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lunedì 2 febbraio 2009

Ravvedimento operoso

Innovazione nelle sanzioni con il decreto anticrisi

La manovra anticrisi (Art. 16 - DL 185/08, in vigore dal 29 novembre 2008) prevede la riduzione delle sanzioni per il ravvedimento operoso.

Tramite il ravvedimento il contribuente può regolarizzare errori o illeciti fiscali, versando, entro il termine prescritto, il tributo non pagato, gli interessi al tasso legale, che dal 1º gennaio 2008 ammontano al 3%, e una sanzione stabilita in misura ridotta.

Con il decreto in questione si passa da 1/8 a 1/12 della sanzione ordinaria se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dalla data di scadenza; da 1/5 a 1/10 della sanzione ordinaria se la regolarizzazione avviene oltre i 30 giorni e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi o entro un anno dalla violazione. Si ricorda che la sanzione ordinaria è pari al 30% del tributo dovuto.

Per un tardivo versamento d'imposta la percentuale per ravvedersi passa dal 3,75% al 2,5% dell'importo della sanzione ordinaria se si effettua entro trenta giorni; dal 6% al 3% se il versamento si effettua entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Per esempio un tributo dovuto per €. 1.000,00 con scadenza 16/01/2009 può essere versato entro il 15/02/2009 con le seguenti maggiorazioni di interessi e sanzioni: 1000 x 3 x 30 : 36500 = 2,47 per interessi legali e 1000 x 2,5 : 100 = 25,00 per sanzione , per un totale da versare di €. 1.027,47

per maggiori informazioni info@studiogennai.com oppure fax 0587/949935

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