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lunedì 30 marzo 2009

Istruzioni Inps per regolare i piccoli lavori domestici


1. Utilizzo dei buoni lavoro nell’ambito dei lavori domestici

L’istituto delle prestazioni occasionali di tipo accessorio, come previsto dall’articolo 70 del decreto legislativo n. 276 del 2003 e successive modificazioni, ha la finalità di regolamentare, sottoponendole a specifica disciplina retributiva e contributiva, quelle prestazioni che si qualificano per tratti di discontinuità e non sono riconducibili a specifiche tipologie di contratti di lavoro, con la finalità di far emergere prestazioni oggi rese in forma irregolare e non coperta da disposizioni normative.

Rientrano nel campo di applicazione della normativa tutte quelle prestazioni di lavoro domestico svolte in maniera meramente occasionale intendendosi per tali, ai sensi del comma 2 dell’articolo 70 del predetto d.lgs. n. 276/2003, “le attività che non danno complessivamente luogo, con riferimento al medesimo committente, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare”. Tale compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo status di inoccupato o disoccupato e non richiede la sottoscrizione di un contratto di lavoro.

In sostanza, per aderire alla finalità della norma, il ricorso ai voucher per i lavori domestici può essere effettuato solamente per quelle attività, che per la loro natura occasionale e accessoria, fino ad oggi non sono assistite da alcuna tutela previdenziale e assicurativa, quindi attività non riconducibili né a un rapporto di lavoro già disciplinato dalla legge (il rapporto di lavoro domestico, di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 339 ha uno specifico obbligo assicurativo previsto dal D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403.) né a regolamentazioni contrattuali afferenti a tale ambito lavorativo (CCNL del 16 febbraio 2007).

Va precisato che le prestazioni di natura occasionale accessoria non danno diritto alle prestazioni di malattia, maternità, disoccupazione e assegni familiari. Inoltre, per quanto riguarda i cittadini extracomunitari, non consentono né il rilascio né il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Pertanto, al di fuori di tali particolari fattispecie, ai rapporti di lavoro domestico caratterizzato da prestazioni non occasionali e con carattere continuativo (anche se prestato con le modalità del lavoro ripartito o per un numero limitato di ore) si applicano le vigenti disposizioni in materia previdenziale ed assicurativa con relativo obbligo di comunicazione riguardante l’instaurazione, la proroga, la trasformazione e la cessazione del rapporto medesimo.

2. Modalità di applicazione del sistema di regolazione del lavoro occasionale accessorio attraverso i buoni lavoro (voucher)

Il valore nominale di ogni singolo buono (voucher) è pari a 10 euro, (fermo restando che sono disponibili buoni ‘multipli’, del valore di 50 euroequivalenti a cinque buoni non separabili) comprensivo della contribuzione a favore della gestione separata ex articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n.335 (convenzionalmente stabilita dall’art 72, comma 4 del d.lgs. 276/2003 e successive modifiche, per questa tipologia lavorativa, nell’aliquota del 13%), di quella in favore dell’INAIL (7%) e di una quota pari al 5% per la gestione del servizio.

Il valore netto del voucher da 10 euro nominali, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del prestatore, è quindi pari a 7,50 euro. Il valore netto del buono ‘multiplo’ da 50 euro, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del prestatore, è quindi pari a 37,50 euro.
Si veda circolare Inps 44 del 24/03/2009

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