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martedì 9 febbraio 2010

Tirocini formativi: in pista i consulenti del lavoro



Chiamatelo stage, tirocinio formativo, avvicinamento al lavoro o come volete, si tratta sempre di un periodo di conoscenza diretta del mondo del lavoro effettuato attraverso l’inserimento in azienda. Fermi, già lo so quel’è la prima obiezione. Molti diranno che in realtà è solo un periodo di lavoro pagato poco (o niente). Risposta. E che cambia?

Il tirocinio resta sempre una fase di pre-lavoro in cui le parti sono disposte di fatto a conoscersi sul campo e che, nella maggior parte dei casi, è propedeutica alla stipulazione di un vero contratto di lavoro, anche con contenuti formativi (apprendistato).
In nessun caso il tirocinio può essere assimilato ad un rapporto di lavoro e, dunque, non è prevista alcuna retribuzione per il tirocinante. È consentito, tuttavia, all’azienda ospitante corrispondere al tirocinante un rimborso per spese sostenute, quali trasporto, pasti, ecc. In tale caso le somme corrisposte al tirocinante sono soggette alle ritenute fiscali previste dalla legge.
La disciplina normativa è ormai datata (1997) ma l’occasione di riparlarne è fornita dal rilancio dell’istituto fatto dai Consulenti del Lavoro, attraverso la Fondazione per il Lavoro. L’operazione consente di snellire i passaggi burocratici saltando completamente i centri per l’impiego, che, come è noto, non brillano proprio di celere operatività.
Riepiloghiamo le principali regole:
Chi può essere avviato ad un tirocinio

- studenti che frequentano la scuola superiore;
- allievi degli istituti professionali o dei corsi di formazione professionale;
- soggetti in cerca di prima occupazione o disoccupati compresi quelli iscritti nelle liste di mobilità;
- cittadini stranieri;
- soggetti portatori di handicap o con svantaggio sociale;
- studenti universitari e neolaureati.

Durata massima del Tirocinio
- non superiore a 4 mesi per studenti della scuola secondaria;
- non superiore a 6 mesi in caso di allievi di istituti professionali o di corsi di
formazione professionale;
- non superiore a 6 mesi in caso di lavoratori disoccupati compresi quelli iscritti nelle liste di mobilità;
- non superiore a 12 mesi per studenti universitari o allievi di corsi di perfezionamento o specializzazione post-laurea, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi;
- non superiore ai 12 mesi per persone svantaggiate;
- non superiori a 24 mesi per soggetti portatori di handicap.

Limiti numerici ai tirocini
- aziende, Enti o studi professionali con non più di 5 dipendenti a tempo indeterminato:
1 tirocinante;
- aziende, Enti o studi professionali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra 6 e 19: non più di 2 tirocinanti contemporaneamente;
- aziende, Enti o studi professionali con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato:
tirocinanti in misura non superiore a 10%.

Come avviare un tirocinio

Dal 1° gennaio 2010 tutti i Consulenti del Lavoro, purchè delegati della Fondazione Lavoro, potranno attivare per i propri studi professionali o per le aziende clienti, i tirocini comodamente seduti alla propria scrivania e con pochi semplici passaggi per via telematica. Le procedure sono molto semplici ed efficaci (personalmente testate).

E’ un metodo di avvicinamento al lavoro estremamente efficace e pertanto consiglio il suo utilizzo. In molti casi (non credo di essere l’unico a sentirmi dire da alcuni clienti: “Dotto’ nun era in nero era in prova, se va bene je famo er contratto” magari detto con accenti diversi a seconda che ci si trovi nel Lombardo Veneto o nel regno delle Due Sicilie) potrebbe legalizzare legittime istanze di verifiche attitudo-comportamentali da parte di imprenditori che vedono nella brevità del periodo di prova contrattuale la mortificazione del concetto stesso di valutazione della risorsa. Per i ragazzi un strumento in più da utilizzare con attenzione e disponibilità.
tratto da http://paolostern.postilla.it/2010/02/08/tirocini-formativi-in-pista-i-consulenti-del-lavoro/

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