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martedì 20 gennaio 2009

Sicurezza lavoro (D.Lgs. 81/2008)

Dal 1 gennaio 2009 sono scattati gli obblighi del decreto sicurezza (dlgs 81/08)

il cd. "decreto milleproroghe" (D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, Pubblicato in G.U. n. 304 del 31/12/2008, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti") ha stabilito una proroga parziale, e limitata ad alcuni aspetti, delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, così come introdotte dal nuovo Testo Unico (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81).
L'ultimo decreto milleproroghe non ha infatti riproposto lo schema adottato nel precedente, tramite il quale si operò il differimento del primo termine del 29 luglio 2008: pertanto, con decorrenza dal 01 gennaio 2009 tutti i datori di lavoro (ditte individuali, società semplici, s. famigliari, s. di persone, s. di capitali, s. cooperative, s. consortili, associazioni, ecc. presso cui anche una sola persona, distinta dal datore di lavoro, presti la propria attività lavorativa indipendentemente dalla tipologia contrattuale, con o senza retribuzione, anche per soli scopi formativi o anche in qualità di socio lavoratore) sono comunque tenuti a rispettare gli obblighi previsti dal T.U. e sono soggetti alle nuove sanzioni.
Trattasi, segnatamente, degli obblighi inerenti:

· la valutazione dei rischi: resta fermo l'obbligo di predisporre il Documento di valutazione dei rischi (DVR) oppure l'autocertificazione (per coloro che impiegano meno di 10 lavoratori). Il mancato adempimento comporta, in caso di contestazione da parte degli ufficiali di Polizia Giudiziaria, la sussistenza di un fattispecie di rilevanza penale sanzionata con l'arresto da 4 a 8 mesi o l'ammenda da 5 a 15 mila euro.
Fermo detto obbligo, per tali documenti, la proroga concessa è limitata all'apposizione della data certa adempimento ora da espletarsi entro il 16 maggio 2009 oltre che alla trattazione del c.d. rischio stress lavoro-correlato;

· la nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), degli addetti al primo soccorso (APS) e degli addetti all'antincendio (AAI). Il mancato adempimento potrebbe comportare la contestazione di reati penali che prevedono l'arresto da 4 a 8 mesi per la mancanza del RSPP, oppure l'arresto da 2 a 4 mesi per la mancanza di addetti al primo soccorso o all'antincendio;

· la collaborazione alla verifica delle misure di sicurezza da parte del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) che deve essere presente in tutte le attività: anche da tale inadempimento può derivare la contestazione di un reato penale che prevede l'arresto da 2 a 4 mesi o l'ammenda da 800 a 3.000 euro.

per maggiori informazioni info@studiogennai.com oppure fax 0587/949935

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