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mercoledì 7 gennaio 2009

Modifiche alle sanzioni tributarie

Evasione fiscale: le modifiche delle sanzioni

Con il decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008, è stata concessa ai contribuenti oggetto di verifica fiscale da parte della G di F o degli uffici la possibilità di aderire integralmente ai rilievi contenuti nel processo verbale di constatazione, mediante il pagamento delle maggiori imposte dovute e delle relative sanzioni, ridotte alla metà rispetto al normale accertamento con adesione (1/8 delle sanzioni minime applicabili invece di 1/4).

L’intervento normativo ha suscitato non poche perplessità per due ordini di ragioni:
- Sul piano dell’etica e dell’opportunità, in quanto la misura estremamente bassa della sanzione premiava e incentivava i comportamenti scorretti; inoltre, l’entità della sanzione risultava inferiore a quella dovuta nel caso in cui lo stesso contribuente, mediante ravvedimento operoso, cioè spontaneamente e senza intervento dell’amministrazione finanziaria, correggesse la propria dichiarazione fiscale;
- coerenza giuridica, in quanto la riduzione era prevista solo in caso in cui le violazioni venivano riscontrate in sede di verifica, determinando quindi una evidente disparità di trattamento a seconda delle modalità con le quali l’amministrazione esercita i propri poteri di controllo.

Il decreto-legge n. 185 del 29 novembre 2008 contiene un ulteriore intervento a favore dei contribuenti scorretti: vengono infatti ridotte alla metà le sanzioni dovute nel caso di:
- ravvedimento operoso;
- adesione ai contenuti dell’invito al contraddittorio emesso dal competente ufficio dell’Agenzia delle entrate.

Di fatto, un contribuente (in particolare se titolare di redditi di lavoro autonomo o di impresa) che non dichiari il reddito conseguito può:
- integrare la propria dichiarazione entro l’anno successivo pagando una sanzione pari al 10% delle maggiori imposte relative al reddito non dichiarato originariamente;
- attendere l’eventuale controllo del fisco e pagare, se scoperto, una sanzione pari al 12,5% delle imposte evase.

Il quadro normativo che scaturisce dalla sommatoria dei due decreti di giugno e di novembre fa sì che la prevista riduzione della sanzione al 12,5% dell’imposta evasa si applichi solo nel caso di verifica esterna o di invito al contraddittorio (procedure queste che possono interessare quasi esclusivamente le imprese e i professionisti) e a discrezione dell’amministrazione finanziaria (l’Agenzia delle entrate potrà, infatti, legittimamente scegliere di controllare la posizione di una impresa senza svolgere una verifica e notificando direttamente l’atto di accertamento; in tal caso, l’adesione al contenuto dell’atto comporterà il pagamento di una sanzione pari al 25% delle maggiori imposte).

L’obiettivo di queste norme potrebbe sembrare quello di accelerare la riscossione delle imposte accertate. In realtà, anche a voler ammettere che queste norme possano determinare qualche incremento di gettito nelle riscossioni da accertamento , è certo che esse determineranno maggiore evasione in termini di adempimento spontaneo, sul quale si regge, come è noto, la gran parte del gettito tributario.

In sostanza gli estensori della nuova normativa sembrerebbero ignorare il fatto che, ferma restando la numerosità dei controlli che l’amministrazione è in grado di effettuare, l’evasione tende ad essere più elevata quanto più basse sono le sanzioni.

per maggiori informazioni info@studiogennai.com oppure fax 0587/949935

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