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mercoledì 4 febbraio 2009

Bonus famiglia, prima scadenza spostata al 28 febbraio

Prime erogazioni entro il 31 marzo

Più tempo per richiedere ed erogare il bonus famiglia. La legge di conversione del dl 185 del 2008 ha, infatti, spostato dal 31 gennaio al 28 febbraio 2009 il termine per presentare la domanda del bonus ai sostituti d’imposta. Di conseguenza, datori di lavoro ed enti pensionistici erogheranno il beneficio entro il 31 marzo 2009 e, nel caso in cui il sostituto d’imposta non abbia i fondi per elargire il bonus, il contribuente ha un mese in più per presentare la domanda in via telematica all’Agenzia delle entrate: la scadenza è stata prorogata dal 31 marzo al 30 aprile 2009.
Il chiarimento è contenuto nella circolare 2/E, con cui l’Agenzia delle Entrate precisa anche che il bonus di mille euro va alle famiglie, con reddito complessivo fino a 35mila euro, quando fra i componenti del nucleo è presente un portatore di handicap, sia esso coniuge, figlio o altro familiare del richiedente, purché fiscalmente a carico.
I componenti del nucleo familiare, i cui redditi concorrono alla determinazione del reddito complessivo, sono:

• il richiedente stesso
• il coniuge non separato, anche se non fiscalmente a carico
• i figli, compresi quelli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, che sono fiscalmente a carico
• ogni altra persona convivente, purché fiscalmente a carico

Il documento di prassi chiarisce inoltre che la residenza in Italia è richiesta solo per il richiedente del bonus, mentre non è condizione necessaria per il coniuge non separato, per i figli o altri familiari a carico.
A riguardo, si precisa che la documentazione, che il richiedente extracomunitario deve possedere, è quella utilizzata per attestare lo status di familiare a carico, ovvero:

• documentazione originale rilasciata dal Consolato del paese d’origine
• documentazione rilasciata direttamente dal paese d’origine
• documentazione con apposizione dell’apostille, per i soggetti provenienti dai paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 1961

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate riguardano anche le tipologie di reddito tassativamente previste per poter ricevere il bonus. Infatti, la norma prevede che il richiedente sia titolare esclusivamente di redditi di lavoro dipendente o di pensione o di taluni redditi assimilati. Il possesso di redditi fondiari fino a 2.500 euro, invece, non osta, solo se in aggiunta alle predette tipologie di reddito.
Fonte Agenzia delle Entrate

per maggiori informazioni info@studiogennai.com oppure fax 0587/949935

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