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martedì 23 febbraio 2010

COMUNICAZIONE PER LA RICEZIONE IN VIA TELEMATICA DEI MODELLI 730/4: ESTENSIONE A TUTTE LE PROVINCE



Con provvedimento del Direttore delle Entrate, del 3 febbraio 2010, è stata estesa la modalità che consente ai sostituti d'imposta di tutte le province di entrare in possesso dei risultati contabili delle dichiarazioni dei propri amministrati in via telematica dall'Agenzia delle Entrate. L'avvio della fase sperimentale del flusso informativo ha avuto inizio nel 2008, con l'iniziale coinvolgimento dei sostituti d'imposta di 22 province, estese a 44 nel 2009. Da quest'anno sono interessati tutti i sostituti d'imposta, ad eccezione di alcuni grandi sostituti quali, Inps, Ipost, Inpdap, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ferrovie dello Stato e Poste Spa, in considerazione del grande numero di persone amministrate e del fatto che questi enti già ricevono la comunicazione dei risultati contabili in via telematica sui propri siti.

A tal fine, i sostituti d’imposta pubblici e privati comunicano, direttamente o per il tramite di un soggetto incaricato, l'utenza telematica presso cui ricevere i modd. 730-4 tramite il modello di "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate".

Il modello deve essere presentato dai sostituti d'imposta che:
non hanno inviato una precedente comunicazione;
pur avendo effettuato una precedente comunicazione:
devono comunicare la variazione di uno o più dati a suo tempo indicati (ad esempio, intermediario incaricato, dati anagrafici);
pur avendo già presentato la comunicazione, hanno omesso di indicare il numero di cellulare o l’indirizzo di posta elettronica (informazioni ora obbligatorie) ovvero, devono comunicarne la variazione.

Ogni comunicazione annulla la precedente, pertanto, il sostituto deve indicare nel nuovo modello tutte le informazioni richieste e non solo quelle oggetto di variazione
Fonte www.cgn.it

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