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giovedì 26 febbraio 2009

Risposta a quesito su sicurezza del lavoro

Riporto il quesito sotto esposto con la relativa risposta

Domanda
Un professionista o impresa individuale sia artigiana che commerciale senza dipendenti, deve porre in essere adempimenti quali il conseguimento dell'attestato di sicurezza sul lavoro e quello di primo pronto soccorso? e ancora: un impresa individuale edile senza dipendenti nel momento in cui, per effettuare alcuni lavori, si avvale di un altro lavoratore autonomo con partita IVA deve adeguarsi al D.lgs 81/2008?

Risposta
In assenza di lavoratori dipendenti od equiparabili tali, l'impresa individuale (da non confondere con la figura del lavoratore autonomo vero e proprio) sarà da considerarsi soggetta ai medesimi obblighi previsti nei confronti dei lavoratori autonomi e riportati, essenzialmente, nell'articolo 21 del D.Lgs. n. 81/2008.

Dunque, per rispondere alla sua prima domanda, il titolare dell'impresa individuale non deve frequentare il corso di primo soccorso. Non capisco invece a cosa si riferisca esattamente quando parla di "conseguimento dell'attestato di sicurezza sul lavoro".

Qualora si stesse riferendo al corso di formazione che il datore di lavoro deve frequentare per poter rivestire direttamente l'incarico di RSPP, per le medesime considerazioni fatte precedentemente, non essendoci lavoratori subordinati od equiparabili tali, non vige l'obbligo della nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Se invece si stesse riferendo al corso di formazione sui rischi specifici riguardanti lo svolgimento della propria mansione di cui all'articolo 37, in via del tutto generale, per un lavoratore autonomo tali corsi sono "facoltativi", come indicato dall'articolo 21, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 81/2008. Circa la sua seconda domanda, occorrerebbe capire cosa intende quando parla di "avvalersi" di un altro lavoratore autonomo.

In questi casi, infatti, si rischia di configurare un'impresa di fatto, nella quale i lavoratori sono autonomi solo sulla carta, mentre concretamente in cantiere, uno dei due è alle direttive dell'altro.

Se così fosse, "l'impresa individuale senza dipendenti", diventerebbe di fatto un'impresa individuale con dipendenti e dunque soggetta a tutti gli obblighi previsti dal decreto. Se invece i due lavoratori svolgono effettivamente indipendente ed autonomo il proprio lavoro, in tal caso valgono tutte le considerazioni già fatte precedentemente ed il riferimento di legge resta essenzialmente l'art. 21 del D.Lgs. n. 81/2008.

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