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domenica 22 febbraio 2009

Accertamenti fiscali: forte ritorno al redditometro e ai controlli bancari

Forte ricorso, da parte degli uffici, all’accertamento basato sul cd “redditometro”.

Ritorno al passato, dunque, per l’Agenzia delle Entrate che già un paio di anni fa, precisamente a seguito dell’emanazione della circolare nr. 2/E del 23 gennaio 2007, aveva manifestato l’intenzione di ricorrere - come già fece nei primi anni ’90 - a tale strumento di accertamento sintetico del reddito.

La normativa, relativamente al funzionamento e all’utilizzo del predetto accertamento, è individuabile nell’articolo 38 del D.P.R. nr.600/73 dove emerge chiaramente anche la sua finalità, consistente nel valutare presuntivamente il reddito di una persona fisica – indipendentemente dal fatto se questa sia o meno imprenditore – sulla base di alcuni elementi.
Tali elementi sono definiti “indici di capacità contributiva”, in quanto il possesso e/o la disponibilità di determinati beni o servizi fa presumere in capo alla persona un certo reddito.
La logica della norma si basa sul fatto che colui che ha a disposizione determinati beni deve necessariamente avere i mezzi economici per il loro acquisto e il relativo sostenimento delle spese.
I beni e servizi indicativi della capacità contributiva sono elencati nella tabella allegata al Decreto Ministeriale 10 settembre 1992 recante “determinazione, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, degli indici e coefficienti presuntivi di reddito o di maggior reddito in relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva”. La predetta tabella, poi, è stata integralmente sostituita con Decreto Ministeriale del 19 novembre 1992, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 278 del 25 novembre 1992, che ha individuato i seguenti beni e servizi:

1.gli aeromobili;
2.le navi e le imbarcazioni da diporto;
3.gli autoveicoli;
4.gli altri mezzi di trasporto a motore;
5.le abitazioni principali e secondarie (anche solo condotte in locazione);
6.i collaboratori familiari (ossia maggiordomi, colf, ecc..);
7.i cavalli da corsa;
8.le assicurazioni di ogni tipo (escluse quelle relative all’utilizzo di veicoli a motore, quelle sulla vita e quelle contro gli infortuni).

Una volta individuata, dunque, la presenza dei cd “indici di capacità contributiva” è bene chiarire che si considerano nella disponibilità della persona fisica quei beni o servizi a qualsiasi titolo utilizzati e, come già accennato, per i quali si sopportano in tutto o in parte i relativi costi.
In merito, la Suprema Corte ha chiarito che la disponibilità consiste con il “potere di fatto o di fruizione della cosa, indipendentemente dalla formale intestazione della proprietà” (sent. Cass. nr.8116/2001).
Chiarito il concetto della disponibilità dei beni e servizi, quindi, occorre capire come dai singoli indici si arriva al calcolo del reddito presunto.
Ebbene, la disponibilità in capo ad un soggetto di uno o più beni compresi nella tabella sopra citata è indicativa, per un determinato periodo d’imposta, di un valore che si ottiene mediante la moltiplicazione di ciascun importo con un coefficiente predeterminato (per esempio una vettura di 16hp, a gasolio, nell’anno 2004 ha un valore tabellare di euro 3.336,67 e un coefficiente di 5, il reddito presunto è pertanto di 16.683,35).

I valori ricavati, poi, si considerano come segue:
•il valore più elevato si considera interamente;
•il secondo valore è ridotto del 40%;
•il terzo valore è ridotto del 50%;
•il quarto valore è ridotto del 60%;
•i valori successivi sono ridotti dell’80%.

È importante evidenziare, inoltre, che agli accertatori non è preclusa la possibilità di considerare altri ed ulteriori elementi, anche se ciò risulta piuttosto difficile, in quanto si pone il problema di individuare il valore da attribuire e il coefficiente di reddito da adottare come moltiplicatore (problema che non si pone invece per gli indici predeterminati, in quanto, come prima accennato, sono stabiliti già nella tabella).

Ottenuto l’importo del reddito sintetico, quindi, la legge concede la possibilità all’ufficio di procedere ad accertamento in presenza di alcune condizioni. In primis l’articolo 38 del DPR nr. 600/73 permette l’adozione di tale strumento se il reddito complessivo calcolato si discosta, per due o più periodi d’imposta, per almeno un quarto da quello dichiarato dal contribuente.
Inoltre, l’amministrazione finanziaria può rinunciare all’accertamento nel caso in cui il reddito sintetico sia stato determinato sulla base di un solo indicatore.
Infine, allo scopo di conferire il massimo grado di sostenibilità alla pretesa fiscale, gli uffici – nel caso sussistano i presupposti – potranno eseguire contemporaneamente indagini finanziarie nei confronti dei contribuenti soggetti al controllo. Tali indagini rappresentano sicuramente uno strumento importante al fine di contribuire ad evidenziare l’effettiva capacità contributiva del soggetto controllato.
Fonte Impresa e diritto

per maggiori informazioni info@studiogennai.com oppure fax 0587/949935

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