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mercoledì 4 marzo 2009

Inefficacia degli atti non notificati direttamente dal Comune

Atti inesistenti se la notifica non è effettuata direttamente dal comune

“Devono ritenersi giuridicamente inesistenti le notifiche dei verbali di contestazione fatte da società di recapito alle quali il Comune affida il servizio di consegna di atti giudiziari”.

Ciò è quanto emerge da una recente sentenza del Giudice di Pace di Milano (sez. VI, sent. nr. 25170 del 13 maggio 2008, Dott. Corrado Iannace), la quale evidenzia l’illegittimità dell’operato del Comune di Milano che ha affidato la notifica degli atti giudiziari ad una società privata (CENTRO SERVIZI S.I.N., Milano).

Il caso in questione ha avuto inizio con il ricevimento in capo al ricorrente di un verbale di contestazione per violazione del Codice della strada.

Il ricorrente, quindi, proponeva tempestivo ricorso evidenziando una serie di vizi dell’atto tra cui, in via preliminare, la giuridica inesistenza e/o comunque la radicale nullità della notificazione del verbale.

Infatti, l’art. 3 della legge nr. 890 del 1982 (norma relativa alla notifica degli atti a mezzo posta) al 1° comma, riferendosi all’attività dell’agente notificatore, prevede che questi scriva: “la relazione di notificazione sull’originale e sulla copia dell’atto [...]”. Inoltre, il 3° comma del predetto articolo prevede ancora che, nello svolgimento delle proprie attività, l’ufficiale giudiziario: “Presenta contemporaneamente l’avviso di ricevimento compilato con le indicazioni richieste dal modello predisposto dall’amministrazione postale, con l’aggiunta del numero del registro cronologico”.Nel caso in questione, invece, nulla di tutto ciò era stato rispettato.Inoltre, il ricorrente evidenziava che seppur l’articolo 14 della medesima legge prevede la notificazione degli atti a mezzo posta, è altrettanto vero che, tale attività, deve essere effettuata da un soggetto legittimato che garantisca, attraverso l’apposizione del numero del registro cronologico e degli altri ulteriori successivi adempimenti, una corretta attività di notifica degli atti.

In questo caso, invece, il procedimento adottato risultava del tutto inesistente sia per la mancanza della relata di notifica e sia anche perché l’attività era stata affidata ad un soggetto non legittimato (CENTRO SERVIZI S.I.N., Milano).

Trattasi, quindi, di una procedura irrituale che si pone in contrasto oltre che alle precedenti norme anche agli articoli 12 e 201 del C.d.s., i quali stabiliscono che la notifica del verbale deve essere effettuata dai messi comunali o da un funzionario dell’amministrazione che ha accertato la violazione.

Al riguardo, inoltre, si ricorda che la Corte di cassazione, con sentenza nr.20440 del 21 settembre 2006, ha affermato che “sono giuridicamente inesistenti le notifiche dei verbali di contestazione fatte da società di recapito, alle quali un Comune affida il servizio di consegna di atti giudiziari. In tale guisa, le notifiche eseguite da tali soggetti sono equiparate all’omessa notificazione con l’effetto giuridico dell’estinzione dell’obbligazione di pagare la somma dovuta per violazioni al C.d.s.”.

Alla luce di ciò, quindi, è bene chiarire che quanto detto per le notifiche dei verbali vale anche per tutti gli altri atti che il cittadino e/o l’impresa dovesse ricevere (si pensi per esempio ad un’ordinanza/ingiunzione di pagamento da parte della Provincia o del Prefetto, un avviso di accertamento Tarsu da parte del Comune, ecc...).

In tutti questi casi, infatti, laddove l’attività di notifica degli atti sia stata affidata a soggetti terzi non legittimati, ciò costituisce senza dubbio vizio di notificazione che inevitabilmente si ripercuote in vizio dell’atto il quale non è suscettibile di sanatoria alcuna, trattandosi di giuridica inesistenza.

Fonte Impresa e Diritto.

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