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martedì 20 gennaio 2009

Tassa occupazione aree pubbliche (scade 31/01/2009)

TOSAP - VERSAMENTO

Adempimento
(D.Lgs. n. 507/1993, art. 50, comma 5-bis)

Il versamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche va effettuato nel mese di gennaio (cfr. C.M. 5 febbraio 2001, n. 1).
Se d'importo superiore a € 258,23 (L. 500.000), la tassa in oggetto può essere corrisposta in 4 rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento del tributo.
Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse.
Qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima.

Ambito soggettivo
(D.Lgs. 507/1993, art. 39)

La tassa è dovuta al Comune o alla Provincia dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

Versamento
Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di c/c postale - tramite il modello di bollettino per il versamento in euro approvato con D.M. 4 dicembre 2001 - intestato al Comune o alla Provincia, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune.

Denuncia
(D.Lgs. n. 507/1993, art. 50)

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti suindicati sono tenuti a presentare al Comune o alla Provincia, aventi diritto alla tassa, apposita denuncia entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.
La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune o dalla Provincia e dagli stessi messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto.
Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.
L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.

Sanzioni
(D.Lgs. n. 507/1993, art. 53)

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Omessa presentazione
della denuncia: sanzione amministrativa dal 100 al 200% della tassa, con un minimo di € 51,65;
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Presentazione di denuncia infedele
: sanzione dal 50 al 100% della maggiore tassa dovuta. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non coincidenti sulla determinazione di questa, si applica la sanzione da € 51,65 a € 258,23;
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Omesso pagamento
della tassa: sanzione pari al 30% dell’importo non versato (art. 13, D.Lgs. n. 471/1997).
Le sanzioni suindicate sono ridotte ad 1/4 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuta, e della sanzione.
Sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano interessi moratori in ragione del 7% per ogni semestre compiuto.

per maggiori informazioni info@studiogennai.com oppure fax 0587/949935

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