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martedì 27 gennaio 2009

Cassa Edile

Iscrizione

Le imprese del settore edile e affini, industriali e non, che effettuano lavori rientranti nell’ambito di applicazione dei CCNL del settore edile ed aventi alle proprie dipendenze sia operai che apprendisti, sono tenute ad iscriversi presso la Cassa edile.
In genere le imprese dopo aver comunicato l’inizio dell’attività, riceveranno una scheda anagrafica di iscrizione che dovrà essere compilata in ogni sua parte, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante e trasmessa alla Cassa edile.
La Cassa dopo aver ricevuto detta scheda di iscrizione assegnerà un “numero di posizione” e sulla base di quanto dichiarato nella scheda, l’impresa sarà classificata e le verrà attribuita l’aliquota contributiva dovuta.
L’assegnazione del numero di posizione e l’attribuzione dell’aliquota contributiva verranno rispettivamente comunicate all’impresa con contestuale invio della modulistica necessaria.
Si precisa che qualora l’impresa desideri che la modulistica venga inviata al recapito del proprio studio di consulenza, potrà inoltrare richiesta alla Cassa stessa che provvederà a far pervenire direttamente al consulente dell’azienda la documentazione necessaria.
Con l’iscrizione alla Cassa Edile, le imprese ed i lavoratori sono vincolati al rispetto del CCNL, degli accordi locali, adottati a norma del contratto stesso, dello Statuto e del Regolamento della Cassa, impegnandosi ad osservarli integralmente.
Mediante, infatti, l’iscrizione alle Casse i lavoratori e le imprese aderiscono alla politica contrattuale delle organizzazioni rispettivamente dei lavoratori e dei datori di lavoro firmatarie dei CCNL avendo l’obbligo di versare delle quote di adesione contrattuale.
La Cassa Edile, secondo le modalità stabilite a livello locale, raccoglierà dai datori di lavoro e dai lavoratori che si avvalgono del servizio e delle prestazioni della stessa, una dichiarazione scritta di adesione al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, agli accordi locali adottati a norma del contratto medesimo ed allo Statuto ed al Regolamento della Cassa stessa, con formale impegno di osservare integralmente gli obblighi ed oneri da essi derivanti.

Con l'iscrizione alla Cassa Edile i lavoratori e le imprese sono vincolati al versamento delle quote di adesione contrattuale il cui importo a carico degli operai è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga ed è versato, unitamente all'importo a proprio carico, alla Cassa Edile con la periodicità e le modalità previste per i versamento contributivi dovuti alle Casse.
Il gettito della quota nazionale di adesione contrattuale riscosso a carico dei datori di lavoro sarà attribuito all'ANCE; il gettito della quota nazionale di adesione contrattuale riscosso a carico dei lavoratori sarà attribuito alle Federazioni nazionali dei lavoratori.

Val la pena di citare alcune disposizioni legislative, al fine di comprendere l’importanza che assume l’iscrizione dei lavoratori operanti nel settore edile, alla relativa Cassa.

L’appaltatore di opere pubbliche (art. 36 della legge 300/70) sarà tenuto ad applicare nei confronti dei propri dipendenti "condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona", laddove per condizioni si intendono non solo quelle economiche, ma tutte quelle prestazioni aggiuntive che solo l’iscrizione dell’impresa alla Cassa Edile può garantire agli operai.

La Legge Antimafia (art. 18 comma 7, Legge n. 55/1990) dispone che chi esegue le opere pubbliche deve:

- osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai CCNL;
- trasmettere all’ente committente, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione della denuncia agli enti previdenziali inclusa la Cassa Edile;
- trasmettere periodicamente all’ente committente copia dei versamenti agli enti previdenziali, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, cioè le Casse Edili.

La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, compresa la Cassa Edile, dovrà essere presentata prima dell’inizio dei lavori e la trasmissione delle copie dei versamenti dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva dovrà essere effettuata con cadenza quadrimestrale (art. 9 DPCM n. 55/1991).

Il committente, sarà tenuto a chiedere alle imprese esecutrici dei lavori, l’indicazione dei CCNL applicati ai lavoratori dipendenti ed una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dalla contrattazione collettiva e quindi anche l’iscrizione alla Cassa Edile (D.Lgs 81/2008).
Qualora le aziende edili aderiscano agli organismi paritetici territoriali e siano in regola con le norme relative alla sicurezza sul lavoro ed il versamento dei premi assicurativi, almeno nel biennio precedente l’anno di applicazione della stessa agevolazione, verrà concessa loro una riduzione del 10% del premio dovuto in base alle tariffe I.N.A.I.L. (DM del 7/5/1997).

Si precisa che gran parte degli accantonamenti e dei versamenti contributivi che le imprese sono tenute ad effettuare alle Casse Edili vanno a copertura degli istituti contrattuali e delle prestazioni (ferie, gratifica natalizia, anzianità, malattia e infortunio, indumenti da lavoro e calzature di sicurezza) o consentono loro di fruire a condizioni agevolate dei servizi erogati dagli altri Enti paritetici (scuole e comitati antinfortunistici territoriali).

L'iscrizione cessa per i seguenti motivi:

- decesso dell'iscritto;
- cessazione definitiva dell'attività lavorativa dell'iscritto;
- cessazione dell'attività della Cassa;
- trasferimento dell'iscritto alle dipendenze di un datore di lavoro esercente attività diversa;
- espatrio dell'iscritto.

per maggiori informazioni info@studiogennai.com oppure fax 0587/949935

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