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venerdì 5 marzo 2010

Pagamenti eseguiti con pignoramento presso terzi



Pronte le regole per la ritenuta del 20%
Si applicano da oggi le disposizioni dettate dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento prot. 34755/2010, che spiega come effettuare le ritenute IRPEF del 20% in caso di pagamento eseguito con pignoramento presso terzi in veste di sostituti d'imposta.

Il provvedimento illustra gli adempimenti dei terzi erogatori delle somme, dei creditori pignoratizi e dei debitori, in attuazione del disposto del D.L. n. 78/2009, in base al quale (art. 15, comma 2) «[…] in caso di pagamento eseguito mediante pignoramento presso terzi, questi ultimi, se rivestono la qualifica di sostituti d'imposta […] devono operare all'atto del pagamento delle somme la ritenuta d’acconto nella misura del 20%, secondo modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate».

In linea con la norma che affida al terzo l'effettuazione della ritenuta d'acconto del 20%, il provvedimento assegna al creditore pignoratizio la tassazione definitiva delle somme, anche se si tratta di redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva.

Adempimenti del terzo erogatore

Il terzo che eroga le somme deve:
•versare la ritenuta operata;
•rilasciare al creditore pignoratizio l'apposita certificazione;
•comunicare al debitore il pagamento eseguito e l'ammontare delle ritenute operate;
•indicare nella dichiarazione dei sostituti d'imposta i dati sui pagamenti effettuati (adempimento, questo, che deve essere effettuato anche se non sono state operate ritenute).

Adempimenti del creditore pignoratizio

Il creditore pignoratizio deve indicare i redditi percepiti e le ritenute subite nella dichiarazione dei redditi, anche se si tratta di redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva.

Adempimenti del debitore

Il debitore, tenuto a presentare il modello 770, deve indicarvi i dati relativi al creditore pignoratizio e alla natura delle somme oggetto di debito. In ogni caso, non è tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio.
(Provvedimento Agenzia delle Entrate 03/03/2010, n. prot. 34755/2010)
Fonte: www.ipsoa.it

3 commenti:

  1. Un dentista non pagato da un suo cliente a proceduto al pignoramento presso terzi. La ditta presso la quale lavora il cliente del dentista versa tutti i mesi 100,00 euro al dentista per conto del cliente. il dentista emette la fattura al cliente per i 100,00 tutti i mesi.
    Il dentista ora a chi emette la fattura decurtata della ritenuta d'acconto del 20%?

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  2. Il terzo che ha ricevuto il pignoramento paga al dentista 80 e versa la ritenuta di 20.
    La fattura rimane invariata.
    Ha fine anno la ditta invierà la certificazione delle ritenute versate per conto del dentista.

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  3. Concordo sull'esempio del dentista.
    Il provvedimento dice che la ritenuta è a titolo di acconto sul reddito delle persone fisiche dovuta dal creditore pignorativo.
    Ma facciamo il caso che il creditore pignoratizio sia una società soggetta a Ires (i cui ricavi non sono soggetti a ritenuta) la norma si applica ugualmente ? Grazie

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