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lunedì 12 gennaio 2009

Iva su fatture alberghi e ristoranti

Novità sulla detraibilità dell’Iva su spese di alberghi e ristoranti. D.L. 112/08 conv. dalla L.133/08.

Il D.L. 112/08 con l’art. 83, commi da 28-bis a 28-quinquies, convertito dalla Legge 133/08, modificando l’art. 19-bis 1, comma 1, lettera e), del DPR 633/72, ha soppresso con decorrenza 1 settembre 2008 l’indetraibilità oggettiva dell’Iva sulle spese per vitto ed alloggio.
Pertanto, nel caso siano inerenti all’attività di impresa, arte o professione, l’iva relativa a queste spese sarà sempre detraibile, salvo l’ipotesi in cui le stesse riguardino spese di rappresentanza.

Quindi - ricordando che siamo in attesa di una preannunciata circolare dell’A.F. sull’argomento che dovrebbe risolvere i punti dubbi - dall’1 settembre 2008:

l’iva sulle prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande è divenuta
pienamente detraibile da parte di tutti i contribuenti titolari di partita iva;
per esercitare la detrazione è necessario richiedere all’albergatore o al ristoratore l’emissione della fattura (ricordiamo che questi soggetti non hanno l’obbligo di emettere la fattura ma solo di certificare i corrispettivi con lo scontrino e/o la ricevuta fiscale). La richiesta della fattura non è quindi divenuta obbligatoria ma serve per il recupero dell’iva;
è divenuta detraibile anche l’iva sulle spese accessorie a quelle di vitto ed alloggio (ad es.: servizio lavanderia, parcheggio, collegamento ad internet, etc.);
la fattura eventualmente richiesta andrà registrata sul registro iva degli acquisti;
nel caso si continui a documentare il costo con la ricevuta fiscale, l’iva incorporata nel corrispettivo pagato non sarà detraibile ma dovrebbe essere deducibile.
Risulta immediatamente evidente che le aziende che vorranno detrarre l’iva sulle spese in questione sostenute dai dipendenti in trasferta dovranno dare istruzioni a questi ultimi
perché si facciano rilasciare fattura intestata alla società con la specifica indicazione del proprio nome e cognome. Parimenti per i professionisti è necessario documentare la spesa con fattura nella quale sia specificato il nome del professionista stesso quale fruitore del servizio. Ciò al fine di eliminare dubbi circa l’inerenza della spesa.
Ricordiamo che il legislatore con il provvedimento di cui all’oggetto è intervenuto
anche nel settore delle imposte dirette con effetti decorrenti, però, dall’1.01.2009. Da questa data è stata infatti fissata la deducibilità delle spese alberghiere e di ristorante nella misura del 75%, con esclusione di quelle sostenute per il vitto e l’alloggio dei lavoratori dipendenti e dei titolari di rapporti di collaborazioni coordinate e continuative in relazione a trasferte fuori dal territorio comunale. Per i professionisti, poi, il limite del 75% dovrebbe operare a monte essendo rimasto fermo il limite globale del 2% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta quale tetto al riconoscimento dei costi stessi.

per maggiori informazioni info@studiogennai.com oppure fax 0587/949935

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