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giovedì 26 marzo 2009

Professionisti e ritenute acconto



L’Agenzia delle Entrate è intervenuta sul fatto di poter scomputare le ritenute di acconto subite allorquando al professionista non sia stata rilasciata la relativa certificazione da parte del cliente, e finalmente con la risoluzione n. 68/E del 19/03/2009 ha definitivamente chiarito la questione.
In sostanza allorquando un professionista per qualsiasi motivo non sia in grado di documentare la ritenuta subita o perché il cliente è sparito o perché lo stesso non ha rilasciato la relativa certificazione, può documentare quanto trattenuto nel pagamento tramite l’esibizione congiunta della fattura e della relativa documentazione proveniente da banche o da altri intermediari finanziari idonea a comprovare l’importo del compenso netto effettivamente percepito, al netto della ritenuta cosi come risulta dalla fattura.
Alla fattura e relativa documentazione del pagamento ricevuto andrà altresì allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (autocertificazione) in cui il contribuente professionista dichiari, sotto la propria responsabilità, che la documentazione attestante il pagamento si riferisce ad una determinata fattura regolarmente contabilizzata e che a fronte della stessa non vi sono stati altri pagamenti.
Resta solo l’incognita dei piccoli pagamenti ricevuti in contanti per i quali sarà difficile documentare l’importo del compenso netto ricevuto.
Dovrebbe pertanto concludersi l’annosa questione che vedeva il professionista subire la ritenuta e non poterla certificare per colpa di un soggetto terzo aggiungendo al danno anche la beffa.

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