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martedì 17 febbraio 2009

ECOINCENTIVI 2009 - Le istruzioni Aci

(Art. l D.L. 5/2009 commi 1-9, coordinato con le disposizioni sui precedenti ecoincentivi vigenti)

Il D.L. n. 5 del 10.02.2009, pubblicato sulla G.U. n. 34 de11'11.2.2009, entrato in vigore nella medesima data, ha introdotto nuovi ecoincentivi per il rinnovo del parco circolante con l'acquisto di veicoli ecologici.
VALIDITA' CONTRATTI
Gli ecoincentivi 2009 valgono per i veicoli nuovi acquistati anche in locazione finanziaria, con contratto stipulato fra acquirente e venditore dal 7.2.2009 e fino al 31.12.2009, purché immatricolati entro il 31.3.2010.
Si ricorda che il Ministero delllEconomia e delle Finanze ha chiarito, per i precedenti ecoincentivi, nella circolare n. 2 del 7.6.2007, che a fronte di un veicolo nuovo acquistato da una società di leasing, possa essere rottamato un veicolo intestato al locatario. In tal caso, si ritengono valide le precedenti disposizioni emanate in materia (qualora il locatario
presenti la formalità al PRA, occorrerà che agisca in qualità di mandatario o procuratore della società di leasing).
In considerazione dell'espressa previsione, al comma 9, dell'art. 1, del D.L. n. 5/2009, di quanto disposto dai commi dal 230 al 234, delllart. 1 della L. 29612006 (Legge Finanziaria 2007), continuano ad essere esclusi dalle agevolazioni, gli acquisti di veicoli da intestare a società che effettuano produzione o scambio di veicoli. Continua ad essere ammessa la rottamazione di veicoli intestati a famigliari conviventi.
Ciò premesso, si ritiene che i criteri indicati nella risoluzione n. 8/DPF del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21.3.2008 possano essere estesi agli ecoincentivi 2009.
Pertanto, si confermano le precedenti istruzioni diramate a seguito della citata risoluzione ed alla precedente nota MEF prot n. 1376 del 13.2.2007, e quindi, si ricorda che:
- tale veicolo potrà anche essere rottamato dall'erede ;
- qualora il veicolo destinato alla rottamazione sia cointestato a più soggetti, vengonoriconosciuti gli incentivi anche se il nuovo veicolo viene intestato ad uno solo di essi.
Si ricorda che a fronte della rottamazione di un veicolo inquinante, possono essere
accordati gli incentivi per l'acquisto di un unico veicolo nuovo.

AUTOVETTURE
E' previsto un contributo di € 1.500,00 per l'acquisto di autovetture, euro 4 o euro 5, che emettono fino a 140 grammi di C02 per chilometro, o fino a 130 grammi se alimentate a gasolio, a fronte della rottamazione di autovetture e autoveicoli ad uso promiscuo euro 0, euro 1 e euro 2 (questi uitimi se immatricolati entro il 31.12 1999).
AUTOVETTURE "SUPER ECOLOGICHE
In base all'art. 1, commi 228 e 229 della L. 296196, per l'acquisto di autovetture nuove di
- fabbrica ed omologate dal costruttore motore a gas metano, nonché con alimentazione elettrica o a idrogeno, o a GPL, è concesso per gli
acquisti connessi a contratti stipulati fino al 31.12.2009 (con immatricolazione effettuata entro il 31.3.201O), un contributo di € 1.500,OO.
Tale contributo è aumentato di ulteriori f 500,00, qualora l'autovettura nuova abbia
emissioni di C02 inferiori a 120 grammi di C02 per chilometro.
Con l'entrata in vigore del D.L. 5109, per le autovetture nuove di fabbrica ed omologate dal costruttore con alimentazione, esclusiva o doppia, del motore a gas metano, nonch6 con alimentazione elettrica o a idrogeno (è escluso il GPL), il contributo è aumentato da £ 500,OO (di cui al paragrab precedente) a € 1.500,OO nel caso in cui il veicolo acquistato
abbia emissioni di C02 non superiori a 120 grammi per chilometro.
Le suddette agevolazioni sono cumulabili, qualora ne ricorrano le condizioni, con quelle per la rottamazione di cui al paragrafo 'Autovetture'.

AUTOCARRI, AUTOVEICOLI PER TRASPORTO PROMISCUO, AUTOVEICOLI PER
TRASPORTI SPECIFICI, AUTOVEICOLI PER USO SPECIALE, AUTOCARAVAN

Viene previsto un contributo di € 2.500,00 per l'acquisto dei veicoli individuati all'articolo 54, comma 1, lettere C), d), 9, g) ed m) del D.Lgs. 285/1992, euro 4 o euro 5, di massa massima fino a 3.500 kg, a fronte della rottamazione di veicoli delle medesime categorie euro 0, euro 1 e euro 2 (questi ultimi immatricolati fino al 31.12.1999).
Si fa presente che in relazione alla tipologia del veicolo da rottamare e di quello nuovo da acquistare, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - con la risoluzione n. 8lDPF del 21.3.2008 - aveva chiarito che autocarri, autoveicoli per trasporto promiscuo, autoveicoli per trasporto specifico e autoveicoli per trasporto speciale, possano essere reciprocamente sostituiti entro il limite di massa massima di 3.500 Kg, trattandosi di veicoli ad uso commerciale e considerato che i veicoli promiscui non vengono più prodotti.

per maggiori informazioni info@studiogennai.com oppure fax 0587/949935

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