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martedì 17 febbraio 2009

Tenuta del Registro Infortuni

La tenuta del registro infortuni è obbligatoria, ex art. 403, D.P.R. n. 547/1955, per tutte le aziende nelle quali siano occupati prestatori di lavoro subordinato (con esclusione delle attività non comprese, a norma dell'art. 2, D.P.R. n. 547, nel campo di applicazione del D.P.R. medesimo: esercizio delle miniere, cave e torbiere; esercizio dei trasporti terrestri pubblici e esercizio della navigazione marittima, aerea ed interna) e soggetti ad essi equiparati a norma dell'art. 3 del D.P.R. n. 547/1955 e dell'art. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 626/1994 (soci di società cooperative ed allievi di istituti di istruzione e laboratori-scuola nei quali si faccia uso di macchine, attrezzature ed apparecchi in genere). E' invece irrilevante la circostanza che il datore di lavoro occupi o meno dipendenti soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

Il registro deve essere conservato, secondo l'art. 403, comma 3, D.P.R. n. 547 sul luogo di lavoro per almeno 4 anni dall'ultima registrazione o, se non usato, dalla data della sua vidimazione. La giurisprudenza ha avuto modo di affermare che - a differenza di altri documenti di lavoro come il libro paga (oggi riunito nel c.d. Libro Unico) che può essere tenuto in originale presso il consulente del datore di lavoro che cura l'amministrazione del personale - è illegittima, e costituisce pertanto contravvenzione, la tenuta del registro infortuni presso il consulente anzichè "a disposizione degli Ispettori del lavoro sul luogo di lavoro" (Si veda Cass. pen. 7 dicembre 1991).

Il Ministero del lavoro, con circolari n. 537/1959 e n. 73/1997, ha precisato che per i cantieri edili e stradali ed i lavori all'aperto in genere, le imprese di pubblici servizi (trasporti, acqua, gas, energia elettrica, telecomunicazioni, distribuzione di combustibili, etc.) e per le aziende di credito e assicurazione, qualora siano effettuati lavori di breve durata e caratterizzati da mobilità, il registro degli infortuni va tenuto nella sede dell'impresa, ancorchè questa sia ubicata fuori della provincia nella quale si svolge il temporaneo esplicamento dei lavori. Analoga soluzione va adottata nei casi di sedi con pochi lavoratori e prive di adeguata attrezzatura amministrativa.

Alla luce delle disposizioni sopra richiamate, si può affermare che qualora una ditta operi nel medesimo contesto provinciale in cui ha sede, svolgendo attività di breve o brevissima durata oppure con piccole sedi temporanee in cui è addetto un numero esiguo di lavoratori e senza alcuna attrezzatura di tipo amministrativo la stessa potrà omettere di istituire un nuovo registro infortuni per ogni singola attività svolta, adempiendo alle registrazioni degli infortuni occorsi nelle diverse dislocazioni nell'unico registro tenuto presso la sede principale o centrale dell'azienda.
Resta fermo che dal 17/05/2009 come stabilito dalla L. 81/08 il registro infortuni è abrogato.

Per maggiori informazioni info@studiogennai.com oppure fax 0587/949935

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