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venerdì 12 febbraio 2010

Accordo Confapi Cgil-Cisl-Uil su apprendistato professionalizzante



Nella giornata del 9 febbraio 2010 è stata raggiunta unitariamente con Confapi l’intesa , relativa all’applicazione di quanto disposto dalla legge 133/08 (art. 23) in materia di svolgimento in azienda della formazione per l’apprendistato professionalizzante.

Come sapete, si tratta di una norma che è stata giudicata assai negativamente dalla CGIL, sia per la tesi in essa implicita, e cioè che l’impresa in quanto tale sia un ambito formativo, ma anche perché attribuiva la facoltà di normare lo svolgimento della formazione degli apprendisti in azienda ad accordi sottoscritti a qualsiasi livello di negoziazione, nazionale, territoriale, aziendale, e pertanto rappresentava, oltre al merito per noi non condivisibile, una possibile mina posta sotto il sistema di contrattazione collettiva e le sue regole (allora, quelle del 1993). Prime conseguenze possibili di questa normativa potranno essere l’abbassamento delle 120 ore di formazione formale attualmente prescritte dalla legge (e aumentate in alcuni CCNL), e uno scollegamento completo tra quanto si potrebbe negoziare per via contrattuale e le normative in atto nelle Regioni.

Ne consegue una situazione delicata anche per chi, come noi, non avrebbe voluto che la norma avesse implementazione, in quanto la nostra eventuale mancata
partecipazione al negoziato, o la mancata sottoscrizione di un accordo, non ci avrebbe posto al riparo dalla messa in opera delle disposizioni di legge. Ci siamo quindi accinti al negoziato con l’obiettivo di non sottrarre potestà contrattuale alle categorie, e di introdurre “paletti” per impedire l’attuazione delle possibilità peggiori insite nella norma di legge.

Possiamo dire che il risultato ci appare soddisfacente sotto entrambi i profili: da un lato i rimandi ai CCNL e alla loro titolarità sono chiari ed espliciti, dall’altro la definizione di capacità formativa dell’impresa, che legittima lo svolgimento della formazione all’interno, comprende il possesso di “risorse umane e materiali”, intese quindi come locali distinti da quelli adibiti all’attività produttiva, oltre a demandare l’attribuzione della capacità formativa espressamente ai CCNL. Altre nozioni importanti, contenute nell’intesa, sono l’assenza di ogni riferimento all’affiancamento ( o on the job) tra le modalità di espletamento della formazione trasversale e di base, che invece è correttamente collocato nelle modalità con cui conseguire la formazione professionalizzante; si esprime poi la preferenza, che dovrà essere implementata nei rinnovi dei CCNL, che il tutor sia inquadrato ad un livello superiore a quello cui è preordinato il percorso di apprendistato. Altro vincolo che le imprese si sono assunte, non solo l’invio all’ente del piano formativo individuale, ma anche una relazione annuale che evidenzi gli avanzamenti dell’iter formativo. Ne discende, almeno potenzialmente, la possibilità per le parti, tramite l’ente, di seguire lo svolgimento effettivo del programma formativo per l’apprendista anche per le imprese sotto i 15 dipendenti, oltre naturalmente alla possibilità di controllare la corretta applicazione dei CCNL in quegli ambiti.

Una nota specifica va rivolta al ruolo dell’ente bilaterale, individuato nell’Enfea. Esso riceve i piani formativi, ne valuta la conformità rispetto ai profili dei CCNL ( e quindi non certifica, ma verifica la congruità con quanto definito contrattualmente), e svolge, direttamente o attraverso strutture formative indicate dalle parti costituenti, due terzi della formazione trasversale e di base il 1° anno (che deve essere pari ad almeno il 30% del totale impartito), dedicata alle normative sui diritti, la sicurezza, le regole contrattuali. Quindi la sua attività non riguarda in alcun modo la gestione di attività formativa di tipo professionalizzante.

Un’ultima considerazione riguarda la fase transitoria, fino alla sottoscrizione dei CCNL. Si sono immaginate due possibili fattispecie: contratti di apprendistato già in essere in base alle norme vigenti, e quelli attivati nelle more dei rinnovi stessi. In entrambi i casi è previsto, oltre al consenso dell’apprendista, la possibilità di ricorrere alle norme convenute nell’intesa, purché si sia in presenza di profili già presenti e convenuti nei CCNL in essere, rispettando con ciò la titolarità delle categorie.

Infine, si è convenuto di elaborare un avviso comune in cui si conviene di richiedere al legislatore la massima estensione ai soggetti attualmente non compresi delle funzioni dei fondi interprofessionali, al netto ovviamente degli obblighi formativi in capo al singolo datore di lavoro (es. sicurezza), e di sollecitare da entrambe le parti il governo a concludere rapidamente il Repertorio delle professioni, temi che sono entrambi al centro del confronto con il governo e le Regioni, di cui vi abbiamo dato conto nelle settimane scorse.
Il testo origianle dell'accordo può essere inviato per e-mail a chiunque ne faccia richiesta.
Fonte: www.cgil.it

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