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giovedì 12 febbraio 2009

Ipoteca illegittima e risarcimento dei danni

Il contribuente deve provare la propria richiesta

Il Concessionario della riscossione (Equitalia SpA) non è tenuto al risarcimento dei danni morali causati al contribuente in caso di ipoteca illegittimamente iscritta nei suoi confronti.
Ciò è quanto emerge da una recente pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale di Milano (sent. nr.464/40/07), la quale, nonostante abbia accertato l’illegittimità del provvedimento e disposto la cancellazione dello stesso a carico (e spese) di Equitalia, ha ritenuto di non accogliere la richiesta di risarcimento danni avanzata dal contribuente.
Al fine di comprendere il senso di tale pronuncia, dunque, occorre senza dubbio fare un passo indietro ed analizzare il comportamento del contribuente in fase contenziosa.
Tutto ha avuto inizio con la notifica al contribuente di un avviso di avvenuta iscrizione ipotecaria da parte di Equitalia.
Il contribuente, quindi, impugnava tempestivamente tale provvedimento chiedendo ai giudici milanesi di annullare l’iscrizione ipotecaria e contestualmente condannare la controparte alla cancellazione del provvedimento.
Si chiedeva, inoltre, la condanna di Equitalia al risarcimento dei danni che tuttavia non venivano quantificati.
Ebbene, proprio in merito al mancato accoglimento di quest’ultima richiesta da parte dei giudici tributari, occorre evidenziare come sia fondamentale per il contribuente provare oltre all’illegittimità del provvedimento anche l’entità del danno subito nonché il nesso causale fra l’evento ed il comportamento tenuto dall’Ufficio (che tra l’altro dovrà essere almeno colposo).
Sicuramente chiarificatrice sul punto risulta una sentenza del 2001 della Suprema Corte (sent. Cass. nr.11955 del 21/09/2001), la quale ha chiarito che “la risarcibilità dei danni derivanti ai soggetti privati dall’emanazione di atti o provvedimenti illegittimi della P.A., lesivi di situazioni di interesse legittimo, dipende in concreto dal necessario accertamento dell’effettività del danno e della sua ingiustizia, dall’esistenza di un nesso causale fra l’evento ed il comportamento illegittimo della P.A. e dalla sussistenza di una componente di dolo o colpa dell’amministrazione, che va verificata dal giudice in ragione di un esercizio dell’azione amministrativa che risulti in violazione di regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione…”.
Alla luce di quanto illustrato, quindi, è chiaro che sarà onere del cittadino/contribuente fornire in modo dettagliato le prove dei danni subiti in modo da poter avere qualche possibilità di vedere accolta la propria richiesta di risarcimento danni.
Fonte "impresa e diritto 4/2008"

per maggiori informazioni info@studiogennai.com oppure fax 0587/949935

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