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giovedì 22 gennaio 2009

Libro Unico Lavoro (2 parte)

Continuo con l'esposizione delle normative relative al Libro Unico del Lavoro in vigore dal 16/01/2009

Luogo di tenuta
Il luogo di tenuta e conservazione del libro unico non è più, come in passato, il "luogo in cui si esegue il lavoro", ma alternativamente (art. 3, comma 1, DM 9 luglio 2008):
- la sede legale dell'impresa;
- la sede dello studio del consulente del lavoro o di altro professionista abilitato (articolo 5 comma 1, della legge n. 12/1979);
- la sede dei servizi e dei centri di assistenza delle associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle altre piccole imprese, anche in forma cooperativa.

Per i gruppi di impresa si ribadisce che (art.31, comma 1, D.Lgs. n. 276/2003), la società capogruppo può essere affidataria di tutti gli adempimenti di cui all'articolo 1 della legge n. 12/1979 per le società collegate del gruppo, ivi compreso l'affidamento della tenuta del libro unico del lavoro.
Al riguardo si precisa che per sede stabile, si intende “qualsiasi articolazione autonoma della impresa, stabilmente organizzata, che sia idonea ad espletare, in tutto o in parte, l’attività aziendale e risulti dotata degli strumenti necessari, anche con riguardo alla presenza di uffici amministrativi”. Senza queste caratteristiche la sede di lavoro deve ritenersi mobile o itinerante.
Il riferimento alla “sede legale” non sembra doversi intendere in modo rigoroso. Infatti, appare possibile la conservazione anche presso la sede in cui risiede il centro degli interessi dell’azienda e dove è presente l’amministrazione della società. Queste caratteristiche spesso si riscontrano in sedi aziendali diverse dalla sede legale.
Al riguardo va tenuto distinto il soggetto incaricato alla tenuta del libro unico, da colui il quale conservi lo stesso libro.
Infatti, il consulente del lavoro che assiste l’impresa può tenere il libro unico mediante uno dei sistemi previsti dal DM e non essere necessariamente il soggetto deputato alla conservazione (punto 12 Principio Fondazione studi CDL del 21 novembre 2008, n. 15).
Si afferma, peraltro che (Circolare n. 20 del 21 agosto 2008):
- non sarà più necessario istituire e tenere copie "conformi" del libro obbligatorio;
- resta fermo l'obbligo di preventiva comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente dell'affidamento della tenuta del libro unico del lavoro al consulente della lavoro, al professionista autorizzato o al servizio o centro di assistenza.
Sono, invece, esclusi dalla tenuta del libro unico del lavoro per conto delle aziende associate (come in passato per il libro paga e matricola), le associazioni di categoria delle aziende industriali e i centri elaborazione dati (articolo 1, comma 5 della legge n. 12/1979) anche se costituiti da consulenti del lavoro o da altri soggetti di cui alla legge n. 12/1979 (punto 8 Principio Fondazione studi CDL del 21 novembre 2008, n. 15).

Numerazione unitaria
Possono essere autorizzati ad adottare un sistema di numerazione unica del Libro unico del lavoro per i datori di lavoro assistiti i seguenti soggetti (Nota Inail del 10 settembre 2008, n. 7095):
- i consulenti del lavoro e gli atri professionisti abilitati;
- i servizi e i centri di assistenza delle associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle altre piccole imprese, anche in forma cooperativa;
- nei gruppi di impresa le società capogruppo delegate dalle società controllate e collegate all'esecuzione degli adempimenti di cui all'art. 1 della Legge n. 12/1979

Non sono altresì autorizzati all’adozione della numerazione unica i centri elaborazione dati di cui all’articolo 1, comma 5 della legge n. 12/1979; ciò anche se tale centro e costituito, controllato o semplicemente assistito da un consulente del lavoro (punto 8.2 Principio Fondazione studi CDL del 21 novembre 2008, n. 15).
Tali soggetti, devono, peraltro (Circolare n. 20 del 21 agosto 2008):
- munirsi, preventivamente, di una delega scritta da ciascun datore di lavoro assistito, la quale potrà risultare anche dalla lettera di incarico o da altro documento similare (art. 2, comma 1, DM 9 luglio 2008).
- inviare all’Inail, contestualmente alla prima richiesta di autorizzazione, in via telematica, un elenco dei datori di lavoro assistiti, indicandone il codice fiscale;
- comunicare all'Istituto, sempre in via telematica, la formalizzazione dell'incarico da parte di un nuovo datore di lavoro ovvero la cessazione dell'incarico nei confronti di uno dei datori di lavoro già comunicati, entro 30 giorni dall'evento.

I soggetti già abilitati alla tenuta del libro paga unificato per più datori di lavoro, ferma restando tale abilitazione, sono tenuti, entro la fine del periodo transitorio, a presentare un elenco dei soggetti assistiti all'INAIL.
L'Istituto provvederà a una verifica formale delle condizioni di autorizzazione, soprattutto, per quanto attiene alla repressione di eventuali ipotesi di abusivismo.
La numerazione unitaria, indipendentemente dalle modalità di realizzazione del libro unico, dovrà essere unica per ciascun autorizzazione.

Le sedi Inail hanno la facoltà, anche su indicazione della Direzione provinciale del lavoro, di sospendere o revocare le autorizzazioni alla numerazione unitaria in tutti i casi in cui la tenuta del libro unico del lavoro da parte del soggetto autorizzato mostri elementi di dolo o di gravi mancanze rispetto alle modalità di regolare gestione dello stesso, sia relativamente alla tenuta unitaria che riguardo alle scritturazioni eseguite.

Obblighi di registrazione
Le registrazioni sul libro unico del lavoro (art.39, comma 1, D.Legge n. 112/2008 conv. Legge 133/2008) sono obbligatorie (Circolare n. 20 del 21 agosto 2008):
- per la generalità dei lavoratori subordinati inseriti nell'organizzazione d'impresa,
- per i lavoratori in somministrazione, che pertanto risulteranno iscritti nel libro unico dell'utilizzatore oltreché in quello dell'agenzia per il lavoro che li assume,
- per i collaboratori coordinati e continuativi;
- per i collaboratori coordinati e continuativi a progetto;
- per i collaboratori coordinati e continuativi occasionali (cd. "mini-co.co.co.");
- per gli associati in partecipazione con apporto di lavoro.

Con riferimento a ciascun lavoratore il cui il rapporto di lavoro sia riconducibile a una delle tipologie contrattuali menzionate devono essere indicati:

- il nome e cognome;
- il codice fiscale;
- la qualifica e il livello di inquadramento contrattuale (nei casi in cui ricorrono);
- la retribuzione base;
- l'anzianità di servizio;
- le relative posizioni assicurative e previdenziali.
nonché (art.39, comma 2, D.L.n. 112/2008)
- ogni altra annotazione riferita a dazioni in denaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro;
- le somme a titolo di rimborso spese;
- le trattenute a qualsiasi titolo effettuate;
- le detrazioni fiscali;
- i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare;
- le prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali.
- le somme erogate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario, individuate specificatamente.

Il libro unico del lavoro, inoltre, deve contenere il calendario delle presenze.
Per i lavoratori dipendenti dovranno risultare registrate, per ogni giorno:

- il numero delle ore di lavoro effettuate;
- l'indicazione delle ore di straordinario;
- le eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite;
- le ferie;
- i riposi.

Le annotazioni relative alla presenza o assenza dei lavoratori devono essere effettuate utilizzando causali inequivoche, risultanti da apposita legenda tenuta anche separatamente dal libro unico.

Infine (art.39, comma 5, D.L. n. 112 del 2008 conv. Legge 133/2008) il datore di lavoro può, nei confronti dei lavoratori subordinati, assolvere all'obbligo di consegna del prospetto di paga (legge 5 gennaio 1953, n. 4) mediante consegna di una fotocopia delle scritturazioni effettuate sul libro unico del lavoro.
In tal caso, tuttavia, l'adempimento si intende comunque assolto anche se la copia delle registrazioni consegnata al lavoratore non comprende i dati relativi al calendario delle presenze.
Le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro (art.39, comma 3, D.L. n. 112/2008 conv. Legge 133/2008), devono avvenire "per ciascun mese di riferimento, entro il giorno 16 del mese successivo.

Gli eventi ed elementi cui fare riferimento sono (Principio Fondazione studi CDL del 21 novembre 2008, n. 15).
1 compensi per lavoro straordinario;
2 indennità di diaria o missione;
3 indennità economica di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro per conto dell'INPS;
4 indennità riposi per allattamento;
5 giornate retribuite per donatori di sangue;
6 riduzioni delle retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili dall'INAIL;
7 permessi non retribuiti;
8 astensioni dal lavoro;
9 indennità per ferie non godute;
10 congedi matrimoniali;
11 integrazioni salariali (non a zero ore);
12 ratei di retribuzione del mese in caso di nuova assunzione (circolare Inps n. 117/2005).

Casi particolari ed esclusioni
Per i lavoratori retribuiti in misura fissa o a giornata intera o per periodi superiori deve essere annotata solo la giornata di presenza al lavoro; in tale ipotesi permane l'obbligo di indicare la casuale relativa alle assenze (Circolare n. 20 del 21 agosto 2008).
Tale obbligo riguarda anche i collaboratori autonomi iscritti sul libro unico del lavoro, in merito alle assenze che hanno riflesso su istituti legali o prestazioni previdenziali.
Nei casi in cui il lavoratore non percepisca alcuna retribuzione o compenso, ad esempio alcuni collaboratori amministratori di società, ovvero non presti attività lavorativa, ad esempio il lavoratore intermittente nei periodi di stand by, la registrazione sul libro unico del lavoro deve essere effettuata solo in occasione della prima immissione al lavoro e, successivamente, per ogni mese in cui il lavoratore si trovi a svolgere l'attività lavorativa o a percepire compensi o somme, nonché al termine del rapporto medesimo.
In caso di lavoro a chiamata con obbligo di risposta le scritturazioni sul libro unico sono da intendersi sempre obbligatorie, anche nei periodi in cui il lavoratore percepisce la sola indennità di disponibilità.
Vanno esclusi dalle registrazioni nel libro unico del lavoro tutti quei soggetti che svolgano tali attività in forma professionale o imprenditoriale autonoma, quali, a titolo esemplificativo:
- agenti e rappresentanti individuali che svolgono l'attività in forma di impresa;
- amministratori, sindaci e componenti di collegi e commissioni, i cui compensi sono attratti nei redditi di natura
professionale;
- associati in partecipazione, che svolgano tale attività in forma imprenditoriale o quale parte della propria attività di impresa o lavoro autonomo.

Per quanto riguarda i lavoratori in somministrazione, l'utilizzatore dovrà limitarsi ad annotare i dati identificativi del lavoratore (nome, cognome, codice fiscale, qualifica e livello di inquadramento contrattuale, agenzia di somministrazione), mentre il somministratore dovrà procedere alle annotazioni integrali anche con riferimento al calendario delle presenze e ai dati retributivi.

I datori di lavoro agricoli che, assumendo lavoratori per un numero di giornate non superiori a 270 in ragione di anno, adottavano il registro d'impresa semplificato (allegato B del D.M. 29 settembre 1995) sono esonerati dal documentare la registrazione delle presenze nel libro unico del lavoro.

In merito al lavoro a domicilio (legge n. 877 del 1973 modificata dall'articolo 39, comma 9, D.L. 112 del 2008 conv. Legge 133/2008) nel libro unico del lavoro dovranno essere riportati, con riferimento a ciascun lavoratore a domicilio, anche i seguenti dati:
- le date e le ore di consegna del lavoro;
- le date e le ore di riconsegna del lavoro;
- la descrizione del lavoro eseguito;
- la specificazione della quantità e della qualità del lavoro eseguito.

I dati sul lavoro a domicilio potranno essere esposti sul libro unico del lavoro, regolarmente istituito e tenuto, anche con modalità analoghe a quelle in atto con riferimento all'abrogato libretto personale di controllo, secondo l'organizzazione della singola azienda o del soggetto cui è affidata la elaborazione e la tenuta del libro stesso, ferma restando l'unicità documentale del libro unico del lavoro.

per maggiori informazioni info@studiogennai.com oppure fax 0587/949935

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