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giovedì 24 febbraio 2011

17 marzo 2011, festa nazionale a costo zero



Gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festività soppressa del 4 novembre non si applicano a tale ricorrenza ma, in sostituzione, alla festa nazionale per il 150° anniversario dell'Unita' d'Italia proclamata per il 17 marzo 2011.

Limitatamente all'anno 2011, il giorno 17 marzo e' considerato giorno festivo ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 27 maggio 1949, n. 260.

Il decreto legge n. 5 del 2011, pubblicato sulla G.U., per evitare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e delle imprese private prevede che per il solo anno 2011 gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festività soppressa del 4 novembre si applicano alla festa nazionale per il 150° anniversario dell'Unita' d'Italia.
(D.L. 22/02/2011, n. 5, G.U. 23/02/2011, n. 44)
fonte www.ipsoa.it

martedì 22 febbraio 2011

CUD 2011, Assonime commenta le novità



SCADE IL 28 febbraio 2011
Nella circolare n. 4 del 21 febbraio 2011, Assonime commenta le novità previste per il modello CUD 2011, che i sostituti d'imposta dovranno rilasciare al contribuente entro il prossimo 28 febbraio.

Le principali modifiche riguardano, in particolare:
1)l’introduzione di nuovi campi per la certificazione della detassazione degli emolumenti premianti corrisposti negli anni precedenti;
2)la previsione di appositi spazi per recepire le particolari disposizioni che hanno riguardato gli adempimenti fiscali dei lavoratori dipendenti abruzzesi.Inoltre nella parte B “Dati fiscali” del modello si dovrà tener conto di quanto segue:
1)in dipendenza delle decisioni assunte in sede di G20 e in considerazione degli effetti economici distorsivi propri delle forme di remunerazione operate sotto forma di bonus e stock option è stata prevista un’addizionale del 10% sui compensi corrisposti dai dirigenti e ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che operano nel settore finanziario e che sono eccedenti il triplo della parte fissa della retribuzione erogata. Tale prelievo aggiuntivo trova applicazione sui compensi variabili corrisposti a decorrere dal 31 maggio 2010, ancorchè maturati negli anni precedenti;
2)i versamenti delle imposte sospese per eventi eccezionali, comprese le ritenute sospese, devono essere effettuati direttamente dal contribuente che ha usufruito dell’agevolazione;
3)per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico titolare di un reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore nell’anno 2009 a 35.000 euro viene prevista, in via sperimentale, una riduzione dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali sul trattamento economico accessorio per un importo massimo di 145.000 euro;
4)proroga della tassazione agevolata della retribuzione incentivante, al quale prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali del 10% sulle componenti variabili della retribuzione di lavoro dipendente corrisposte nel limite di 6.000 euro lordi ai dipendenti del settore privato. Il CUD 2011 prevede altresì la possibilità di assoggettare all'imposta sostitutiva anche gli elementi retributivi premianti corrisposti nel 2008 e 2009 che avevano scontato l’imposta ordinaria.
(Circolare Assonime 21/02/2011, n. 4)
fonte www.ipsoa.it

venerdì 18 febbraio 2011

17 marzo 2011: via libera del Consiglio dei ministri alla festività



Il Consiglio dei Ministri, in data 18.3.2010, ha emanato un decreto legge con il quale ha precisato che per la festività del 150° dell'Unità d'Italia troveranno applicazione gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festività del 4 novembre (che solo per il 2011 non esplica i predetti effetti). Tale decisione è stata presa per non far gravare in termini di costi legati alla festività del 17 marzo il sistema produttivo.

martedì 15 febbraio 2011

Detassazione 2011: necessari gli accordi territoriali



Agenzia delle Entrate e Ministero Lavoro e Politiche sociali Circolare 14/02/2011, n. 3 /E

L'agenzia delle entrate e il Ministero del lavoro hanno siglato una circolare congiunta sull'applicazione della detassazione ai compensi erogati per incremento di produttività.
In particolare la facoltà concessa al dipendente di rinunciare espressamente al regime della tassazione sostitutiva vale anche per il 2011.
La circolare dettaglia quali sono le fonti contrattuali istitutive e individua i compensi in questione. Rientrano negli istituti retributivi agevolabili anche i ristorni ai soci delle cooperative nella misura in cui siano collegati ad un incremento di produttività.

venerdì 11 febbraio 2011

Nuove aliquote contributive artigiani e commercianti per l'anno 2011



1.Premessa.

Le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell’INPS, per il corrente anno 2011, restano confermate nella misura pari al 20,00% prevista dall’art. 1, comma 768 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

Continuano ad applicarsi, anche per l’anno 2011, le disposizioni di cui all’art. 59, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto.
Si richiamano, a tal proposito, i chiarimenti e le direttive fornite con le circolari n. 63 del 17 marzo 1998 e n. 33 del 15 febbraio 1999. Inoltre, in merito all’individuazione dei soggetti aventi titolo all’agevolazione contributiva, si rinvia alle disposizioni contenute nella circolare n. 175 del 29 luglio 1998.

Per i coadiuvanti e i coadiutori di età inferiori a ventuno anni, continuano ad applicarsi le agevolazioni stabilite dall’art. 1, comma 2, della legge 2 agosto 1990, n. 233.
Per i soli iscritti alla gestione degli Esercenti attività commerciali, alla predetta aliquota dovrà essere sommato lo 0,09%, a titolo di aliquota aggiuntiva istituita dall’art. 5 del Decreto legislativo 28 marzo 1996 n. 207, ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale. L’obbligo al versamento di tale contributo è stato prorogato, ad opera dell’art. 19-ter, comma 2, del d.l. 28 novembre 2008 n. 185 (convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2), fino al 31 dicembre 2013.
Per effetto di quanto disposto dall’articolo 49, comma 1 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni, è dovuto inoltre un contributo per le prestazioni di maternità stabilito, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di € 0,62 mensili.

2. Contribuzione IVS sul minimale di reddito

Per l'anno 2011, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a € 14.552,00.
Tale valore è stato ottenuto – in base alle disposizioni contenute nell'art.1, comma 3 della legge 2 agosto 1990, n. 233 - moltiplicando per 312 il minimale giornaliero di retribuzione da utilizzare per il calcolo dei contributi in favore degli operai dei settori artigianato e commercio in vigore al 1° gennaio 2011 (€ 44,49) ed aggiungendo al prodotto l'importo di € 671,39 così come disposto dall'art. 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 415.
Pertanto le aliquote per il corrente anno risultano come segue:
Artigiani
Commercianti
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni
20,00%
20,09%
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni
17,00%
17,09%

La riduzione contributiva al 17,00% (artigiani) e al 17,09% (commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni. In conseguenza di quanto sopra, il contributo calcolato sul reddito “minimale” risulta così determinato:
Artigiani
Commercianti
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni
2.917,84 (2.910,40 IVS + 7,44 maternità)
2.930,94 (2923,50 IVS+ 7,44 maternità)
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni
2.481,28 ( 2.473,84 IVS + 7,44 maternità)
2.494,38( 2.486,94 IVS + 7,44 maternità)

Per i periodi inferiori all'anno solare, il contributo sul “minimale” rapportato a mese risulta pari a:
Artigiani
Commercianti
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni
243,15( 242,53 IVS + 0,62 maternità)
244,24 ( 243,62 IVS + 0,62 maternità)
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni
206,77 (206,15 IVS + 0,62 maternità)
207,86 (207,24 IVS + 0,62 maternità)

Si ritiene opportuno precisare che il minimale di reddito ed il relativo contributo annuo devono essere riferiti al reddito attribuito ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa.

3 – Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale

Il contributo per l’anno 2011 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa (circolare n. 102 del 12 gennaio 2003) prodotti nel 2010 per la quota eccedente il predetto minimale di €. 14.552,00 annui in base alle citate aliquote e fino al limite di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all’importo di €.43.042,00.
Per i redditi superiori a € 43.042,00 annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale, disposto dall’art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438.

Le aliquote contributive, pertanto, risultano determinate come segue:

Soggetti
scaglione di reddito
Artigiani
Commercianti
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni
fino 43.042,00
20,00%
20,09%
da 43.042,01
21,00%
21,09%
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni
fino 43.042,00
17,00%
17,09%
da 43.042,01
18,00%
18,09%

Il contributo in argomento – denominato contributo a conguaglio – sommato al contributo sul minimale di reddito di cui al precedente punto 1) deve essere considerato come acconto delle somme dovute sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2011 (si veda in proposito il seguente punto 4).

4 – Massimale imponibile di reddito annuo.

Come è noto, il comma 4 dell’art. 1 della citata legge n. 233/1990 stabilisce che, in presenza di un reddito d'impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l'assicurazione generale obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti (2,00 per cento), la quota di reddito eccedente tale limite, per il 2011 pari a € 43.042,00, viene presa in considerazione, ai fini del versamento dei contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari ai due terzi del limite stesso.

Per l'anno 2011, pertanto, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a € 71.737,00(€ 43.042,00 più € 28.695,00 ).

Si sottolinea che i redditi sopra descritti sono limiti individuali da riferire ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa e non massimali globali da riferire all'impresa stessa.

I predetti limiti individuali riguardano esclusivamente i soggetti iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al primo gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data. Viceversa, ai sensi dell’art. 2, comma 18 della legge n. 335/1995, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari, per il 2011, ad € 93.622,00 e tale massimale non è frazionabile in ragione mensile.
Per quanto precede, il contributo previdenziale massimo dovuto per l’IVS risulta come segue :

lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

Artigiani
Commercianti
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni
14.634,35 (43.042,00*20,00% +28.695,00 * 21%)
14.698,91 (43.042,00* 20,09% + 28.695,00 * 21,09%)
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni
12.482,24 (43.042,00*17,00.% + 28.695,00 * 18,00%)
12.546,80 (43.042,00 * 17,09% +28.695,00 * 18,09%)

5 – Contribuzione a saldo
Ai sensi della legge n. 438/92, il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti:

a)è calcolato sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF (e non soltanto su quello derivante dall'attività che dà titolo all'iscrizione nella gestione di appartenenza);

b)è rapportato ai redditi d'impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (quindi, per i contributi dell'anno 2011, ai redditi 2011, da denunciare al fisco nel 2012).

In conseguenza di quanto sopra, qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa realizzati nel 2011, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.
Con riferimento all’imponibile contributivo, si fa rinvio alle disposizioni di carattere generale, in materia di reddito d’impresa, contenute nella circolare n. 102 del 12 giugno 2003.

6 – Imprese con collaboratori

Qualora il titolare si avvalga anche dell'attività di familiari collaboratori, i contributi eccedenti il minimale devono essere determinati nella seguente maniera:
a)imprese familiari legalmente costituite:
sia i contributi per il titolare, sia quelli per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali (cfr. art. 50-bis c.c.; art. 5, comma 4 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917);
b)aziende non costituite in imprese familiari:
il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali; in ogni caso, il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non può superare il 49 per cento del reddito globale dell'impresa; i contributi per il titolare e per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito attribuita a ciascuno di essi (cfr. art. 1, comma 5 della legge 2 agosto 1990, n. 233).

7 – Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo

Coloro che esercitano l'attività di affittacamere ed i produttori di terzo e quarto gruppo iscritti alla Gestione dei commercianti, non sono soggetti all'osservanza del minimale annuo di reddito (circolare n. 12 del 22 gennaio 2004); di conseguenza gli stessi sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale IVS calcolati sull'effettivo reddito, maggiorati dell'importo della contribuzione, dovuta per le prestazioni di maternità, pari a € 0,62 mensili.

8 – Termini e modalità di versamento

I contributi devono essere versati, come è noto, tramite i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono:
16 maggio, 16 agosto, 16 novembre 2011 e 16 febbraio 2012, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito; entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2010, primo acconto 2011 e secondo acconto 2011.
Circolare Inps n. 34 del 10/02/2011

RiOL per la trasmissione telematica dei ricorsi all'INPS



Dal 21 febbraio, ma previsto un regime transitori
L’INPS, con circolare n. 32 del 10 febbraio 2011, comunica che dal 21 febbraio 2011, anche i ricorsi amministrativi dovranno essere presentati utilizzando il il canale telematico con la procedura Ricorsi On Line .
Continua il processo che porterà all’utilizzo esclusivo del canale telematico per la presentazione delle principali domande di prestazioni e servizi all’INPS. Infatti, dal 21 febbraio 2011 anche i ricorsi amministrativi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie dovranno essere presentati:

- direttamente dal cittadino, dotato di PIN, tramite accesso al sito internet dell’Istituto attraverso il seguente percorso:

www.inps.it
Servizi online
per tipologia di utente
cittadino
ricorsi on-line.

- tramite gli Enti di patronato e gli altri soggetti abilitati all’intermediazione con l’Istituto ai sensi dell’art. 1, L. n. 12/1979, attraverso i servizi telematici dell’Istituto, da loro utilizzati, attraverso il seguente percorso:

www.inps.it
servizi online;
per tipologia di utente;
aziende, consulenti e professionisti;
ricorsi on-line.

Per gli avvocati, è stata inserita la specifica profilazione ed il Pin dovrà essere richiesto all’Istituto; una volta ottenuto il Pin il percorso da seguire è identico a quello utilizzato dal cittadino ma l’Avvocato sarà riconosciuto come procuratore del ricorrente e quindi abilitato alla trasmissione dei ricorsi per conto dei propri clienti.
La procedura rilasciata in produzione è denominata “Ricorsi On Line” (“RiOL”) ed è, per l’appunto, disponibile nell’area dedicata ai servizi online del portale web www.inps.it. Nell’apposita sezione è disponibile il manuale di riferimento per l’applicazione che comunque è allegato anche alla circolare n. 32/2011.

Ad ogni buon conto si precisa che, in via transitoria e per un periodo di 60 gg., sarà ancora possibile presentare i ricorsi con le consuete modalità dopodichè il canale telematico sarà l’unico utilizzabile.
(Circolare INPS 10/02/2011, n. 32
fonte www.ipsoa.it

giovedì 10 febbraio 2011

Gestione separata Inps Aliquote 2011



Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l’anno 2011.

1) Aliquote contributive
Con circolare n. 8 del 17 gennaio 2008 sono stati illustrati gli effetti sulla contribuzione previsti dall’articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, che ha determinato il graduale incremento delle aliquote contributive pensionistiche e di computo per gli iscritti alla Gestione separata fino all’anno 2010.
Per l’anno 2011 l’articolo 1, comma 10, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 aveva previsto, a decorrere dal 1°gennaio 2011, un innalzamento nella misura di 0,09 punti percentuali dell’aliquota contributiva di finanziamento, ma il comma 39 dell’articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n.220 (legge di stabilità 2011) ha abrogato il citato comma 10.
Pertanto nulla è innovato rispetto alle aliquote vigenti nel 2010.
Come negli anni precedenti, per gli iscritti che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale è dovuta l’ulteriore aliquota contributiva, istituita dall’articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997, per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera e, per determinate categorie, alla malattia (vedi circolare n. 76 del 16/4/2007 e messaggio n. 12768 del 22/5/2007).

La predetta aliquota contributiva aggiuntiva, inizialmente stabilita nella misura dello 0,50 per cento, a far data dal 7 novembre 2007 è pari allo 0,72 per cento (v. messaggio n. 27090 del 9/11/2007).
In conseguenza del quadro sopra riassunto, le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione separata nell’anno 2011, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, sono complessivamente fissate come segue:

Aliquote soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie
26,72% (26,00%IVS + 0,72)
soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria
17,00%
2) Ripartizione dell’onere contributivo e modalità di versamento

La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente rimane fissata nella misura rispettivamente di un terzo e due terzi, salvo il caso di associazione in partecipazione, per il quale la ripartizione tra associante ed associato avviene in misura pari rispettivamente al 55 per cento e al 45 per cento dell’onere totale.

Si rammenta che il versamento dei contributi deve essere eseguito dal titolare del rapporto contributivo (committente o associante) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso, mediante il modello F24 (telematico nel caso dei titolari di partita IVA).

Si rammenta, inoltre, che per i professionisti iscritti alla Gestione separata l’onere contributivo è tutto a carico dei soggetti stessi ed il versamento dei contributi deve essere eseguito, tramite il modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2010, primo acconto 2011 e secondo acconto 2011).

3) Massimale annuo di reddito
Le predette aliquote del 26,72 per cento e del 17,00 per cento, sono applicabili, con i criteri sopra esposti, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del massimale di reddito previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, che per l’anno 2011 è pari a euro 93.622,00.

4) Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2011

Per il versamento dei contributi in favore dei collaboratori, i cui compensi ai sensi dell’articolo 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342 sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente, trova tuttora applicazione il disposto del primo comma dell’articolo 51 del T.U.I.R., in base al quale le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo d’imposta precedente (c. d. principio di cassa allargato).
Da ciò consegue che i compensi erogati ai collaboratori entro la data del 12 gennaio 2011 e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2010 sono da calcolare con le aliquote contributive in vigore nel 2010.

5) Minimale per l’accredito contributivo
Per quanto concerne l’accredito dei contributi, basato sul minimale di reddito di cui all’articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990, si comunica che per l’anno 2011 detto minimale è pari ad euro 14.552,00.
Pertanto gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l’aliquota del 17 per cento avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di euro 2.473,84, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l’aliquota del 26,72 per cento avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuale pari ad euro 3.888,29 (di cui 3.784,00 ai fini pensionistici).
Com’è noto, qualora alla fine dell’anno il predetto minimale non fosse stato raggiunto, vi sarà una contrazione dei mesi accreditati in proporzione al contributo versato (v. art. 2, comma 29, L. 335/1995).

6) Aliquote di computo
Per il 2011 le aliquote di computo restano confermate nella misura del 26 per cento e del 17 per cento, rispettivamente per i soggetti non iscritti ad altra gestione pensionistica obbligatoria e per tutti i rimanenti iscritti.
Per informazioni in merito alle aliquote di computo che si sono succedute nel tempo nella Gestione separata si rimanda alla circolare n. 7/2007.

martedì 1 febbraio 2011

Massimali CIG anno 2011



Precisiamo che ad oggi (01/02/11) non sono stati ancora determinati, da parte dell’Inps, i valori dei minimali, del limite di reddito per il contributo aggiuntivo 1% e del massimale contributivo ai fini pensionistici.

In attesa delle disposizioni Inps, abbiamo calcolato il minimale giornaliero al valore di E. 44,49 (il minimale orario del part-time viene calcolato sulla base di tale importo). Il valore in questione viene applicato alla generalità dei dipendenti, sia ai fini Inps che Inail; fanno eccezione soltanto alcune particolari categorie, come i dirigenti.

Il limite di imponibile per l’applicazione del contributo aggiuntivo 1% è stato aggiornato ad E. 42.958,00 annuali, corrispondenti ad E. 3.580,00 mensili. Ricord

Il massimale contributivo ai fini pensionistici è stato calcolato ad E. 93.437,00 annuali.

E’ stato aggiornato anche il valore massimo dell’indennità di maternità a carico dello Stato (ex-codice ‘M053’ sulle denunce mensili), passato a E. 1.943,05, per gli eventi relativi all’anno 2011.

MASSIMALI C.I.G. ANNO 2011
Sono stati aggiornati i massimali utilizzati per il calcolo della CIG relativamente all’anno 2011.
Ricordiamo che tali importi vengono utilizzati sia per il calcolo dell’eventuale anticipazione da parte del datore di lavoro, sia per il conguaglio a seguito dell’autorizzazione da parte dell’Inps.

Precisiamo che, ad oggi (01/02/11), non è stata ancora pubblicata la circolare Inps relativa ai minimali e massimali in vigore nell’anno 2011. Gli importi aggiornati sono quindi da considerare provvisori e soggetti a possibile variazione, in caso di differenze significative rispetto ai valori che verranno comunicati dall’Inps.
Gli importi da noi predisposti, in relazione all’anno 2011, sono i seguenti:
- limite di retribuzione per la scelta del massimale E. 1962,77
- massimale non edili E. 853,84 (1° scaglione) ed E. 1.026,24 (2° scaglione)
- massimale edili E. 1.024,61 (1° scaglione) ed E. 1.231,49 (2° scaglione)
Non appena l'INPS emettera l'apposita circolare ne verrà data informazione con la pubblicazione dell'apposito link per scaricarla.

Aggiornamento del 02/02/11 - L'INPS ha diramato la circolare 24 del 01/02/11 che è reperibile a questo link http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%2024%20del%2001-02-2011.htm