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venerdì 27 febbraio 2009

La cassa integrazione


La materia in questione e' regolata da leggi e dal contratto nazionale.
Le normative che riassumiamo si applicano ai lavoratori metalmeccanici dell'industria


L'istituzione della Cassa Integrazione Guadagni (Cig) risale al 1945.
Essa doveva consentire un parziale recupero della retribuzione a quei lavoratori che a causa delle ristrutturazioni post-belliche fossero momentaneamente sospesi dal lavoro. In effetti le parti sociali, sindacati e imprenditori, sottoscrissero, nel luglio 1945, un accordo che consentiva la sospensione momentanea dal lavoro dei dipendenti da aziende che operavano trasformazioni da industria bellica in industria di pace. Ai lavoratori così sospesi veniva comunque garantito un salario minimo. Il decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945 n. 788 recepiva i contenuti di tale accordo interconfederale e istituiva a favore degli operai e dell'industria dell'Alta Italia, la Cassa Integrazione Guadagni. Successivamente con Dl Cps 12 agosto 1947, n. 869, l'istituto veniva esteso agli operai dell'intero Paese.

La fine della crisi strutturale e le mutate condizioni economiche, produttive e organizzative dell'impresa, nonche' il mutato rapporto di forza nelle relazioni industriali, hanno reso possibile una riforma generale della Cig. La legge del 23 luglio 1991, n. 223, sancisce questi cambiamenti e introduce una limitazione drastica all'utilizzo della Cassa Integrazione Guadagni.
In virtù della nuova legge la Cigs può essere utilizzata ai soli fini della ristrutturazione o risanamento delle aziende, con la previsione esplicita del rientro dei lavoratori.
Nel caso di esubero di personale la legge 223/91 prevede espressamente la possibilita' per l'azienda di procedere al licenziamento dei lavoratori, con il solo diritto per gli stessi dell'indennita' di mobilita'.
In sostanza la legge consente e favorisce una soluzione non traumatica del rapporto di lavoro, permettendo l'individuazione di strumenti morbidi per uscire dalla crisi.
Il ricorso alla cassa integrazione da parte di sempre più aziende, pone il problema dell'interpretazione, sia delle numerose leggi che si sono susseguite in proposito, che delle circolari Inps che ne chiariscono l'applicazione.
Innanzitutto affrontiamo la cassa integrazione guadagni ordinaria (abbreviata Cigo)
I casi in cui e' previsto il ricorso a questo istituto
La Cigo e' prevista nei casi di riduzione di orario o sospensione del lavoro determinati dai seguenti motivi:
a) eventi aziendali, temporanei e transitori, non imputabili ne' all'azienda ne' ai lavoratori (ad esempio: nevicate, grandinate che rechino danno alle strutture o alle macchine dello stabilimento);
b) eventi sfavorevoli, momentanei, legati all'andamento di mercato (ad esempio la crisi stagionale di un prodotto)

Le aziende che possono accedervi
Tutte le imprese industriali, indipendentemente dal numero di addetti. Per Edilizia, Lapidei e Agricoltura sono previste particolari norme.
I lavoratori che ne beneficiano
Operai, intermedi, impiegati e quadri, compresi i lavoratori in contratto di formazione-lavoro, esclusi gli apprendisti.
In caso di Cigo a zero ore e' utile sancire, in un accordo sindacale, la possibile rotazione dei lavoratori da sospendere.

La consultazione sindacale prevista dalla legge 164/75
Nei casi di oggettiva e improrogabile necessita' (esempio: calamita' naturali) l'azienda comunica alle rappresentanze sindacali aziendali (Rsa) o alle organizzazioni sindacali provinciali la durata prevedibile della Cigo e il numero dei lavoratori interessati. Nel caso tale riduzione sia superiore alle 16 ore settimanali si potra' chiedere, su richiesta di una delle parti, un esame congiunto. In quest'ultimo caso la richiesta di incontro dovra' essere inoltrata entro tre giorni dalla comunicazione. Le relative procedure dovranno esaurirsi entro i cinque giorni successivi alla data in cui e' stata avanzata la richiesta.
Negli altri casi di riduzione o sospensione del lavoro l'azienda ha l'obbligo di comunicare preventivamente alle organizzazioni sindacali territoriali di categoria la necessita' di ricorrere alla Cigo, specificando le cause, la durata e l'entita', nonche' il numero dei lavoratori interessati.
Le organizzazioni sindacali possono chiedere un incontro congiunto per esaminare le cause che hanno portato alla richiesta di Cigo.
Tutta la procedura deve essere esaurita entro 25 giorni dalla data della richiesta aziendale. Il termine e' ridotto a 10 giorni per le aziende che occupano sino a 50 dipendenti.

La procedura
Per l'ammissione al trattamento di integrazione salariale, l'imprenditore deve presentare domanda alla sede provinciale dell'Inps competente per territorio, in riferimento alla dislocazione dell'unita' produttiva interessata. La domanda deve essere presentata entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro.
Qualora la domanda venga presentata oltre il termine prescritto, l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potra' considerare periodi anteriori ad una settimana rispetto alla data di presentazione. Il danno derivante ai lavoratori per la mancata o ritardata presentazione della domanda di Cigo da parte dell'azienda sara' a completo carico di quest'ultima.

La durata
L'integrazione salariale ordinaria e' corrisposta normalmente per 13 settimane consecutive, in casi eccezionali può essere prorogata di tre mesi in tre mesi fino ad un massimo di 52 settimane in un biennio .
Qualora l'impresa abbia fruito di dodici mesi consecutivi di integrazione salariale, una nuova domanda può essere proposta per la medesima unita' produttiva per la quale l'integrazione e' stata concessa, quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attivita' lavorativa. Dal tetto massimo delle 52 settimane nel biennio sono esclusi i periodi consessi a titolo di contratti di solidarieta' e di Cassa Integrazione guadagni straordinaria.
Tali disposizioni non sono però applicabili nei casi di intervento determinato da eventi oggettivamente non evitabili.

per maggiori informazioni info@studiogennai.com oppure fax 0587/949935

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