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lunedì 22 marzo 2010

No a dati sanitari dei dipendenti sui siti delle aziende



Il Garante impone a una società di rimuovere i dati sulla salute di un dirigente pubblicati on line
Il Garante privacy ha vietato ad una società l’ulteriore diffusione dei dati sulla salute di un dirigente pubblicati sul sito dell’azienda e liberamente reperibili nel web.

Il provvedimento (di cui è stato relatore Giuseppe Chiaravalloti) è stato adottato in seguito alla segnalazione del dirigente che, dopo aver ricevuto comunicazione della risoluzione del rapporto di lavoro, è venuto a conoscenza di un comunicato stampa, pubblicato su una pagina del sito dedicata agli investitori, dove erano riportati nome, cognome, informazioni sul suo stato di salute e sull’assenza dal lavoro dovuta a uno "stato morbile".

Il dirigente aveva anche lamentato come a causa del comunicato stampa, veicolato a un numero elevatissimo di soggetti attraverso il sistema Nis (Network information system) di Borsa Italiana e Consob (il circuito telematico che permette alle agenzie di stampa di ricevere i comunicati delle società aderenti), incontrasse difficoltà nel proprio reinserimento professionale.

Dal canto suo la società ha giustificato il proprio operato appellandosi alla necessità di chiarezza e trasparenza richiesta dal mercato nel quale opera.

Nel motivare la sua decisione, il Garante ha ribadito che la diffusione delle informazioni idonee a rilevare lo stato di salute è vietata dal Codice Privacy e ha sottolineato che la richiamata esigenza di trasparenza avrebbe potuto essere ugualmente perseguita dalla società omettendo nel comunicato stampa l’indicazione delle condizioni di salute del dirigente. L’azienda ha adempiuto entro i tempi stabiliti al provvedimento del Garante rimuovendo i dati dal sito.
fonte: http://www.garanteprivacy.it

giovedì 18 marzo 2010

La Covip fornisce la stima personalizzata della pensione complementare



Covip Comunicato stampa 12/03/2010

Pubblichiamo il comunicato stampa della Covip del 12 marzo 2010, relativo al Progetto esemplificativo personalizzato.

"Entro il 31 marzo prossimo dai fondi pensione una stima personalizzata della pensione complementare
Da quest'anno, tutti gli iscritti alle forme pensionistiche complementari (fondi pensione negoziali, fondi aperti e piani individuali pensionistici di tipo assicurativo) riceveranno, entro il 31 marzo, unitamente alla comunicazione periodica, il Progetto esemplificativo personalizzato. Si tratta di un documento con il quale il fondo pensione fornisce una stima della pensione che ciascun aderente riceverà al momento della maturazione dei relativi requisiti.
E' da ricordare che, già da luglio 2008 tutti i nuovi iscritti alla previdenza complementare ricevono il Progetto esemplificativo standardizzato, contenente una stima della pensione complementare ma riferita a figure-tipo con caratteristiche - in termini di età, sesso e livello di contribuzione - predefinite dalla COVIP in modo omogeneo per tutti i fondi pensione.
La stima in arrivo nei prossimi giorni è, invece, fondata su informazioni che riguardano il singolo aderente (dai dati anagrafici, al livello di contribuzione, al profilo di investimento scelto) e tiene conto delle effettive caratteristiche del piano previdenziale dallo stesso sottoscritto.
Il Progetto esemplificativo personalizzato prende in considerazione i costi effettivamente addebitati dal fondo pensione al singolo aderente e i rendimenti, differenziati in funzione della ripartizione tra investimenti azionari e obbligazionari, secondo l'asset allocation propria di ciascuno dei comparti in cui
l'aderente ha scelto di versare i propri contributi.
Inoltre, è possibile - avvalendosi di procedure (motori di calcolo) disponibili sui siti web delle forme pensionistiche complementari - effettuare simulazioni personalizzate, anche modificando, entro determinate condizioni, le variabili utilizzate dal fondo pensione per la determinazione della stima già comunicata.
L'iniziativa si inquadra in un percorso da tempo avviato dalla COVIP, volto a promuovere l'innalzamento del livello di conoscenza degli strumenti previdenziali e il grado di consapevolezza di coloro che aderiscono, o aderiranno, ai fondi pensione, in linea con quanto sperimentato con successo in Paesi in cui la previdenza complementare è una realtà consolidata."

martedì 16 marzo 2010

Nuovo sistema contrattuale proposto per le piccole imprese



CONFAPI E CONFIMPRESE ITALIA LANCIANO IL CONTRATTO PER LA MICROIMPRESA
Confapi e Confimprese Italia (l’associazione delle microimprese confluita lo scorso anno in Confapi) propongono un nuovo sistema contrattuale a misura di piccola azienda. Si tratta di un’iniziativa totalmente inedita, visto che nel panorama italiano mancano contratti dedicati esclusivamente alla mini impresa, nonostante rappresenti il 95% della nostra economia e impieghi il 51% dei lavoratori totali.

Spazio alla formazione, all’inserimento dei giovani e alla sicurezza nella proposta Confapi-Confimprese Italia, per un contratto collettivo nazionale davvero strategico, in grado di tutelare sia l’imprenditore che il lavoratore, valorizzando la sua professionalità e sostenendo i nuclei familiari monoreddito. Una piattaforma trasversale, che possa cioè rappresentare tutti i settori produttivi e che abbia tutte le caratteristiche di quelle attualmente in vigore, ma in versione "economica". Infatti gli oneri contrattuali previsti dai normali Ccnl sono difficilmente sostenibili per le microimprese, dotate, come è comprensibile, di minori risorse economiche rispetto alle aziende più strutturate.

«E’ tempo di avviare un sistema di relazioni industriali pienamente maturo e quindi capace di sostenere tutti i protagonisti dell’universo economico italiano – commenta Paolo Galassi, Presidente di Confapi - Le PMI e le microimprese in particolare hanno sofferto pesantemente della congiuntura sfavorevole, bisogna perciò dotarle di strumenti efficaci per renderle più forti ed evitare che finiscano col disperdere il patrimonio di figure professionali e competenze che rappresentano la loro storia e il loro futuro. Per questo, soprattutto nelle micro imprese, la valorizzazione della persona è al centro della nostra proposta: il capitale umano è il primo bene in un’azienda di piccole dimensioni perché imprenditore e lavoratore operano fianco a fianco, condividendo valori e obiettivi, nell’ottica di una crescita comune».

«La proposta per un nuovo contratto dedicato alla microimpresa è pensata per un contratto del lavoro e per il lavoro, in un contesto dove imprenditori e dipendenti sono sempre più collaboratori dell’attività d’impresa. Tutele ed opportunità devono rivolgersi ad entrambi i ruoli. In generale, poi, la microimpresa, quale spina dorsale dell’economia italiana, deve avere un riconoscimento statutario, che la iscriva nella Costituzione materiale del Paese» propone Guido D’Amico, Presidente di Confimprese Italia.
Fonte: http//Confapi.org

D.P.S.: non e' una fonte normativa, ma e' egualmente precettivo



Scade il 31 marzo

Il 31 marzo 2010 e' il termine ultimo per la predisposizione del Dps (documento programmatico per la sicurezza), lo strumento operativo del generale obbligo di sicurezza posto dal Codice Privacy. La sua mancata predisposizione o il suo inadeguato aggiornamento impediscono al titolare il trattamento dei dati.

CHE COS'E'

Il Dps (acronimo della sigla "Documento Programmatico per la Sicurezza") è strumento specificativo del generale obbligo di sicurezza posto dal Codice Privacy, e assume, per diretta volontà legislativa, assieme alle altre misure di sicurezza, il ruolo di ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
La sua mancata predisposizione o il suo inadeguato aggiornamento impediscono al titolare il trattamento dei dati.

LE FONTI

Il DPS (Documento Programmatico sulla Sicurezza) è misura “minima” di sicurezza, attualmente disciplinata dal Codice Privacy, d. lgs. n. 196/2003, precisamente dagli artt. 33 ss. e dall’allegato B.
Precisamente, l’art. 33 stabilisce che:
“Nel quadro dei più generali obblighi di sicurezza di cui all'articolo 31 […] i titolari del trattamento sono comunque tenuti ad adottare le misure minime individuate nel presente capo […] volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali.” È però l’art. art. 34 comma 1, lettera g) del D.lg. 196/03 a prevedere la “tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza”.
Le misure minime, fra cui il Dps, ex art. 33 del Codice, specificano, grazie al contenuto spesso prescrittivo, il detto generale obbligo di sicurezza, e assumono, per diretta volontà legislativa, il ruolo di “ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita […] di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.”
Va evidenziato che, proprio in quanto misura “minima”, la mancata predisposizione o l’inadeguato aggiornamento del Dps impedisce al titolare un qualsiasi trattamento dei dati.
La disciplina del dps ha subito nel 2008 significative innovazioni su due differenti versanti:

* 1.l’autodichiarazione sostitutiva;
* 2..la semplificazione.In particolare, rispetto al primo profilo, per taluni casi, è stata prevista, in via innovativa, la possibilità di sostituire il (DPS) con un documento di autocertificazione.

Mentre, in altri casi è data la possibilità di redigerlo in via semplificata, in chiara deroga ai requisiti minimi fissati dalla legge.
Precisamente, l’art. 29 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come convertito dalla Legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, inserendo all’articolo 34 il seguente comma 1-bis, ha previsto che:
“Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili quelli costituiti dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti e collaboratori anche a progetto, senza indicazione della relativa diagnosi, ovvero dall'adesione ad organizzazioni sindacali o a carattere sindacale, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza è sostituita dall'obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle altre misure di sicurezza prescritte.”
Rispetto invece al secondo profilo, l’art. 34 comma 1-bis ha attribuito al Garante Privacy il potere, sentito il Ministro per la semplificazione normativa, di individuare, con proprio provvedimento, da aggiornare periodicamente “…..modalità semplificate di applicazione del disciplinare tecnico di cui all'Allegato B) in ordine all'adozione delle misure minime ”.

Attuando la norma, il Garante Privacy ha provveduto a emanare il provvedimento generale del 27 novembre 2008 per la “Semplificazione delle misure di sicurezza contenute nel disciplinare tecnico di cui all'Allegato B) al Codice in materia di protezione dei dati personali” (pubblicato nella G.U. n. 287 del 9 dicembre 2008), fissando modalità semplificate per l’applicazione delle misure minime di sicurezza.

Sicché, ricorrendo i requisiti di legge, è possibile anche redigere un DPS semplificato, rispetto a quello “ordinario” tout court disciplinato dagli artt. 33 ss. del Codce.
A fronte della novella, tuttavia, sono emerse rilevanti problematiche interpretative e applicative per i titolari del trattamento, tanto che si è posta in discussione anche la persistenza dell’obbligatorietà o meno della redazione del Documento Programmatico di Sicurezza

COSA FARE?

Occorre aggiornare il Dps, se già precedentemente predisposto o, altrimenti, predisporlo.

Il legislatore del 2008, innovando radicalmente il testo del Codice del 2003, prevede che “[…] la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza è sostituita dall'obbligo di autocertificazione […]” solo per “[…] i soggetti che trattano […] dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili quelli costituiti dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti e collaboratori anche a progetto, senza indicazione della relativa diagnosi, ovvero dall'adesione ad organizzazioni sindacali o a carattere sindacale […]”.

Tale norma va coordinata con quella definizione di dati personali “sensibili”, identificati - dall’art. 4.1.D.lg. 196/03 - come quei dati personali “… idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”.

Ne consegue che sono soggetti alla tenuta di un aggiornato DPS i seguenti titolari:

* a)i titolari che con strumenti elettronici trattano le seguenti categorie di dati personali sensibili:- origine razziale ed etnica di clienti, fornitori e dipendenti - opinioni religiose, filosofiche o di altro genere di clienti, fornitori e dipendenti, - opinioni politiche, adesione a partiti, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico e politico di clienti, fornitori e dipendenti, - stato di salute di clienti e fornitori - stato di salute con indicazione della relativa diagnosi di dipendenti, - vita sessuale di clienti, fornitori e dipendenti
* b)i titolari che trattano dati personali giudiziari con strumenti elettronici.

Non sono, invece, soggetti a tale adempimento i titolari che trattano le seguenti categorie di dati, sempreché utilizzino strumenti elettronici:

* -dati personali “comuni” di clienti, fornitori e dipendenti;
* -dati personali “sensibili” di dipendenti relativi allo stato di salute o malattia (solo se senza indicazione della diagnosi);
* -dati personali “sensibili” di carattere sindacale.

Si segnala, tuttavia, che, alla luce dell’ampio concetto di “trattamento”, ex art. 4.1.a del Codice Privacy, permangono notevoli perplessità sulla reale possibilità di rientrare in una delle categorie per le quali sussiste la possibilità dell’esonero dall’obbligo di redazione del DPS.

Quindi, data anche la difficoltà di prevedere quali dati precisamente verranno trattati perlomeno durante il periodo annuale, sarebbe auspicabile che - per garantire quanto più possibile il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, e per evitare il rischio di subire le dovute e talora pesanti sanzioni del Codice, ogni titolare - tendenzialmente, approntasse e aggiornasse il Dps.

QUANDO: IL TERMINE DI SCADENZA PER APPRONTARE IL DOCUMENTO

Entro il 31 marzo 2010, che è dunque il termine ultimo posto dall’Allegato B del Codice, e così per tutti gli anni, salvo chiaramente modifica legislativa o eventuale provvedimento del Garante

COME ADEMPIERE

All’obbligo del Dps – sulla base di quanto sopra specificato – il titolare del trattamento può adempiere, sostanzialmente, in tre differenti modalità:

* 1.redazione del dps:
* 2.nei casi sopra indicati, predisposizione di autocertificazione sostitutiva;
* 3.ove previsto dalla legge, redazione di un documento semplificato.

Esso entro il 31 marzo va aggiornato se già predisposto, anche attraverso il responsabile del trattamento, ove designato.

Riguardo al contenuto concreto dell’aggiornamento, occorre riportare – salvo le ulteriori misure in caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari - idonee informazioni riguardo:

* 1.l'elenco dei trattamenti di dati personali;
* 2.la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati;
* 3.l'analisi dei rischi che incombono sui dati;
* 4.le misure da adottare per garantire l'integrità e la disponibilità dei dati, nonchè la protezione delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità;
* 5. la descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati in seguito a distruzione o danneggiamento;
* 6.la previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento, per renderli edotti dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle relative attività, delle responsabilità che ne derivano e delle modalità per aggiornarsi sulle misure minime adottate dal titolare. La formazione è programmata già al momento dell'ingresso in servizio, nonchè in occasione di cambiamenti di mansioni, o di introduzione di nuovi significativi strumenti, rilevanti rispetto al trattamento di dati personali;
* 7. la descrizione dei criteri da adottare per garantire l'adozione delle misure minime di sicurezza in caso di trattamenti di dati personali affidati, in conformità al codice, all'esterno della struttura del titolare;
* 8. per i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale di cui al punto 24, l'individuazione dei criteri da adottare per la cifratura o per la separazione di tali dati dagli altri dati personali dell'interessato.
Si precisa che vanno indicate tutte le eventuali variazioni che si siano nel frattempo verificate in azienda se hanno coinvolto o possono coinvolgere il trattamento dei dati: ad es. un nuovo pc, un dipendente assunto, un dipendente licenziato, il cambio d'indirizzo o il cambio della persona incaricata del trattamento dei dati etc.
Si evidenzia che, all'interno del documento programmatico per la sicurezza, deve essere previsto un piano di formazione destinato agli incaricati del trattamento (al riguardo, occorre verificare che sia stata loro consegnata documento di nomina espressa e adeguatamente chiara e precisa su modalità e limiti del trattamento dei dati), che dovrà pertanto anch’esso, assieme agli altri elementi del Dps, essere rivisto annualmente.
Tale piano deve indicare precisamente i tempi di formazione e le strutture che si occuperanno di gestire l’attività formativa.
La formazione è programmata già al momento dell'ingresso in servizio, ma investe anche i cambiamenti di mansioni e l’eventuale introduzione di nuovi strumenti rispetto alla materia del trattamento dei dati personali.
I responsabili vanno nominati scegliendo tra persone dotate della necessaria esperienza, capacità, affidabilità, quindi occorre fornire loro una formazione ancor più completa e specifica rispetto a quella degli incaricati.
Si segnala, sempre riguardo alla concreta attuazione del DPS, che in dottrina si è posto l’accento sull’esigenza di raccordo fra l’’art. 34.1.g del D.lg. 196/03 e l’art. 19 dell’Allegato B) del Codice.
L'avvenuto aggiornamento, a prescindere dalla quantità e tipo di modifiche, va necessariamente riferito nella relazione di bilancio annuale dei titolari del trattamento.

I SITI DI RIFERIMENTO
* www.garanteprivacy.it (sito istituzionale del Garante della Privacy);
* http://www.edps.europa.eu (sito del Garante Europeo per la protezione dei dati personali);
* www.privacy.it (sito privato, cura la raccolta di atti e provvedimenti del Garante)
tratto da Luca Christian Natali www.ipsoa.it

venerdì 5 marzo 2010

Pagamenti eseguiti con pignoramento presso terzi



Pronte le regole per la ritenuta del 20%
Si applicano da oggi le disposizioni dettate dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento prot. 34755/2010, che spiega come effettuare le ritenute IRPEF del 20% in caso di pagamento eseguito con pignoramento presso terzi in veste di sostituti d'imposta.

Il provvedimento illustra gli adempimenti dei terzi erogatori delle somme, dei creditori pignoratizi e dei debitori, in attuazione del disposto del D.L. n. 78/2009, in base al quale (art. 15, comma 2) «[…] in caso di pagamento eseguito mediante pignoramento presso terzi, questi ultimi, se rivestono la qualifica di sostituti d'imposta […] devono operare all'atto del pagamento delle somme la ritenuta d’acconto nella misura del 20%, secondo modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate».

In linea con la norma che affida al terzo l'effettuazione della ritenuta d'acconto del 20%, il provvedimento assegna al creditore pignoratizio la tassazione definitiva delle somme, anche se si tratta di redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva.

Adempimenti del terzo erogatore

Il terzo che eroga le somme deve:
•versare la ritenuta operata;
•rilasciare al creditore pignoratizio l'apposita certificazione;
•comunicare al debitore il pagamento eseguito e l'ammontare delle ritenute operate;
•indicare nella dichiarazione dei sostituti d'imposta i dati sui pagamenti effettuati (adempimento, questo, che deve essere effettuato anche se non sono state operate ritenute).

Adempimenti del creditore pignoratizio

Il creditore pignoratizio deve indicare i redditi percepiti e le ritenute subite nella dichiarazione dei redditi, anche se si tratta di redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva.

Adempimenti del debitore

Il debitore, tenuto a presentare il modello 770, deve indicarvi i dati relativi al creditore pignoratizio e alla natura delle somme oggetto di debito. In ogni caso, non è tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio.
(Provvedimento Agenzia delle Entrate 03/03/2010, n. prot. 34755/2010)
Fonte: www.ipsoa.it

giovedì 4 marzo 2010

E' legge l'arbitrato sui licenziamenti



L'arbitrato sulle controversie di lavoro è legge. L'aula del Senato ha approvato ieri il disegno di legge 1167-B in materia di lavoro, con 151 voti favorevoli, 83 contrari e 5 astenuti. Tra le novità principali, oltre all'introduzione dell'arbitrato per le controversie di lavoro, anche il pensionamento anticipato per i lavoratori che fanno attività usuranti, la possibilità di svolgere l'ultimo anno di istruzione obbligatoria attraverso l'apprendistato in un'azienda. Tra le nuove norme c'è il discusso "aggiramento" dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, questione su cui è scoppiata la polemica a poche ore dall'ok di Palazzo Madama. Secondo i critici il provvedimento scardina fra le altre cose l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Per le controversie di lavoro, tra cui quelle legate al trasferimento di azienda e al recesso, infatti, viene limitata la competenza del giudice e privilegiato il canale dell'arbitrato e della conciliazione. In caso di licenziamento, il magistrato dovrà tenere conto del contratto, delle dimensioni aziendali, della situazione del mercato del lavoro, dell'anzianità del lavoratore. È stata poi rivista la riforma delle procedure di arbitrato e conciliazione, estendendo a tutte le tipologie di lavoro il termine di 60 giorni per impugnare i licenziamenti. Inoltre, è stata soppressa la norma che cancellava la gratuità dei processi. In base alla nuova legge, poi, sarà possibile assolvere l'ultimo anno di obbligo di istruzione (dai 15 anni di età) attraverso un apprendistato in azienda, dopo un'intesa tra Regioni, ministero del Lavoro e dell'Istruzione, "sentite le parti sociali".
Fonte www.apcom

mercoledì 3 marzo 2010

La Corte di Cassazione sulla detrazione IVA



Sì alla detrazione, ma solo se il bene acquistato è inerente all'attività imprenditoriale
Con la sentenza n. 3706 depositata il 17 febbraio scorso, la Sezione tributaria della Cassazione si e' pronunciata in materia di condizioni necessarie per effettuare legittimamente una detrazione IVA, con particolare riferimento al requisito dell'inerenza del bene acquistato rispetto all'attivita' esercitata.

In particolare, secondo i Giudici di legittimità, l’art. 19, comma 1, D.P.R. n. 633/1972, pur consentendo all’acquirente di portare in detrazione l’imposta addebitatagli a titolo di rivalsa del venditore, ancorchè si tratti di acquisto effettuato nell’esercizio di impresa, richiede, oltre alla qualità d’imprenditore dell’acquirente, l’inerenza del bene acquistato all’attività imprenditoriale, intesa come strumentalità del bene stesso rispetto a detta specifica attività.

Secondo tale impostazione, che riprende un filone giurisprudenziale già esistente (Cassazione sentenze n. 16730 e n. 11765 del 2008, n. 3022 del 2007), la norma de qua, non introducendo una deroga ai comuni criteri di onere della prova, lascerebbe la dimostrazione di detta inerenza o strumentalità a carico dell’interessato.

In sostanza, nei casi di specie, la possibilità di effettuare la detrazione richiederebbe un quid pluris rispetto al solo requisito soggettivo (qualità di imprenditore in capo all’acquirente) costituito dall’inerenza o strumentalità del bene comprato rispetto all’attività imprenditoriale.

Ai fini della detraibilità dell’imposta è, dunque, necessario dimostrare effettivamente che gli acquisti di beni da parte delle società commerciali siano caratterizzati dall’inerenza all’esercizio d’impresa, con onere della prova a carico di chi invoca la detrazione.

Occorre fare alcune riflessioni.
La questione dell’inerenza ai fini della detraibilità è stata affrontata più volte dalla Cassazione e, quasi sempre, il giudice di legittimità ha concluso con l’affermare l’obbligatorietà del requisito dell’inerenza, precisando come tale requisito debba essere dimostrato dalla parte contribuente. Appare del tutto ragionevole.

Vi è, quindi, una particolare attenzione al profilo probatorio della questione: il contribuente può detrarre l’imposta purché dimostri che l’acquisto sia stato effettivamente finalizzato all’impresa. Ciò posto, però, non rimane che interrogarsi se gli strumenti probatori esistenti nel processo tributario siano sufficienti per ottemperare a questo onere. In molti casi sicuramente lo saranno, per mezzo della prova documentale. Ma laddove la documentazione non sia sufficiente o non possa essere prodotta per cause di forza maggiore, non vi sarà nessun altro modo per provare l’inerenza del bene acquistato.

La giurisprudenza affina sempre più i propri ragionamenti giuridici, rendendo gli orientamenti che ne derivano pregni di principi di diritto, i quali appaiono davvero ineccepibili; tuttavia non ci si può esimere dall’evidenziare come a tale dinamismo giurisprudenziale si opponga l’inadeguatezza e l’arretratezza dell’impianto del processo tributario, la cui riforma diventa sempre più necessaria, soprattutto in materia di strumenti probatori, onde evitare che l’art. 111, secondo comma, della Costituzione rimanga lettera morta.
(Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib., 17/02/2010, n. 3706)
Fonte www.ipsoa.it

martedì 23 febbraio 2010

COMUNICAZIONE PER LA RICEZIONE IN VIA TELEMATICA DEI MODELLI 730/4: ESTENSIONE A TUTTE LE PROVINCE



Con provvedimento del Direttore delle Entrate, del 3 febbraio 2010, è stata estesa la modalità che consente ai sostituti d'imposta di tutte le province di entrare in possesso dei risultati contabili delle dichiarazioni dei propri amministrati in via telematica dall'Agenzia delle Entrate. L'avvio della fase sperimentale del flusso informativo ha avuto inizio nel 2008, con l'iniziale coinvolgimento dei sostituti d'imposta di 22 province, estese a 44 nel 2009. Da quest'anno sono interessati tutti i sostituti d'imposta, ad eccezione di alcuni grandi sostituti quali, Inps, Ipost, Inpdap, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ferrovie dello Stato e Poste Spa, in considerazione del grande numero di persone amministrate e del fatto che questi enti già ricevono la comunicazione dei risultati contabili in via telematica sui propri siti.

A tal fine, i sostituti d’imposta pubblici e privati comunicano, direttamente o per il tramite di un soggetto incaricato, l'utenza telematica presso cui ricevere i modd. 730-4 tramite il modello di "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate".

Il modello deve essere presentato dai sostituti d'imposta che:
non hanno inviato una precedente comunicazione;
pur avendo effettuato una precedente comunicazione:
devono comunicare la variazione di uno o più dati a suo tempo indicati (ad esempio, intermediario incaricato, dati anagrafici);
pur avendo già presentato la comunicazione, hanno omesso di indicare il numero di cellulare o l’indirizzo di posta elettronica (informazioni ora obbligatorie) ovvero, devono comunicarne la variazione.

Ogni comunicazione annulla la precedente, pertanto, il sostituto deve indicare nel nuovo modello tutte le informazioni richieste e non solo quelle oggetto di variazione
Fonte www.cgn.it

lunedì 22 febbraio 2010

IVA nei servizi, le nuove regole approdano in G.U.



È in vigore dal 20 febbraio scorso l’atteso decreto legislativo che recepisce le tre direttive UE sull'IVA nei servizi (direttive n. 2008/8/CE, n. 2008/9/CE e n. 2008/117/CE). Il provvedimento - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di venerdì - rivoluziona le regole per l’individuazione del luogo di tassazione delle prestazioni di servizi.

Una delle maggiori novità è rappresentata dalla regola di carattere generale, che opera quando la legge non prevede deroghe per talune prestazioni di servizi: il nuovo criterio introdotto dal D.Lgs. n. 18/2010 stabilisce che il luogo di tassazione è quello dove è stabilito il committente se questi è un soggetto passivo d’imposta. In tal modo, il legislatore intende perseguire l’obiettivo di fissare come luogo dell’imposizione quello in cui avviene il consumo effettivo del servizio. Invece, per i servizi resi a privati, le prestazioni sono tassate nel luogo in cui è stabilito il prestatore del servizio, in modo da semplificare gli adempimenti degli operatori economici.

Infatti, per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi, poiché l’applicazione del criterio generale porta ad individuare il luogo di tassazione in quello in cui è stabilito il committente, questi dovrà documentare l’operazione in regime di reverse charge. Quando il destinatario della prestazione è un privato, il criterio generale fissa il luogo di tassazione nel Paese del prestatore, il quale potrà quindi porre in essere gli adempimenti agevolmente, applicando cioè l’IVA nazionale. In tal modo, l’obbligo di nominare un rappresentante fiscale o di identificarsi direttamente, per quanto concerne le operazioni attive, scatterà solo per quelle operazioni che, in deroga alla regola generale, si considerano effettuate nel Paese del committente anche quando questi è un privato.

Debitore del tributo

In caso di un'operazione rilevante ai fini IVA in Italia effettuata da un non residente nei confronti di un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato, gli adempimenti relativi all'applicazione dell'IVA gravano sul cessionario/committente nazionale anche se il non residente è identificato in Italia. Pertanto, in tale ipotesi il soggetto non residente non potrà più applicare l'IVA in fattura per le operazioni effettuate e per l'imposta assolta sugli acquisti dovrà procedere ad una richiesta di rimborso.

Questa regola si applica anche agli enti non commerciali in possesso di partita IVA, a prescindere dal fatto che l’acquisto sia afferente la sfera istituzionale ovvero quella imprenditoriale.

Il nuovo quarto comma dell’art. 17 prevede che le predette disposizioni non si applicano per le operazioni effettuate da o nei confronti di soggetti non residenti, qualora le stesse siano rese o ricevute per il tramite di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.

Per le operazioni effettuate in Italia da non residenti nei confronti di privati consumatori o di enti non commerciali privi di partita IVA, il cedente/prestatore non residente è tenuto all’identificazione diretta o alla nomina di un rappresentante fiscale (a meno che, anche in questo caso, l’operazione non sia resa per il tramite di una stabile organizzazione in Italia).
(D.Lgs. 11/02/2010, n. 18, G.U. 19/02/2010, n. 41)
fonte: www. ipsoa.it
questo il link per scaricare il decreto legislativo 18/2010 completo:
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb//dispatcher?task=attoCompleto&service=1&datagu=2010-02-19&redaz=010G0036&connote=true

venerdì 19 febbraio 2010

INTESA TRA GOVERNO, REGIONI, PROVINCE AUTONOME E PARTI SOCIALI LINEE GUIDA PER LA FORMAZIONE NEL 2010



Siglata il 17 febbraio 2010 l'intesa tra Governo, Regioni e Parti sociali sulla formazione professionale.
L'obiettivo, tramite una prima sperimentazione nel corso del 2010, è favorire l'impiego delle risorse finanziarie per la formazione degli inoccupati, dei disoccupati, dei lavoratori in mobilità o temporaneamente sospesi.
Valorizzando ulteriormente il ruolo sussidiario delle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori e dei loro organismi bilaterali, gli investimenti formativi punteranno a favorire un incontro dinamico e flessibile tra domanda e offerta di lavoro e a rendere più efficiente il raccordo tra il sistema educativo di istruzione e formazione e il mercato del lavoro, in modo da rispondere alla domanda di competenze da parte dei settori e dei territori in cui le imprese operano.
si riporto il testo integrale dell'accordo

Premessa
La positiva iniziativa di cooperazione interistituzionale avviata con l'Accordo del 12 febbraio 2009 "Interventi a sostegno al reddito e alle competenze" connotata da un grande impegno politico e finanziario delle Regioni che ha coinvolto anche il livello comunitario ha perseguito l'obiettivo di rispondere alla crisi in atto in modo concertato ed efficace. Nel solco di questa esperienza, Governo, Regioni, Province autonome e parti sociali concordano sulla necessità di individuare tempestivamente alcune fondamentali linee guida per orientare, attraverso una
prima sperimentazione nel corso del 2010, l'impiego delle risorse finanziarie per la
formazione degli inoccupati, dei disoccupati, dei lavoratori in mobilità o temporaneamente sospesi (cassintegrati, percettori di indennità di disoccupazione ex art. 19 legge n. 2/2009, ecc.)- Ciò in relazione ai caratteri discontinui e selettivi della ripresa che potranno indurre un allungamento del periodo di inattività o rendere difficoltosa la transizione verso altra occupazione di molti lavoratori.
La formazione viene organizzata in funzione dei fabbisogni professionali dei settori e delle imprese e della occupabilità e della inclusione sociale delle persone con particolare attenzione alle fasce deboli del mercato del lavoro. A tale riguardo particolare attenzione andrà posta alla coerenza tra il ricorso agli ammortizzatori sociali, concordato nelle sedi proprie, e il ricorso alle pratiche di politica attiva.
Ferma restando la competenza esclusiva delle Regioni in materia di formazione professionale e la conseguente facoltà di valutare autonomamente l'eventuale impiego di proprie risorse finanziarie, il Governo, le Regioni, le Province Autonome e le parti sociali si impegnano a sollevare concordemente nelle competenti sedi comunitarie il tema delle semplificazioni e di un utilizzo più flessibile del Fondo Sociale Europeo e le questioni relative al disimpegno automatico (anche in considerazione delle risorse comunitarie accantonate per le politiche
attive e passive di cui all'accordo del 12 febbraio 2009). Analogamente le parti si impegnano sul piano nazionale a non introdurre elementi che possano configurare criticità nel flusso finanziario previsto dalle norme al fine di evitare la perdita di risorse.
Il Governo, le Regioni, le Province Autonome e le parti sociali si impegnano a favorire la massima semplificazione nella gestione dei finanziamenti dei fondi per la formazione continua, e a promuovere la loro piena autonomia e la sussidiarietà riguardo all'intervento pubblico. Le parti sociali firmatarie costituenti i fondi interprofessionali si impegnano, inoltre, a individuare tempestivamente le risorse dei fondi interprofessionali per la formazione continua da destinare ai bisogni di formazione emergenti nel corso del 2010.
1)Le parti si impegnano, altresì, anche attraverso una valutazione a livello territoriale dell'impiego delle risorse destinate alla formazione, comprese quelle dei fondiinterprofessionali, a promuovere per il 2010 una più efficiente sinergia tra le risorse pubblichee quelle private per la formazione con l'obiettivo di sostenere l'occupabilità delle personenell'ambito degli interventi che si renderanno necessari per salvaguardare il capitale umano.
Le parti si impegnano a convergere entro il primo semestre del 2011, in una ottica di
innalzamento della qualità della offerta formativa e nella prospettiva del necessario raccordo con il sistema dei servizi pubblici e degli altri servizi competenti al lavoro di cui al decretolegislativo n. 181/2000, verso un sistema nazionale di standard professionali a conclusione del tavolo nazionale a ciò dedicato e di certificazione delle competenze. In questo quadro le
parti verificheranno l'ipotesi di revisione del sistema di accreditamento delle strutture formative nel rispetto degli ambiti del DM 166/2001.
Linee guida
Governo, Regioni, Province autonome e parti sociali concordano sulla necessità di
valorizzare ulteriormente il ruolo sussidiario delle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori come dei loro organismi bilaterali, là dove esistenti, al fine di favorire investimenti formativi a) mirati ai soggetti più esposti alla esclusione dal mercato del lavoro; b) organizzati, secondo criteri non autoreferenziali, in ambienti produttivi o prossimi a essi; e) rispondenti alla domanda di qualificazione e riqualificazione dei lavoratori coinvolti nelle
transizioni occupazionali che caratterizzeranno il mercato del lavoro nel corso del 2010; d) progettati in una logica di placement, volta cioè a ottimizzare un incontro dinamico e flessibile tra la domanda e l'offerta di lavoro e a rendere più efficiente il raccordo e, là dove opportuna, l'integrazione tra il sistema educativo di istruzione e formazione e il mercato del lavoro, in modo da rispondere alla domanda di competenze da parte dei settori e dei territori in cui le
imprese operano.
A questo fine Stato, Regioni, Province autonome e parti sociali concordano sui seguenti ambiti di intervento:
1. attivazione di una unità operativa straordinaria presso il Ministero del lavoro per la raccolta dei fabbisogni di competenze e figure professionali rilevati nei territori e nei diversi settori produttivi. Tale unità si fonderà sulla cabina di regia nazionale già istituita dal Ministero del lavoro, sugli osservatori regionali già esistenti e sulle strutture delle parti sociali già costituite a questo scopo. Questa unità operativa dovrà fornire periodicamente rilevazioni miste, prevalentemente qualitative, sui fabbisogni di breve termine, a livello territoriale e settoriale, da integrare con le macro tendenze di lungo periodo elaborate a livello nazionale e internazionale. Tenuto conto della necessità di
individuare e condividere una metodologia di rilevazione unitaria, le parti firmatarie si impegnano, in una ottica di sussidiarietà e di ottimizzazione delle risorse, a far pervenire tempestivamente alla cabina di regia nazionale le elaborazioni, a partire da quelle a dimensione territoriale condotte dai vari soggetti pubblici e privati operanti su tale tema. Compito della unità operativa sarà quello di mettere in rete e a fattore comune le informazioni e i dati già esistenti circa le figure professionali richieste dal mercato del lavoro e di darne tempestiva comunicazione ai soggetti firmatari degliaccordi sugli ammortizzatori sociali in sede regionale/territoriale (Regioni, Province
autonome, parti sociali), nonché ai servizi competenti al lavoro, ai fondi
interprofessionali e a tutti gli altri soggetti interessati, compresi i lavoratori, al fine di una loro opportuna diffusione e utilizzo nei territori e nei settori. La raccolta di informazioni dovrà riguardare non solo e non tanto i profili professionali ma soprattutto i mestieri e le competenze, descritte qualitativamente in termini di compiti e di situazioni di compito che il mercato richiede, in linea con i più moderni sistemi di qualifiche a livello europeo. La rilevazione dei fabbisogni contribuisce non solo a rendere visibili i bacini di occupazione nascosta, ma anche e soprattutto a fornire ai soggetti interessati precise indicazioni circa le conoscenze, abilità e competenze che è
necessario promuovere per una qualificata occupabilità delle persone;
2. impiego diffuso del metodo concreto di apprendimento per "competenze". Ciò
comporta la convergenza verso la definizione di un sistema nazionale di competenze
in grado di garantire ai cittadini la spendibilità delle competenze comunque acquisite.
Ciò significa: a) estendere la sperimentazione del libretto formativo quale strumento di registrazione delle competenze, anche coinvolgendo, in una logica di sussidiarietà, gli organismi bilaterali; b) affermare il valore dell'istruzione e formazione tecnicoprofessionale anche promuovendo l'integrazione con il lavoro attraverso reti e intese tra istituti tecnici e professionali, enti di formazione e associazioni di settore, per condividere i fabbisogni di competenze e orientare coerentemente l'offerta formativa anche nel medio e lungo periodo, e) rilanciare il contratto di apprendistato nelle sue tre tipologie (professionalizzante, per l'esercizio del diritto-dovere di istruzione e formazione, di alta formazione universitaria,) con l'obiettivo di garantire un percorso di formazione a tutti gli apprendisti;
3. l'ampliamento e la diversificazione delle azioni formative in favore degli inoccupati attraverso la promozione di tirocini di inserimento, corsi di istruzione e formazione tecnico superiore (IFTS), contratti di apprendistato, e, in generale, promuovendo l'apprendimento nella impresa. Le parti firmatarie si impegnano altresì a definire un quadro più razionale ed efficiente dei tirocini formativi e di orientamento al fine di valorizzarne le potenzialità in termini di occupabilità e prevenire gli abusi e l'utilizzo distorto dello strumento;
4. formazione degli adulti attraverso: a) accordi di formazione-lavoro per il rientro
anticipato dei cassaintegrati, b) la possibilità di impiego di parte delle risorse dei fondi interprofessionali per la formazione continua per finanziare la formazione per i lavoratori soggetti a procedure di mobilità nel corso del 2010 e per i lavoratori in mobilità che vengano assunti nel 2010, fermo restando il vincolo della iscrizione ai fondi dell'azienda cui il lavoratore apparteneva, e) l'individuazione, nell'ambito della bilateralità e dei servizi competenti al lavoro, pubblici e privati, autorizzati e accreditati, di punti di informazione e orientamento per i lavoratori di tutte le età, perché siano presi in carico, guidati e responsabilizzati in vista del loro reinserimento nel mercato
del lavoro; d) programmi di formazione nei luoghi produttivi di beni o servizi anche se inattivi o nei centri di formazione professionale che garantiscano la riproduzione di effettivi contesti produttivi, nonché congrui periodi di tirocinio presso l'impresa; e) possibilità di impiego dei lavoratori inattivi quali tutori nell'ambito di attività formative tecnico-professionali, previa formazione specifica per questa funzione anche in vista delle possibili esperienze di alternanza scuola lavoro e di apprendistato formativo e professionalizzante; f) rilancio del contratto di inserimento per gli over 50, per i giovani e per le donne con una forte valorizzazione delle ricalibrature professionali decise insieme con i soggetti coinvolti nel contratto;
5. definizione, a partire dalle esperienze già presenti a livello regionale, in via
sperimentale per il 2010 di un sistema di accreditamento su base regionale e secondo
standard omogenei condivisi a livello nazionale di "valutatori/certificatori" valorizzando il ruolo delle parti sociali e dei loro organismi bilaterali. Tali valutatori/certificatori dovranno essere in grado di riconoscere, valutare e certificare, in situazioni di compito autentiche e su domanda della persona in cerca di occupazione, le effettive competenze dei lavoratori comunque acquisite, in modo da rafforzare la trasparenza e la migliore informazione nel mercato del lavoro, da accrescere la capacità di offerta sul mercato del lavoro, da migliorare l'incontro tra domanda e offerta e da stimolare la ricerca delle più utili attività formative. Lo strumento idoneo a registrare le competenze acquisite sarà il Libretto formativo introdotto dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 276/2003 che potrà confluire nel fascicolo elettronico dedicato a tutte le attività educative e lavorative come alle prestazioni sociali di ciascuna persona.
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali convoca le parti sociali firmatarie della presente intesa per valutare le modalità di attuazione dei punti e) ed f) del punto 4.

giovedì 18 febbraio 2010

Socio amministratore di società commerciale: stop delle Sezioni Unite alla doppia iscrizione Inps



Sentenza 12/02/2010 n. 3240 Corte di Cassazione

Le Sezioni Unite della Cassazione pongono fine alle pretese dell'INPS che richiedeva la doppia iscrizione, IVS Commercianti e Gestione Separata, per soci di Società Commerciale (nella forma di S.r.l) che oltre a svolgere personalmente la propria attività in azienda con carattere di abitualità, fossero anche amministratori della medesima società, percependo apposito compenso e al conseguente obbligo, per il socio, di versamento contributivo alla gestione commercianti, legato ai compensi calcolati sul reddito di impresa, proporzionato alla quota di partecipazione, nonché il versamento alla gestione separata per i compensi percepiti come amministratore della società. Il Supremo Collegio ha completamente disatteso l'interpretazione fornita dall'Ente evidenziando che il criterio dettato dal comma 208 della legge n. 662/1996 sulla attività prevalente opera in tutti i casi in cui i soggetti che devono essere iscritti alla gestione commercianti esercitino contemporaneamente varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, quale anche l'iscrizione alla gestione separata come amministratori. Il socio d'opera che presta attività all'interno dell'impresa dovrà quindi esclusivamente assoggettarsi al regime contributivo relativo alla attività lavorativa svolta con carattere di prevalenza.
fonte:http://www.guidaallavoro.ilsole24ore.com

mercoledì 17 febbraio 2010

Misure cautelari contro l’evasione da riscossione



Le misure cautelari sono oggi esperibili non solo sulle sanzioni ma anche sui tributi. Con la circolare n. 4/E/2010, l’Agenzia delle Entrate illustra tutte le novità sugli strumenti adottabili per garantire la riscossione dei tributi evasi.

È possibile di ricorrere a ipoteca e sequestro conservativo anche quando il contribuente, evitando il contenzioso con il Fisco, definisce il rapporto tributario attraverso l’adesione ai contenuti del PVC o dell'invito al contraddittorio (che, a differenza dell'accertamento con adesione ordinario, non prevedono la prestazione di garanzie): quando ricorrano particolari e concrete ragioni, quindi, si può ricorrere alle misure cautelari sia quando il contribuente è ancora in tempo per aderire ai contenuti di un verbale o di un invito, sia dopo che ha già aderito.

In particolare, si legge nella circolare n. 4/E/2010 emanata ieri, l'Agenzia delle Entrate può chiedere l'iscrizione dell'ipoteca sui beni del debitore e l'autorizzazione a procedere al sequestro conservativo anche a tutela dei crediti relativi alle imposte e agli interessi connessi ai processi verbali di constatazione.

Le misure cautelari, peraltro, possono essere adottate non solo davanti a un PVC, ma anche di fronte a un atto emesso senza un'attività istruttoria esterna, sulla base di controlli spinti da altre fonti d'impulso.

Le ipoteche e i sequestri conservativi, inoltre, mantengono - senza bisogno di alcuna formalità o annotazione - la loro validità e il loro grado a favore dell'agente della riscossione cui è affidato il ruolo.

Aggiornati gli indici antievasione

Per rimanere al passo con i tempi e con la rivalutazione monetaria, la circolare n. 4/E/2010 aggiorna i c.d. indici antievasione: i funzionari verificatori possono valutare se richiedere le misure cautelari nel caso in cui il PVC contenga rilievi che comportino, tra l'altro, un recupero di maggiore imposta superiore a 120.000 euro o di ritenute non operate sopra i 60.000 euro.

In ogni caso, ai nuclei di verifica è data facoltà:
-di prescindere dagli indici se il comportamento del contribuente è spia di situazioni particolarmente a rischio per la riscossione del credito;
-di ampliare ulteriormente l'analisi patrimoniale dei contribuenti, esaminando più a fondo i documenti di bilancio e ricorrendo a ulteriori indicatori più specifici.- -
(Circolare Agenzia delle Entrate 15/02/2010, n. 4/E)
Fonte: http://www.ipsoa.it

venerdì 12 febbraio 2010

Accordo Confapi Cgil-Cisl-Uil su apprendistato professionalizzante



Nella giornata del 9 febbraio 2010 è stata raggiunta unitariamente con Confapi l’intesa , relativa all’applicazione di quanto disposto dalla legge 133/08 (art. 23) in materia di svolgimento in azienda della formazione per l’apprendistato professionalizzante.

Come sapete, si tratta di una norma che è stata giudicata assai negativamente dalla CGIL, sia per la tesi in essa implicita, e cioè che l’impresa in quanto tale sia un ambito formativo, ma anche perché attribuiva la facoltà di normare lo svolgimento della formazione degli apprendisti in azienda ad accordi sottoscritti a qualsiasi livello di negoziazione, nazionale, territoriale, aziendale, e pertanto rappresentava, oltre al merito per noi non condivisibile, una possibile mina posta sotto il sistema di contrattazione collettiva e le sue regole (allora, quelle del 1993). Prime conseguenze possibili di questa normativa potranno essere l’abbassamento delle 120 ore di formazione formale attualmente prescritte dalla legge (e aumentate in alcuni CCNL), e uno scollegamento completo tra quanto si potrebbe negoziare per via contrattuale e le normative in atto nelle Regioni.

Ne consegue una situazione delicata anche per chi, come noi, non avrebbe voluto che la norma avesse implementazione, in quanto la nostra eventuale mancata
partecipazione al negoziato, o la mancata sottoscrizione di un accordo, non ci avrebbe posto al riparo dalla messa in opera delle disposizioni di legge. Ci siamo quindi accinti al negoziato con l’obiettivo di non sottrarre potestà contrattuale alle categorie, e di introdurre “paletti” per impedire l’attuazione delle possibilità peggiori insite nella norma di legge.

Possiamo dire che il risultato ci appare soddisfacente sotto entrambi i profili: da un lato i rimandi ai CCNL e alla loro titolarità sono chiari ed espliciti, dall’altro la definizione di capacità formativa dell’impresa, che legittima lo svolgimento della formazione all’interno, comprende il possesso di “risorse umane e materiali”, intese quindi come locali distinti da quelli adibiti all’attività produttiva, oltre a demandare l’attribuzione della capacità formativa espressamente ai CCNL. Altre nozioni importanti, contenute nell’intesa, sono l’assenza di ogni riferimento all’affiancamento ( o on the job) tra le modalità di espletamento della formazione trasversale e di base, che invece è correttamente collocato nelle modalità con cui conseguire la formazione professionalizzante; si esprime poi la preferenza, che dovrà essere implementata nei rinnovi dei CCNL, che il tutor sia inquadrato ad un livello superiore a quello cui è preordinato il percorso di apprendistato. Altro vincolo che le imprese si sono assunte, non solo l’invio all’ente del piano formativo individuale, ma anche una relazione annuale che evidenzi gli avanzamenti dell’iter formativo. Ne discende, almeno potenzialmente, la possibilità per le parti, tramite l’ente, di seguire lo svolgimento effettivo del programma formativo per l’apprendista anche per le imprese sotto i 15 dipendenti, oltre naturalmente alla possibilità di controllare la corretta applicazione dei CCNL in quegli ambiti.

Una nota specifica va rivolta al ruolo dell’ente bilaterale, individuato nell’Enfea. Esso riceve i piani formativi, ne valuta la conformità rispetto ai profili dei CCNL ( e quindi non certifica, ma verifica la congruità con quanto definito contrattualmente), e svolge, direttamente o attraverso strutture formative indicate dalle parti costituenti, due terzi della formazione trasversale e di base il 1° anno (che deve essere pari ad almeno il 30% del totale impartito), dedicata alle normative sui diritti, la sicurezza, le regole contrattuali. Quindi la sua attività non riguarda in alcun modo la gestione di attività formativa di tipo professionalizzante.

Un’ultima considerazione riguarda la fase transitoria, fino alla sottoscrizione dei CCNL. Si sono immaginate due possibili fattispecie: contratti di apprendistato già in essere in base alle norme vigenti, e quelli attivati nelle more dei rinnovi stessi. In entrambi i casi è previsto, oltre al consenso dell’apprendista, la possibilità di ricorrere alle norme convenute nell’intesa, purché si sia in presenza di profili già presenti e convenuti nei CCNL in essere, rispettando con ciò la titolarità delle categorie.

Infine, si è convenuto di elaborare un avviso comune in cui si conviene di richiedere al legislatore la massima estensione ai soggetti attualmente non compresi delle funzioni dei fondi interprofessionali, al netto ovviamente degli obblighi formativi in capo al singolo datore di lavoro (es. sicurezza), e di sollecitare da entrambe le parti il governo a concludere rapidamente il Repertorio delle professioni, temi che sono entrambi al centro del confronto con il governo e le Regioni, di cui vi abbiamo dato conto nelle settimane scorse.
Il testo origianle dell'accordo può essere inviato per e-mail a chiunque ne faccia richiesta.
Fonte: www.cgil.it

giovedì 11 febbraio 2010

I criteri per la distinzione tra lavoro autonomo e subordinato



Sentenza 22/12/2009 n. 26986 Corte di Cassazione

La fattispecie oggetto della decisione della Suprema Corte trae origine dalla vicenda di un lavoratore il quale, con ricorso depositato in data 2 ottobre 1997 dinanzi alla Pretura del lavoro di Bologna, aveva esposto di aver svolto per circa 6 anni mansioni di operatore addetto a ricevere le giocate degli scommettitori presso un'agenzia ippica, sulla base di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Il ricorrente, nello specifico, aveva dedotto che, a dispetto dell'inquadramento formale, il rapporto di lavoro tra le parti avesse rivestito i caratteri propri del lavoro subordinato. Ciò premesso, il lavoratore aveva chiesto che, previo accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, venisse dichiarato il proprio diritto all'inquadramento in un dato livello del CCNL Dipendenti Agenzie Ippiche, con conseguente condanna della società al pagamento di differenze retributive ed alla regolarizzazione contributiva della sua posizione. Con sentenza del 5 novembre 1998 il Pretore adito, ritenendo che gli elementi evidenziati dal ricorrente non consentissero di ravvisare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, aveva rigettato la domanda. Il lavoratore aveva appellato tale sentenza ma il Tribunale di Bologna, con sentenza del 1° febbraio 2006, aveva rigettato il gravame. Il lavoratore, quindi, aveva presentato ricorso in Cassazione con il quale, in primo luogo, aveva spiegato come i giudici di merito non avessero tratto le dovute conseguenze dagli elementi che risultavano dagli atti, dai documenti di causa e dalle prove acquisite. In particolare, aveva rilevato che, dal complesso delle prove orali effettuate, era emerso che il ricorrente aveva posto al servizio del datore di lavoro, in modo continuativo e sistematico, mere energie di lavoro, obbedendo agli ordini dell'imprenditore, ed aveva operato sotto la direzione ed il rigido controllo di questi, osservando un orario di lavoro controllato e disciplinato, in situazione di soggezione al potere gerarchico e disciplinare dello stesso. Peraltro, sempre secondo il ricorrente, non era condivisibile il passaggio della sentenza d'appello per il quale il lavoratore avrebbe avuto la facoltà di rimanere assente anche per lunghi periodi, senza che ciò potesse comportare conseguenze disciplinari o l'allontanamento dal lavoro, posto che, a suo dire, non esisteva alcuna interruzione nell'attività lavorativa. Nel decidere il ricorso, in senso sfavorevole alla parte ricorrente, la Suprema Corte ha richiamato in premessa il proprio orientamento secondo il quale per qualificare un rapporto lavorativo come autonomo o subordinato occorre accertare se ricorra o meno il requisito tipico della subordinazione, intesa come prestazione dell'attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore, mentre ulteriori elementi, quali ad esempio la continuità, la rispondenza dei suoi contenuti ai fini propri dell'impresa e le modalità di erogazione della retribuzione non assumono rilievo determinante, essendo compatibili sia con il rapporto di lavoro subordinato che con il lavoro autonomo parasubordinato (cfr, ex multis, Cass. n. 9060/2004; Cass. n. 224/2001). Ha affermato inoltre la Suprema Corte che una certa organizzazione del lavoro, specie se attuata tramite disposizioni o direttive non pregnanti e assidue, non è idonea a privare il lavoratore di qualsiasi autonomia e si configura quale semplice espressione del potere di sovraordinazione e di coordinamento che caratterizza qualsiasi organizzazione aziendale, non già quale potere direttivo e disciplinare. Ciò in quanto il potere gerarchico e direttivo, secondo la Corte, non può esplicarsi in semplici direttive di carattere generale (compatibili con altri tipi di rapporto) ma deve manifestarsi con ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, mentre il potere organizzativo non può esplicarsi in un semplice coordinamento (anch'esso compatibile con altri tipi di rapporto) ma deve manifestarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale (Cass. n. 20002/2004). Applicando i suesposti principi al caso di specie, la Suprema Corte ha concluso che gli elementi evidenziati dal ricorrente non fossero in grado di provare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, salvo dover procedere ad una diversa valutazione, non consentita in sede di giudizio di legittimità, di specifiche questioni di fatto. Inoltre la Corte, richiamando alcune risultanze dell'istruttoria, ha ritenuto che il giudice del merito avesse correttamente motivato il proprio iter motivazionale.
fonte http://www.guidaallavoro.ilsole24ore.com

martedì 9 febbraio 2010

Premi produttività, l’imposta sostitutiva non cambia codice



Comunicato stampa delle Entrate

Non cambiano i codici tributo, già istituiti con risoluzione n. 287/E/2008, per versare l’imposta sostitutiva del 10% sulle somme erogate ai dipendenti in relazione a incrementi di produttività.

Lo ha ribadito l’Agenzia delle Entrate con un comunicato stampa diffuso ieri: la tassazione agevolata – che consiste nel pagamento di un’imposta sostitutiva di IRPEF e addizionali regionale e comunale – è stata introdotta dapprima in via sperimentale per il secondo semestre del 2008, poi prorogata per tutto il 2009, ed infine ulteriormente estesa al 2010 dalla legge Finanziaria 2010.

Questi, dunque, i codici tributo da utilizzare per il versamento con modello F24:
-1053 - Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente;
-1604 - Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione;
-1904 - Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione;
-1905 - Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Valle d’Aosta e versata fuori regione;
-1305 - Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e maturata fuori delle predette regioni.
(Comunicato stampa Agenzia delle Entrate 08/02/2010)
Affarishop.com

Tirocini formativi: in pista i consulenti del lavoro



Chiamatelo stage, tirocinio formativo, avvicinamento al lavoro o come volete, si tratta sempre di un periodo di conoscenza diretta del mondo del lavoro effettuato attraverso l’inserimento in azienda. Fermi, già lo so quel’è la prima obiezione. Molti diranno che in realtà è solo un periodo di lavoro pagato poco (o niente). Risposta. E che cambia?

Il tirocinio resta sempre una fase di pre-lavoro in cui le parti sono disposte di fatto a conoscersi sul campo e che, nella maggior parte dei casi, è propedeutica alla stipulazione di un vero contratto di lavoro, anche con contenuti formativi (apprendistato).
In nessun caso il tirocinio può essere assimilato ad un rapporto di lavoro e, dunque, non è prevista alcuna retribuzione per il tirocinante. È consentito, tuttavia, all’azienda ospitante corrispondere al tirocinante un rimborso per spese sostenute, quali trasporto, pasti, ecc. In tale caso le somme corrisposte al tirocinante sono soggette alle ritenute fiscali previste dalla legge.
La disciplina normativa è ormai datata (1997) ma l’occasione di riparlarne è fornita dal rilancio dell’istituto fatto dai Consulenti del Lavoro, attraverso la Fondazione per il Lavoro. L’operazione consente di snellire i passaggi burocratici saltando completamente i centri per l’impiego, che, come è noto, non brillano proprio di celere operatività.
Riepiloghiamo le principali regole:
Chi può essere avviato ad un tirocinio

- studenti che frequentano la scuola superiore;
- allievi degli istituti professionali o dei corsi di formazione professionale;
- soggetti in cerca di prima occupazione o disoccupati compresi quelli iscritti nelle liste di mobilità;
- cittadini stranieri;
- soggetti portatori di handicap o con svantaggio sociale;
- studenti universitari e neolaureati.

Durata massima del Tirocinio
- non superiore a 4 mesi per studenti della scuola secondaria;
- non superiore a 6 mesi in caso di allievi di istituti professionali o di corsi di
formazione professionale;
- non superiore a 6 mesi in caso di lavoratori disoccupati compresi quelli iscritti nelle liste di mobilità;
- non superiore a 12 mesi per studenti universitari o allievi di corsi di perfezionamento o specializzazione post-laurea, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi;
- non superiore ai 12 mesi per persone svantaggiate;
- non superiori a 24 mesi per soggetti portatori di handicap.

Limiti numerici ai tirocini
- aziende, Enti o studi professionali con non più di 5 dipendenti a tempo indeterminato:
1 tirocinante;
- aziende, Enti o studi professionali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra 6 e 19: non più di 2 tirocinanti contemporaneamente;
- aziende, Enti o studi professionali con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato:
tirocinanti in misura non superiore a 10%.

Come avviare un tirocinio

Dal 1° gennaio 2010 tutti i Consulenti del Lavoro, purchè delegati della Fondazione Lavoro, potranno attivare per i propri studi professionali o per le aziende clienti, i tirocini comodamente seduti alla propria scrivania e con pochi semplici passaggi per via telematica. Le procedure sono molto semplici ed efficaci (personalmente testate).

E’ un metodo di avvicinamento al lavoro estremamente efficace e pertanto consiglio il suo utilizzo. In molti casi (non credo di essere l’unico a sentirmi dire da alcuni clienti: “Dotto’ nun era in nero era in prova, se va bene je famo er contratto” magari detto con accenti diversi a seconda che ci si trovi nel Lombardo Veneto o nel regno delle Due Sicilie) potrebbe legalizzare legittime istanze di verifiche attitudo-comportamentali da parte di imprenditori che vedono nella brevità del periodo di prova contrattuale la mortificazione del concetto stesso di valutazione della risorsa. Per i ragazzi un strumento in più da utilizzare con attenzione e disponibilità.
tratto da http://paolostern.postilla.it/2010/02/08/tirocini-formativi-in-pista-i-consulenti-del-lavoro/

In arrivo gli avvisi di pagamento del Consorzio Auser Bientina



Sono in arrivo in questi giorni, direttamente nelle case dei contribuenti, gli avvisi di pagamento del Consorzio di Bonifica Auser-Bientina sul “comprensorio 13 Padule del Bientina”.
Si tratta cioè di quella parte di territorio che nel Pisano comprende i comuni di Bientina, Buti, Vicopisano, Calcinaia, Castelfranco di Sotto, Santa Maria a Monte, Santa Croce e Fucecchio. Si tratta delle bollette relative al 2010, e riguardano quegli utenti che nell’ultimo anno non hanno subito variazioni di proprietà: per gli altri, l’emissione del ruolo avverrà nei prossimi mesi.
Il contributo consortile può essere versato in due rate: la prima con scadenza il 15 febbraio (quando sarà possibile pagare l’intera cifra, o eventualmente la prima rata), la seconda con scadenza il 15 marzo (quando si pagherà, eventualmente, la seconda rata).
Per ogni tipo di chiarimento, il Consorzio mette a disposizione un servizio di Urp nella sua sede di via Sarzanese-Valdera, a Cascine di Buti (accanto alla Misericordia): gli uffici sono aperti tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 12,30. Il numero è 0587 722104, il numero verde (attivo in orario di apertura al pubblico) è 800 999778, l’indirizzo e-mail info@cbbientina.it.

venerdì 5 febbraio 2010

Artigiani e Commercianti contribuzione INPS 2010



Ecco la contribuzione 2010 per artigiani commercianti
Le aliquote contributive per artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell’INPS, per il 2010, restano confermate nella misura pari al 20,00%.

L'Istituto comunica che anche per l’anno 2010, viene confermate la riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto. Per l'anno 2010, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a € 14.334,00.

Aliquote 2010

Artigiani 20,00 Commercianti 20,09%
coadiuvanti /coadiutori di età non superiore ai 21 anni
Artigiani 17,00% Commercianti 17,09%
La riduzione contributiva al 17,00% (artigiani) e al 17,09% (commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.

Contributi sul "minimale"

Artigiani 2.874,24(2.866,80 IVS + 7,44 maternità)
Commercianti 2.887,14 (2.879,70 IVS + 7,44 maternità)

coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni
Artigiani 2.444,2 (2.436,78 IVS + 7,44 maternità)
Commercianti 2.457,12 (2.449,68 IVS + 7,44 maternità)
INPS, Circolare 2/2/2010, n. 14

mercoledì 3 febbraio 2010

Qual è la disciplina applicabile ad un contratto avente per oggetto un sito web?



Qual è la disciplina applicabile ad un contratto avente per oggetto un sito web?

Con l’avvento di Internet, naturalmente, sono sorte delle nuove figure contrattuali che, pur non rientrando della categoria dei contratti informatici in senso stretto hanno assunto un particolare rilievo nell’ambito delle moderne tipologie contrattuali per l’indubbio carattere telematico che li contraddistingue.

Tali figure hanno sempre creato per la dottrina notevoli difficoltà di inquadramento. Invero tale tipologia negoziale ha un particolarissimo oggetto, ovvero la prestazione di servizi telematici privati, i quali, in mancanza di specifiche norme legislative, sono disciplinati dalle norme contenute negli accordi che intervengono tra fruitore e fornitore del servizio. Non va dimenticato che si tratta di contratti atipici nati dall’autonomia negoziale e che nell’autonomia devono trovare la principale fonte di regolamentazione; le questioni sorte circa l’inquadramento giuridico che si esamineranno di seguito, così come sottolineato più volte per la altre figure negoziali esaminate nei capitoli precedenti, vengono considerate solo al fine di comprendere la possibile analogia con uno degli schemi contrattuali disciplinati dalla legge con l’unica finalità di far ricorso alle norme giuridiche per i casi non considerati dalle clausole pattizie o per i casi in cui tali clausole siano dichiarate nulle per violazione di norme generali inderogabili, come quelle a tutela del contraente debole.

Esaminando, però, con attenzione gli schemi cui le parti ricorrono nella prassi, deve rilevarsi che spesso i contratti telematici sono collegati tra loro nel senso che l’uno può influire sull’altro determinandone la nascita e il contenuto ovvero la modificazione o l’estinzione.

Nel caso di specie ci si trova di fronte ad una classica figura contrattuale nata proprio in seguito allo sviluppo della Rete e strettamente connessa ad essa. In particolare siamo nell’ambito del contratto di sviluppo e gestione di un sito web.

Risulta evidente, difatti, che l’esercizio di un’attività commerciale telematica comporta alcuni requisiti, tra i quali il possesso di un nome di dominio e un sito che permetta di rintracciare il negozio virtuale.

La creazione del luogo virtuale in cui cedere beni e prodotti, detta sito web, richiede la predisposizione di una struttura informatica idonea a raccogliere e diffondere le informazioni relative all’attività imprenditoriale svolta, nonché le informazioni relative ai beni e servizi offerti al pubblico. La realizzazione della pagina web può essere predisposta dal titolare del sito Internet o da un terzo che fornisce servizi di creazione e predisposizione di pagine web (webmaster).

In quest’ultimo caso tra il titolare del sito ed il webmaster si stipula un accordo denominato dalla dottrina contratto di sviluppo e mantenimento di un sito Internet, che ha ad oggetto la creazione di un’opera dell’ingegno. Ne consegue che acquista rilievo, quanto alla disciplina applicabile, il profilo relativo alla tutela del diritto d’autore sui contenuti del sito.

Invero il contratto in esame risulta avere un contenuto complesso in cui confluiscono diverse prestazioni contrattuali, tra cui le principali sono la creazione di un bene immateriale, che può consistere sia nella creazione di opere multimediali sia nella conversione in linguaggio HTML di contenuti forniti dal cliente, la predisposizione grafica delle pagine web, oltre l’eventuale previsione dell’obbligazione di manutenzione, che consiste in una prestazione ad esecuzione continuata che, da sola o nell’ambito di un accordo contrattuale con il fornitore di accessi alla rete Internet, consente al sito di essere sempre presente in rete.

In relazione al contenuto delle principali prestazioni concordate, la dottrina riconduce la fattispecie negoziale in esame alla figura del contratto misto in quanto la realizzazione del sito può essere ricondotta all’appalto d’opera, qualora si tratti di attività svolta da un’impresa, ovvero alla prestazione d’opera, qualora si tratti di attività posta in essere da un professionista autonomo, mentre il mantenimento e la gestione in rete del sito vanno ricondotti all’appalto di servizi previsto dall’art. 1677 c.c..

Tuttavia la creazione e lo sviluppo del sito presentano innegabili analogie con il contratto avente ad oggetto lo sviluppo di software, in quanto si tratta comunque di elaborare un programma che consenta al sito di essere presente ed attuale; ne consegue che l’accordo negoziale va disciplinato secondo principi relativi al contratto di sviluppo software.

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Massimali CIG anno 2010


Aggiornamento del 06/02/09-
E' stata pubblicata la circolare INPS relativa ai massimali CIG per il settore edile e non edile. Gli importi da noi precedente calcolati divergono da quelli ufficiali INPS di alcuni centesimi. Gli importi sono stati corretti con quelli indicati dall'Istituto assicuratore. A fianco in alto prima pagina del blog è indicato il link da cui si può scaricare la circolare completa.

Sono stati aggiornati i massimali utilizzati per il calcolo della CIG anno corrente (tassazione ordinaria) relativamente all’anno 2010, oltre che della CIG anno precedente (tassazione separata) in relazione all’anno 2009.
Ricordiamo che tali importi vengono utilizzati sia per il calcolo dell’eventuale anticipazione da parte del datore di lavoro, sia per il conguaglio a seguito dell’autorizzazione da parte dell’Inps.

Precisiamo che, ad oggi (03/02/2010), non è stata ancora pubblicata la circolare Inps relativa ai minimali e massimali in vigore nell’anno 2010. Gli importi da noi predisposti sono quindi da considerare provvisori e soggetti a possibile variazione, in caso di differenze significative rispetto ai valori che verranno stabiliti dall’Inps.
Gli importi da noi predisposti, in relazione all’anno 2010, sono i seguenti:
- limite di retribuzione per la scelta del massimale E. 1931,86
- massimale non edili E. 840,81 (1° scaglione) ed E. 1.010,57 (2° scaglione)
- massimale edili E. 1.008,97 (1° scaglione) ed E. 1.212,69 (2° scaglione)

CASSA INTEGRAZIONI GUADAGNI ORDINARIA E STRAORDINARIA
E’ erogata nella misura dell'80% della retribuzione di riferimento, comprensiva del rateo delle mensilità aggiuntive (13°, premi ecc.), entro e non oltre i seguenti limiti massimi:
Cassa Integrazione Guadagni
Per i primi 12 mesi viene erogata nella misura dell'80% della retribuzione di riferimento, comprensiva del rateo delle mensilità aggiuntive (13°, premi ecc.), entro e non oltre i seguenti limiti massimi:
anno 2010
1° massimale
Retribuzione mensile lorda inferiore a €. 1.931,86
indennità mensile lorda € 892,96
Indennità mensile al netto dei contributi sociali (5,84%) € 840,81

2° massimale
Retribuzione mensile lorda superiore a 1.931,86 Indennità mensile lorda € 1.073,25
indennità mensile al netto dei contributi sociale (5,84%) 1.010,57

gli stessi importi di cui sopra valgono anche per l’indennità di mobilità.

Esempio di calcolo si supponga di aver effettuato nel mese di Gennaio 2010 16 ore di CIGO con una retribuzione lorda mensile di €. 1.600.00 (1° massimale) la corrispondente indennità a carico dell’INPS è la seguente: 840,81 : 168 (ore complessive lavorabili del mese Gennaio) x 16 = 80,08
Nel caso di lavoratore con retribuzione lorda mensile pari ad €. 1.960,00 ( 2° massimale) il calcolo è il seguente: 1.010,57 : 168 (ore complessive lavorabili del mese Gennaio) x 16 = 96,24

lunedì 1 febbraio 2010

Minimali e valori convenzionali INPS anno 2010



Precisiamo che l'INPS con circolare n. 16 del 02/02/2010 diramata oggi 03/02 ha confermato i valori sotto indicati che erano stati calcolati senza disposizioni ufficiali da parte dell'Istituto di previdenza.

Precisiamo che ad oggi (01/02/10) non sono stati ancora determinati, da parte dell’Inps, i valori dei minimali, del limite di reddito per il contributo aggiuntivo 1% e del massimale contributivo ai fini pensionistici.

In attesa delle disposizioni Inps, si calcola il minimale giornaliero al valore di E. 43,79 (il minimale orario del part-time viene calcolato sulla base di tale importo). Il valore in questione viene applicato alla generalità dei dipendenti, sia ai fini Inps che Inail; fanno eccezione soltanto alcune particolari categorie, esempio i dirigenti.

Il limite di imponibile per l’applicazione del contributo aggiuntivo 1% viene calcolato ad E. 42.364,00 annuali, corrispondenti ad E. 3.530,00 mensili..

Il massimale contributivo ai fini pensionistici viene calcolato ad E. 92.147,00 annuali. Lo stesso massimale viene applicato automaticamente, in fase di conguaglio annuale, ai collaboratori, agli associati in partecipazione e agli autonomi occasionali.

Nel caso in cui i valori determinati dall’Inps dovessero differire in misura rilevante da quelli sopra indicati, si provvederà a rilasciare un apposito comunicato.

Per i collaboratori privi di altra assicurazione e per gli associati in partecipazione con aliquota intera si è passati dal 25,72% al 26,72%. Per i soggetti coperti da altra assicurazione o titolari di pensione, l’aliquota ridotta è rimasta invariata al 17,00%. Ricordiamo, inoltre, che i lavoratori autonomi occasionali, relativamente ai compensi eccedenti il limite annuale di E. 5.000, fanno riferimento alle stesse aliquote dei collaboratori

Viene calcolato anche il valore massimo dell’indennità di maternità a carico dello Stato , passato a E. 1.916,22, per gli eventi relativi all’anno 2010.
Infine segnaliamo che, a partire dall’anno 2010, per le cooperative sociali non è più possibile applicare il valore imponibile convenzionale.

Diritto annuale CCIAA invariato per il 2010



Il versamento è dovuto da tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro presso la Camera di commercio
Conferme in blocco per il diritto camerale. Il decreto 22 dicembre 2009 del ministero dello Sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di sabato 30 gennaio, ripropone per il nuovo anno le stesse modalità di calcolo e gli stessi importi già fissati per il 2009.

L’obbligazione, relativa a ciascun anno solare, riguarda tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Il versamento è eseguito a favore della Cciaa competente per territorio; nel caso di trasferimento della sede legale o principale dell’impresa in altra provincia, il diritto è dovuto alla Camera di commercio in cui è ubicata la sede legale al 1° gennaio.

La scadenza per effettuare il pagamento, in unica soluzione, è agganciata alla dichiarazione dei redditi, dal momento che coincide con il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi: 16 giugno ovvero 16 luglio, con la maggiorazione dello 0,40 per cento.

Imprese iscritte nella sezione ordinaria
Le nuove imprese che si iscrivono nel corso del 2010 devono versare, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, il diritto camerale nella misura fissa di 200 euro. Invece, per le nuove unità locali iscritte nel corso dell’anno, appartenenti ad imprese già iscritte, è dovuto un diritto fisso pari al 20% di quello minimo stabilito per la sede principale, quindi 40 euro.
Il diritto camerale 2010 per la sede legale, dovuto dalle imprese già iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, va calcolato in funzione del fatturato realizzato lo scorso anno, come risulta dalla dichiarazione Irap. L’importo da versare si determina sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione, considerata la misura fissa di 200 euro, e le aliquote indicate nella tabella relative ai successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato nel 2009.
Per ciascuna unità locale va invece versato, a favore della Camera di commercio nel cui territorio la stessa ha sede, un importo pari al 20% di quello dovuto per la sede principale, fino a un massimo di 200 euro.

Imprese iscritte nella sezione speciale
Le imprese iscritte o annotate nelle sezioni speciali delle Camere di commercio pagano un diritto annuale di importo fisso, che il decreto ora pubblicato in Gazzetta stabilisce, per il 2010, in:

* 88 euro per le imprese individuali iscritte o annotate (imprese artigiane) nella sezione speciale e per le società semplici agricole
* 144 euro per le società semplici non agricole
* 170 euro per le società tra professionisti.

Inoltre, per ciascuna eventuale unità locale deve essere versato - analogamente a quanto previsto per la sezione ordinaria - un diritto annuale pari al 20% di quanto dovuto per la sede, fino a un massimo di 200 euro.

Imprese non residenti
Le imprese con sede principale all'estero sono tenute a pagare il diritto camerale per le eventuali unità locali e le sedi secondarie esistenti in Italia. L'importo dovuto per ciascuna di esse, anche per il 2010, è fissato in 110 euro.
r.fo.