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mercoledì 11 febbraio 2009

Infortuni sul lavoro

Infortunio sul lavoro e responsabilità datore di lavoro per danno differenziale

Attualmente, il lavoratore vittima di infortunio sul lavoro o di una malattia professionale, aldilà ed in aggiunta all’indennizzo corrisposto dall’INAIL è legittimato a chiedere al datore di lavoro la corresponsione del c.d. “danno differenziale”.
Il datore di lavoro è, infatti, tenuto al risarcimento del c.d. “danno differenziale” e cioè l’eventuale porzione di danno non coperta dall’intervento dell’INAIL e calcolata secondo il sistema civilistico.
In concreto il c.d. danno differenziale è costituito da diverse voci: danno biologico (anche temporaneo, inferiore al 6%), danno morale, danno esistenziale, danno patrimoniale da lucro cessante fuori franchigia INAIL, danno patrimoniale emergente.
Precisato l’ambito di responsabilità datoriale, la questione attiene esclusivamente alla ripartizione dell’onere probatorio.
Da un lato, quindi, il lavoratore sarà tenuto a provare le diverse voci di danno lamentate e il nesso eziologico di ciascuna voce di danno con l’attività lavorativa.

Ciò in conformità al costante orientamento della Suprema Corte per cui sul lavoratore che lamenti di aver subito un danno alla salute a causa dell’attività lavorativa incombe l’onere di dimostrare l’esistenza di tale danno, la nocività dell’ambiente di lavoro e il nesso causale tra questi due elementi mentre grava sul datore di lavoro l’onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno (cfr. Cass. 11144/08 nonché in senso conforme si veda, ex multis: Cass. 16881/06; Cass. 11932/04).

Per contro, la responsabilità datoriale è di tipo contrattuale e deriva dall’inadempimento all’obbligo di sicurezza di cui all’art. 2087 cc.
Di conseguenza il datore il lavoro è sempre responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente. Occorre precisare che, l’eventuale concorso di colpa del lavoratore non attribuisce alcun effetto esimente al datore di lavoro. Infatti, la condotta del lavoratore può comportare l’esonero totale del datore di lavoro da responsabilità solo quando presenti i caratteri dell’abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e dalle direttive ricevute come pure dell’atipicità ed eccezionalità, così da porsi come causa esclusiva dell’evento (Cass. nr. 4075/04).

E così, il lavoratore dovrà dimostrare in giudizio il danno in tutte le componenti richieste e la riconducibilità eziologica all’inadempimento dell’obbligo di sicurezza mentre il datore di lavoro dovrà provare la non imputabilità dell’inadempimento.

Ciò detto, la Suprema Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 11144 del 7 maggio 2008 ha ribadito chiaramente che, in tema di ripartizione dell’onere probatorio nelle controversie relative ad infortuni sul lavoro o a malattie professionali, “spetta al lavoratore l’onere di provare il nesso di causalità tra attività professionale e malattia e, trattandosi di azione esperita nei confronti del datore di lavoro non è operante alcuna presunzione di nesso eziologico”.
Fonte Avv. Francesca Di Rito

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