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venerdì 27 marzo 2009

Iva per cassa




Va ricordato che interessati al beneficio saranno solo i contribuenti, esercenti attività d'impresa, arte e professione che nell'anno solare precedente hanno realizzato, o in caso di inizio di attività, prevedano di realizzare un volume d'affari non superiore a 200.000 euro (che dovranno indicare in fattura di avvalersi di questo meccanismo). L'articolo 1, comma 4, del decreto chiarisce che il meccanismo dell'esigibilità differita cessa al momento del superamento del limite.
Il meccanismo dell'Iva per cassa determina che l'imposta diviene esigibile solo al momento del pagamento da parte del committente/cessionario del corrispettivo dovuto ovvero decorso un anno dall'effettuazione dell'operazione, a meno che, prima del decorso del predetto termine, il cessionario/committente non sia assoggettato a procedure concorsuali o esecutive.
La fattura emessa per la quale si chiede il differimento dell’imposta deve indicare che l’esigibilità differita è richiesta ai sensi dell’art. 7 decreto legge 29/11/2008 n. 185 convertito in Legge 28/01/2009 n. 2.
In particolare, in caso di pagamento parziale del corrispettivo l'Iva diverrà esigibile solo in proporzione al pagamento effettuato. Pertanto, i contribuenti dovranno, in riferimento ai singoli pagamenti, riconciliare gli stessi con le relative fatture per versare ovvero detrarre la quota parte di Iva corrispondente alla percentuale pagata. Inoltre, nel caso in cui, trascorso un anno, una cessione o prestazione di servizio non risulti pagata l'Iva diviene integralmente esigibile e i cedenti/prestatori dovranno calcolare l'imposta a debito entro la liquidazione trimestrale o mensile successiva al verificarsi della specifica condizione.
Si richiama l’attenzione sulla complessità amministrativa che tale meccanismo agevolativo comporta, sia per le fatture emesse sia per quelle ricevute, con la necessaria documentazione probatoria dei pagamenti. Resta inteso che il meccanismo di differimento non vale nei casi di fatturazione a privati non soggetti Iva, e che il differimento può essere richiesto anche per sole singole fatture.
Il decreto attualmente già predisposto dal Ministero delle Finanze attente ancora per l’operatività definitiva la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Resta ovvio che aziende con potere contrattuale elevato faranno forza verso i propri fornitori per rendere l’esigibilità immediata del recupero iva, oltre alle minori difficoltà amministrative di gestione nel recupero dell’imposta.

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