  50 anni; il personale in questione percepirà l’85 per cento delle “competenze fondamentali e accessorie fisse e continuative” come determinate al momento dell’esenzione dal servizio, e potrà cumulare questo trattamento con redditi di lavoro autonomo, “collaborazioni e consulenze con soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche” (formulazione, questa, che si presta a essere interpretata come comprensiva anche di retribuzioni di lavoro subordinato alle dipendenze di soggetti privati). Il periodo di esenzione dal servizio verrà però computato ai fini pensionistici come se l’interessato avesse goduto della retribuzione piena.

SCHEMA IN CORSO DI DISCUSSIONE PER LE RICHIESTE DI MODIFICA DEL DECRETO DELEGATO
In riferimento al punto A - SI osserva, innanzitutto, che la disciplina della mobilità tra amministrazioni pubbliche contenuta nell’articolo 33 del testo unico delle norme sull’impiego pubblico (d.lgs. n. 165/2001) prevede che, in caso di rilevata eccedenza di organico, il personale interessato sia collocato d’ufficio in mobilità, con un trattamento economico pari all’80 per cento dell’ultimo stipendio; che il personale stesso venga trasferito all’amministrazione presso la quale possa essere utilmente impiegato; e che se, entro il termine di due anni, tale trasferimento non sia avvenuto il personale stesso venga licenziato. Questa essendo la disciplina generale, si può comprendere un trattamento economico di particolare favore (85 per cento dell’ultimo stipendio invece che 80); si può comprendere anche che, in considerazione delle dimensioni straordinarie della riduzione di organico qui in esame, il periodo entro il quale il trasferimento deve essere attuato sia notevolmente ampliato; ma non è accettabile che la procedura venga attivata soltanto su domanda dell’interessato (soprattutto quando a quest’ultimo viene offerta in alternativa l’esenzi0ne dal servizio!).
In riferimento al punto B - Si osserva che l’istituto dell’esenzione dal servizio, come delineato nel decreto delegato, configura sostanzialmente un anticipo di dieci anni del pensionamento, oltretutto con una rendita calcolata secondo un criterio “retributivo” straordinariamente vantaggioso per chi fruisca di questa misura.
Si ritiene che sia non soltanto dovuto per motivi di equità nei confronti di tutti gli altri lavoratori italiani, ma anche necessario sul piano economico generale, affrontare la questione della riduzione degli organici militari prevista dalla legge n. 244/2012 con le misure che seguono:
1. attivazione di una procedura sostanzialmente equivalente alla procedura di mobilità tra amministrazioni statali prevista dall’articolo 33 del t.u. del pubblico impiego (d.lgs. n. 165/2001), con verifica analitica della possibilità di riutilizzazione del personale disponibile in altre amministrazioni statali (in particolare i corpi di polizia e le cancellerie degli uffici giudiziari, oggi gravemente sotto-organico);
2. dove questa opportunità di riutilizzazione presso altre amministrazioni statali si presenti, entro un raggio ragionevole dal luogo di ultimo impiego del personale militare, previsione del trasferimento d’ufficio;
3. dove non si ravvisi alcuna possibilità di utile trasferimento ad amministrazioni statali, istituzione e attivazione di una procedura analoga di trasferimento ad amministrazioni pubbliche non statali (si pensi, per esempio, ai corpi municipali dei vigili urbani); questo presuppone una norma legislativa abbastanza semplice, modellata in analogia all’art. 33 del testo unico, citato sopra;
4. dove non si ravvisi alcuna possibilità di utile trasferimento ad amministrazioni pubbliche nelle quali si registrino carenze di organico, promozione della mobilità verso il tessuto produttivo generale; questa, in considerazione della particolarità del caso specifico, può essere promossa come segue (sulla base di una norma apposita):
−     utilizzazione più ampia possibile dello strumento del contratto di ricollocazione, secondo quanto previsto dal nostro ordine del giorno accolto dal Governo in Senato il 10 ottobre scorso;
−     garanzia che qualora, a seguito dell’assunzione alle dipendenze di terzi, a termine o a tempo indeterminato, il rapporto di lavoro cessasse per licenziamento, scadenza del termine o dimissioni per giusta causa, la persona interessata avrebbe titolo per essere reintegrata nella posizione precedente di “mobilità speciale”, con ripristino del relativo trattamento economico e riattivazione dell’assistenza intensiva per la ricollocazione, alle stesse condizioni.
Nella predisposizione di questo protocollo speciale per la mobilità può essere ragionevole prevedere che il trattamento economico resti attivo – in difetto di ricollocazione – fino al raggiungimento dei requisiti ordinari per il pensionamento. Ma sarà molto importante chesi condizioni il trattamento stesso alla disponibilità della persona interessata per il contratto di ricollocazione, quando questo le venga offerto, e poi per tutto quanto necessario ai fini della riqualificazione e inserimento nel tessuto produttivo. Potrà accadere, così, che qualche militare di difficilissima ricollocazione finisca col godere di questo sostegno del reddito senza soluzione di continuità fino all’età del pensionamento; ma in altri casi sarà possibile esigere la disponibilità anche per un trasferimento nel tessuto produttivo generale (si ricorda in proposito che nel solo anno 2012, nonostante la situazione di gravissima crisi economica, in Italia sono stati stipulati ben 1,7 milioni di contratti di lavoro a tempo indeterminato). Si sancirà così almeno il principio secondo cui anche i cinquantenni possono e devono ritrovare un lavoro (principio corrispondente a un dato di fatto: il 12% del flusso attuale delle assunzioni, dunque circa 200.000 contratti a tempo indeterminato ogni anno, riguarda persone con più di 50 anni di età); e, se lo schema sarà stato implementato come si deve, si dimostrerà che anche nel settore pubblico le crisi occupazionali possono essere affrontate e risolte in modo non puramente assistenzialistico.
Tratto da www. pietroichino.it 

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venerdì 8 novembre 2013

COMUNICATO STAMPA AGENZIA DELLE ENTRATE SU SPESOMETRO

Proroga al 31 gennaio 2014 per comunicare le operazioni rilevanti Iva con Pos
Aperti fino alla stessa data Entratel e Sid per lo Spesometro e l’integrazione
dell’Archivio dei rapporti finanziari


In considerazione delle difficoltà rappresentate dagli operatori nell’effettuare la
comunicazione delle operazioni Iva e quella integrativa all’Archivio dei rapporti
finanziari, l’Agenzia delle Entrate ha aperto una finestra temporale che consentirà di
inviare i dati fino al 31 gennaio 2014. Entro la stessa data è disposta la proroga, con
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, della comunicazione da parte
degli operatori finanziari dei dati rilevanti ai fini Iva, di importo pari o superiore a 3600
euro, nei casi in cui i pagamenti siano stati effettuati via Pos.

Operazioni rilevanti Iva con Pos con proroga al 31 gennaio 2014 - Più tempo per
inviare la comunicazione dei dati rilevanti ai fini Iva, di importo pari o superiore a 3600
euro, nei casi in cui i pagamenti siano stati effettuati via Pos. Con un Provvedimento del
Direttore dell’Agenzia di oggi, viene, infatti, prorogato al 31 gennaio 2014 il termine,
prima fissato al 12 novembre 2013, per comunicare all’Anagrafe tributaria i pagamenti
effettuati con carte di credito, di debito e prepagate.

Nuovo spesometro via Entratel fino al 31 gennaio 2014 - Gli operatori economici che
devono effettuare la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva relative all’anno
2012 - previste entro il 12 novembre 2013 (per chi effettua la liquidazione mensile) ed
entro il 21 novembre 2013 per tutti gli altri - hanno più tempo per effettuare l’invio dei
dati attraverso il canale comunicativo Entratel, che rimarrà aperto fino al 31 gennaio
2014. Entro lo stesso termine si potranno inviare anche gli eventuali file che annullano o
sostituiscono i precedenti invii.

Archivio rapporti finanziari: il Sid resta aperto fino a fine gennaio – Tenuto conto
delle difficoltà collegate all’interscambio dei flussi e alla nuova procedura di
registrazione al Sid (Sistema di Interscambio Dati), viene estesa la validità degli invii dei
dati al 31 gennaio 2014. Entro lo stesso termine, gli operatori finanziari potranno
trasmettere all’Archivio dei rapporti finanziari anche gli eventuali file che annullano o
sostituiscono i precedenti invii.

Il testo del provvedimento è disponibile sul sito www.agenziaentrate.it.

Roma, 7 novembre 2013


martedì 29 ottobre 2013

Si riepiloga quanto la Regione Toscana dispone in materia di Attestato di Prestazione Energetica APE.

La non redazione dell'attestato è fattore di nullità di atti di vendita locazione comodato ecc, ecc.

 

 

 

Certificazione energetica in Toscana

Regole per la certificazione energetica degli edifici: le regole vigenti in Toscana

IN EVIDENZA
Il Decreto Legge 4/06/2013, n. 63 "Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale" convertito con importanti variazioni dalla Legge 90/2013 (G.U. 03/08/2013 n. 181, entrata in vigore il 04/08/2013), modifica profondamente obblighi e sanzioni in materia di certificazione energetica.
Si segnala al riguardo che il testo della LR 39/2005 e del Regolamento regionale 17/2010 non sono stati ancora aggiornati alla L. 90/2013, le cui disposizioni di diretta applicabilità sono comunque da rispettarsi.

Si ricordano le tappe della Certificazione Energetica degli edifici:
  • Dal 1° luglio 2009 in tutta Italia era previsto l'attestato di certificazione energetica nel caso di edifici di nuova costruzione nonché nel caso di compravendita di immobili (articolo 6 del Dlgs 192/2005)
  • Le modalità, a livello nazionale, per la certificazione energetica degli edifici sono (ancor oggi) contenute nel decreto ministeriale 26/06/2009 "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici". Per saperne di più consulta le pagine di Edilportale
  • Il 18 marzo 2010 era entrata in vigore in Toscana una specifica disciplina regionale sulla materia: gli articoli da 23 a 23 sexies della legge regionale 39/2005 e il relativo regolamento regionale sulla Certificazione Energetica degli edifici (DPGR 25 febbraio 2010, n. 17/R) riguardante anche le locazioni
  • Il decreto legislativo 28/2011, articolo 13, aveva dal 29/03/2011 imposto in tutta Italia che, sia nei casi di compravendita che di locazione, siano fornite all'acquirente o locatario durante la trattativa le informazioni sulla certificazione energetica dell'immobile
  • Già con il decreto MISE 22/11/2012 (pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13-12-2012) di modifica del decreto 26/06/2009 succitato, era stata abrogata la possibilità del proprietario di autodichiarare la pessima qualità energetica dell'edificio (possibilità inizialmente prevista dal paragrafo 9 dell'allegato A del DM 26/06/2009)
  • I soggetti che possono rilasciare la certificazione energetica degli edifici sono stati individuati inizialmente dall'allegato III al decreto legislativo 115/2008. A partire dal 12/07/2013 sono individuati dal DPR 16/04/2013 n. 75  (vedi:chi è il certificatore energetico)

Oggi la Legge 90/2013 ha:
  • ampliato gli obblighi di certificazione energetica degli edifici
  • prescritto che gli annunci di vendita e locazione degli immobili devono riportare la prestazione energetica degli stessi. Vedi: prestazione energetica negli annunci immobiliari
  • imposto conseguenze pesanti per l'omissione degli obblighi e la mancanza dell'attestato (sanzioni amministrative e anche la nullità degli atti di compravendita e locazione)
  • rinominato l'attestato di certificazione energetica in "Attestato di Prestazione energetica" nonché previsto che lo stesso è firmato dal tecnico come "dichiarazione sostitutiva di atto notorio"

Vi sono particolarità della disciplina regionale che permangono rispetto a quella nazionale?

Innanzitutto va chiarito che:
  • la disciplina regionale in materia non tocca né le metodologie di calcolo per la certificazione, né l'individuazione della figura del certificatore: su tali temi si seguono pienamente le norme statali (per le metodologie il DM 26 giugno 2009 "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici", per la figura del certificatore il DPR 16/04/2013 n. 75)
  • sono in vigore, fino alla eventuale emanazione di un nuovo modello, i modelli di attestato di certificazione allegati al DM 26 giugno 2009
  • le disposizioni regionali inerenti la "targa energetica" (art. 7 del regolamento) troveranno applicazione solo dopo l'approvazione con decreto dirigenziale del modello di targa energetica
  • le disposizioni regionali inerenti il sistema informativo sull'efficienza energetica troveranno applicazione solo dopo il varo di tale sistema informativo. In particolare fino al varo di tale sistema gli attestati di prestazione dovranno essere presentati ai Comuni in forma cartacea

Vediamo quindi punto per punto quali sono le modalità vigenti in Toscana per la Certificazione Energetica degli immobili

1) I casi in cui è obbligatorio dotare l'immobile di un attestato di prestazione energetica – APE
Le disposizioni regionali (art. 23-bis della lr 39/2005 e articoli 3 e 4 del regolamento 17/2010) avevano ampliato il campo di obbligatorietà della Certificazione Energetica rispetto alla normativa nazionale originaria.
Ora la Legge 90/2013 è andata in generale anche oltre quelle disposizioni.

Secondo il nuovo dlgs 192/2005 riscritto dalla Legge 90/2013 si devono dotare di APE gli edifici o le unità immobiliari:
  • costruiti (si segnala che la lettura completa della norma fa intendere per "costruiti" gli edifici/immobili di nuova costruzione)
  • sottoposti a "ristrutturazioni importanti" (vedi la definizione di "ristrutturazione importante" all'art. 2 del dlgs) se tali lavori comportano il rilascio di un nuovo certificato di agibilità/abitabilità
  • venduti (si segnala che la lettura completa della norma fa intendere nel "venduti" i trasferimenti a titolo oneroso in genere. Vedi al riguardo anche lo studio 07/08/2013 sull'A.P.E. pubblicato dal Consiglio Nazionale del Notariato)
  • locati ad un nuovo locatario (si segnala che i contratti di nuova locazione senza allegato l'APE sono nulli)

Vi sono esclusioni equivalenti alla normativa regionale:
  • gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi
  • gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili

Vi sono esclusioni più ampie della normativa regionale:
  • edifici rurali non residenziali non solo se riscaldati dal processo produttivo ma anche se semplicemente sprovvisti di impianti di climatizzazione
  • i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore non a 25 mq ma a 50 mq
  • anche gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose
2) L'attestato di qualificazione energetica – AQE
Il decreto legislativo 192/2005 (art. 8 comma 2) prevede anche un attestato di qualificazione energetica dell'edificio così come realizzato (detto AQE), da inviare al Comune con la dichiarazione di fine lavori. Quindi fino ad oggi in alcuni casi (per es. un nuovo edificio) è obbligatorio acquisire sia l'ACE che questo AQE
La legge regionale stabilisce che l'attestato di certificazione energetica (ora APE) tiene luogo dell'attestato di qualificazione, e che viene presentato al Comune con la certificazione di fine lavori (certificazione prevista dall'art. 86 della LR 1/2005). Quindi basterà presentare al Comune, allegato alla certificazione di fine lavori, l'attestato di prestazione energetica.
3) Come si fa a certificare un immobile
Si deve distinguere il caso in cui si deve certificare un immobile perché viene costruito o completamente ristrutturato, dal caso in cui lo si deve certificare per una vendita o una locazione.
a) Per attestare la prestazione energetica in occasione di lavori edilizi, prima dell'inizio lavori va scelto un certificatore energetico. Infatti il regolamento regionale precisa che il nominativo del soggetto certificatore è indicato nella comunicazione di inizio lavori. Il progettista gira una copia del progetto al certificatore. In corso d'opera il direttore lavori informa il certificatore sulle principali fasi di costruzione e lo stesso certificatore può fare ispezioni in cantiere. In attesa del varo da parte della Regione dell'APE come documento digitale, il certificatore redigerà l'attestato in cartaceo in più originali, in modo che uno rimanga al committente e uno venga trasmesso al Comune insieme alla dichiarazione di fine lavori (prevista dall'art. 86 della LR 1/2005) Infatti al momento in cui il professionista provvede alla certificazione di fine lavori (ed eventuale agibilità/abitabilità) di cui all'articolo 86 della l.r.1/2005, va trasmesso al Comune anche l'APE, e nel certificato di abitabilità/agibilità di cui al citato articolo 86 della l.r.1/2005 sarà fatta esplicita menzione dell'attestato di certificazione
b) Per attestare la prestazione energetica in occasione di compravendita/locazione il venditore/locatore incarica da subito un certificatore energetico. In attesa del varo da parte della Regione dell'APE come documento digitale, il certificatore, dopo aver fatto i controlli necessari, redigerà l'attestato in cartaceo in più originali. Infatti uno lo consegna al committente e uno lo trasmette al Comune (vedi gli obblighi di trasmissione al punto 5). Già gli annunci commerciali per vendere o locare un immobile, ai sensi dell'art. 6 del DL 63/2013, devono riportare la prestazione energetica dello stesso immobile. E ai sensi dello stesso articolo fin dall'inizio delle trattative il proprietario deve rendere disponibile l'APE al compratore/nuovo locatario e consegnarlo alla fine delle medesime. Negli atti di vendita o trasferimento di immobili a titolo gratuito o nei nuovi contratti di locazione andrà poi inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto "di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici" e va allegato l'APE pena la nullità del contratto
4) Cosa succede se, nei casi in cui è obbligatorio l'attestato di certificazione, questo non viene acquisito?
Bisogna distinguere fra gli obblighi di dotarsi dell'attestato di certificazione a seguito di lavori edilizi e gli obblighi che invece derivano da un trasferimento di proprietà o locazione.
a) Se l'obbligo deriva da lavori edilizi attenzione che il certificato di cui all'articolo 86 della L.R. n. 1/2005, è inefficace a qualsiasi titolo qualora non sia presentato al Comune l'attestato di certificazione energetica. La Legge 90/2013 prevede anche pesanti sanzioni amministrative
b) In caso di vendita (trasferimento a titolo oneroso) di immobile o di nuova locazione, la Legge 90/2013 prevede sanzioni amministrative ma anche la nullità dei contratti di vendita/locazione
5) Gli obblighi di trasmissione dell'ACE alla Pubblica Amministrazione
Il DM 26 giugno 2009 prevede che sia trasmessa alla Regione copia dell'attestato di certificazione energetica (ora APE) entro i 15 giorni successivi alla consegna al richiedente, a cura del certificatore. Tale obbligo, fino alla creazione di un sportello regionale on line, rimane (vedi art. 26 del regolamento). Vedi: trasmissione alla Regione di copia dell' attestato di prestazione energetica
A partire dall'entrata in vigore del regolamento, oltre alla trasmissione alla Regione di una copia dell'attestato, scatta un ulteriore obbligo di trasmissione: quando viene redatto un APE dovrà essere firmato almeno in due originali, perché oltre a quello consegnato al richiedente un altro dei due originali dovrà essere trasmesso al Comune di competenza.
Come trasmettere l'APE al Comune? Vi sono due casi:

a) se l'APE è prodotto a seguito di lavori edilizi un originale dell'attestato sarà trasmesso al Comune insieme al certificato di cui all'art. 86 della L 1/2005
Si segnala che, nel caso i lavori edilizi riguardino una pratica gestita dallo Sportello Unico Attività Produttive SUAP, anche l'APE passerà come tutta l'altra documentazione dallo stesso SUAP (il regolamento dice "nel caso in cui l'attestato di certificazione energetica sia relativo ad impianti produttivi, è trasmesso attraverso la rete regionale degli sportelli unici per le attività produttive")
b) se l'APE è prodotto ai fini di una compravendita o di una locazione un originale dell'attestato, una volta firmato dal certificatore, sarà trasmesso senza indugio (dal certificatore o dal proprietario stesso) al Comune

6) La vigilanza del Comune
Competenti a vigilare sulla attività di certificazione energetica e sugli attestati prodotti sono i Comuni ai sensi dell'art. 3ter della lr 39/2005 e dell'art. 12 del regolamento.