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venerdì 23 gennaio 2009

Deducibilità IRAP

LA “MICRO DEDUCIBILITA’” DELL’IRAP: I PRIMI CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

L’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sui criteri di deducibilità dell’Irap dalla base imponibile Irpef o Ires. L’intervento è avvenuto prima della conversione del decreto legge n. 185/2008. Infatti il testo ha “incassato” la fiducia della Camera ed ora la sua approvazione da parte del Senato, senza alcuna modifica, appare pressoché scontata
L’articolo 6 del decreto legge prevede, con decorrenza dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre del 2008, la deducibilità parziale dell’Irap nella misura forfetaria del 10 per cento. Tale quota forfetaria è riferita all’imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi ed oneri assimilati al netto degli interessi attivi e proventi assimilati, ovvero delle spese relative al personale dipendente ed assimilato al netto delle deduzioni spettanti.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, in occasione della teleconferenza del 17 gennaio scorso, che non spetta alcuna deduzione forfetaria dalla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi in totale assenza delle spese sostenute per lavoro dipendente e per oneri finanziari. Inoltre, per determinare la quota rimborsabile relativa agli anni pregressi, devono essere nuovamente determinate le imposte sui redditi gravanti virtualmente sulla medesima percentuale del 10 per cento.
Dalla prima lettura del testo normativo sembrava che il contribuente, per calcolare la quota deducibile, dovesse andare a verificare la composizione della propria base imponibile determinando la quota del tributo (Irap) che risultava dovuta in relazione ai costi del personale e degli interessi passivi, ma tale interpretazione aveva destato subito delle perplessità.
L’Agenzia delle Entrate ha scelto la soluzione più semplice, cioè fondata su l’applicazione di una semplice deduzione forfetaria con l’applicazione “secca” della percentuale del 10 per cento, senza che vi sia la necessità di calcolare un’Irap virtuale tenendo conto della quota di costo rappresentata dagli oneri finanziari e dal costo del personale.
L’INTERPRETAZIONE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Irap 2008 X 10% = Quota deducibile ai fini Ires/Irpef


per maggiori informazioni info@studiogennai.com oppure fax 0587/949935

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