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giovedì 31 marzo 2011

Certificati medici di malattia lavoratori dipendenti



Faccio presente che dal prossimo 17/06/2011 (fatto salve eventuali proroghe) i
lavoratori non saranno più tenuti alla consegna al datore di lavoro della copia
cartacea del certificato medico.
Questo è quanto disposto dalla “Circolare Presidenza Consiglio Ministri n. 4/2011
del 18/03 in relazione a provvedimenti già emanati (D.lvo 27/10/2009 n. 150 e L.
183/2010)
Pertanto dalla suddetta data i certificati saranno disponibili solo ed
esclusivamente in modalità telematica.
Le attestazioni di malattia sono ricevibili dalle aziende tramite PEC posta elettronica certificata, direttamente o tramite un intermediario autorizzato dalla L. 12/79.

lunedì 28 marzo 2011

Contribuenti esclusi dal modello 730



Nel calcolo del limite reddituale anche l’abitazione principale e sue pertinenze
Per la verifica del rispetto del limite di 500 euro previsto nella specifica ipotesi di esclusione della dichiarazione per chi ha solo redditi di terreni e fabbricati, il reddito derivante dall’abitazione principale e dalle sue pertinenze deve essere sempre incluso nei redditi dei fabbricati, in quanto esso costituisce a tutti gli effetti un reddito di natura fondiaria.

L’importante precisazione è contenuta nella risoluzione 25 marzo 2011, n. 35/E con la quale l’Agenzia delle Entrate ha chiarito i dubbi sorti in merito all’interpretazione delle nuove tabelle esemplificative introdotte nelle istruzioni al modello 730 di quest’anno.

Pertanto, se un contribuente possiede un terreno con reddito imponibile di 450 euro ed un immobile adibito ad abitazione principale con reddito imponibile pari a 800 euro, è obbligato a presentare la dichiarazione.

Infatti, in tale ipotesi il reddito complessivo, pur risultando formato esclusivamente da redditi fondiari, ammonta a 1.250 euro (valore superiore al limite di esclusione pari a 500 euro).

Ovviamente, l’imposta dovuta sarà calcolata soltanto sul reddito del terreno, pari a 450 euro, in quanto per l’abitazione principale e sue pertinenze spetta una deduzione corrispondente all’ammontare del relativo reddito (pari a 800 euro).
(Risoluzione Agenzia delle Entrate 25/03/2011, n. 35/E)
Fonte www.ipsoa.it

venerdì 25 marzo 2011

Calcolo interessi extra fido da parte delle banche



Pubblico di seguito la segnalazione fatta da ADUC associazione dei consumatori (http://investire.aduc.it) alla Banca d'Italia ed al Ministero del Tesoro sul comportamento di molte banche che applicano il tasso extra fido non solo sullo sconfinamento oltre il limite del fido concesso, ma su l'intero importo dello sconfinamento. Es. fido concesso 10.000,00 scoperto di conto 12.000,00 anzichè calcolare l'extra fido su 2.000,00 lo calcolano su 12.000,00 con notevole aggravio di costi da parte delle imprese.

A seguire l'intero testo della segnalazione inviata a Bankitalia e al Dipartimento Tesoro del ministero dell'Economia

Oggetto: Aperture di credito in conto corrente

Questa Associazione ha ricevuto una richiesta di consulenza - accolta anche se non proveniente da un consumatore, ma da un piccolo commerciante - mirante ad accertare il trattamento che veniva praticato ad un intestatario del prodotto “Conto Commercio” della Banca Monte dei Paschi in relazione alla connessa apertura di credito in conto corrente.
Abbiamo così verificato che la banca in questione applicava, conformemente a quanto previsto dallo specifico Documento di Sintesi, un tasso per gli utilizzi entro il fido e un tasso, maggiorato, per gli sconfinamenti da esso, ma il tasso maggiorato non era applicato al solo importo dello sconfinamento, ma a tutto l'utilizzato (entro ed extra il fido) con risultati che ci sono immediatamente apparsi abnormi. Si tratta di un sistema di interesse a tassi alternativi la cui esistenza e il cui funzionamento ci venivano confermati dall’esame del Foglio Informativo del prodotto in questione pubblicato sul web.
Abbiamo altresì accertato che tale sistema non risulta applicato, dalla Banca Monte dei Paschi, solamente agli operatori commerciali, ma anche ai consumatori.
Ne è un esempio il prodotto “CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA ORDINARIO – CONSUMATORI” della banca citata il cui Foglio Informativo del 7 marzo 2011, alla “Legenda”, così recita:
“In ordine alle aperture di credito, gli interessi sono calcolati applicando alternativamente due tassi contrattualmente prestabiliti: un tasso di interesse a fronte di fido qualora l'affidamento sia utilizzato entro i limiti concessi o entro un ulteriore margine di tolleranza (cinque giorni consecutivi) e un tasso per il c.d. “sconfinamento” in ipotesi di superamento del limite suddetto (c.d. “extra-fido”), che deve essere autorizzato. Questo tasso di sconfinamento, superiore al tasso ordinario, sarà applicato all'intero importo effettivamente utilizzato, per i giorni della durata del superamento del fido”.
Il Foglio Informativo citato formula anche un esempio che conferma l’effettiva e concreta applicazione del metodo di calcolo degli interessi in questione.
Dal momento che eravamo molto perplessi sulla correttezza di un simile modus operandi, ci siamo chiesti se si trattasse di un caso isolato o no, per cui siamo passati all’esame di Fogli Informativi di altre banche concludendo che altri intermediari del credito risultano comportarsi allo stesso modo.
La nostra indagine, sebbene del tutto sommaria e volta solo ad avere un’idea di massima, ci ha consentito di rilevare i seguenti casi riferiti ad alcune importanti banche:

1) UNICREDIT:
il Foglio Informativo “AFFIDAMENTI IN CONTO CORRENTE” ( n° AD001 aggiornamento n° 17 data ultimo aggiornamento 26-07-2010) sotto la rubrica “TASSI SCONFINAMENTI EXTRA FIDO ED IN ASSENZA DI FIDO”recita: “Modalità di calcolo: il tasso maggiorato viene calcolato sull’intero saldo debitore limitatamente ai giorni in cui permane detto utilizzo”.
Ad onor del vero il prodotto in questione è destinato alle imprese piuttosto che ai consumatori, ma il solo fatto che cambiano i destinatari dell’operatività in questione non toglie valore alle nostre considerazioni.

2) INTESA SANPAOLO:
nel Foglio informativo n. 210/016 relativo al “Conto corrente. Conto ordinario per clienti consumatori” sotto la rubrica “Sconfinamenti extra fido” si stabilisce che il tasso di sconfinamento “E’ applicato sull’intero importo del credito utilizzato dal Cliente, e non soltanto sull’importo utilizzato oltre l’ammontare dell’apertura di credito. E’ applicato solo per il numero di giorni in cui lo scoperto si è verificato”.

3) BANCA ETRURIA:
nel Foglio informativo “CONTO CORRENTE ORDINARIO” aggiornato al 31.01.2011 fra le VOCI DI COSTO relative a FIDI E SCONFINAMENTI si legge: “variazione tasso debitore: In caso di scoperto di conto o di sconfinamento rispetto alla linea di credito concessa, verrà applicato il tasso extrafido contrattualmente previsto riferito all'intero saldo debitore del rapporto, per tutta la durata dello scoperto o dello sconfinamento”.

Da quanto riportato risulta che il comportamento delle banche indicate è, in linea di massima, lo stesso nel senso che il tasso di sconfinamento viene applicato all’intero saldo e non solo allo sconfinamento, anche se ciascun intermediario propone proprie “variazioni sul tema”. Così, ad esempio la Banca Monte dei Paschi concede un margine di tolleranza di cinque giorni consecutivi nei quali continua ad applicare il tasso previsto per gli utilizzi entro il fido, mentre Unicredit e Banca Etruria non risultano concedere alcun margine.

Banche:avviata indagine conoscitiva sui costi allo sportello e sugli ostacoli alla chiusura dei conti correnti da parte dell'Antitrust



Dopo le numerose segnalazioni dei consumatori e alla luce di un assetto del sistema bancario profondamente modificato che avrebbe dovuto portare maggiore concorrenza

Nuovo faro dell’Antitrust sui costi applicati dalle banche alla clientela. L’Autorità ha infatti deciso di avviare un’indagine conoscitiva per verificare le tipologie, l’entità e la dinamica dei prezzi dei conti correnti e dei servizi di incasso e pagamento, anche alla luce delle numerose segnalazioni ricevute dai consumatori.

L’indagine, che segue quella conclusa nel 2007, esaminerà l’introduzione o l’aumento delle commissioni su taluni servizi bancari: dalle commissioni sul prelievo del contante allo sportello, ai pagamenti eseguiti sempre allo sportello, ai bonifici bancari, compresi quelli on line, fino quelle sul prelievo bancomat. Si tratta in alcuni casi di commissioni delle quali l’Antitrust aveva chiesto la riduzione o l’azzeramento, visti i tagli ‘a monte’ ai costi interbancari del sistema bancario ottenuti grazie alle proprie istruttorie.

Obiettivo dell’Autorità comprendere come mai, nonostante un assetto del sistema bancario profondamente modificato che avrebbe dovuto innescare una forte spinta concorrenziale, il livello dei prezzi dei servizi e le criticità in termini di trasparenza continuino a segnalare un confronto competitivo tra le banche ancora debole.

L’indagine analizzerà e verificherà anche le difficoltà alla chiusura e trasferimento del conto corrente da una banca all’altra, con connessi costi diretti e spesso indiretti richiesti e i vari ostacoli alla portabilità/surroga dei mutui, denunciati dai cittadini, per comprenderne le ragioni e individuare le possibili soluzioni.

questo il link per scaricare il provvedimento integrale dell'Autorita garante concorrenza e mercato
http://www.agcm.it/stampa/news/5509-bancheavviata-indagine-conoscitiva-sui-costi-allo-sportello-e-sugli-ostacoli-alla-chiusura-dei-conti-correnti.html

mercoledì 23 marzo 2011

Statuto delle Imprese: sì della Camera



Approvato lo Statuto delle Imprese, che da lunedì ha interessato i lavori della Camera. Ora tocca al Senato pronunciarsi sul progetto di legge, definito da molti come una rivoluzione copernicana per il settore produttivo italiano, la cui spina dorsale è costituita in primo luogo dalle piccole e medie imprese.

La finalità principale dello Statuto, ha ricordato il suo promotore Raffaello Vignali, è "la creazione di un ambiente esterno in cui fare impresa sia gratificante o quanto meno non ostacolato da parte dello Stato e della pubblica amministrazione".

Le principali criticità emerse nel corso del dibattito tra opposizione e governo hanno riguardato infatti la gestione degli appalti pubblici rivolti alle micro, piccole e medie imprese e i ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali delle pubbliche amministrazioni.
Con l'approvazione dell'emendamento presentato dalla Lega Nord verranno innalzate le soglie per l’affidamento degli appalti pubblici: fino a 125.000 euro per i servizi di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici centrali e fino a 193.000 euro per le altre amministrazioni.

Lo Statuto, costituisce "una vera e propria svolta epocale in senso federalista" a vantaggio soprattutto delle piccole e medie imprese, alle quali sarà riservato il 60% degli incentivi di natura automatica o valutativa; è prevista inoltre una "sotto-riserva" del 25% per le micro e piccole imprese.
Le amministrazioni, infine, non potranno derogare ulteriormente i termini di pagamento fissati dal D.Lgs. 231/2002.

“Maggiore trasparenza, meno burocrazia, più investimenti, una Commissione parlamentare ad hoc, tempi certi per le risposte da parte della pubblica amministrazione e l’istituzione del Garante", "rappresentano il modo migliore per far tornare la nostra economia a correre”.

L'istituzione ufficiale di Mister Pmi presso il ministero dello Sviluppo economico e della Commissione per le micro, piccole e medie imprese, tanto paventata per il rischio di sconfinare nella potestà regionale, diverranno una realtà. Nel rispetto del principio di sussidiarietà tra Stato e Regioni, Mr Pmi e la Commissione favoriranno la creazione di una rete e di un contesto dove le esigenze delle pmi sono messe al centro della politica economica.

Con lo Statuto, inoltre "si intende invertire il paradigma che ha guidato le politiche per le imprese, passando dal paradigma secondo cui 'quello che va bene alla grande impresa, va bene all'Italia' a: 'quello che va bene ai piccoli, va bene all'Italia'. Ciò non perché si è cultori del «piccolo è bello», ma per realismo: piccolo è quello che c'è, e le piccole e medie imprese rappresentano il 99% del totale".

martedì 22 marzo 2011

INAIL: altri 180 milioni di euro per la sicurezza nei luoghi di lavoro



A seguito delle numerose domande presentate sul bando 2010, l'INAIL ha deciso di stanziare ulteriori 180 milioni di euro per sostenere le imprese che intendono investire per migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro.
L'uscita del bando è prevista nei prossimi mesi e metterà a disposizione contributi a fondo perduto commisurati all’entità delle spese ammissibili.

Le domande potranno riguardare una delle seguenti tipologie di intervento:
Progetti di investimento volti al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
Progetti di formazione;
Progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.
Ciascuna impresa può presentare una sola domanda sul territorio nazionale.

La presentazione delle domande avverrà con modalità “valutativa a sportello” che prevede l'istruttoria delle agevolazioni secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e fino all'esaurimento delle risorse disponibili. Condizione indispensabile per poter accedere al bando è il superamento di un punteggio soglia determinato da diversi parametri: dimensione aziendale, rischiosità dell'attività di impresa, numero di destinatari, finalità ed efficacia dell'intervento, con un bonus in caso di collaborazione con le Parti sociali nella realizzazione dell'intervento.

venerdì 11 marzo 2011

L'Inps spiega la coincidenza del 17 marzo con la CIG



INPS Messaggio 10/03/2011, n. 6137

A seguito del riconoscimento ad opera del decreto legge 5/2011 del giorno 17 marzo 2011 come giornata festiva a tutti gli effetti, l'Inps, con il nuovo intervento rimanda al suo precedente messaggio 13552 del 12 giugno 2009 nel caso di coincidenza di tale giornata con la Cassa integrazione guadagni.
Pertanto il relativo regime retributivo è il seguente:
- Nel caso di CIG a orario ridotto il pagamento della festività risulta a carico del datore di lavoro;
- Nel caso di CIG con sospensione dell'attività, la festività è riassorbita nel trattamento di integrazione salariale e il datore di lavoro non ha alcun onere se si tratta di lavoratori retribuiti in misura fissa, salvo se diversamente disposto dall'accordo sindacale;
- Sempre nel caso di CIG con sospensione dell'attività con pagamento dei lavoratori a ore, la festività è a carico del datore di lavoro se ricade nelle due prime settimane di sospensione, mentre è assorbita nel trattamento di CIG a carico INPS se al contrario la festività ricade oltre le prime due settimane di sospensione dell'attività.

giovedì 3 marzo 2011

Dalla Camera sì al fisco municipale



Passa il quarto decreto attuativo
Con 314 voti a favore e 291 contro, la Camera dei Deputati ha approvato la risoluzione presentata a seguito delle comunicazioni del Governo in relazione allo schema di decreto legislativo in materia di federalismo fiscale municipale, sulla quale era stata posta la questione di fiducia.

Fiscalità immobiliare
Dal 2011 vengono attribuiti ai Comuni:
a)l’intero gettito dell’IRPEF sui redditi fondiari (escluso il reddito agrario) e quello relativo alle imposte di registro e bollo sui contratti di locazione immobiliare;
b)una quota (30%) del gettito delle imposte di registro, ipotecarie e catastali sugli atti di trasferimento immobiliare;
c)una quota (21,7% nel 2011; 21,6% dal 2012) del gettito della cedolare secca sugli affitti.I gettiti affluiscono nel Fondo sperimentale di riequilibrio, di durata triennale, finalizzato a realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione dei gettiti stessi ai Comuni; due i criteri per la ripartizione:
-il 30% del Fondo, in base al numero dei residenti;
-(al netto di tale quota) l’ulteriore percentuale del 20% ai piccoli Comuni.Istituito anche un Fondo perequativo a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni svolte da Comuni e Province.

Cedolare secca sugli affitti
I proprietari di immobili concessi in locazione possono optare dal 2011, in luogo dell’ordinaria tassazione IRPEF sui redditi dalla locazione, per un regime sostitutivo, che assorbe anche le imposte di registro e bollo sui contratti, con aliquote:
-del 21% per i contratti a canone libero;
-del 19% per quelli a canone concordato.In caso di contratto a canone concordato il locatore, se opta per la cedolare secca, non potrà richiedere aggiornamenti del canone per tutta la durata del contratto.

Transazioni immobiliari
Cambiano le aliquote di tassazione (attualmente stabilite rispettivamente al 3 ed al 10%, comprese alcune imposte indirette che vengono eliminate) delle transazioni immobiliari:
-2% nel caso di prima casa di abitazione;
-9% nelle restanti ipotesi.Le nuove aliquote dell’imposta di registro sostituiscono - a decorrere dal 2014 (data di entrata in vigore delle stesse) - l’imposta di bollo e le imposte ipocatastali, nonché i tributi speciali e le tasse ipotecarie.

Compartecipazione al gettito IVA
Attribuita ai Comuni, dovrà essere determinata con apposito D.P.C.M. in misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2% al gettito dell’IRPEF. Sempre con D.P.C.M. verranno definiti i criteri di attribuzione del gettito ai singoli Comuni.

Contrasto all’evasione
Inasprite le sanzioni amministrative per l’inadempimento degli obblighi di dichiarazione concernenti gli immobili (comprese quelle in materia di canone di locazione nell’ambito della nuova disciplina sulla cedolare secca); viene ampliato anche l’ interscambio informativo sui dati catastali.

Incentivato anche il ruolo dei Comuni: ad essi è assegnata una quota pari al 50% del gettito derivante dalla loro attività di accertamento; la quota è assegnata, anche in via provvisoria, sulle somme riscosse a titolo non definitivo.

Addizionali all’IRPEF
I Comuni nei quali non risulti finora stabilita oltre la percentuale dello 0,4% (che comunque costituirà il limite massimo raggiungibile) potranno aumentare l’addizionale IRPEF. L’aumento non potrà in ogni caso eccedere lo 0,2% annuo.

Imposta di soggiorno
I Comuni capoluogo di provincia e le città turistiche e d’arte potranno istituire un’imposta fino a 5 euro per notte a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive, con destinazione del relativo gettito ad alcune specifiche finalità, tra cui quelle a favore del turismo.

IMU
L’imposta municipale propria è introdotta a decorrere dal 2014, in sostituzione (per la componente immobiliare) dell’IRPEF e delle relative addizionali dovute per i redditi fondiari relativi ai beni non locati, nonché dell’ICI. Presupposto è il possesso di immobili diversi dall’abitazione principale, cui pertanto non si applica, incluse le pertinenze.

L’aliquota è stabilita nello 0, 76%, ridotta alla metà per gli immobili locati, con la facoltà per i Comuni di estendere in tutto o in parte tale riduzione anche agli immobili posseduti da soggetti cui si applichi l’IRES.
Ai Comuni è lasciata la possibilità di modificare l’aliquota di 0,3 punti percentuali, in aumento o in riduzione (fino a 0,2 punti nel caso della aliquota ridotta alla metà per gli immobili locati).
Sono esenti dall’IMU gli immobili posseduti dalle Amministrazioni pubbliche, nonché alcune categorie di immobili già esentati ai sensi della normativa dell’ICI (fabbricati destinati ad usi culturali, all’esercizio del culto, utilizzati dalle società non profit, etc..).

Sempre a decorrere dal 2014, l’imposta municipale secondaria, da introdursi con deliberazione del consiglio comunale in sostituzione degli attuali tributi sull’occupazione di aree pubbliche, sulle affissioni e sull’installazione dei mezzi pubblicitari.

mercoledì 2 marzo 2011

31.03.2011: REDAZIONE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA



Il punto 19 dell'Allegato B al D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice Privacy), nell'ambito dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici, prevede che:

"Entro il 31 marzo di ogni anno, il titolare di un trattamento di dati sensibili o di dati giudiziari, redige anche attraverso il responsabile, se designato, un documento programmatico sulla sicurezza contenente idonee informazioni riguardo:..."

Si ricorda quindi che anche quest'anno, entro il 31 marzo, è necessario provvedere alla redazione o all'aggiornamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza (Dps), attribuendo allo stesso data certa (ad es. tramite marcatura temporale, autoprestazione presso gli uffici postali). Si ritiene peraltro che la redazione sia opportuna anche se non sussistono variazioni: in tal caso sarà sufficiente replicare il Dps redatto l'anno precedente, aggiornando solo la data certa.