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venerdì 20 marzo 2009

Banche e commissione massimo scoperto

Commissione massimo scoperto (CMS)


Quando il saldo negativo (nel linguaggio quotidiano, il conto “va in rosso”), la banca applica un tasso di interesse, detto “debitore” per il cliente.

Sull’ammontare più alto raggiunto da tale importo, oltre

all’interesse debitore, può essere prevista dal contratto una

commissione, detta “di massimo scoperto”.

Questa commissione può essere applicata se il saldo a debito dura per almeno 30 giorni consecutivi e se il conto ha un fido.

Nel contratto, nel foglio informativo e nel documento di sintesi devono essere indicati: la misura percentuale per il calcolo della commissione, il periodo al quale la commissione si riferisce (generalmente trimestrale), i criteri per determinare l’importo su cui è calcolata la commissione.

La CMS può far aumentare in maniera significativa il costo del saldo negativo, è quindi necessario prestare la massima attenzione e, in caso di dubbio, chiedere spiegazioni alla banca sul

funzionamento della CMS.


Quanto sopra è riportato nel "Documenti per la consultazione trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" pubblicato in data 18/03/2009 dalla Banca D'Italia.

Si invita a prestare la massima attenzione al ricevimento dell'Estratto Conto bancario tenendo presente la percentuale per la CMS può variare da cliente a cliente dallo 0,125% all' 1%, e che pertanto su un massimo scoperto per ipotesi di €. 30.000,00 la stessa può variare da €. 37,5 a €. 300,00 per trimestre.


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