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martedì 6 gennaio 2009

Bonus Famiglia, Nuovi adempimenti per i sostituti

In arrivo il Bonus famiglia

Con il 2009 arriva un nuovo impegno per i datori di lavoro sostituti d'imposta che dovranno erogare per conto dell'Amministrazione finanziaria il «bonus» alle famiglie meno abbienti. Entro il 31 gennaio i lavoratori che ritengono di averne diritto possono presentare al proprio datore di lavoro la domanda utilizzando il modello approvato con decreto direttoriale del 5 dicembre scorso. Secondo il ministero saranno circa 8 milioni le famiglie che potranno usufruire del bonus, che varia da 200 a mille euro in base al reddito e alla composizione del nucleo familiare. I datori di lavoro,esclusi i datori di lavoro domestico, saranno coinvolti sia per l'erogazione, sia per i successivi adempimenti, in quanto i possibili beneficiari sono soprattutto lavoratori dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi, anche con mo-dalità a progetto, e pensionati.

Nei prossimi giorni i datori potranno, perciò, ricevere le istanze dei lavoratori che, per indicare i componenti del nucleo familiare e il reddito complessivo, hanno preso a riferimento il 2007. Nel mese di marzo 2009 saranno invece presentate le domande che prendono a riferimento il 2008 per determinare i due indicatori.

In entrambi i casi il datore di lavoro dovrà porre attenzione alla data di presentazione dell'istanza poiché, in caso di più richieste, è tenuto a evaderle secondo l'ordine cronologico di presentazione. Il che comporta l'avvertenza, da parte del datore di lavoro, di protocollare o, perlomeno, annotare la data di presentazione sulla domanda rilasciandone ricevuta al lavoratore per evitare eventuali contestazioni.

Il datore di lavoro privato, infatti, è tenuto all'erogazione del bonus secondo l'ordine di presentazione delle richieste e nel limite del monte ritenute e contributi di febbraio 2009, termine che slitta ad aprile per le domande presentate in marzo.
I datori di lavoro del settore pubblico, invece, erogheranno il beneficio entro il limite delle sole ritenute disponibili.

Il datore di lavoro privato potrà recuperare quanto erogato compensandone l'importo nel modello F24 con quanto dovuto per ritenute e contributi, a partire dal primo giorno successivo a quello di erogazione. In caso di incapienza del totale delle ritenute e dei contributi disponibili nel mese di erogazione il lavoratore dovrà essere informato, in quanto dovrà (salvo cambiamenti nel corso della conversione del Dl 185/08) riproporre la domanda all'agenzia delle Entrate entro il mese successivo a quello di presentazione al datore di lavoro.

Il sostituto d'imposta è tenuto a trasmettere alle Entrate, entro il 30 aprile 2009 (30 giugno 2009 nel caso di richieste ricevute con riferimento all'anno 2008), per via telematica o tramite un intermediario, l'elenco delle richieste ricevute e l'importo erogato in relazione a ciascuna di esse.
L'Agenzia ha reso disponibili sul proprio sito le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati, dalle quali emerge che il sostituto di imposta, nel determinare l'importo del bonus da erogare, dovrà verificare la correttezza formale della domanda, fermo restando che l'istanza può comunque essere trasmessa anche in presenza di anomalie relative a una incoerenza tra i dati esposti nel prospetto dei familiari a carico e la condizione attestata nella dichiarazione sostitutiva, ovvero una incompleta o errata compilazione dei singoli righi del prospetto dei familiari a carico (ad esempio, assenza del codice fiscale del familiare, presenza di un reddito relativo a un familiare a carico superiore a 2.841 euro,discordanza tra l'importo complessivo e la somma dei redditi relativi ai singoli familiari). In questi casi l'anomalia può essere confermata impostando l'apposito campo,attestando così che l'anomalia riscontrata risulta presente nel modello che il contribuente ha consegnato per la richiesta del bonus. Il datore di lavoro è peraltro tenuto a conservare le istanze per almeno tre anni.

per maggiori informazioni info@studiogennai.com oppure fax 0587/949935

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