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sabato 24 gennaio 2009

Comunicazione dell’opzione IRAP (scade 02/03/2009)

Adempimento
( art. 5-bis, DLgs. N. 446/97; Provvedimento 31/3/2008; Provvedimento 29/5/2008 )

L’articolo 1, comma 50, lettera b), della Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008) ha inserito l’articolo 5-bis del D.Lgs. n. 446/97, concernente la determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP per le società di persone e le imprese individuali.
Il comma 2, del suddetto articolo 5-bis, prevede per le società di persone e le imprese individuali, in regime di contabilità ordinaria, la facoltà di optare per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 446/97, che attiene alla determinazione del valore della produzione netta delle società di capitali e degli enti commerciali.

Soggetti interessati
La comunicazione dell’opzione IRAP per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole previste per società di capitali ed enti commerciali può essere presentata dai seguenti soggetti in regime di contabilità ordinaria:

a) le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all’art. 55 del DPR n. 917/86 (TUIR);
b) le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate a norma dell’art. 5, co. 3, del Tuir.

Modalità e termini
L’opzione IRAP deve essere comunicata utilizzando il modello approvato con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 31 marzo 2008, pubblicato il 31/03/08 sul sito dell’Agenzia ai sensi dell'art. 1, comma 361, della Legge n. 244/2007.
La comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, entro 60 giorni dall’inizio del periodo d’imposta in cui si esercita l’opzione, ovvero la revoca dell’opzione precedemente comunicata (per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare entro il 1° marzo).
L’opzione è irrevocabile per tre periodi d’imposta al termine dei quali si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio.
In caso di revoca, invece, il valore della produzione netta deve essere determinato secondo le regole del comma 1, dell’articolo 5-bis, del D.Lgs. n. 446/97 per almeno tre periodi d’imposta, al termine del quale la revoca si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio salvo l’esercizio dell’opzione.

Per il periodo d’imposta 2008 la comunicazione deve essere trasmessa entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di approvazione del modello di comunicazione, cioè entro il 30 maggio 2008.
Con provvedimento del 29 maggio 2008, limitatamente al periodo d’imposta 2008, l’Agenzia delle Entrate ha disposto la proroga del termine per la presentazione della comunicazione dell’opzione IRAP al 31 ottobre 2008.

per maggiori informazioni info@studiogennai.com oppure fax 0587/949935

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