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lunedì 9 febbraio 2009

Denuncia Infortuni - Variazioni dal 15/05/2009

La sicurezza raddoppia le denunce all'Inail sugli infortuni. Oltre quella prevista ai fini assicurativi e indennitari obbligatoria per gli infortuni con prognosi superiore ai tre giorni, dal 15 maggio i datori di lavoro devono comunicare all'Inail anche gli infortuni che comportino l'assenza dal lavoro di un giorno almeno, escluso quello dell'evento.

Per il nuovo obbligo, introdotto esclusivamente ai fini statistici e informativi, non è prevista una modulistica ufficiale e andrà utilizzato il canale postale o il fax. L'Inail ha comunque reso disponibile un modello reperibile dal sito internet www.inail.it.
Il nuovo adempimento.
La nuova comunicazione obbligatoria è prevista dall'articolo 18, comma 1, lettera r, del dlgs n. 81/2008, il Tu sicurezza in vigore dal 15 maggio. L'articolo, in particolare, disciplina gli obblighi di datore di lavoro e dirigente, stabilendo che il datore di lavoro, che esercita le attività soggette alla tutela del Tu, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e le competenze ad essi conferite, devono (tra l'altro) «comunicare all'Inail o all'Ipsema, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni».
Gli adempimenti comunicativi, in realtà, sono due. Ma mentre per il secondo si tratta di un obbligo già vigente, il primo è un'assoluta novità.
Completano la disciplina delle nuove informazioni, i commi 4 (Inail) e 7 (Ipsema) dell'articolo 9. Il comma 4, in particolare, dispone che l'Inail svolge, con finalità di ridurre il fenomeno infortunistico e a integrazione delle proprie competenze quale gestore dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, tra l'altro il compito di raccogliere e registrare, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento. Il comma 7 dispone il medesimo obbligo a carico dell'Ipsema, con la stessa finalità di riduzione del fenomeno infortunistico.

Modalità.
Con comunicato del 15 maggio , l'Inail ha dettato le prime indicazioni operative per consentire ai datori di lavoro di effettuare il nuovo adempimento per il quale, peraltro, non sono previste particolari modalità né termini. L'Inail, nell'istituire un apposito modello utilizzabile per la nuova segnalazione, ha spiegato che la stessa deve essere effettuata a mezzo fax o per posta ordinaria, inviando la comunicazione alla sede Inail competente (gli indirizzi sono presenti sul sito internet dell'istituto assicuratore all'indirizzo www.inail.it).

La comunicazione è possibile farla in forma libera, non essendo obbligatorio utilizzare il modulo che è stato predisposto dall'Inail. Riprodotto in pagina, può servire come guida per la stesura della lettera di comunicazione. Tuttavia, l'Inail richiede che, nei casi di non utilizzo del modulo ufficiale, venga riportata la seguente dicitura «Comunicazione del datore di lavoro ai fini statistici e informativi - Decreto legislativo 8 aprile 2008, n. 81, art. 18, comma 1, lettera r) - T.u. Sicurezza».

L'Inail, infine, ha raccomandato che per questo adempimento non deve essere utilizzata la denuncia infortuni on-line, che è invece dedicata alle finalità assicurative. Si tratta, come noto, dell'ulteriore adempimento diretto anche all'erogazione degli indennizzi ai lavoratori infortunati e che deve essere adempiuto, in relazione agli infortuni con prognosi superiore a tre giorni, entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia; mentre in caso d'infortunio dal quale sia derivata la morte o vi sia pericolo di morte, la denuncia va fatta tempestivamente entro le 24 ore dall'evento.
Si ricorda, inoltre, che per l'infortunio che abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni, il datore di lavoro deve produrre denuncia entro due giorni anche all'autorità di pubblica sicurezza del comune nel quale è avvenuto l'evento.

Le sanzioni.

Ultimo appunto concerne il regime delle sanzioni che, data la sua consistenza, suggerisce di non sorvolare sul nuovo impegno. L'articolo 55 del Tu stabilisce, infatti, che datore di lavoro e dirigente per tale violazione sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da mille a 3 mila euro. È stato ricordato anche l'altro adempimento della denuncia infortuni ai fini assicurativi e indennitari: dimenticare quest'ulteriore denuncia comporta, sempre a carico del datore di lavoro e del dirigente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2,5 mila e 7,5 mila euro.

per ulteriori informazioni info@studiogennai.com oppure fax 0587/949935

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