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lunedì 23 marzo 2009

Commissione Tributaria Pisa su IRAP



La CTP di Pisa ha dichiarato ammissibile un ricorso presentato da un professionista contro una cartella esattoriale di pagamento con la quale l'Agenzia delle Entrate aveva iscritto a ruolo IRAP indicata in dichiarazione e non pagata.
Il professionista aveva infatti fatto ricorso alla notifica della cartella sostenendo l'esonero dal pagamento dell'imposta IRAP in quanto professionista privo di dipendenti e con utilizzo di limitati beni strumentali (autovettura e computer).
L'agenzia delle entrate si era opposta in quanto sosteneva che il ricorso contro il ruolo (cartella) può essere proposto solo quando sono contestati vizi propri della cartella.
Secondo la Commissione invece la cartella può essere contestata solo per vizi propri quando è preceduta da un atto impositivo proveniente dall'Amministrazione, che nel caso in questione non esiste, e pertanto il contribuente ha correttamente impuignato l'unico atto proveniente dall'Amministrazione finanziaria.
La commissione ha ritenuto peraltro anche non soggetto ad IRAP il professionista in quanto lo stesso possedeva solo un automezzo ed il computer, esclusione peraltro già ribadita dalla Corte di Cassazione con sentenza 241946/08.

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